Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Diritto costituzionale - la Costituzione Pag. 1 Diritto costituzionale - la Costituzione Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto costituzionale - la Costituzione Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO art 55-69

La Costituzione colloca al centro della vita politica del Paese il Parlamento, unico

organo eletto direttamente dal popolo e, quindi, espressamente dalla volontà

popolare. Esso determina l’indirizzo politico che lo Stato deve seguire ed esercita un

controllo politico sull’operato del Governo attraverso l’istituto della fiducia. Infatti, il

Governo, per potere restare in carica, deve avere l’appoggio della maggioranza dei

parlamentari, che devono esprimere la loro fiducia sulle scelte politiche e sul

programma dell’Esecutivo. SEZIONE I -- LE CAMERE –

La prima sezione di questo titolo delinea la struttura ed il funzionamento del

Parlamento italiano, che è costituito da due Camere, il Senato della Repubblica e la

Camera dei deputati, le quali svolgono sostanzialmente le stesse funzioni e vengono

elette con sistemi quasi identici.

SEZIONE II -- LA FORMAZIONE DELLE LEGGI –

Questa sezione è dedicata quasi integralmente alla più importante funzione svolta dal

Parlamento: la funzione legislativa. Tale funzione mira ad introdurre nell’ordinamento

due tipi di leggi, quelle ordinarie e quelle costituzionali.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA art 83-91

Gli art 83- 91 disciplinano le modalità di elezione, il ruolo, i poteri e le funzioni del

Presidente della Repubblica ( eletto dal Parlamento in seduta comune). L’Assemblea

costituente, pur avendo scelto un sistema in cui il Parlamento esercita un ruolo

centrale, ritenne opportuno porre al vertice dello Stato una prestigiosa figura

istituzionale, in grado di rappresentare l’unità nazionale e di garantire il rispetto della

Costituzione. Nell’ attuale sistema il Capo dello Stato è un organo imparziale ed

apolitico, che esercita funzioni di controllo sugli altri organi costituzionali, assicurando

il corretto equilibrio politico ed economico tra gli stessi.

TITOLO III

IL GOVERNO art 92- 98

Il titola fa riferimento ad una nozione di Governo molto generica, comprensiva non

solo del Governo in senso stretto, vale a dire dell’organo che elabora con il Parlamento

gli indirizzi di politica generale, ma anche dell’apparato burocratico cui competere la

realizzazione concreta dei programmi politici e degli organi ausiliari del Governo e del

Parlamento. SEZIONE I – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI – art 92-98

È il Governo della Repubblica cui sono conferite le più importanti funzioni politiche ed

amministrative dello Stato. Si tratta di un organo complesso, in quanto formato a sua

volta da una pluralità di organi: il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei

ministri ed i singoli ministri.

SEZIONE II -- LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – art 97- 98

La pubblica amministrazione è il complesso degli uffici, del personale dei mezzi e delle

strutture necessarie a svolgere i compiti di amministrazione attiva, ossia a dare

attuazione concreta ai programmi e agli obiettivi del Governo. L’organizzazione ed il

funzionamento dell’amministrazione statale sono attribuite dalla Costituzione al

Parlamento, che vi deve provvedere con apposite leggi.

SEZIONE III – GLI ORGANI AUSILIARI – art 99- 100

Gli organi ausiliari sono organi che svolgono le funzioni di controllo e di consulenza

giuridica ed amministrativa per il Governo e per il Parlamento. Sono qualificati organi a

rilevanza costituzionale, perché sebbene la loro struttura e la loro attività siano

disciplinati dalle leggi ordinarie, ricevono riconoscimento dalla Costituzione. ( Consiglio

di Stato, Corte dei Conti, CNEL consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I – ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE – art 101- 113

La magistratura è l’insieme di tutti gli organi della giustizia civile, penale,

amministrativa che, nel loro complesso, costituiscono il potere giudiziario ( potere

dello Stato autonomo e indipendente, di pari dignità rispetto a quello legislativo delle

camere e quello esecutivo o amministrativo del Governo).

Tale potere è il titolare unico della funzione giurisdizionale, cioè della potestà di dare

corretta, concreta e uniforme applicazione del diritto, ove questo non sia rispettato o

sia controverso tra più soggetti.

Quello della separazione del giudice dal legislatore e dall’amministratore è un principio

radicato nella cultura democratica: per garantire la libertà degli individui è

indispensabile che le funzioni dello Stato siano suddivise tra diversi poteri, fra loro

Dettagli
A.A. 2013-2014
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher manfredichiara1976 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Paris Matteo.