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SOMMARIO

DIRITTO ED ORDINAMENTO GIURIDICO 7

1) Individui, Gruppi e Fenomeno Giuridico 7

2) Le Norme Giuridiche 7

3) I Caratteri della Norma Giuridica 8

Coattività 8

Generalità ed Astrattezza 8

Novità 8

Esteriorità 8

Intersubbiettività 8

Positività 9

4) Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico 9

LO STATO 10

1) Concetto di Stato 10

2) La Sovranità 10

A) Il Concetto di Sovranità 10

B) La Sovranità Statale Popolare 11

C) Sovranità e potere pubblico 11

3) Il Popolo 11

A) Concetto 11

B) Acquisto e perdita della cittadinanza italiana 12

c) La Cittadinanza Europea 13

4) Il Territorio 13

5) Accezioni del termine Stato 14

Stato-Ordinamento 14

Stato-Apparato 14

Stato-Persona 14

Stato-Comunità 14

6) Forme di Stato 14

A) L’ordinamento feudale 15

B) Lo Stato per Ceti 15

C) Lo Stato Assoluto 15

D) Lo Stato Liberale 15

E) Lo Stato Democratico e Sociale 16

F) Stato Totalitario 16

G) Lo Stato Socialista 17

H) Stato Unitario, Stato Regionale, Stato Federale. 17

7) Democrazia e Autocrazia 18

Democrazia 18

Autocrazia 18

8) Forme di Governo 18

a) Governo Parlamentare 18

b) Il Governo Presidenziale 19

c) il Governo Semi-Presidenziale 19

d) il Governo Direttoriale 20

e) il Governo Italiano 20

LO STATO E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 21

1) Il Diritto della Comunità Internazionale 21

2) I Soggetti dell’Ordinamento Internazionale 21

Gli Stati 21

Le organizzazioni Internazionali 22

3) L’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) 22

Assemblea Generale delle Nazioni Unite 22

Consiglio di Sicurezza 23

Consiglio Economico e Sociale 23

Consiglio di Amministrazione Fiduciaria 23

Corte Internazionale di Giustizia 23

Segretariato 23

4) Le altre Organizzazioni Internazionali 23

5) L’Italia e la Comunità Internazionale 24

LO STATO E L’UNIONE EUROPEA 25

1) Dalle Comunità europee all’Unione Europea 25

a) La dichiarazione Schuman - nascita della C.E.C.A. 25

b) La creazione della C.E.E. e dell’Euratom 25

c) L’Unione Doganale 26

d) L’adesione di nuovi Stati 26

e) L’Unione Europea 26

f) L’EURO, la moneta unica europea 27

g) L’allargamento ad est – Trattato di Nizza 28

2) Le Istituzioni Europee 29

Il Parlamento Europeo 29

La Commissione 30

Il Consiglio dell’Unione Europea 30

La Corte di Giustizia 30

3) Costituzione Italiana e Ordinamento Comunitario 31

LE FONTI DEL DIRITTO 32

1) Cenni Introduttivi 32

Fonti di produzione 32

Fonti sulla produzione 32

Fonti di cognizione 32

Fonti Fatto 33

2) La risoluzione delle antinomie 33

Criterio “Cronologico” 34

Criterio “gerarchico” 34

di “competenza”

