SOMMARIO
DIRITTO ED ORDINAMENTO GIURIDICO 7
1) Individui, Gruppi e Fenomeno Giuridico 7
2) Le Norme Giuridiche 7
3) I Caratteri della Norma Giuridica 8
Coattività 8
Generalità ed Astrattezza 8
Novità 8
Esteriorità 8
Intersubbiettività 8
Positività 9
4) Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico 9
LO STATO 10
1) Concetto di Stato 10
2) La Sovranità 10
A) Il Concetto di Sovranità 10
B) La Sovranità Statale Popolare 11
C) Sovranità e potere pubblico 11
3) Il Popolo 11
A) Concetto 11
B) Acquisto e perdita della cittadinanza italiana 12
c) La Cittadinanza Europea 13
4) Il Territorio 13
5) Accezioni del termine Stato 14
Stato-Ordinamento 14
Stato-Apparato 14
Stato-Persona 14
Stato-Comunità 14
6) Forme di Stato 14
A) L’ordinamento feudale 15
B) Lo Stato per Ceti 15
C) Lo Stato Assoluto 15
D) Lo Stato Liberale 15
E) Lo Stato Democratico e Sociale 16
F) Stato Totalitario 16
G) Lo Stato Socialista 17
H) Stato Unitario, Stato Regionale, Stato Federale. 17
7) Democrazia e Autocrazia 18
Democrazia 18
Autocrazia 18
8) Forme di Governo 18
a) Governo Parlamentare 18
b) Il Governo Presidenziale 19
c) il Governo Semi-Presidenziale 19
d) il Governo Direttoriale 20
e) il Governo Italiano 20
LO STATO E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 21
1) Il Diritto della Comunità Internazionale 21
2) I Soggetti dell’Ordinamento Internazionale 21
Gli Stati 21
Le organizzazioni Internazionali 22
3) L’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) 22
Assemblea Generale delle Nazioni Unite 22
Consiglio di Sicurezza 23
Consiglio Economico e Sociale 23
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria 23
Corte Internazionale di Giustizia 23
Segretariato 23
4) Le altre Organizzazioni Internazionali 23
5) L’Italia e la Comunità Internazionale 24
LO STATO E L’UNIONE EUROPEA 25
1) Dalle Comunità europee all’Unione Europea 25
a) La dichiarazione Schuman - nascita della C.E.C.A. 25
b) La creazione della C.E.E. e dell’Euratom 25
c) L’Unione Doganale 26
d) L’adesione di nuovi Stati 26
e) L’Unione Europea 26
f) L’EURO, la moneta unica europea 27
g) L’allargamento ad est – Trattato di Nizza 28
2) Le Istituzioni Europee 29
Il Parlamento Europeo 29
La Commissione 30
Il Consiglio dell’Unione Europea 30
La Corte di Giustizia 30
3) Costituzione Italiana e Ordinamento Comunitario 31
LE FONTI DEL DIRITTO 32
1) Cenni Introduttivi 32
Fonti di produzione 32
Fonti sulla produzione 32
Fonti di cognizione 32
Fonti Fatto 33
2) La risoluzione delle antinomie 33
Criterio “Cronologico” 34
Criterio “gerarchico” 34
di “competenza”
Criterio 34
3) L’Interpretazione delle fonti 35
Interpretazione letterale o dichiarativa 35
Interpretazione correttiva 35
Interpretazione analogica 35
4) Le Fonti dell’Ordinamento Costituzionale Italiano 36
La Costituzione 36
Le Fonti Comunitarie 38
Le LEGGI ORDINARIE dello Stato 40
DECRETI LEGISLATIVI o Decreti Delegati 42
DECRETI LEGGE 43
Referendum Abrogativo 45
I Regolamenti Parlamentari 46
I REGOLAMENTI 47
Le Fonti Regionali 48
Le Fonti Locali 50
Le FONTI INTERNAZIONALI 50
DALLO S. ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE 52
1) Lo Statuto Albertino 52
2) Il Colpo di Stato Fascista 52
3) Dalla caduta del Fascismo alla Costituzione 53
4) La struttura della Costituzione 54
–
Articoli 1 12 54
–
Articoli 13 54 54
–
Articoli 55 139 54
Considerazioni finali sulla Costituzione 55
PARTITI POLITICI E CORPO ELETTORALE 56
1) I Partiti Politici: concetto e disciplina giuridica 56
2) Il Corpo Elettorale 58
Ineleggibilità 60
Incompatibilità 60
Non Candidabilità 60
La Circoscrizione Estero 61
3) I Sistemi Elettorali 61
Formule Elettorali 62
4) Il Sistema Elettorale per la Camera ed il Senato 62
Il Procedimento Elettorale 62
5) Formazione della Camera dei Deputati 64
