La Costituzione economica è l’insieme delle norme costituzionali che riguardano le
posizioni o le relazioni degli individui e della Repubblica intesi come soggetti
economici. Come la gran parte delle Carte fondamentali nate nello scorcio della prima
metà del secolo scorso, dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, anche la
Costituzione italiana si connota per il suo carattere lungo, in quanto vi è un
allargamento degli scopi dell’azione pubblica prefissati dalla Carta costituzionale e
degli ambiti materiali disciplinati dalla stessa, al di là della materia strettamente
costituzionale. Nella Costituzione repubblicana del 1948 si enunciano i principi
fondamentali dell’ordinamento complessivo, si specificano i diritti inviolabili dell’uomo
ed i doveri inderogabili del cittadino, si ospitano numerose norme relative ai rapporti
interprivati e ad istituti, tradizionale appannaggio delle normative codicistiche. Non
può sorprendere che in un testo costituzionale così configurato trovino spazio
numerose norme riguardanti la sfera dei rapporti economici, alla quale infatti è
dedicato l’intero Titolo III della I Parte. Per indicare l’insieme delle disposizioni
costituzionali relative alla materia economica la dottrina ha elaborato la complessa
categoria della “costituzione economica”. Gli articoli con cui si apre tale titolo sono
dedicati alla condizione dei lavoratori e delle connesse garanzie tipiche di una forma
di Stato sociale. Al centro di tutto vi è la persona umana intesa anche come lavoratore
a cui devono essere garantiti condizioni minime vitali. Il lavoro, in tutte le sue
sfumature, trova forma nell’art 1 ma è solo in questa area che trova la sua completa
concretizzazione. Si vuole sottolineare il lavoro inteso come attività o funzione che
concorre al progresso materiale e spirituale della persona e della società. Gli articoli
sono stati scritti in questo modo per mettere in primo piano l’uomo come persona
umana, il lavoro è un mezzo espressivo della personalità e un fattore costitutivo della
società e del suo benessere nel complesso. Il lavoro non è solo visto come mezzo di
arricchimento ma anche come elemento nobilitante e che ci contraddistingue dalle
altre creature. Esso costituisce un diritto ma anche un dovere dato che uno dei doveri
fondamentali è la solidarietà sociale ed economica di cui si parla all’art 2. Solo la
lettura del lavoro come strumentale alla realizzazione del principio personalista si può
evitare derive classiste o la subordinazione dell’individuo al lavoro. Le varie attività
sono da vedersi con ottica personalistica, come specificazioni e tutele rispetto ai
principi fondamentali. Tra tutte le tipologie di lavoro quella dipendente è la più debole
ed è stata perciò presa più in considerazione dai costituenti. Oggi i cambiamenti delle
forme di lavoro, la scomparsa della distinzione tra tempo determinato e indeterminato
e l’equiparazione delle forme di tutela e assistenza tra dipendenti e autonomi hanno
spinto gli interpreti a cercare nuovi “anelli deboli”.
