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La Costituzione della Repubblica italiana

La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato, posta al vertice nella gerarchia delle fonti di diritto dello Stato italiano. Il 2 giugno 1946 si votò per la prima volta in Italia a suffragio universale per il referendum Repubblica-Monarchia e per l'elezione della Costituente. La forma di governo precedente, dal 1861 al 1946, era una Monarchia Costituzionale i cui regnanti appartenevano alla famiglia Savoia.

L'Assemblea Costituente e la redazione della Costituzione

L'Assemblea Costituente era composta da 556 membri tra cui 21 donne. Il primo Presidente dell'Assemblea fu Giuseppe Saragat, il secondo fu Umberto Terracini. Oltre al compito di redigere la Costituzione vi era quello di individuare i diritti e doveri dei cittadini. La Commissione per la Costituzione, istituita il 15 luglio 1946, incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione repubblicana, era chiamata anche Commissione dei 75. Il Comitato dei 18 rispetto al progetto di elaborazione della Costituzione italiana fu un Comitato di redazione con il compito di coordinare ed armonizzare il lavoro prodotto.

La Costituzione italiana fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e firmata a Roma il 27 dicembre 1947, dal Capo provvisorio dello Stato (Enrico De Nicola) controfirmata dal Presidente dell'Assemblea Costituente (Umberto Terracini), dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Alcide de Gasperi) e dal Guardasigilli (Giuseppe Grassi). La Costituzione promulgata dal Capo provvisorio dello Stato è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, sostituendo lo Statuto Albertino.

Il Partito Socialdemocratico non partecipò all'elaborazione della Carta Costituzionale.

Occorre sapere

  • Lo scopo primario di un'Assemblea Costituente è la redazione della Costituzione di uno Stato.
  • La nascita della democrazia in Italia è da riferirsi al 1946 con la fondazione della Repubblica e la successiva promulgazione della Costituzione.
  • Emilio Colombo è stato uno dei più giovani padri costituenti, ultimo a morire nel 2013; è stato anche il 15° Presidente del Consiglio del Ministri.
  • Giulio Andreotti non fece parte della Commissione per la Costituzione.

Struttura della Costituzione

La Costituzione è composta da 139 articoli (di cui 5 abrogati: 115; 124; 128: 129, 130), 18 disposizioni transitorie e finali (non contiene alcun preambolo):

  • PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTT. 1-12)
  • PARTE I (artt. 13-54) Diritti e doveri dei cittadini
    • TITOLO I - Rapporti civili (artt. 13-28)
    • TITOLO II - Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)
    • TITOLO III - Rapporti economici (artt. 35-47)
    • TITOLO IV - Rapporti politici (artt. 48-54)
  • PARTE II (artt. 55-139) Ordinamento della Repubblica
    • TITOLO I - Il Parlamento
      • SEZIONE I - Le Camere (artt. 55-69)
      • SEZIONE II - La formazione delle leggi (artt. 70-82)
    • TITOLO II - Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)
    • TITOLO III - Il Governo
      • SEZIONE I - Il Consiglio dei Ministri (artt. 92-96)
      • SEZIONE II - La Pubblica Amministrazione (artt. 97-98)
      • SEZIONE III - Gli organi ausiliari (artt. 99-100)
    • TITOLO IV - La Magistratura (artt. 101-113)
      • SEZIONE I - Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110)
      • SEZIONE II - Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113)
    • TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133)
    • TITOLO VI - Garanzie costituzionali (artt. 134-139)
      • SEZIONE I - La Corte costituzionale (artt. 134-137)
      • SEZIONE II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt. 138-139)
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (artt. 1-XVIII)

Occorre sapere

  • Gli articoli 115 e 124 della Costituzione sono stati abrogati dall'art. 9, c. 2. L Cost, 18 ottobre 2001, n. 3, mentre la L. Cost. 29 ottobre 1993, n. 3, ha modificato l'articolo 68
  • La nostra Costituzione, oltre ad essere deliberata e scritta, è:
    • Rigida: i principi in essa affermati non possono essere modificati con semplici leggi ordinarie, ma solo mediante un lungo procedimento, che impone alle Istituzioni coinvolte un'attenta e ponderata valutazione. Alcune norme della Costituzione non possono essere modificate nemmeno seguendo l'iter di revisione costituzionale sancito dagli artt. 138 e ss. Cost.
    • Lunga: i principi fondamentali di solidarietà e convivenza civile cui tutta la Costituzione si ispira sono stati sanciti in maniera inequivocabile. Allo stesso modo è disciplinato, in maniera analitica, il funzionamento degli organi costituzionali al fine di garantire una "razionalizzazione del potere" ed evitare in futuro qualunque tipo di accentramento da parte di un'istituzione.
    • Votata: perché emanata a seguito di votazione da parte di apposita Assemblea Costituente.
    • Compromissoria: frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal secondo conflitto mondiale.
    • Democratica: è dato particolare rilievo alla sovranità popolare, ai sindacati e ai partiti politici.
    • Programmatica: rappresenta un programma che attribuisce alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, attraverso provvedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali.
  • È caratteristica peculiare della Carta Costituzionale italiana la formulazione di norme di principio.