6) Formazione del Senato della Repubblica 65
GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA 66
1) Il Diritto di iniziativa Popolare 66
2) Il Diritto di Petizione Popolare 66
3) Il Referendum …definizione 66
4) Il Referendum Abrogativo di Leggi Statali 67
5) Il Referendum Costituzionale (sospensivo) 68
IL PARLAMENTO 70
1) Struttura del Parlamento: il Bicameralismo 70
2) Le prerogative delle Camere 71
Autonomia Regolamentare 72
Autonomia Finanziaria 72
Autonomia Amministrativa 72
Inviolabilità degli edifici 72
Verifica dei Poteri 72
Tutela Penale delle Camere 72
3) Organi Strumentali delle Camere 73
Ufficio Provvisorio di Presidenza 73
Ufficio di Presidenza 73
Giunte permanenti per il Regolamento 73
Giunte per le elezioni 74
Conferenza dei Capi-Gruppo 74
4) Organi Operativi e Rappresentativi 74
Commissioni Parlamentari 74
Giunte Parlamentari 75
Gruppi Parlamentari 75
5) Le Camere riunite in “seduta comune” 75
6) Funzionamento delle Camere 76
Periodi di Lavoro 76
Convocazione delle Camere 76
7) Svolgimento dei Lavori 76
Pubblicità delle sedute 76
Ordine del Giorno e Calendario dei Lavori 77
Deliberazioni 77
Ammissione dei membri del Governo 77
Esame delle Petizioni 78
Votazioni 78
Polizia delle udienze 78
8) Scioglimento e Proroga delle Camere 78
Prorogatio 79
Proroga 79
Conferimento dell’Ufficio di Parlamentare 79
9) Lo Status di Parlamentare 80
Il rapporto tra Parlamentare e Corpo Elettorale 80
Rapporto tra Parlamentare e Partito 80
Prerogative dei Parlamentari 81
Cessazione dell’Ufficio di Parlamentare 82
L’ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO 83
1) Attribuzioni delle Camere 83
2) Il Procedimento Legislativo per le Leggi Ordinarie 83
3) Fase Preparatoria: “l’iniziativa” 83
Titolari della iniziativa legislativa (art.71 Cost.) 84
4) L’Istruttoria 84
Le commissioni 84
L’attività della Commissione referente 85
5) Fase Costitutiva 85
Procedimento Abbreviato (per commissione referente) 85
Procedimento Abbreviato (urgente) 86
Procedimento decentrato - in commissione 86
Procedimento redigente o misto 87
6) Fase di Integrazione dell’Efficacia 87
Promulgazione 88
Visto del “Guardasigilli” 88
La Pubblicazione 88
Entrata in vigore 89
7) Leggi di Indirizzo e di Controllo 89
Le Leggi di Bilancio 89
Le Leggi di Approvazione del Piano Economico 90
Autorizzazione Ratifica Trattati Internazionali 91
Deliberazione dello “Stato di Guerra” 91
La concessione dell’Amnistia e dell’Indulto 91
8) Altri tipi particolari di Leggi Ordinarie 92
Le Leggi di Delegazione 92
La conversione dei decreti-legge governativi 92
9) Il procedimento legislativo per le Leggi Costituzionali 92
La procedura di revisione 93
10) Atti di indirizzo e di controllo non legislativi 93
11) Messa in Stato di Accusa del Presidente della Repubblica 95
D
i r
i t t o e d o r
d i n a m e n t
o g i u r
i d i c o
1 ) I n d i
v
i
d u i , G
r u p p i e F e n o m e n o G
i
u r i
d i
c o
L’individuo non è in grado di sopperire da solo a tutti i propri bisogni. La cooperazione fra
individui diventa essenziale e, perché sia efficace, è necessario che sia organizzata e
disciplinata, cioè che si svolga all’interno di un gruppo sociale organizzato.
All’interno di questi gruppi possiamo rilevare:
Una pluralità di persone (plurisoggettività)
Un sistema di norme che regolano i comportamenti del gruppo ed identificano i suoi
interessi primari (normazione)
Una organizzazione che assicuri la realizzazione degli scopi comuni
“media” adesione
Una dei componenti del gruppo alle regole dallo stesso scelte ed
imposte.
La presenza di questi elementi trasforma il fenomeno sociale della semplice aggregazione
in una “comunità la cui struttura è disciplinata e retta da norme.
statale”,
Il complesso di tali norme prende il nome di “ordinamento giuridico”.
