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I.V.A. imposta sul valore aggiunto

Lineamenti generali

La disciplina dell’IVA (Imposta sul valore aggiunto) è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive allo scopo di rendere omogenea l’imposizione indiretta in tutta la Comunità Europea. In Italia, l’IVA è stata istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’IVA grava sul consumatore in proporzione del prezzo finale del bene, ed è neutrale rispetto al numero dei passaggi. L’IVA ha come oggetto economico il Valore Aggiunto: ossia il quid pluris che ogni protagonista del processo economico produttivo e distributivo aggiunge al prezzo del bene o servizio.

Le situazioni giuridiche fondamentali

Il soggetto passivo (contribuente di diritto):

  • «Recupera» l’imposta che assolve sugli acquisti acquisendo un credito verso lo Stato (detrazione – art. 19 D.P.R. 633/72);
  • «Recupera» l’imposta dovuta allo Stato verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi (rivalsa - art. 18 D.P.R. 633/72).

Il «consumatore finale» (contribuente di fatto), invece, acquista con IVA e non recupera l’imposta pagata; perciò egli è definitivamente «inciso» dal tributo (ossia ne sopporta tutto l’onere economico).

Il meccanismo dell'IVA

Il valore aggiunto

Presupposto IVA - Art. 1, D.P.R. 633/1972

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle:

  • Cessioni di beni o prestazioni di servizi;
  • Effettuate nel territorio dello Stato;
  • Nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Presupposti dell'IVA

Presupposto oggettivo

Cessioni di beni (art. 2 D.P.R. 633/72) o Prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/72).

Presupposto soggettivo

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate:

  • Nell’esercizio di imprese, arti o professioni (artt. 4 e 5 D.P.R. 633/72).
Presupposto territoriale

Le operazioni devono essere effettuate all’interno del territorio dello Stato Italiano. Art. 7 e segg. D.P.R. 633/72 Direttiva CEE n. 8/2008; recepita in Italia con D.Lgs n. 18/2010.

Dal punto di vista della territorialità, occorre distinguere tra:

  • Operazioni nazionali (o interne);
  • Operazioni intracomunitarie (art. 36-60 D.L. 331/93, conv. con L. 427/93);
  • Operazioni extra-comunitarie.

La territorialità IVA delle operazioni

Classificazione operazioni in regime IVA:

  • Operazioni imponibili
  • Operazioni non imponibili
  • Operazioni esenti
  • Operazioni escluse (non rilevanti ai fini IVA, mancanza dei requisiti)

La base imponibile IVA (artt. 13 e 14 D.P.R. 633/72).

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Crisho di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Gonnella Enrico.
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