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La composizione della corte costituzionale

La Costituzione ha previsto che la Corte sia formata da quindici giudici, scelti tra persone particolarmente qualificate e di comprovata esperienza: professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati che abbiano svolto per almeno vent’anni l’attività professionale e giudici appartenenti alle giurisdizioni superiori amministrative o ordinarie (giudici della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti).

La scelta dei componenti della Corte è effettuata per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e, per il restante terzo, dalle più alte Magistrature.

I giudici della Corte costituzionale restano in carica nove anni, durante i quali non possono svolgere nessun’altra attività, e godono di particolari immunità (cioè non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l’esercizio delle proprie funzioni e non possono essere sottoposti a processo penale senza previa autorizzazione da parte della stessa Corte), finalizzate ad assicurare la loro indipendenza.

La sede della corte

La sede della Corte è a Roma, presso il palazzo della Consulta, situato a pochi metri dal Quirinale: la prima riunione della Corte è avvenuta solo nel 1956. Attualmente si riunisce più volte al mese e i tempi di emanazione delle sue sentenze sono inferiori a un anno.

La prima udienza e la prima sentenza

Il 23 aprile 1956 si tenne la prima udienza pubblica della Corte, presieduta dal suo primo presidente, Enrico De Nicola: lo stesso capo provvisorio dello Stato repubblicano nonché, per pochi mesi, Presidente della Repubblica.

La prima questione discussa riguardava la costituzionalità di una norma della vecchia legge di pubblica sicurezza del 1931, che richiedeva un’autorizzazione di polizia per distribuire volantini o affiggere manifesti, e puniva la distribuzione o affissione non autorizzate: questione sollevata da ben trenta diversi giudici penali di tutto il Paese, i quali dubitavano della conformità della norma all’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero.

La Corte affermò che tutte le leggi, anteriori o posteriori alla Costituzione, potevano essere controllate e dovevano essere annullate se contrastanti con la Costituzione. La norma della legge di pubblica sicurezza per la quale veniva richiesta la revisione fu così dichiarata incostituzionale. È tale storica sentenza n. 1 del 1956 che ha aperto la strada a innumerevoli cambiamenti successivi.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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