2 ) L e N
o r m e G
i
u r i
d i
c h e
Le norme giuridiche tendono ad assicurare la sopravvivenza, la stabilità e la continuità
nel tempo del gruppo sociale. Esse:
Esprimono gli interessi propri del gruppo
Definiscono i comportamenti dei suoi componenti
Individuano gli organi e le procedure per la produzione dei precetti (chi fa le leggi!)
organi e procedure per accertare e dichiarare l’inosservanza delle
Determinano
prescrizioni
Stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di inosservanza dei precetti.
Trattandosi però di norme di comportamento, si rende necessario individuare quali sono i
caratteri che distinguono le norme giuridiche da altre norme di comportamento (ad
esempio le norme sociali o morali).
3 ) I C
a r a t t e r i d e l
l
a N
o r m a G i
u r i d i
c a
Secondo la dottrina prevalente la norma giuridica si configura come una prescrizione
(fai!) o un divieto (non fare!) rispetto ad un determinato comportamento, rivolta ai
destinatari ed è accompagnata dalla minaccia di una irrogazione di una sanzione in
caso di inosservanza.
La sanzione deve essere “esterna” ed “istituzionalizzata” per distinguersi dalla sanzione
morale (incide sulla coscienza) o da quella sociale (consiste nella disapprovazione del
gruppo di appartenenza).
I caratteri comunemente attribuiti alle norme giuridiche sono:
C O A T T I V I T À
E’ la capacità effettiva di affermarsi del precetto, che viene applicato a prescindere dalla
volontà del destinatario. La coattività della prescrizione viene rafforzata dalla minaccia
della sanzione in caso di inosservanza.
G A
E N E R A L I T À E D S T R A T T E Z Z A
Le norme si applicano su tutti i consociati e su di un numero non definito di casi,
identificabili dalla ripetibilità di tali comportamenti. Questa caratteristica non è riscontrabile
in alcune norme quali le disposizioni transitorie (regolano il passaggio da una normativa
le
ad un’altra), norme retroattive (incidono su rapporti pregressi) oppure le norme
eccezionali (derogano in parte a principi di legge generali ed hanno applicazione limitata
e circoscritta).
N O V I T À
Le norme pongono prescrizioni che prima non esistevano, modificano o abrogano norme
preesistenti o si limitano a ripeterle, rinnovandone la fonte.
E S T E R I O R I T À
La norma richiede l’adeguamento ad essa dei soli comportamenti esteriori dell’uomo, non
della coscienza (ad esempio) come richiedono i precetti morali.
I N T E R S U B B I E T T I V I T À
Le norme regolano comportamenti umani rilevanti per gli altri uomini, in quanto destinati a
creare relazioni giuridicamente ordinate fra di essi.
P O S I T I V I T À
Sono norme giuridiche solo quelle create in un determinato momento e per un determinato
gruppo sociale, dagli organi a questo legittimati e nelle forme previste.
4 ) D
i
r i
t t o C
o s
t i
t u z
i
o n a l
e e D i
r i
t t o P u b b l
i
c o
Il documento che generalmente raccoglie le più importanti norme che il gruppo sociale
organizzato si è dato viene definito “ ”.
C O S T I T U Z I O N E – del “Diritto
D C
Il rappresenta quel ramo centrale -
I R I T T O O S T I T U Z I O N A L E
che studia i principi e le norme fondamentali della vita dello Stato, dei Cittadini
Pubblico”
e di tutti gli altri soggetti della comunità.
D P
Il è quindi il complesso di norme che disciplina la formazione,
I R I T T O U B B L I C O
l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i
privati quanto lo Stato si rapporta con essi in posizione di superiorità agendo in veste di
pubblica autorità.
Il Diritto Pubblico comunemente viene diviso in “Diritto (regola i
Pubblico Internazionale”
rapporti fra gli Stati e le organizzazioni appartenenti alla comunità internazionale) ed in
“Diritto nel quale confluiscono diverse branche del diritto
Pubblico Interno” quali il diritto
amministrativo, penale, processuale penale, ecclesiastico, finanziario, tributario ecc.
Il Diritto Privato è inteso invece come quella branca del diritto che regola i rapporti tra i
soggetti del gruppo sociale organizzato, sia per quanto concerne la sfera personale e
familiare, che per quanto riguarda l’aspetto relativo ai rapporti patrimoniali.
L o S t
a t o
1 ) C
o n c e t t o d i S t a t o un ordinamento giuridico a fini generali
Lo Stato può essere definito come “…
esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo
necessario i soggetti ad esso appartenenti .” (Mortati)
Lo Stato è pertanto un ordinamento:
P : è diretto a fini generali, in quanto nessuno degli interessi che possono
O L I T I C O
emergere in un gruppo sociale gli è potenzialmente estraneo.
