Capitolo 7: La costituzione economica
La costituzione economica è l’insieme delle norme costituzionali che riguardano le relazioni degli individui e della repubblica, intesi come soggetti economici. In primo luogo, si considereranno i “rapporti economici” contenuti all’interno del titolo terzo della parte prima della costituzione. In secondo luogo, si tratterà anche altre considerazioni che si riferiscono al fisco, alla moneta, e alla finanza pubblica.
Il lavoro e i diritti sociali connessi alla condizione lavorativa
Gli articoli con cui si apre il titolo terzo sui rapporti economici sono dedicati alle condizioni dei lavoratori e alle connesse garanzie tipiche di una forma di stato sociale. Al centro della costituzione economica c’è la persona umana, in questo caso nella figura del lavoratore, a cui debbono essere garantite le condizioni minime vitali.
Il lavoro, che trova posto fondamentale nella nostra costituzione (l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, art.1), costituisce un diritto senz’altro, ma anche un dovere, uno dei fondamentali doveri di solidarietà sociale ed economica di cui parla l’art.2. Le varie attività lavorative sono da leggersi secondo l’ottica personalistica, come specificazioni e tutele aggiuntive rispetto a quelle poste dai principi fondamentali della costituzione.
Il lavoro dipendente rappresenta l’anello debole della catena lavorativa, di conseguenza ad esso sono conferite maggiori tutele. L’art. 35 parla del lavoro in generale dicendo che “la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni”, gli articoli che seguono al 35, prevedono una tutela specifica per il lavoro dipendente.
Il comma 2 dell’art.35 stabilisce che la repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, secondo un disegno in cui mondo dell’istruzione e mondo del lavoro si incrociano per la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche indispensabili a svolgere il lavoro. Il comma 3 stabilisce invece la promozione degli accordi e delle organizzazioni internazionali per l’affermazione dei diritti del lavoro, la più importante è l’organizzazione Internazionale del Lavoro.
L’ultimo comma dell’articolo è dedicato invece all’immigrazione, fenomeno divenuto sempre più attuale a seguito del processo di integrazione Europea (con la libertà di circolazione). Inoltre, si è ipotizzato che l’articolo 35 tuteli anche situazioni di assenza di lavoro. C’è l’articolo 38 che si occupa di queste situazioni, ma tale articolo è pensato per un mercato del lavoro rigido e caratterizzato dal posto fisso, mentre a causa della flessibilizzazione del lavoro avvenuta negli ultimi anni, si è trovato un appiglio nell’art.35 per la tutela di situazioni di assenza del lavoro.
L’art.36 sancisce limiti più specifici per il lavoro dipendente (retribuzioni, orari giornalieri, riposo e ferie). Mentre l’orario giornaliero è sottoposto a riserva di legge, il riposo settimanale e le ferie annuali sono qualificati come diritti irrinunciabili, in quanto la sospensione del lavoro è ritenuta indispensabile per la salute del lavoratore.
I criteri di ricompensa per il lavoro prestato
Per quanto riguarda la ricompensa per il lavoro prestato, si utilizzano due criteri:
- Il criterio minimo della sufficienza, che prescinde dalla quantità e qualità del lavoro prestato, dunque è il limite minimo al di sotto del quale la ricompensa sarebbe illegittima, che rappresenta dunque l’ottica solidarista.
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La Costituzione economica
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