Molto importante è l’art 35: esso ha più che altro natura programmatica, sancendo
innanzitutto che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme. A differenza di
quanto stabilito dagli articoli 1 e 4 Cost. Nei quali si contempla, in generale, il lavoro
come ogni tipo di attività che è volta a garantire il progresso della società, nella
disposizione in esame si considera il lavoro subordinato. Viene quindi apprestata
tutela al lavoratore, parte debole del rapporto, rispetto alla figura datoriale. In
attuazione di ciò si sono susseguite nel tempo varie leggi, di regola volte sia a
garantire protezione al prestatore di lavoro sia ad agevolare l'occupazione. La
formazione dei lavoratori viene spesso realizzata dall'ordinamento unitamente a
quella scolastica. Infatti, una volta conclusa la scuola dell'obbligo (34 Cost.), tra le
possibilità che si presentano ai singoli vi è quella di intraprendere cicli di studi
professionalizzanti, cioè tendenti ad una formazione che consenta un immediato
inserimento del mondo del lavoro. In questo caso l'ordinamento deve essere inteso in
un'accezione ampia, che comprende non solo lo Stato centrale ma anche le Regioni,
gli altri enti territoriali e le istituzioni sovranazionali. Per quanto riguarda il comma tre,
viene sancita la promozione di accordi ed organizzazioni internazionali tesi alla tutela
ed allo sviluppo del lavoro. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea tiene
in grande considerazione il lavoro, soprattutto agli articoli 29, 30 e 31 relativi,
rispettivamente, all'accesso ai servizi di collocamento, alla tutela per licenziamenti
ingiustificati ed alle condizioni di lavoro. La previsione di cui all'ultimo comma si
differenzia dalla libertà di espatrio di cui all'art. 16 Cost. Perché contempla una libertà
di tipo collettivo, che potrebbe giustificare l'adozione di misure normative ad hoc. Si
consideri che, rispetto al contesto comunitario, essa deve essere letta in armonia con
quanto prevede la relativa disciplina, in particolare il TFUE in relazione alla libera
circolazione dei lavoratori subordinati (art. 45 ss.), alla libertà di stabilimento (art. 49
ss.) ed alla libera prestazione di servizi (art. 56 ss.). L’articolo menziona quindi, oltre al
lavoro, anche la libertà di emigrare in quanto avviene soprattutto per ragioni
lavorative. Questo diritto negli ultimi anni è stato affiancato dai forti flussi migratori
che hanno interessato soprattutto l’Italia.
Un altro articolo notevole è il 36 che sancisce innanzitutto il principio della giusta
retribuzione, secondo il quale vi deve essere proporzione tra retribuzione e quantità e
qualità del lavoro prestato e secondo cui la retribuzione debba essere in ogni caso
sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e
dignitosa. La norma costituzionale non stabilisce, in concreto, quale retribuzione spetti
al prestatore, perché questo viene lasciato alla legislazione ordinaria. La Costituzione,
però, detta i criteri sulla base dei quali emanare questa normativa che sono quello
della proporzionalità e quello della sufficienza. In base al primo, deve esserci una
relazione corrispettiva tra ogni elemento della retribuzione ed ogni elemento della
prestazione lavorativa: così, ad esempio, una parte di retribuzione può consistere in
elargizioni diversi dal denaro, come le partecipazioni agli utili societari. Inoltre, la
proporzionalità può anche mancare, come accade quando il prestatore riceve la
retribuzione anche per il periodo di ferie. La sufficienza indica la misura minima del
compenso, che deve essere tale da rispettare libertà e dignità del lavoratore e della
sua famiglia. L'immediata forza cogente della norma in oggetto inserisce il suo dettato
tra i diritti irrinunciabili del lavoratore, senza cioè necessità di altre disposizioni
complementari. Corollario di quanto affermato è che la sufficienza del salario ha
assunto efficacia ultrattiva ai contratti collettivi di categoria stipulati dalle
organizzazioni sindacali e che dunque il minimo salariale si applica per tutti i
lavoratori della categoria, a prescindere da una loro adesione alle organizzazioni
sindacali stipulanti. Il secondo comma stabilisce invece una riserva di legge per
determinare la durata massima della giornata lavorativa. Ad oggi il limite massimo
stabilito è quello delle 40 ore settimanali (salvo particolari categorie di lavoratori,
come le donne o i minori, o certe tipologie di lavoro). In passato, negli ordinamenti
non democratici, mancava un tetto all'orario lavorativo e ciò rendeva possibile lo
sfruttamento dei lavoratori, anche minori. Il terzo comma sancisce il medesimo
principio della riserva di legge per quanto concerne il diritto al riposo settimanale e le
ferie annuali, ed alla loro irrinunciabilità. Sia il riposo settimanale, sia le ferie annuali
sono previsti allo scopo di consentire al lavoratore di realizzare la propria persona
anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti famigliari, nonché di riposare e
recuperare le forze. L'irrinunciabilità di essi comporta che ogni clausola contrattuale
che dovesse eliminarli sarebbe nulla ex art.1418 c.c.
