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Il diritto di sciopero e le sue norme

In caso di violazione della normativa che regola lo sciopero (ad esempio perché non viene dato un preavviso congruo) questo può essere precettato da parte del Governo che può dunque ordinarne la revoca. Di recente la legge vi è stata l'estensione delle norme valevoli per lo sciopero a tutte le categorie di lavoratori, cioè anche a quelli non subordinati. Anche a livello penale, vi è stata una sostanziale abrogazione dei delitti di sciopero. L'anacronismo dei reati di in merito si è rivelato tale non solamente per il successivo mutamento del quadro sociale politico, ma anche e soprattutto per l'avvento della Costituzione. Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo 40 Cost. Il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il 502 c.p. Ad oggi, dunque, risultano pienamente legittimi lo

Lo sciopero e la serrata sono forme di protesta economica utilizzate per fini contrattuali, politici, di solidarietà e di protesta.

Infine, vediamo l'articolo 46 il quale dice che la collaborazione tra imprenditori e lavoratori è volta a consentire a questi di conoscere meglio la struttura operativa di appartenenza, in modo che, realizzando migliori rapporti tra di essi, si ottenga "l'elevazione economica e sociale del lavoro", cioè una sua considerazione a livelli più elevati. Si persegue inoltre lo scopo di attenuare i conflitti sociali. Nel nostro paese, a differenza di altri, il rapporto tra lavoratori ed imprenditori ha seguito una via esattamente opposta: invece di progredire verso un ingresso dei primi nella gestione dell'impresa, ha registrato un aumentare dei conflitti tra le categorie. Questo è imputabile sia al comportamento degli imprenditori, che temevano che il processo li avrebbe privati del potere di controllo datoriale, sia a quello dei sindacati.

che avevano paura di perdere un ruolo guida nel conflitto tra classi sociali. I sindacatistessi, inoltre, si sono di fatto sostituiti nel ruolo di soggetti che collaborano (in senso lato) alla gestione aziendale. Gli articoli dal 41 in poi trattano dell'impresa, proprietà e risparmio. Il cuore del Documento è composto dal diritto di iniziativa e dal diritto di proprietà. Alla base dei diritti economici vi era sin dagli inizi la convinzione che né il mercato potesse da solo garantire l'esercizio assoluto di tali diritti né che la collettivizzazione della proprietà o impresa fosse la scelta vincente. Questi articoli, soprattutto 41 e 42, hanno avuto molte interpretazioni dato che alla nascita di tali articoli non era stato delineato un unico indirizzo ma vi era un'infusione di tutte le anime che parteciparono all'elaborazione della Costituzione. L'obiettivo dei costituenti era quello di consentire a tutti gli italiani un'elevazione.delle modifiche legislative nel corso degli anni, al fine di adeguarsi alle evoluzionieconomiche e sociali del paese. La libertà di iniziativa economica privata è unprincipio fondamentale che consente ai cittadini di avviare e gestire un'attivitàeconomica, garantendo loro la possibilità di utilizzare le risorse umane e materiali a lorodisposizione. Tuttavia, è importante sottolineare che questa libertà non è assoluta, maè soggetta a limiti e regolamentazioni che mirano a tutelare l'interesse generale e lapromozione della persona. L'intervento dello Stato è quindi necessario per garantireche l'esercizio dell'iniziativa economica privata non comprometta la finalità primariadi promuovere la persona. In questo senso, l'articolo 41 si presta ad essereinterpretato sia in chiave liberista, favorendo la libertà di iniziativa economica privata,sia in chiave interventista, consentendo allo Stato di regolare e controllare taleiniziativa al fine di garantire il benessere sociale.dell'adesione dell'Italia all'Unione Europea, dato che il nostro ordinamento, originariamente, prevedeva una economia mista, in astratto contrasto con le regole della concorrenza e del libero mercato. Da questo comma emerge infatti la tendenza del costituente ad introdurre una forma di economia mista, pubblica e privata, in cui, cioè, lo Stato non si limita a porre delle norme di regolamento ma interviene in qualità di soggetto imprenditore, sia costituendo imprese sia assumendo il controllo, totale o parziale, di imprese già esistenti. Tuttavia si tratta di una situazione che ha caratterizzato il periodo dal secondo dopoguerra agli anni '90, a partire dai quali si è assistito ad un processo esattamente opposto: la dismissione delle partecipazioni statali detenute ed, in generale, una tendenza a privatizzare le imprese pubbliche, già prima dell'adesione dell'Italia all'Unione Europea. Il secondo comma prevede dei limiti alla

libera iniziativa economica. Secondo alcuni il comma inesame contiene una riserva di legge implicita poiché, enunciati questi limiti, essi devono essere concretamente specificati da una legge ordinaria. In ogni caso, essi sono espressione di valori costituzionalmente rilevanti, come il diritto alla libertà di cui all'art. 13 Cost. Quello alla sicurezza, che comprende anche il diritto alla salute (art.32 Cost.); quello alla dignità sia dei lavoratori (art. 35 Cost.) che dei consumatori, destinatari, questi ultimi, anche di un'apposita tutela sia a livello comunitario che nazionale. Il terzo comma impone invece allo Stato di impegnarsi in via legislativa allo scopo di raggiungere i fini predetti. Tali esigenze di controllo ed indirizzo vengono realizzate mediante politiche di settore, cioè relative a singoli settori economici, per specifici obiettivi (in luogo di vere e proprie forme di controllo) e che si sostanziano in misure quali incentivi o sgravi fiscali.

