IVA: imposta sul valore aggiunto
L'IVA, o Imposta sul Valore Aggiunto, è stata introdotta nel 1972 a seguito di una Direttiva CEE con il DPR 633/1972. Ha lo scopo di colpire una sola volta, con aliquote fissate dalla legge (20%; 10%; 4%), i beni e i servizi destinati al consumo attraverso l'imposizione sul valore aggiunto nelle varie fasi produttive.
Essa colpisce solo la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l'intera imposta. Possiamo distinguere il contribuente di diritto (sul quale incombono gli obblighi tributari) e il contribuente di fatto (che pur non essendo obbligato pagherà l'imposta). È un'imposta indiretta e proporzionale.
Classificazione delle operazioni IVA
Le operazioni in relazione all'IVA possono classificarsi come:
- Incluse: rientrano nell'applicazione dell'IVA
- Escluse: sono al di fuori della sua applicazione
- Imponibili
Le operazioni sono soggette a presupposti oggettivi e soggettivi:
- Presupposto oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato Italiano; importazioni da chiunque effettuate.
- Presupposto soggettivo: nell'esercizio di un'impresa o di arte e professione.
Importazioni e operazioni interne
Le importazioni rientrano nel campo di operatività dell'IVA perché l'importazione del prodotto estero deve soggiacere allo stesso trattamento che subisce l'acquisto interno dello stesso prodotto. Sono considerate importazioni solo le introduzioni in Italia di beni provenienti da paesi fuori dall'Unione Europea, mentre le importazioni da paesi comunitari sono quasi equiparate alle operazioni interne.
L'imposta è dovuta dall'acquirente-importatore indipendentemente da ogni sua qualificazione. Irrilevante è sia la natura del soggetto che esporta sia la natura del rapporto che sta alla base dell'importazione.
Cessione di beni e prestazioni di servizi
La cessione di beni si riferisce alle "cessioni di beni" a titolo oneroso che trasferiscono la proprietà o che costituiscono diritti reali. Le "prestazioni di servizi" includono le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e obbligazioni da fare, non fare, permettere.
Il legislatore assimila alcune ipotesi di cessione di beni che mancano delle caratteristiche previste dalla legge:
- La vendita con riserva di proprietà
- Le cessioni gratuite di beni alla cui produzione è diretta l'impresa, salvo la cessione di campioni gratuiti
- Autoconsumo: destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o degli esercenti un'arte o una professione o a una finalità estranea all'esercizio dell'attività, esclusi i beni al cui acquisto non è stata operata la detrazione di cui all'art 19 D.P.R.'72
- Assegnazioni di beni ai soci e associati
- Concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio
- Cessioni di licenze su marchi, brevetti, modelli, disegni
- Somministrazione di alimenti e bevande
Le suddette operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato (territorialità), e si ha riguardo al luogo dove è ubicato il bene.
Coloro che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi devono operare:
- Nell'esercizio di un'impresa, o nell'esercizio di arte e professione;
- Chiunque effettui importazioni extra CE, pur non esercitando un'attività imprenditoriale.