Introduzione
“L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore”, così dichiara Umberto Terracini, uno dei firmatari assieme ad Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi, riferendosi alla Costituzione appena approvata. Essa, oggetto di studio di questa relazione, rappresenta non solo la fondamentale Legge della Repubblica Italiana, ma un simbolo che deve guidare e mantenere saldo il senso civico di tutto il popolo italiano.
Ci si propone di ripercorrere le tappe storiche che hanno riportato all’approvazione della stessa, sottolineandone i personaggi e le date storiche più significative. Successivamente si passerà all’analisi dei principi fondamentali della Costituzione ed infine alle conquiste socio-politiche derivanti da questa.
Dalle origini alla proclamazione
Lo Stato Italiano nasce, da un punto di vista istituzionale, con la legge del 17 Marzo 1861 che attribuisce a Vittorio Emanuele II, "Re di Sardegna", e ai suoi successori, il titolo di "Re d'Italia". È la nascita giuridica di uno Stato italiano (anche se altri Stati hanno già portato tale nome nel passato, dai Goti ai Longobardi per finire al periodo napoleonico). La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia è normalmente sostenuta in base all'estensione della sua legge fondamentale, lo Statuto Albertino, a tutti i territori del regno d'Italia progressivamente annessi al regno sabaudo nel corso delle guerre d'indipendenza.
Lo Statuto Albertino fu concesso al Regno di Sardegna da Carlo Alberto il 4 Marzo del 1848 e simile a molte altre Costituzioni della metà dell'800 (si ispirò soprattutto al modello della Costituzione francese del 1830 e a quella belga del 1831), rese l’Italia una Monarchia Costituzionale. Relativamente alle caratteristiche dello Statuto, lo stesso fatto di essere una Costituzione "ottriata", cioè concessa ai suoi sudditi dal sovrano, lascia chiaramente intendere quale fosse l'impostazione di fondo dei suoi estensori: accogliere parzialmente le istanze di democratizzazione dello Stato, ma nel quadro di un sistema costituzionale che conservasse comunque al Sovrano un ruolo centrale; era il Re ad avere, a discapito del Parlamento, i poteri maggiori: potere esecutivo, parte del potere legislativo, potere di nomina dei ministri, di conclusione dei trattati internazionali, di comando delle forze armate, ecc...
L'altra caratteristica che riguarda lo Statuto Albertino contribuisce, come la prima, a distanziarlo nettamente dall'attuale Costituzione repubblicana; ci si riferisce alla sua natura “flessibile", cioè una Costituzione che non prevede alcun meccanismo giuridico di reazione nei confronti di possibili "abusi" del legislatore ordinario (intesi nel senso di violazioni dei principi costituzionali) e che dunque affida ad esso la più completa libertà di decisione.
La forma di governo disegnata dallo Statuto doveva bene presto scontare la sua inadeguatezza rispetto alle trasformazioni politiche e sociali che nel frattempo erano ormai maturate. Tale inadeguatezza si tradusse nell'avvio di una progressiva erosione dei poteri regi a favore del binomio Governo-Parlamento, come dimostra l'affermarsi di quello che è il tratto tipico del regime parlamentare, ossia quel legame di responsabilità politica fra Governo e Parlamento che le costituzioni del secondo dopoguerra disciplineranno attraverso la previsione espressa del voto di fiducia e di sfiducia.
Consci dell'impossibilità di realizzare i propri programmi politici senza l’appoggio di una maggioranza parlamentare, i governi, pur nominati dal Re, cominciarono da subito a ricercare, all'inizio della loro vita, un voto parlamentare di adesione agli obiettivi che intendevano perseguire.
Il primo Parlamento dello Stato unitario, in principio del 1861, si compose con un suffragio elettorale ristretto al 2% della popolazione; nel 1882 il diritto di voto fu portato al 7% della popolazione, con riforme nel 1912 e 1918 il diritto fu esteso fino a una forma di suffragio universale maschile.
Nonostante l'articolo 1° proclamasse il cattolicesimo religione di stato, le relazioni fra la Santa Sede e lo Stato furono praticamente interrotte tra il 1870 e il 1929, per via della Questione romana. A causa della mancanza di rigidità dello Statuto, col giungere del fascismo lo Stato fu deviato verso regime autoritario dove le forme di libertà pubblica fin qui garantite vennero stravolte: le opposizioni vennero bloccate o eliminate, la Camera dei Deputati fu abolita e sostituita dalla “Camera dei fasci e delle corporazioni», il diritto di voto fu cancellato, diritti, come quello di riunione e di libertà di stampa, furono piegati in garanzia dello Stato fascista, mentre il partito unico fascista non funzionò come strumento di partecipazione, ma come strumento di intruppamento della società civile e di mobilitazione politica pilotata dall'alto. Tuttavia lo Statuto Albertino, nonostante le modifiche, non fu formalmente abolito.
I rapporti con la Chiesa cattolica vennero invece sanati e rinsaldati tramite i Patti Lateranensi, che ristabilirono ampie relazioni politico-diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Nel 1943, verso la fine della seconda guerra mondiale, Benito Mussolini perse il potere, il re Vittorio Emanuele III nominò il maresciallo Pietro Badoglio per presiedere un governo che ripristinò in parte le libertà dello statuto; iniziò così il cosiddetto «regime transitorio», di cinque anni, che terminò con l'entrata della nuova Costituzione. Ricomparvero quindi i partiti antifascisti costretti alla clandestinità, riuniti nel Comitato di liberazione nazionale, decisi a modificare radicalmente le istituzioni per fondare uno Stato democratico.
Con il progredire e il delinearsi della situazione, con i partiti antifascisti che iniziavano ad entrare nel governo, non fu possibile al re di riproporre uno Statuto Albertino eventualmente modificato e la stessa monarchia, giudicata compromessa con il precedente regime, era messa in discussione. La divergenza, in clima ancora bellico, trovò una soluzione temporanea, una «tregua istituzionale», in cui si stabiliva: la necessità di trasferire i poteri del re al figlio (ci fu un proclama del re il 12 aprile 1944). Il quale doveva assumere la carica provvisoria di luogotenente del regno, mettendo da parte temporaneamente la questione istituzionale; quindi la convocazione di un'Assemblea Costituente incaricata di scrivere una nuova carta costituzionale, eletta a suffragio universale (D.L.Lgt. 151/1944, la c.d. prima Costituzione provvisoria).
Fu poi esteso il diritto di voto alle donne (febbraio 1945) e nel 1946 venne istituita una seconda Costituzione provvisoria (D.L.Lgt. 98/1946) che decise anzitutto di affidare ad un apposito referendum popolare, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente, la scelta tra Monarchia e Repubblica. In secondo luogo, si stabilì che, per tutto il periodo necessario al varo della nuova Costituzione, il Governo doveva essere politicamente responsabile di fronte all'Assemblea costituente. In terzo luogo si prevedeva, infine, che durante i lavori dell'assemblea, il Governo avrebbe continuato a disporre del potere legislativo, salvo che in materia costituzionale, elettorale e di approvazione di trattati internazionali.
Dopo i sei anni della seconda guerra...
-
Diritto costituzionale - la Costituzione
-
Nuova Costituzione irachena: un raffronto con la Costituzione italiana e la Costituzione degli USA
-
Tesina la formazione del governo nella Repubblica italiana
-
Riassunto esame Storia delle Istituzioni politiche, prof. Corciulo, libro consigliato Una rivoluzione per la costit…