Criterio 34

3) L’Interpretazione delle fonti 35

Interpretazione letterale o dichiarativa 35

Interpretazione correttiva 35

Interpretazione analogica 35

4) Le Fonti dell’Ordinamento Costituzionale Italiano 36

La Costituzione 36

Le Fonti Comunitarie 38

Le LEGGI ORDINARIE dello Stato 40

DECRETI LEGISLATIVI o Decreti Delegati 42

DECRETI LEGGE 43

Referendum Abrogativo 45

I Regolamenti Parlamentari 46

I REGOLAMENTI 47

Le Fonti Regionali 48

Le Fonti Locali 50

Le FONTI INTERNAZIONALI 50

DALLO S. ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE 52

1) Lo Statuto Albertino 52

2) Il Colpo di Stato Fascista 52

3) Dalla caduta del Fascismo alla Costituzione 53

4) La struttura della Costituzione 54

Articoli 1 12 54

Articoli 13 54 54

Articoli 55 139 54

Considerazioni finali sulla Costituzione 55

PARTITI POLITICI E CORPO ELETTORALE 56

1) I Partiti Politici: concetto e disciplina giuridica 56

2) Il Corpo Elettorale 58

Ineleggibilità 60

Incompatibilità 60

Non Candidabilità 60

La Circoscrizione Estero 61

3) I Sistemi Elettorali 61

Formule Elettorali 62

4) Il Sistema Elettorale per la Camera ed il Senato 62

Il Procedimento Elettorale 62

5) Formazione della Camera dei Deputati 64

6) Formazione del Senato della Repubblica 65

GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA 66

1) Il Diritto di iniziativa Popolare 66

2) Il Diritto di Petizione Popolare 66

3) Il Referendum …definizione 66

4) Il Referendum Abrogativo di Leggi Statali 67

5) Il Referendum Costituzionale (sospensivo) 68

IL PARLAMENTO 70

1) Struttura del Parlamento: il Bicameralismo 70

2) Le prerogative delle Camere 71

Autonomia Regolamentare 72

Autonomia Finanziaria 72

Autonomia Amministrativa 72

Inviolabilità degli edifici 72

Verifica dei Poteri 72

Tutela Penale delle Camere 72

3) Organi Strumentali delle Camere 73

Ufficio Provvisorio di Presidenza 73

Ufficio di Presidenza 73

Giunte permanenti per il Regolamento 73

Giunte per le elezioni 74

Conferenza dei Capi-Gruppo 74

4) Organi Operativi e Rappresentativi 74

Commissioni Parlamentari 74

Giunte Parlamentari 75

Gruppi Parlamentari 75

5) Le Camere riunite in “seduta comune” 75

6) Funzionamento delle Camere 76

Periodi di Lavoro 76

Convocazione delle Camere 76

7) Svolgimento dei Lavori 76

Pubblicità delle sedute 76

Ordine del Giorno e Calendario dei Lavori 77

Deliberazioni 77

Ammissione dei membri del Governo 77

Esame delle Petizioni 78

Votazioni 78

Polizia delle udienze 78

8) Scioglimento e Proroga delle Camere 78

Prorogatio 79

Proroga 79

Conferimento dell’Ufficio di Parlamentare 79

9) Lo Status di Parlamentare 80

Il rapporto tra Parlamentare e Corpo Elettorale 80

Rapporto tra Parlamentare e Partito 80

Prerogative dei Parlamentari 81

Cessazione dell’Ufficio di Parlamentare 82

L’ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO 83

1) Attribuzioni delle Camere 83

2) Il Procedimento Legislativo per le Leggi Ordinarie 83

3) Fase Preparatoria: “l’iniziativa” 83

Titolari della iniziativa legislativa (art.71 Cost.) 84

4) L’Istruttoria 84

Le commissioni 84

L’attività della Commissione referente 85

5) Fase Costitutiva 85

Procedimento Abbreviato (per commissione referente) 85

Procedimento Abbreviato (urgente) 86

Procedimento decentrato - in commissione 86

Procedimento redigente o misto 87

6) Fase di Integrazione dell’Efficacia 87

Promulgazione 88

Visto del “Guardasigilli” 88

La Pubblicazione 88

Entrata in vigore 89

7) Leggi di Indirizzo e di Controllo 89

Le Leggi di Bilancio 89

Le Leggi di Approvazione del Piano Economico 90

Autorizzazione Ratifica Trattati Internazionali 91

Deliberazione dello “Stato di Guerra” 91

La concessione dell’Amnistia e dell’Indulto 91

8) Altri tipi particolari di Leggi Ordinarie 92

Le Leggi di Delegazione 92

La conversione dei decreti-legge governativi 92

9) Il procedimento legislativo per le Leggi Costituzionali 92

La procedura di revisione 93

10) Atti di indirizzo e di controllo non legislativi 93

11) Messa in Stato di Accusa del Presidente della Repubblica 95

D

i r

i t t o e d o r

d i n a m e n t

o g i u r

i d i c o

1 ) I n d i

v

i

d u i , G

r u p p i e F e n o m e n o G

i

u r i

d i

c o

L’individuo non è in grado di sopperire da solo a tutti i propri bisogni. La cooperazione fra

individui diventa essenziale e, perché sia efficace, è necessario che sia organizzata e

disciplinata, cioè che si svolga all’interno di un gruppo sociale organizzato.

All’interno di questi gruppi possiamo rilevare:

 Una pluralità di persone (plurisoggettività)

 Un sistema di norme che regolano i comportamenti del gruppo ed identificano i suoi

interessi primari (normazione)

 Una organizzazione che assicuri la realizzazione degli scopi comuni

 “media” adesione

Una dei componenti del gruppo alle regole dallo stesso scelte ed

imposte.

La presenza di questi elementi trasforma il fenomeno sociale della semplice aggregazione

in una “comunità la cui struttura è disciplinata e retta da norme.

statale”,

Il complesso di tali norme prende il nome di “ordinamento giuridico”.