Tale intervento legislativo ha preso corpo dopoche, negli anni '60, è emersa l'inutilità di un intervento a livello generale. In ogni caso, quello cui il legislatore tende, è introdurre misure che assicurino che l'economia realizzi anche un'equa distribuzione delle risorse, nella convinzione che questo non possa essere un esito naturale del mercato. Sono però sempre escluse forme di interventismo talmente massicce da sopprimere del tutto l'iniziativa privata, in adesione al principio di sussidiarietà orizzontale. In sostanza, la preferenza del costituente non è né per iniziativa economica pubblica né per quella privata, quanto piuttosto per quell'iniziativa che concorra alla ricchezza materiale e spirituale del paese e che non sia esercitata in modo tale da compromettere uno dei due elementi. A differenza del titolo I questi diritti solo violabili dato che ci sono dei condizionamenti all'esercizio di.tali diritti. Infine, oltre al diritto di proprietà e la libertà contrattuale vi è anche un'altra libertà importante cioè, la libertà di concorrenza. Questa questione ha perso parte del suo valore dato che è assurta a principio del diritto europeo ma, all'interno della Costituzione riveste ancora importanza dato che è stata inserita tra le competenze statali dopo la revisione dell'art 117. Ciò è preordinato non soltanto a dare piena copertura costituzionale contro il monopolio ma anche per promuovere e favorire un mercato aperto e competitivo. L'articolo 43 si pone in continuità logica con il 41 e 42 (dopo). Stabilisce che "a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si"

riferiscano a servizipubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano caratteredi preminente interesse generale». Questa disposizione non significa che sia possibile,in modo incondizionato, destinare allo Stato specifici settori economici nazionali. Lecollettivizzazioni costituiscono una soluzione per casi particolari, comunque sottopostaa riserva di legge rinforzata, alla luce dei requisiti che la legge stessa deve rispettare.Ciò perché, in primo luogo, l’espropriazione può essere disposta solo per soddisfare«fini di utilità generale»; inoltre, essa va indennizzata; infine, deve concernere servizipubblici essenziali o fonti di energia o situazioni di monopolio aventi carattere dipreminente interesse generale. Sotto quest’ultimo profilo va sottolineato come ilprincipio di concorrenza e le regole del libero mercato non siano statesufficientemente valorizzate dal costituente. Infatti, sulla scorta

della previsione orarichiamata, la legge potrebbe sostituire una situazione di monopolio privato con una dimonopolio pubblico, anziché stimolare l'imprenditoria privata. Tuttavia, nella storia della Repubblica si sono avuti solo due casi di ricorso all'art. 43, con la riserva inesclusiva all'Eni della ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella pianura padana (l.6/1957) e con il trasferimento alla mano pubblica, cosiddetta nazionalizzazione, di tutte le imprese produttrici di energia elettrica e l'istituzione dell'Enel. L'interpretazione costituzionale della libertà di iniziativa economica privata deve tenere conto della disciplina a livello di Unione europea, fondata sul "principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza", sulla base di quanto stabilito dall'articolo 119 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Articolo 42 stabilisce l'equivalenza tra proprietà

pubblica e privata. L'ordinamento riconosce dunque la proprietà, garantendone tramite la legge la possibilità di acquisto, da parte di tutti indiscriminatamente, di godimento ed i limiti all'utilizzo di essa, per assicurarne la funzione sociale. L'ultima parte del periodo esprime un concetto importante per il costituente da ritenersi, innanzitutto, espressione della stessa perseguita "funzione sociale" della proprietà. Questa importanza si coglie se si considera che l'accessibilità a tutti della proprietà privata rappresenta una delle modalità con le quali si realizza il principio cardine di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. A conferma di essa, inoltre, si noti come il costituente abbia previsto dei limiti all'estensione della proprietà terriera (art. 44 Cost.), nonché forme di tutela del risparmio teso a conseguire questo tipo di diritto (art. 47 Cost.). A livello di legge ordinaria si considerino,

e quella relativa al mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa. Questa normativa prevede condizioni vantaggiose per i cittadini che intendono acquistare la loro prima abitazione. Grazie a questa disposizione, i mutui per l'acquisto della prima casa possono beneficiare di tassi di interesse agevolati e di condizioni di rimborso più favorevoli rispetto ai mutui tradizionali. Inoltre, è possibile accedere a contributi e agevolazioni per l'acquisto, come ad esempio la possibilità di ottenere un finanziamento con un importo più elevato rispetto al valore dell'immobile. Queste misure di favore sono state introdotte per favorire l'accesso alla casa propria e agevolare i cittadini nella realizzazione del loro sogno di diventare proprietari.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cocco0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Simoncini Andrea.