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L’indicazione del nome, del luogo di nascita e del codice fiscale del:
c. Trattario nella tratta;
6. Emittente nel pagherò.
7.
Il nome del primo prenditore (traente nella cambiale);
d. La data di emissione della cambiale;
e. La sottoscrizione del traente o dell’emittente.
f. La sottoscrizione a differenza degli altri requisiti deve essere autografa e deve
contenere il nome , il cognome (anche abbreviato) o la ditta dell’obbligato .
Sono requisiti formali naturali:
L’indicazione della scadenza che può essere:
a. A vista: tale scadenza sta a indicare che la cambiale è pagabile all'atto della
1. presentazione ;
A certo tempo vista: tale scadenza si calcola partendo dalla data di
2. accettazione della tratta scritta vicino la firma del trattario(ex: pagherete a
30 gg vista);
A certo tempo data: tale scadenza si calcola partendo dalla data di
3. emissione(ex: a 30 gg data pagherete) ;
A giorno fisso la scadenza è in questo caso indicata con precisione sulla
4. cambiale in mancanza di una data precisa si pagherà a vista.
L’indicazione del luogo dove la cambiale viene emessa, in mancanza si
b. considererà il luogo citato accanto al nome del trattario o dell’emittente.
L’indicazione del luogo del pagamento, in mancanza la cambiale verrà pagata
c. nel luogo citato accanto al nome del trattario o dell’emittente.
Non costituisce requisito di validità per la cambiale il pagamento durante l’emissione
dell’imposta di bollo anche se tale imposta conferisce la qualità di titolo esecutivo.
Per cambiale in bianco intendiamo quella cambiale che circola sprovvista di uno o di
più requisiti essenziali (salvo la sottoscrizione) . All’emissione della cambiale in
bianco si ricorre infatti quando alcuni dati cambiari non sono attualmente
determinabili. Chi rilascia una cambiale in bianco resta esposto al rischio di
“Riempimento abusivo” da parte del prenditore. Anche se il rischio più grave si può
verificare quando il prenditore, dopo aver completato il titolo in difformità degli
accordi, lo giri ad un terzo. Il rischio di Riempimento abusivo non è opponibile al
terzo possessore (si tratta infatti di una eccezione personale), se quest’ultimo ha
acquistato la cambiale in buona fede.
In relazione al riempimento della cambiale bisogna considerare che :
- il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni
dall’emissione del titolo.
- la cambiale dovrà essere completa quando il portatore richiederà il pagamento.
L'assunzione di obbligazione cambiaria costituisce sempre atto eccedente l'ordinaria
amministrazione.
In relazione alla rappresentanza cambiaria bisogna considerare che in presenza di:
minori o interdetti, Il rappresentante legale si assumerà le obbligazioni
5. cambiarie in loro nome , previa autorizzazione del giudice tutelare.
inabilitati o il minore emancipati , la firma può essere autorizzata:
6.
dal curatore con la clausola "per assistenza" o altra equivalente. In mancanza, il
1. curatore è obbligato personalmente.
a mezzo rappresentante attraverso la formula "per procura" o equivalente.
2. oltre alle condizione particolari sancite prime in tema di rappresentanza
bisogna considerare che<< in presenza di un imprenditore commerciale ,Il
rappresentante generale dovrà assumersi le obbligazioni cambiarie salvo
diverse disposizioni previste dall'atto costitutivo( per l’imprenditore non
commerciale non dovrà assumere alcuna obbligazione salvo diverse
disposizioni)>>
Oltre al rappresentante generale è possibile individuare il rappresentante
cambiario senza poteri( falsus procurator) che per legge è obbligato come se
avesse firmato in proprio.
Dopo aver pagato il rappresentante senza poteri potrà agire nei confronti
dell’obbligati di grado anteriore.
L'accettazione è la dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la
cambiale alla scadenza diventando obbligato principale di primo grado e diretto. La
presentazione per l'accettazione è tuttavia obbligatoria:
- nella cambiale a certo tempo vista;
- quando la presentazione per l'accettazione è prescritta dal traente o da un girante,
con eventuale fissazione del termine. Per legge l'accettazione deve essere scritta sulla
cambiale con le seguenti espressioni "accetto" o "visto", seguite dalla
sottoscrizione del trattario, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, ovvero
dal codice fiscale. L'accettazione deve essere incondizionata anche se Può però essere
limitata ad una parte della somma portando il portatore ad agire anticipatamente
contro gli obbligati di regresso. Qualsiasi modifica apportata dall'accettante al tenore
della cambiale equivale ad un rifiuto e consente il regresso anticipato. Per evitare ciò
il legislatore prevede l'istituto dell'accettazione per intervento da parte dell’accettante
che non diventerà il alcun caso obbligato principale. In caso di rifiuto da parte del
trattario, l'accettazione può essere eseguita da un terzo.
L'avallo è una garanzia cambiaria di pagamento che viene scritta sulla cambiale da
parte di un soggetto detto avallante.