2 ) L e N

o r m e G

i

u r i

d i

c h e

Le norme giuridiche tendono ad assicurare la sopravvivenza, la stabilità e la continuità

nel tempo del gruppo sociale. Esse:

 Esprimono gli interessi propri del gruppo

 Definiscono i comportamenti dei suoi componenti

 Individuano gli organi e le procedure per la produzione dei precetti (chi fa le leggi!)

 organi e procedure per accertare e dichiarare l’inosservanza delle

Determinano

prescrizioni

 Stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di inosservanza dei precetti.

Trattandosi però di norme di comportamento, si rende necessario individuare quali sono i

caratteri che distinguono le norme giuridiche da altre norme di comportamento (ad

esempio le norme sociali o morali).

3 ) I C

a r a t t e r i d e l

l

a N

o r m a G i

u r i d i

c a

Secondo la dottrina prevalente la norma giuridica si configura come una prescrizione

(fai!) o un divieto (non fare!) rispetto ad un determinato comportamento, rivolta ai

destinatari ed è accompagnata dalla minaccia di una irrogazione di una sanzione in

caso di inosservanza.

La sanzione deve essere “esterna” ed “istituzionalizzata” per distinguersi dalla sanzione

morale (incide sulla coscienza) o da quella sociale (consiste nella disapprovazione del

gruppo di appartenenza).

I caratteri comunemente attribuiti alle norme giuridiche sono:

C O A T T I V I T À

E’ la capacità effettiva di affermarsi del precetto, che viene applicato a prescindere dalla

volontà del destinatario. La coattività della prescrizione viene rafforzata dalla minaccia

della sanzione in caso di inosservanza.

G A

E N E R A L I T À E D S T R A T T E Z Z A

Le norme si applicano su tutti i consociati e su di un numero non definito di casi,

identificabili dalla ripetibilità di tali comportamenti. Questa caratteristica non è riscontrabile

in alcune norme quali le disposizioni transitorie (regolano il passaggio da una normativa

le

ad un’altra), norme retroattive (incidono su rapporti pregressi) oppure le norme

eccezionali (derogano in parte a principi di legge generali ed hanno applicazione limitata

e circoscritta).

N O V I T À

Le norme pongono prescrizioni che prima non esistevano, modificano o abrogano norme

preesistenti o si limitano a ripeterle, rinnovandone la fonte.

E S T E R I O R I T À

La norma richiede l’adeguamento ad essa dei soli comportamenti esteriori dell’uomo, non

della coscienza (ad esempio) come richiedono i precetti morali.

I N T E R S U B B I E T T I V I T À

Le norme regolano comportamenti umani rilevanti per gli altri uomini, in quanto destinati a

creare relazioni giuridicamente ordinate fra di essi.

P O S I T I V I T À

Sono norme giuridiche solo quelle create in un determinato momento e per un determinato

gruppo sociale, dagli organi a questo legittimati e nelle forme previste.

4 ) D

i

r i

t t o C

o s

t i

t u z

i

o n a l

e e D i

r i

t t o P u b b l

i

c o

Il documento che generalmente raccoglie le più importanti norme che il gruppo sociale

organizzato si è dato viene definito “ ”.

C O S T I T U Z I O N E – del “Diritto

D C

Il rappresenta quel ramo centrale -

I R I T T O O S T I T U Z I O N A L E

che studia i principi e le norme fondamentali della vita dello Stato, dei Cittadini

Pubblico”

e di tutti gli altri soggetti della comunità.

D P

Il è quindi il complesso di norme che disciplina la formazione,

I R I T T O U B B L I C O

l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i

privati quanto lo Stato si rapporta con essi in posizione di superiorità agendo in veste di

pubblica autorità.

Il Diritto Pubblico comunemente viene diviso in “Diritto (regola i

Pubblico Internazionale”

rapporti fra gli Stati e le organizzazioni appartenenti alla comunità internazionale) ed in

“Diritto nel quale confluiscono diverse branche del diritto

Pubblico Interno” quali il diritto

amministrativo, penale, processuale penale, ecclesiastico, finanziario, tributario ecc.

Il Diritto Privato è inteso invece come quella branca del diritto che regola i rapporti tra i

soggetti del gruppo sociale organizzato, sia per quanto concerne la sfera personale e

familiare, che per quanto riguarda l’aspetto relativo ai rapporti patrimoniali.

L o S t

a t o

1 ) C

o n c e t t o d i S t a t o un ordinamento giuridico a fini generali

Lo Stato può essere definito come “…

esercitante il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo

necessario i soggetti ad esso appartenenti .” (Mortati)

Lo Stato è pertanto un ordinamento:

P : è diretto a fini generali, in quanto nessuno degli interessi che possono

O L I T I C O

emergere in un gruppo sociale gli è potenzialmente estraneo.

