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Operazioni soggette all'IVA

Le suddette operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato (territorialità), e si ha riguardo al luogo dove è ubicato il bene.

  1. Coloro che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi nell'esercizio di un'impresa, o nell'esercizio di arte e professione;
  2. Chiunque effettui importazioni extra CE, pur non esercitando un'attività imprenditoriale;

Presupposto soggettivo: occorre che tutte le operazioni sopra indicate siano svolte nell'esercizio di impresa, o di arte e professioni e quindi provengano da un operatore economico.

Sono escluse dal campo di operatività dell'IVA le operazioni occasionali e quelle svolte nel quadro di rapporti di lavoro dipendente.

Artt. 4-5 D.P.R. '72: per esercizio d'impresa in forma abituale (abitualità) si intende, anche se non esclusiva, delle attività commerciali ed agricole agli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa e le attività.

non indicatenell’art.2195 c.c., ma organizzate in forma di impresa.

Si considerano sempre effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da:

  • società di capitale
  • società commerciali di persone
  • enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica

che abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività comm o agricole.

Se invece gli enti NON hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività comm o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività comm o agricole.

Esercizio di arte e professioni: esercizio abituale (abitualità) anche se non esclusiva, di un’attività di lavoro autonomo svolta da una persona fisica, una società semplice, o un’associazione tra artisti e professionisti.

Abitualità = nel senso di

attività stabile e continua nel tempo. Può riguardare anche un singolo affare di dimensioni temporali e organizzative significative (es: realizzazioni e vendita di unità immobiliari)

Soggetti passivi I.V.A.: il consumatore è soggetto passivo solo di fatto, non di diritto, non ha alcun obbligo formale, e sopporta il peso dell'imposta non avendo né il diritto-obbligo di rivalsa, né quello di detrazione.

In definitiva sono soggetti passivi i lavoratori autonomi e gli imprenditori. Tutti i soggetti passivi di diritto, hanno l'obbligo di fatturazione, nei seguenti momenti:

  • cessione di beni mobili - al momento della consegna;
  • cessione di beni immobili - al momento della stipulazione del contratto;
  • prestazione di beni e servizi - al momento del pagamento del corrispettivo.

Oppure in ogni caso l'operazione si ha per effettuata quando è emessa la fattura, perciò va fatturato lo stesso pagamento di acconti.

L'art 36-bis

DPR’72 prevede l’obbligo della tenuta delle scritture contabili.

Fattura : qualsiasi documento idoneo ad identificare soggetti, oggetto dell’operazione e corrispettivi ed altri oneri.

Registri : registro vendite, registro acquisti,…. Ove si registrano le fatture entro 15 gg dall’emissione. Questo obbligo spetta al cedente, ma vi sono delle eccezioni per cui competa al cessionario ( ad es. se il cedente omette la fattura, o risiede all’estero…).

I soggetti passivi hanno anche l’obbligo di presentare una dichiarazione di inizio attività con assegnazione di un numero di partita iva, ed eventualmente una dichiarazione di cessazione di attività. Hanno poi l’obbligo di presentare una dichiarazione annuale ( tra l’1 feb. ed il 15 marzo), che va sottoscritta.

Operazioni escluse: sono quelle che anche se poste in essere nell’esercizio di imprese arti e professioni, sono del tutto estranee all’area di

Operatività dell'IVA. Infatti non sono considerate cessioni di beni le operazioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, rami d'azienda, terreni non edificabili, valori bollati e postali, pasta, pane ecc...

  • Non imponibili: art 8 8bis 9 DPR 633/72 sono quelle operazioni elencate in questi art che non si considerano effettuate nel territorio dello stato anche quando in esso materialmente effettuate. Si tratta delle esportazioni (anche in stati dell'unione europea), delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Queste operazioni sono sottratte all'imposta da un lato in obbedienza al principio dell'applicazione delle imposte sui consumi nel Paese di destinazione (vale soprattutto per le esportazioni) e in parte perché è difficile individuare criteri univoci di territorialità quando l'operazione interessa diversi Stati (es. trasporto).
che attraversa più Stati). Queste operazioni sono soggette a fatturazione e a tutti gli obblighi formali (a differenza delle operazioni escluse), ma non comportano limiti al diritto di detrazione e al rimborso dell'imposta subita sugli acquisti effettuati per l'esecuzione delle operazioni medesime. Pur mancando del requisito della territorialità concorrono alla formazione del volume d'affari ai fini I.V.A. Questa sembrerebbe una disciplina favorevole ai soggetti iva ma non è così perché chi effettua prevalentemente operazioni di questo tipo può recuperare l'imposta subita sugli acquisti solo col rimborso dell'amministrazione, con tutti gli oneri finanziari connessi all'attesa dei relativi controlli. Il regime di "non imponibilità" è esteso anche alle operazioni prodromiche rispetto a quelle tipiche. Inoltre agli esportatori è riconosciuta la possibilità di effettuare acquisti dibeni e servizi senza applicazione dell'imposta, nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni effettuate nell'anno precedente, però devono comunicare questa opzione all'ufficio finanziario. Esenti: sono quelle operazioni individuate con elencazione tassativa dall'art. 10 DPR 633/72. Questi esoneri sono giustificati dal fatto che alcuni consumi di ricchezza non vengono considerati manifestazioni di capacità contributiva perché relativi a bisogni essenziali o perché relativi a situazioni di particolare favore dal punto di vista politico-sociale. Ad esempio, le prestazioni sanitarie, educative, didattiche rese dalle scuole o da istituti riconosciuti, trasporto pubblico urbano di persone, servizi delle pompe funebri... Le operazioni esenti hanno le stesse caratteristiche di quelle non imponibili per quanto riguarda i normali obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, ma ad esse si accompagna, a differenza delle prime,