L’articolo 37 è strettamente legato al 36 ma con due soggetti principali cioè, i minori e
le donne. Viene espresso il principio di parità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
Per evitare discriminazioni di genere bisognava avere:
Parità di retribuzione, quando le prestazioni siano di pari quantità e qualità;
Parità di progressione nella carriera;
Parità di diritti in merito all'assunzione degli oneri famigliari.
Per conseguire i medesimi scopi il legislatore ha adottato una serie di disposizioni
normative, tra le quali assumono particolare importanza quella che sancisce il divieto
di licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio e durante gravidanza e
puerperio nonché quelle che le consentono di conciliare la posizione lavorativa ed il
rapporto genitoriale, ad esempio fruendo di congedi o aspettative di lavoro retribuiti.
In relazione a questo ultimo aspetto, peraltro, il dettato ordinario ha subito una
progressiva evoluzione che ha tenuto conto dell'evoluzione della società: i congedi
parentali, ad esempio, sono stati estesi al padre ed anche a genitori non sposati.
Anche il lavoro minorile è circondato da particolari cautele, volte a garantire sia che lo
sviluppo fisico e mentale del minore non sia pregiudicato sia che la sua prestazione
lavorativa non possa essere sfruttata (pertanto, ad esempio, non può essere utilizzato
per lavori pericolosi, faticosi o insalubri, ed ha diritto, a parità di ore di lavoro, alla
medesima retribuzione corrisposta agli adulti). E' importante considerare che il lavoro
minorile gode di una tutela autonoma, cioè diversa da quella predisposta, pur nella
medesima norma, per il lavoro femminile, e speciale rispetto a quella ordinaria dei
lavoratori. Anche a livello comunitario si registra una apposita disciplina, in particolare
nell'art. 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Nel lavoro ci vuole sicurezza, ecco che l’art 38 ci espone proprio questo. Esso tutela
più nello specifico il principio della sicurezza sociale. In base ad esso l'autorità statale
deve salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogna, garantendo a tutti i
cittadini i mezzi minimi per vivere, tutelando la salute e rimuovendo tutti quegli
ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la sua
effettiva partecipazione alla vita pubblica. Lo Stato si fa infatti carico in prima persona
dell'assistenza sociale, ossia quelle misure che servono a garantire un adeguato
tenore di vita anche a chi è titolare di un reddito inferiore ad una certa soglia e non
può procurarsi altre entrate (ad esempio perché invalido di guerra o inabile al lavoro
per malattia). Queste misure si sostanziano, tra gli altri, in corresponsione di pensioni
di invalidità e guerra o in agevolazioni per la fruizione di servizi. Anche la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea si occupa di "sicurezza sociale e assistenza
sociale" all'art. 34. Il secondo comma si occupa della previdenza sociale che, a
differenza dell'assistenza di cui al primo comma, concerne i soli lavoratori. Essa si
sostanzia in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi
lavorativi di infortuni, invalidità ecc., da eventi naturali quali la vecchiaia. Si tratta di
una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo Stato ed in parte sui
datori di lavoro, salvo che i lavoratori scelgano di integrare queste misure con forme
private di tutela. Lo scopo della previdenza sociale è quello di consentire al soggetto
una vita dignitosa. Nel tempo, peraltro, si sono susseguite numerose disposizioni di
legge volte a limitare o condizionare il diritto a queste forme di tutela e tali interventi
sono stati ritenuti legittimi per la necessità di contemperare questo diritto con le
risorse finanziarie disponibili. Per quanto concerne i minorati e gli inabili, la particolare
situazione di svantaggio in cui si trovano comporta che ad essi è costituzionalmente
attribuito il diritto all'avviamento professionale. In esecuzione di ci&ogr
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La Costituzione economica
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