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I.V.A.: imposta sul valore aggiunto

I.V.A. è l'acronimo di "Imposta sul Valore Aggiunto", un'imposta introdotta nel 1972 a seguito di una Direttiva CEE con il DPR 633/1972. Ha lo scopo di colpire una sola volta, con aliquote fissate dalla legge (20%; 10%; 4%), i beni e i servizi destinati al consumo attraverso l'imposizione sul valore aggiunto nelle varie fasi produttive. Cioè, colpisce solo la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l'intera imposta.

Contribuenti

Possiamo distinguere il contribuente di diritto (sul quale incombono gli obblighi tributari) e il contribuente di fatto (che pur non essendo obbligato pagherà l'imposta). È un'imposta indiretta e proporzionale.

Classificazione delle operazioni

Le operazioni in relazione all'I.V.A. possono classificarsi in:

  • Incluse, che rientrano nell'applicazione dell'I.V.A.
  • Escluse, che sono al di fuori della sua applicazione.
  • Imponibili

Presupposti oggettivi e soggettivi

Le operazioni sono:

Presupposto oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato Italiano; importazioni da chiunque effettuate.

Presupposto soggettivo: nell’esercizio di un’impresa o di arte e professione.

Importazioni

Le importazioni rientrano nel campo di operatività dell'I.V.A. perché l'importazione del prodotto estero deve soggiacere allo stesso trattamento che subisce l'acquisto interno dello stesso prodotto. Sono considerate importazioni solo le introduzioni in Italia di beni provenienti da Paesi fuori dall'Unione Europea (mentre le importazioni da Paesi comunitari sono quasi equiparate alle operazioni interne).

L'imposta è dovuta dall'acquirente-importatore indipendentemente da ogni sua qualificazione (da chiunque effettuate). Irrilevante è poi sia la natura del soggetto che esporta sia la natura del rapporto che sta alla base dell'importazione.

Cessione di beni e prestazioni di servizi

Cessione di beni: sono le "cessioni di beni" a titolo oneroso (onerosità) che trasferiscono la proprietà o che costituiscono diritti reali.

Prestazioni di servizi: le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, e obbligazioni da fare, non fare, permettere.

Ipotesi assimilate dal legislatore

Il legislatore poi assimila alcune ipotesi di cessione di beni che mancano delle caratteristiche previste dalla legge:

  • La vendita con riserva di proprietà
  • Le cessioni gratuite di beni alla cui produzione è diretta l’impresa, salvo la cessione di campioni gratuiti
  • Autoconsumo: cioè la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o degli esercenti un’arte o una professione o ad una finalità estranea all’esercizio dell’attività, esclusi i beni al cui acquisto non è stata operata la detrazione di cui all’art 19 D.P.R.’72
  • Assegnazioni di beni ai soci e associati
  • Concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio
  • Cessioni di licenze su marchi, brevetti, modelli, disegni
  • Somministrazione di alimenti e bevande

Territorialità delle operazioni

Le suddette operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato (territorialità), e si ha riguardo al luogo dove è ubicato il bene. Sono soggetti a I.V.A. coloro che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi nell’esercizio di un’impresa, o nell’esercizio di arte e professione, e chiunque effettui importazioni extra CEE, pur non esercitando un’attività imprenditoriale.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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