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ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO art 55-69
La Costituzione colloca al centro della vita politica del Paese il Parlamento, unico
organo eletto direttamente dal popolo e, quindi, espressamente dalla volontà
popolare. Esso determina l’indirizzo politico che lo Stato deve seguire ed esercita un
controllo politico sull’operato del Governo attraverso l’istituto della fiducia. Infatti, il
Governo, per potere restare in carica, deve avere l’appoggio della maggioranza dei
parlamentari, che devono esprimere la loro fiducia sulle scelte politiche e sul
programma dell’Esecutivo. SEZIONE I -- LE CAMERE –
La prima sezione di questo titolo delinea la struttura ed il funzionamento del
Parlamento italiano, che è costituito da due Camere, il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati, le quali svolgono sostanzialmente le stesse funzioni e vengono
elette con sistemi quasi identici.
SEZIONE II -- LA FORMAZIONE DELLE LEGGI –
Questa sezione è dedicata quasi integralmente alla più importante funzione svolta dal
Parlamento: la funzione legislativa. Tale funzione mira ad introdurre nell’ordinamento
due tipi di leggi, quelle ordinarie e quelle costituzionali.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA art 83-91
Gli art 83- 91 disciplinano le modalità di elezione, il ruolo, i poteri e le funzioni del
Presidente della Repubblica ( eletto dal Parlamento in seduta comune). L’Assemblea
costituente, pur avendo scelto un sistema in cui il Parlamento esercita un ruolo
centrale, ritenne opportuno porre al vertice dello Stato una prestigiosa figura
istituzionale, in grado di rappresentare l’unità nazionale e di garantire il rispetto della
Costituzione. Nell’ attuale sistema il Capo dello Stato è un organo imparziale ed
apolitico, che esercita funzioni di controllo sugli altri organi costituzionali, assicurando
il corretto equilibrio politico ed economico tra gli stessi.
TITOLO III
IL GOVERNO art 92- 98
Il titola fa riferimento ad una nozione di Governo molto generica, comprensiva non
solo del Governo in senso stretto, vale a dire dell’organo che elabora con il Parlamento
gli indirizzi di politica generale, ma anche dell’apparato burocratico cui competere la
realizzazione concreta dei programmi politici e degli organi ausiliari del Governo e del
Parlamento. SEZIONE I – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI – art 92-98
È il Governo della Repubblica cui sono conferite le più importanti funzioni politiche ed
amministrative dello Stato. Si tratta di un organo complesso, in quanto formato a sua
volta da una pluralità di organi: il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei
ministri ed i singoli ministri.
SEZIONE II -- LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – art 97- 98
La pubblica amministrazione è il complesso degli uffici, del personale dei mezzi e delle
strutture necessarie a svolgere i compiti di amministrazione attiva, ossia a dare
attuazione concreta ai programmi e agli obiettivi del Governo. L’organizzazione ed il
funzionamento dell’amministrazione statale sono attribuite dalla Costituzione al
Parlamento, che vi deve provvedere con apposite leggi.
SEZIONE III – GLI ORGANI AUSILIARI – art 99- 100
Gli organi ausiliari sono organi che svolgono le funzioni di controllo e di consulenza
giuridica ed amministrativa per il Governo e per il Parlamento. Sono qualificati organi a
rilevanza costituzionale, perché sebbene la loro struttura e la loro attività siano
disciplinati dalle leggi ordinarie, ricevono riconoscimento dalla Costituzione. ( Consiglio
di Stato, Corte dei Conti, CNEL consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I – ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE – art 101- 113
La magistratura è l’insieme di tutti gli organi della giustizia civile, penale,
amministrativa che, nel loro complesso, costituiscono il potere giudiziario ( potere
dello Stato autonomo e indipendente, di pari dignità rispetto a quello legislativo delle
camere e quello esecutivo o amministrativo del Governo).
Tale potere è il titolare unico della funzione giurisdizionale, cioè della potestà di dare
corretta, concreta e uniforme applicazione del diritto, ove questo non sia rispettato o
sia controverso tra più soggetti.
Quello della separazione del giudice dal legislatore e dall’amministratore è un principio
radicato nella cultura democratica: per garantire la libertà degli individui è
indispensabile che le funzioni dello Stato siano suddivise tra diversi poteri, fra loro