Occorre sapere

  • La Costituzione italiana prende spunto maggiormente dal documento storico della Costituzione della Repubblica Romana.
  • Dal 1946 si sono svolti in Italia 4 referendum di modifiche costituzionali: il primo il 7-10-2001; il secondo il 25/26-06-2006, il terzo il 4-12-2016 e il quarto il 20/21-09-2020.
  • Il sistema economico delineato dalla nostra Costituzione è di tipo misto.
  • Nel 1948 vi furono le prime elezioni politiche nell'Italia repubblicana.
  • Lo Statuto Albertino era una Costituzione scritta, flessibile e ottriata (ovvero concessa dal sovrano).

Principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.)

I principi fondamentali esposti negli artt. 1-12 della Costituzione contengono un preambolo di carattere ideologico ed etico-sociale a base dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana. Essi fissano le decisioni essenziali sul tipo di Stato e sul tipo di società voluti dalla Costituzione. I primi 12 articoli sono dedicati ai «principi fondamentali» detti «inviolabili» poiché non è possibile abrogarli (eliminarli) neppure con una legge di revisione costituzionale, procedimento particolare con cui, invece, è ammesso modificare gli articoli della Costituzione non compresi tra i primi 12. Inoltre, sono indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei loro titolari e sono imprescrittibili; anche se non esercitati, non cadono mai in prescrizione.

L'art. 1 Cost. stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, non allo Stato o alla Nazione: sono i cittadini i reali detentori del potere di indirizzo politico, anche se l'esercizio della sovranità si svolge prevalentemente secondo modalità e con l'ausilio di soggetti diversi da essi (democrazia indiretta o rappresentativa). Lo Stato si realizza nel governo del popolo attraverso strumenti tipici della democrazia, quali il Parlamento e i referendum.

All'art. 2 Cost. troviamo il principio personalista e solidarista che riconosce i diritti inviolabili non solo all'uomo in quanto singolo ma anche in quanto membro di formazioni sociali (gruppi sociali, es. un'associazione sportiva) in cui si svolge la propria personalità. Il riconoscimento dei diritti inviolabili è strettamente connesso con il concetto di «personalità», che pur essendo previsto nell'art. 2 Cost, viene ribadito dall'art. 3, c. 2. Cost. laddove si afferma che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Tali riconoscimenti sono rinvenibili in molte altre disposizioni della Costituzione, tra le quali assume posizione prioritaria l'art. 13 che sancisce il diritto alla libertà personale. Tra i diritti della personalità si possono annoverare: il diritto alla vita ed all'integrità fisica; il diritto all'integrità morale (il decoro, l'onore, il prestigio, e la reputazione della persona); il diritto all'immagine; il diritto al nome; il diritto alla riservatezza, ossia il diritto all'intimità della vita privata.

L'art. 3, c. 1, Cost. afferma il principio di uguaglianza stabilendo che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Così disponendo, la norma in esame pone il principio di uguaglianza formale, che costituisce la regola fondamentale dello Stato di diritto. Il secondo comma dell'art. 3 Cost., invece, assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, ossia il dettame secondo cui situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso. In altri termini, la discriminazione apparente non è altro che un'espressione di ragionevolezza concreta di un Ordinamento giuridico, volto ad attuare quelle distinzioni necessarie tra gli individui al fine di garantire il c.d. welfare state, massima espressione dello Stato sociale.

Il principio di eguaglianza davanti alla legge concerne, in base al testo della Costituzione, i cittadini. La giurisprudenza costituzionale, al riguardo, ritiene che il riferimento ai soli cittadini non escluda l'applicazione del principio agli stranieri, là dove si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

Il principio lavorista è indicato nel combinato disposto dell'art 1, dove si afferma che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e dell'art. 4, c. 1, Cost. dove si afferma che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La Carta costituzionale, pur riaffermando i principi di ideologia liberale (Stato di diritto), considera il diritto al lavoro come mezzo necessario per l'affermazione della personalità dell'individuo e nello stesso tempo come strumento di progresso materiale e sociale (art. 4, c. 2, Cost.). Il lavoro è riconosciuto, non solo come un diritto, ma anche come un dovere di solidarietà che ciascun cittadino è tenuto ad adempiere per contribuire al progresso dell'intera collettività.

Nell'art. 5 Cost, viene affermato (principio autonomista), in subordine dell'intangibile principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, sia il principio del decentramento dei poteri che quello della promozione e del riconoscimento delle autonomie locali (Regioni, Province, Comuni ecc.). Dall'esame della norma si ricavano tre punti fondamentali: 1. l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, quale limite invalicabile al riconoscimento da parte dello Stato persona e alla promozione delle autonomie locali; 2. l'attuazione, da parte dello Stato, del più ampio decentramento amministrativo nella erogazione dei servizi; 3. l'adeguamento della legislazione dello Stato alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, attraverso il riconoscimento e la creazione di enti territoriali espressione dello Stato comunità.

