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Istituzioni di diritto pubblico A.A. 2018/2019 I semestre

La corte costituzionale

È un organo composto da 15 membri: dei 15 solo 5 sono nominati dal Parlamento in seduta comune, 5 dal Presidente della Repubblica e 5 dalle Magistrature Superiori (3 dalla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei Conti); i membri eletti dal Parlamento devono ricevere prima una maggioranza dei 2/3, successivamente dei 3/5. La nomina del Presidente della Repubblica avviene con decreto e dovrà essere controfirmata. La durata è di 9 anni e non è rinnovabile; ciascun giudice presta giuramento e da lì inizia il termine per la scadenza; a volte la Corte Costituzionale può lavorare anche con 8 membri, perché il nono ha avuto la scadenza e si attende la nomina del Parlamento. La scadenza dell’incarico è soggettiva; all’interno della composizione viene nominato un presidente per 3 anni, poi rinnovabile. Non vi è qualità politica, la qualità è tecnico-giuridica, in relazione alle funzioni da svolgere.

Sindacato di costituzionalità

Il principio di legalità viene applicato alla legge. Con il Costituzionalismo la legge è sottoposta in conformità con la Costituzione, non è più sovrana (vedi stato liberale).

Sindacato diffuso

Assegnare a tutti i giudici il potere di controllare la legittimità della legge da applicare. Il Costituente ha voluto un sindacato diffuso e verte su un sindacato accentrato nelle mani di un unico soggetto (la Corte Costituzionale appunto). I giudici, dentro qualsiasi processo, possono valutare se sussiste un dubbio sulla legittimità di una legge; se la legge è viziata, deve decidere la Corte Costituzionale. I cittadini non possono proporre legittimità, ma lo possono fare i giudici. Oltre che prevedere un tipo di sindacato accentrato, si prevede anche un controllo successivo, nel momento in cui la legge è già in vigore (non è previsto un controllo di tipo preventivo, cioè prima dell’entrata in vigore). Unico esempio di controllo preventivo è quello nei confronti dello statuto regionale: sulla base dell’art.123 Cost si prevede che il governo possa impugnare lo statuto davanti alla Corte Costituzionale.

Leggi oggetto di legittimità

  • Legge ordinaria
  • Legge costituzionale
  • Legge regionale
  • Decreti legge (DL)
  • Atti aventi forza di legge (decreti legislativi D. Lgs)

Non sono assoggettati a controllo i regolamenti parlamentari (la Corte Costituzionale si è dichiarata incompetente), né le fonti secondarie (atti amministrativi, regolamentari), né le fonti-fatto (consuetudine, le norme europee). Per il nostro ordinamento, la fonte comunitaria deroga le fonti nazionali.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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