Capitolo 13: La corte costituzionale
Quando in Assemblea Costituente maturò la scelta per una costituzione rigida, si affrontò il problema anche di come assicurare il rispetto di questo fondamentale principio. L'Assemblea Costituente optò per un modello accentrato e scelse un organo rappresentativo per il controllo e il rispetto della costituzione, la Corte Costituzionale, la quale doveva svolgere il compito di garante e di tutela della fonte atto più importante. Scelsero un modello accentrato perché nel nostro ordinamento (civil law) non esiste il principio dello "stare decisis" come negli ordinamenti di common law. Lasciando le decisioni al giudice ordinario, si sarebbe andati incontro a difformità di giudizi su materie analoghe e poi perché c'era un po' di diffidenza nella figura dei magistrati, in larga parte formati nel periodo fascista.
La scelta dell'assemblea era a favore di un organo supremo dotato di autonomia e indipendenza, con il compito di tutelare e garantire il rispetto della costituzione, alla quale potevano rivolgersi sia lo stato, sia le regioni, sia un qualsiasi cittadino attraverso il giudice ordinario ogni qualvolta che sorgono questioni legate alla legittimità costituzionale.
La struttura e il funzionamento della corte
L'articolo 135 della costituzione disciplina l'organizzazione e il funzionamento della corte, il quale prevede che essa sia formata da 15 giudici costituzionali, 5 dei quali nominati dal Parlamento, 5 dal Presidente della Repubblica e 5 nominati dalla suprema magistratura ordinaria e amministrativa (Corte di Cassazione 3, Corte dei Conti 1 e Consiglio di Stato 1). I giudici durano in carica 9 anni e non possono essere rieletti al termine del loro mandato. Sono richiesti requisiti positivi per la nomina: magistrati a riposo, professori universitari, avvocati con 20 anni di esercizio.
Oltre a questi ci sono anche requisiti di incompatibilità previsti dalla costituzione: giudice costituzionale e membro del Parlamento, giudice costituzionale e avvocato, e altre previste dalla legge: divieto di ricoprire altro impiego pubblico o privato, svolgere qualsiasi forma di attività professionale. Non appena eletti, i giudici devono prestare giuramento alla Repubblica e di osservanza della costituzione davanti al Presidente della Repubblica. Allo scadere del mandato, cioè 9 anni, i giudici cessano dalla loro carica e dal loro esercizio poiché per quest'organo non vige il principio della prorogatio come invece è presente per le camere.
Oltre alla normale composizione dell'organo, ci possono essere dei casi in cui la corte è chiamata a giudicare, nei quali muta il numero dei membri; ci riferiamo ai reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione del Presidente della Repubblica. In questi casi vengono aggiunti 16 giudici non togati estratti a sorte da una lista di nominati dal Parlamento in seduta comune.
Il presidente della corte
All'interno della corte, fra i 15 componenti, viene eletto il presidente della corte a maggioranza dei membri; se c'è parità, viene eseguito il ballottaggio. Il presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto, fino al termine del suo mandato. Al presidente spettano numerosi poteri: ordine di discussione del collegio, il voto decisivo in caso di parità, a lui spetta il compito di mantenere i rapporti con gli altri organi istituzionali e di esternare le opinioni dell'organo (potere di esternazione).
Le guarentigie dell'organo e dei suoi membri
Per ciò che attiene alle guarentigie dell'organo possiamo far riferimento a:
- Autonomia finanziaria
- Autonomia amministrativa
- Autonomia regolamentare
- Potere di decidere la rimozione dalla carica di uno dei suoi membri
- Potere di procedere alla verifica dei poteri dei propri membri
- Potere nel decidere su eventuali questioni di incompatibilità
Mentre per quanto riguarda le guarentigie nei confronti dei componenti dell'organo esse sono:
- Inamovibilità (salvo i casi di incompatibilità sopravvenuta o inadempimento delle proprie funzioni)
- Insindacabilità per i voti dati e per le opinioni espresse (privilegio anche dei parlamentari)
- Assegnazione di una retribuzione per l'esercizio svolto
- Non sottoponibilità a limitazioni delle libertà personali, se non prev...
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