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L'amministrazione della giustizia

Giudici ordinari

Il sistema giudiziario italiano presenta più giurisdizioni:

  • Giudici ordinari: amministrano la giustizia penale e civile attraverso organi giudicanti e organi requirenti. Gli organi giudicanti civili si dividono in organi di primo grado (giudici di pace e tribunale) e di secondo grado (corte d'appello). Gli organi giudicanti penali si dividono in organi di primo grado (giudici di pace, tribunale e corte d'assise) e organi di secondo grado (corte d'appello, corte d'assise d'appello e tribunale della libertà). Gli organi requirenti sono i PM, che esercitano l'azione penale e agiscono nel processo a cura degli interessi pubblici. Il PM attiva la giurisdizione penale per l'accertamento di eventuali reati e la condanna dei loro autori. Inoltre agisce nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge a tutela di interessi pubblici.

NB: il ruolo del PM cambia tra civile e penale: nel primo caso è limitato dalla legge, mentre nel secondo ha l'obbligo costituzionale di esercitare l'azione penale. L'obbligo dell'azione penale significa che il PM non può scegliere discrezionalmente se esercitare l'azione, ma è tenuto a intraprendere la sua azione sempre e comunque in presenza di una notizia criminis di un certo fondamento. La costituzione garantisce l'indipendenza del PM e dispone che esso goda delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. L'esercizio dell'azione penale richiede l'imprescindibile requisito dell'indipendenza del PM.

Storia della separazione delle carriere

Le disposizioni costituzionali hanno reso impossibile distinguere tra magistrati giudicanti e PM. Entrambi fanno parte della magistratura ordinaria e il passaggio di un magistrato da un organo all'altro può avvenire senza particolari difficoltà. Un corrente di pensiero, però, insiste sulla necessità della separazione delle carriere.

  • 2005: Legge Castelli. Prevedeva che i candidati al concorso di magistratura dovessero indicare al momento della domanda la funzione (giudicante o requirente), che i passaggi di carriera dovessero compiersi in una delle due funzioni e che il mutamento di funzioni potesse avvenire solo per i posti disponibili in uffici giudiziari aventi sede in diversi distretti della Corte d'Appello.
  • 2007: Legge Mastella. Cambia la maggioranza e le norme vengono riformate. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti o viceversa può essere richiesto per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata.

Giudici amministrativi

Sono i tribunali amministrativi regionali, istituiti uno in ciascuna regione, e il Consiglio di Stato. A loro è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, che prevede la possibilità che vengano annullati gli atti della pubblica amministrazione.

Distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi

Secondo la nozione tradizionale, si ha un diritto soggettivo quando è garantito un bene della vita. Di fronte al diritto del privato ci può essere una potestà pubblica, per cui l'autorità amministrativa ha il potere di limitare o sopprimere quel diritto. Il privato ha tutelato dal diritto il suo interesse a che l'atto sia adottato in maniera conforme alle norme che lo riguardano.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Toniatti Roberto.
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