L'INDETRAIBILITÀ dell'imposta subita sugli acquisti dei beni e dei servizi che sono serviti per la loro effettuazione. Il fondamento della in detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi destinati ad operazioni esenti è da ravvisare nell'intento di limitare il beneficio fiscale al solo valore aggiunto dato dall'operazione agevolata. Cioè, l'IVA indetraibile per l'operatore economico viene considerata come un costo dell'attività, come tale deducibile dalle imposte sui redditi. (Esempio del professore: il medico che acquista un macchinario avrà un'iva a credito. Se egli ha svolto solo operazioni esenti non potrà usufruire della detrazione, ma potrà effettuare una detrazione dal volume di affari in rapporto al numero delle operazioni esenti). Volume di affari: complessivo ammontare delle operazioni registrate nel corso di un anno solare, cioè la somma di

tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. La percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra operazioni esenti e volume d'affari, in quell'anno (sistema pro-rata temporis). L'iva dovuta per l'acquisto di beni ammortizzabili è interamente detraibile, essa va suddivisa nei 4 anni successivi all'acquisto, se la percentuale di detrazione ha una variazione > al 10%. Base imponibile dell'I.V.A.: è data dal corrispettivo, dal prezzo previsto dal contratto, non dal valore venale (valore di comune commercio del bene), a differenza dell'imposta di registro. Il valore venale rileva solo o nell'autoconsumo, o se non vi è il corrispettivo o esso è dato da beni in natura e non dal prezzo. Nell'importazione la base imponibile è il valore della merce, determinato in relazione alle disposizioni doganali, che regolano detti rapporti. Detrazione e rivalsa (dom): Ciascun soggetto passivo nel

Cedere un bene o un servizio riscuote dal cliente il prezzo e l'iva, emettendo fattura o ricevuta fiscale. Alle scadenze previste detrae dall'iva ricevuta dai clienti, quella pagata ai fornitori e poi versa il saldo all'Erario, mediante delega ad una banca, diventando esattore per conto dello Stato.

Rivalsa: l'imposta applicata sulla singole operazioni da parte del cedente o del prestatore del servizio deve essere addebitata al destinatario delle operazioni. La legge sancisce l'obbligatorietà di questo addebito ed è nullo ogni patto contrario. Consiste nel diritto di credito che nasce in capo al cedente nei confronti del cessionario, per cui deve fargli pagare oltre al prezzo pattuito l'iva.

La rivalsa dell'iva deve essere operata mediante l'addebito dell'imposta nella fattura che il cedente è tenuto ad emettere. Il credito di rivalsa è un effetto legale della fattura emessa, del tutto indipendente dal fatto che

l'imposta addebitata sia o no già versata allo Stato. Per le operazioni per le quali non è prevista l'emissione di fattura (es. commercio al minuto) non c'è neppure diritto/dovere di rivalsa visto che l'imposta è incorporata nel prezzo. Se il cliente richiede espressamente la fattura, l'IVA va scorporata dal prezzo. A seguito del diritto-obbligo di rivalsa e del diritto di detrarre l'imposta pagata, l'IVA risulta neutrale, salvo che nei confronti dei consumatori finali. 1. La rivalsa non è obbligatoria (resta obbligatoria la fatturazione) per le imposte relative a: cessioni gratuite di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, autoconsumo e destinazione dei beni a finalità esterne all'esercizio d'impresa. 2. È in ogni caso esclusa la rivalsa delle imposte conseguenti ad accertamenti e rettifiche effettuati dall'amministrazione. 3. La fatturazione mancata o irregolare.

È importante tenere conto dell'esercitabilità.

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.