Caratteristiche della costituzione repubblicana italiana
1) Costituzione lunga: il consenso vasto che ha accompagnato l’approvazione della Costituzione (approvata, nonostante le divisioni politiche, da quasi il 90% dell’Assemblea) si è realizzato sommando gli interessi e i valori delle diverse componenti (marxista, cattolica, liberale).
2) Costituzione rigida: non modificabile da leggi ordinarie, ma solo seguendo un particolare procedimento aggravato.
3) Previsione di una Corte costituzionale per il controllo di conformità alla Costituzione delle norme primarie, in modo da assicurare l’effettività della rigidità delle norme costituzionali.
4) Carattere aperto e natura pluralista della Costituzione italiana.
5) Scelta del tipo di Repubblica: «Repubblica democratica fondata sul lavoro».
6) Grande rilievo dato alle autonomie: autonomie territoriali (Regioni, Province, Comuni), autonomie istituzionali delle comunità intermedie (famiglia, associazioni), autonomie individuali (diritti e libertà).
7) Disegna uno Stato laico, internazionalista e pacifista.
Caratteristiche del parlamentarismo italiano
Forma di governo italiana delineata dalla Costituzione: forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione, in cui cioè sono previsti alcuni limitati interventi del diritto costituzionale per assicurare la stabilità del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento.
Tra i tradizionali tipi di Repubblica (presidenziale, parlamentare, direttoriale), il Costituente italiano ha scelto la Repubblica parlamentare: il Governo è nominato dal Presidente della Repubblica ed è responsabile verso le Camere, di cui deve avere la fiducia.
Viene tuttavia configurato un sistema parlamentare con alcune peculiarità:
- Attribuzione al Presidente della Repubblica, oltre ai poteri classici del Capo dello Stato, di numerosi poteri di controllo, di garanzia e di intermediazione politica (a partire dal potere di scioglimento anticipato delle Camere).
- Previsione di una Corte costituzionale dotata di rilevanti attribuzioni a garanzia della Costituzione, che costituisce un forte limite ai poteri del legislativo.
- Razionalizzazione costituzionale del rapporto di fiducia, diretta a favorire la stabilità del Governo, anche se affidata ad una disciplina piuttosto essenziale, che si limita ad introdurre alcuni vincoli procedurali per rendere più difficile l’approvazione di una mozione di sfiducia (art. 94 Cost.).
Meccanismi di razionalizzazione del parlamentarismo
Il testo della Costituzione si limita allo stretto essenziale:
- Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio (ma non ci sono indicazioni sul procedimento da seguire, che dunque è rimesso alla prassi);
- Il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere;
- Il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere, ma entra in carica già con il giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica (che precede il voto di investitura iniziale);
- Ciascuna Camera può approvare a maggioranza semplice una mozione di sfiducia nei confronti del Governo, ma a determinate condizioni: che la mozione sia sottoscritta da un decimo dei componenti della Camera; che sia votata dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione; che il voto sia palese e per appello nominale, con conseguente assunzione di responsabilità politica da parte del singolo parlamentare.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Mozione di fiducia
Il procedimento di formazione dell’Esecutivo termina positivamente solo se entrambe le Camere votano la fiducia al Governo, il quale deve quindi poter contare su una maggioranza parlamentare che intenda sostenerlo. La mozione di fiducia deve essere motivata e votata per appello nominale (art. 94.2 Cost.).
Mozione di sfiducia
Atto con cui il Parlamento revoca la fiducia inizialmente accordata al Governo, obbligandolo alle dimissioni. Anch’essa deve essere motivata e votata per appello nominale (chiara assunzione di responsabilità politica da parte di chi fa cadere il Governo). Deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione (art. 94.5 Cost.).
Voto contrario su una proposta del Governo
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni (art. 94.4 Cost.).
Questione di fiducia
Non è disciplinata in Costituzione, ma nei Regolamenti parlamentari. La questione di fiducia può essere posta dal Governo su un’iniziativa che richiede l’approvazione parlamentare: il Governo dichiara che, ove la sua proposta non dovesse essere approvata dal Parlamento, riterrà venuta meno la fiducia della maggioranza e di conseguenza rassegnerà le dimissioni. Attraverso questo strumento il Governo, ponendo l’alternativa secca tra approvazione e crisi di governo, esercita una pressione sulla maggioranza parlamentare.
Le crisi di governo
Crisi di governo: presentazione delle dimissioni da parte del Governo. Le crisi di governo possono essere parlamentari o extraparlamentari.
- Crisi parlamentari: dovute alla rottura del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, possono essere determinate dall’approvazione di una mozione di sfiducia, oppure da un voto contrario rispetto ad un'iniziativa su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.
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