G : il sistema delle norme che regolano la condotta dei consociati e degli

I U R I D I C O

stessi pubblici poteri ne costituisce elemento essenziale ed indefettibile.

O : trova in se stesso il fondamento della sua validità e della sua

R I G I N A R I O

legittimazione, non derivando dalla volontà di un ordinamento superiore.

I : non riconosce alcuna autorità superiore che ne possa

N D I P E N D E N T E

condizionare l’attività e si pone “alla pari” con gli altri ordinamenti analoghi, cioè gli altri

Stati. : egli detiene la “potestà d’impero” che si impone su tutti i consociati e su

S O V R A N O

tutto il territorio.

2 ) L a S o v

r a n i

t à

A ) I C S

L O N C E T T O D I O V R A N I T À

Come vedremo lo Stato si compone, per definizione, di tre elementi indefettibili:

 Un elemento personale: IL POPOLO

 Un elemento spaziale: IL TERRITORIO

 LA SOVRANITA’ (o Potestà d’Impero)

Un elemento organizzativo:

La Sovranità assume nelle ricostruzioni della dottrina tre diverse accezioni: originarietà,

suprema potestà d’impero.

indipendenza e

B ) L S S P

A O V R A N I T À T A T A L E O P O L A R E

Alle origini dello Stato moderno, la suprema potestà di governo era attribuita ad una sola

persona fisica: il monarca assoluto.

Con un procedimento storico lungo e sofferto al sovrano subentra l’intera collettività

sociale, alla quale viene riconosciuta personalità giuridica e la titolarità della sovranità.

L’art.1 attribuisce infatti la titolarità e l’esercizio della sovranità

della nostra Costituzione

al popolo nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione -.

C ) S O V R A N I T À E P O T E R E P U B B L I C O

Come detto l’art.1 dispone che la sovranità appartiene al popolo, ossia ai cittadini. Negli

ordinamenti contemporanei però tale attributo si sdoppia in quanto la titolarità spetta al

popolo - Stato-Comunità -, mentre il concreto esercizio spetta allo Stato-Apparato.

Questo significa che i rappresentati politici (parlamentari, consiglieri comunali, provinciali

– –

e regionali) scelti liberamente dal popolo costituiscono gli unici e legittimi portatori

della volontà popolare secondo le regole dello Stato Democratico, rappresentando

prioritariamente ed unicamente la volontà degli elettori.

3 ) I l P o p o l

o

A ) C O N C E T T O

Il termine “popolo” sta ad indicare la comunità di individui ai quali l’ordinamento

giuridico statale attribuisce lo “status” di cittadino (Martines).

Il riconoscimento della “cittadinanza” segna il passaggio dallo stato di “sudditanza”, ossia

di soggezione rispetto al potere pubblico, ad uno stato di libertà che implica anche il

diritto di partecipare alla vita politica del proprio paese.

Rispetto al termine “cittadino” è opportuno definire diversamente i termini:

“ ” : è l’insieme delle persone che si trovano, in un dato momento, nel

P O P O L A Z I O N E

territorio dello stato (valore omnicomprensivo).

“ ” : indica una collettività etnico-sociale caratterizzata da comunanza di

N A Z I O N E E’ un concetto essenzialmente “sociologico” al quale

lingua, razza, religione e costumi. all’art.9

però la stessa Costituzione fa riferimento in relazione (patrimonio storico culturale

della nostra Nazione…), (ammette la possibilità di parificare ai cittadini …gli italiani

art.51

non appartenenti alla Repubblica…), art.6 (la Repubblica ha il compito di tutelare la

minoranze linguistiche (sloveni, ladini, tedeschi ecc.).

“ ” : quando il soggetto ha persona la cittadinanza e non ne può acquistare

A P O L I D I A

altre.

“ ” : quando il soggetto si trova ad avere due cittadinanze diverse.

B I P O L I D I A

B ) A C Q U I S T O E P E R D I T A D E L L A C I T T A D I N A N Z A I T A L I A N A

La Legge 91/1992 ha introdotto una nuova disciplina in materia di cittadinanza. Per

effetto di essa la cittadinanza si acquista:

 “jus

: è cittadino colui che nasce da genitori cittadini - sanguinis”

P E R N A S C I T A

- o chi, figlio di apolidi o stranieri, nasce sul territorio dello Stato e decide di

– “jus

acquisire tale

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Trampeppyx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi costituzionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Palma Giuseppe.
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