L'art. 6 Cost. (tutela delle minoranze linguistiche) offre una tutela positiva, al fine di conservare il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze in ossequio ai principi di pluralismo e tolleranza. Lo Stato italiano è una Repubblica democratica laica sebbene manchi nella sua Carta costituzionale una specifica ed espressa previsione del principio di laicità come pure avviene in altri Stati. Tale principio assicura eguale tutela del sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione che lo esprime.

L'art. 7 Cost. dispone che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». I rapporti fra questi ordinamenti sono regolati da veri e propri accordi, i Patti Lateranensi. Essi possono essere modificati con legge ordinaria, purché le modificazioni siano concordate fra le parti. In alternativa lo Stato può procedere egualmente alle modifiche, ricorrendo, però, al procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. I rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose acattoliche sono contenuti nell'art. 8 Cost, che stabilisce, in particolare, ai commi 2 e 3: «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

L'art. 9 Cost. afferma il principio culturale e ambientalista: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Tale disposizione enuncia due principi fondamentali: 1. la promozione e lo sviluppo di cultura e ricerca - la Repubblica in tutte le sue articolazioni si impegna ad incentivare il progresso culturale, scientifico e tecnico del paese, in competizione con Paesi più progrediti, evitando in ogni caso di imporre modelli, modalità e obiettivi e salvaguardando la libertà dell'arte e della scienza; 2. la tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali - a tal fine i compiti di tutela da parte dello Stato hanno una portata più ampia rispetto a una concezione essenzialmente difensiva dei beni paesaggistici, culturali e ambientali. È stato aggiunto l’ultimo comma, su proposta del Senato, ed è stato promulgato l’11 febbraio 2022, assieme alla modifica all’art. 41.

L'art. 10, c. 1, Cost. (adattamento al diritto internazionale) prevede che: «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute». L'obbligo di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale vige per: il Parlamento, che non potrà approvare leggi contrarie alle norme internazionali e dovrà emendare o abrogare quelle eventualmente contrastanti; la Pubblica Amministrazione, in particolare il Governo, all'adozione di decreti legge e decreti legislativi: la Magistratura, che dovrà applicare le prescrizioni del diritto internazionale ratificate dallo Stato italiano e assicurarne il rispetto. L'art. 10, c. 2, Cost, delega la legislazione ordinaria per la regolazione della condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Il successivo c. 3 stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Il c. 4, infine, vieta l'estradizione per motivi politici, ovvero la consegna da parte dello Stato italiano a un altro Stato di un individuo condannato o accusato di crimini commessi per opporsi a regimi illiberali o per affermare un diritto di libertà il cui esercizio nel suo Paese è negato. Nei confronti dello straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio italiano, quindi anche se entrato clandestinamente, deve essere garantito il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana previsti da norme interne o da consuetudini e convenzioni internazionali. Lo straniero regolarmente soggiornante, invece, gode anche dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano.

L'estradizione di stranieri accusati di reati politici di genocidio è l'unico dei principi fondamentali della Costituzione corretto con la legge costituzionale n. 1 del 21 giugno 1967, ciò per quel che riguarda sia il disposto dell'art. 10 Cost. sia il disposto dell'art. 26 Cost, concernente il diritto a non essere estradati.

L'art. 11 Cost. (ripudio della guerra e adesione all'Unione europea) enuncia i principi che orientano la posizione dell'Italia nel contesto internazionale, con riferimento alla sua relazione con la guerra e alle limitazioni della sovranità nazionale ritenute necessarie al fine di consentire l'ammissione della Repubblica italiana all'ONU. Si ritenne che il riferimento alle «limitazioni di sovranità» si potesse intendere in un'accezione così ampia da consentire anche l'adesione dell'Italia alle Comunità europee. Tali limitazioni concernono non solo l'attività normativa dello Stato ma anche quella amministrativa e giurisdizionale sicché in conseguenza della stipulazione dei trattati comunitari, i cittadini sono sottoposti, oltre che alle autorità nazionali, a un sistema di pubblici poteri estraneo e indipendente rispetto ad esse. Il dettame promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.

L'art. 12 Cost, indica il tricolore italiano come bandiera della Repubblica. Il vessillo, caratterizzato da tre fasce verticali di uguali dimensioni, è ispirato al modello francese del 1790 ove le tre bande uguali (utilizzate successivamente da tutte le democrazie europee con differenti colorazioni) rappresentano i tre cardini (libertà, uguaglianza, fraternità) che costituiscono la matrice ideologica e libertaria comune degli Stati democratici.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher f-ross di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Niccolai Silvia.
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