G : il sistema delle norme che regolano la condotta dei consociati e degli
I U R I D I C O
stessi pubblici poteri ne costituisce elemento essenziale ed indefettibile.
O : trova in se stesso il fondamento della sua validità e della sua
R I G I N A R I O
legittimazione, non derivando dalla volontà di un ordinamento superiore.
I : non riconosce alcuna autorità superiore che ne possa
N D I P E N D E N T E
condizionare l’attività e si pone “alla pari” con gli altri ordinamenti analoghi, cioè gli altri
Stati. : egli detiene la “potestà d’impero” che si impone su tutti i consociati e su
S O V R A N O
tutto il territorio.
2 ) L a S o v
r a n i
t à
A ) I C S
L O N C E T T O D I O V R A N I T À
Come vedremo lo Stato si compone, per definizione, di tre elementi indefettibili:
Un elemento personale: IL POPOLO
Un elemento spaziale: IL TERRITORIO
LA SOVRANITA’ (o Potestà d’Impero)
Un elemento organizzativo:
La Sovranità assume nelle ricostruzioni della dottrina tre diverse accezioni: originarietà,
suprema potestà d’impero.
indipendenza e
B ) L S S P
A O V R A N I T À T A T A L E O P O L A R E
Alle origini dello Stato moderno, la suprema potestà di governo era attribuita ad una sola
persona fisica: il monarca assoluto.
Con un procedimento storico lungo e sofferto al sovrano subentra l’intera collettività
sociale, alla quale viene riconosciuta personalità giuridica e la titolarità della sovranità.
L’art.1 attribuisce infatti la titolarità e l’esercizio della sovranità
della nostra Costituzione
–
al popolo nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione -.
C ) S O V R A N I T À E P O T E R E P U B B L I C O
Come detto l’art.1 dispone che la sovranità appartiene al popolo, ossia ai cittadini. Negli
ordinamenti contemporanei però tale attributo si sdoppia in quanto la titolarità spetta al
popolo - Stato-Comunità -, mentre il concreto esercizio spetta allo Stato-Apparato.
Questo significa che i rappresentati politici (parlamentari, consiglieri comunali, provinciali
– –
e regionali) scelti liberamente dal popolo costituiscono gli unici e legittimi portatori
della volontà popolare secondo le regole dello Stato Democratico, rappresentando
prioritariamente ed unicamente la volontà degli elettori.
3 ) I l P o p o l
o
A ) C O N C E T T O
Il termine “popolo” sta ad indicare la comunità di individui ai quali l’ordinamento
giuridico statale attribuisce lo “status” di cittadino (Martines).
Il riconoscimento della “cittadinanza” segna il passaggio dallo stato di “sudditanza”, ossia
di soggezione rispetto al potere pubblico, ad uno stato di libertà che implica anche il
diritto di partecipare alla vita politica del proprio paese.
Rispetto al termine “cittadino” è opportuno definire diversamente i termini:
“ ” : è l’insieme delle persone che si trovano, in un dato momento, nel
P O P O L A Z I O N E
territorio dello stato (valore omnicomprensivo).
“ ” : indica una collettività etnico-sociale caratterizzata da comunanza di
N A Z I O N E E’ un concetto essenzialmente “sociologico” al quale
lingua, razza, religione e costumi. all’art.9
però la stessa Costituzione fa riferimento in relazione (patrimonio storico culturale
della nostra Nazione…), (ammette la possibilità di parificare ai cittadini …gli italiani
art.51
non appartenenti alla Repubblica…), art.6 (la Repubblica ha il compito di tutelare la
minoranze linguistiche (sloveni, ladini, tedeschi ecc.).
“ ” : quando il soggetto ha persona la cittadinanza e non ne può acquistare
A P O L I D I A
altre.
“ ” : quando il soggetto si trova ad avere due cittadinanze diverse.
B I P O L I D I A
B ) A C Q U I S T O E P E R D I T A D E L L A C I T T A D I N A N Z A I T A L I A N A
La Legge 91/1992 ha introdotto una nuova disciplina in materia di cittadinanza. Per
effetto di essa la cittadinanza si acquista:
“jus
: è cittadino colui che nasce da genitori cittadini - sanguinis”
P E R N A S C I T A
- o chi, figlio di apolidi o stranieri, nasce sul territorio dello Stato e decide di
– “jus
acquisire tale
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Riassunto Diritto Costituzionale 2 Parte
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