L'avallo rende il titolo più sicuro e ne facilita la circolazione, specie se l'avallante è
una persona stimata e di solide condizioni economiche. Chi avalla una cambiale è di
solito un parente, un amico o un socio di uno degli obbligati cambiari in quanto
assume un grosso rischio; infatti, l'avallante dovrà pagare la cambiale nel caso in cui
non vi provveda il soggetto per il quale l'avallo è stato dato.
L'avallo si realizza scrivendo sulla facciata anteriore della cambiale l'espressione "per
avallo", seguita dalla firma dell'avallante. E' opportuno che sull'effetto sia sempre
indicato il nome dell'obbligato cambiario per il quale l'avallo è stato dato; in
mancanza di tale specifica l'avallo si intende dato per l'emittente nel pagherò e per il
traente nella tratta.
Per legge l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è
stato dato cioè <<diventa obbligato diretto se l’avallato è un obbligato diretto ,
diventa obbligato regresso se l’avallato è tale>>
Nei confronti del portatore l’avallante è obbligato in solido con l’avallato mentre nei
rapporti interni è un obbligato di garanzia di grado successivo rispetto all’avallato.
pur essendo un’obbligazione di garanzia collegata con quella dell’avallante l’avallo è
un obbligazione autonoma rispetto all’obbligazione di garanzia dell’avallante.
IL coavallo si verifica quando più persone concedono l’avallo per lo stesso obbligato
cambiario.
I coavallanti sono obbligati di sencodo grado rispetto l’avallato ma sono obbligati di
pari grado fra loro.
Si distingue nettamente dall’avallo la fideiussione perché: è una garanzia accessoria
con il quale un soggetto fideiussore garantisce l’adempimento di un obbligazione;
Il trasferimento della cambiale può essere escluso dal traente o dall'emittente,
apponendo sul titolo la clausola "non all'ordine" o altra equivalente , trasferendo il
titolo secondo la forma prevista dalla cessione ordinaria.
Principalmente I principi che regolano la circolazione della cambiale sono identici a
quelli dettati per i titoli di credito in generale, ad eccezione della disciplina relativa
alla funzione di garanzia ove con apposita clausola (ad es. "senza garanzia"), il
girante può esonerarsi da ogni responsabilità cambiaria per l'accettazione e/o per
il pagamento.
Per quanto riguarda le cambiali per procura e a titolo di pegno la disciplina relativa
alla girata coincide con quella prevista dei titoli i credito.
Legittimato a chiedere il pagamento è il portatore della cambiale che giustifica il suo
diritto in base ad una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco( Le girate
cancellate si danno per non apposte). Chi paga alla scadenza è tenuto a controllare:
-la regolarità formale delle girate
- la continuità delle stesse (il nome del girante deve coincidere con quello del
giratario precedente);
Non è invece tenuto a controllare la regolarità sostanziale. Eseguiti tali controlli ed
individuato il possessore, il debitore è liberato anche se paga al non titolare, a meno
che da parte sua non vi sia stato dolo o colpa grave. La cambiale deve essere
presentata al trattario o all'emittente per il pagamento altrimenti si perderà l'azione
cambiaria nei confronti dei soci di regresso. Il portatore della cambiale :
non è tenuto a ricevere il pagamento prima della scadenza ma se questo
- avviane sarà a rischio e pericolo del debitore;
-non può rifiutare il pagamento parziale (Il pagamento totale dà diritto alla
- restituzione del titolo).
Il pagamento della cambiale per intervento
non può essere paziale;
- può essere effettuato da un terzo o una persona già obbligata, tranne
- l'accettante.
deve essere effettuato massimo il giorno seguente l'ultimo giorno consentito
- per elevare il protesto per il mancato pagamento.
libera gli obbligati di grado inferiore, mentre chi paga acquista i diritti cambiari
- verso gli obbligati anteriori.
L’eventuale rifiuto del pagamento o dell’accettazione porta il portatore ad agire
contro tutti gli obbligati cambiari per ottener il pagamento adottando “Azioni
cambiarie” o “Azioni extra cambiarie”.
L’azione cambiaria viene regolata in modo diverso a secondo che si tratti di obbligati
diretti , di regresso o di pari grado.
L'azione contro gli obbligati diretti non è soggetta a particolari formalità o a termine
di decadenza ma è tenuta ad osservare solo il termine di prescrizione di 3 anni, che
decorre dalla scadenza della cambiale
L'azione contro gli obbligati di regresso può essere esercitata:
- alla scadenza
- o prima della scadenza se :
1. l'accettazione è stata rifiutata,
2.il trattario o l'emittente sono falliti
3.se il pagamento non ha avuto luogo.
4. in caso di fallimento del traente.
Inoltre è importante considerare che l’azione di regresso può essere subordinata al
rifiuto dell’accettazione o del pagamento mediante l’atto di protesto.
L’azione contro gli obbligati di pari grado può avvenire solo mediante azioni extra
cambiarie anche se i