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I. V. A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Lineamenti Generali
La disciplina dell’IVA (Imposta sul valore aggiunto) è regolata a livello comunitario da
dettagliate direttive allo scopo di rendere omogenea l’imposizione indiretta in tutta la
Comunità Europea.
In Italia, l’IVA è stata istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’IVA grava sul consumatore in proporzione del prezzo finale del bene, ed è neutrale
rispetto al numero dei passaggi;
L’IVA ha come oggetto economico il Valore Aggiunto: ossia il quid pluris che ogni
protagonista del processo economico produttivo e distributivo aggiunge al prezzo del
bene o servizio.
Le situazioni giuridiche fondamentali
Il soggetto passivo (contribuente di diritto):
• «recupera» l’imposta che assolve sugli acquisti acquisendo un credito verso lo
Stato (detrazione – art. 19 D.P.R. 633/72);
• «recupera» l’imposta dovuta allo Stato verso coloro che acquistano i suoi beni o
servizi (rivalsa- art. 18 D.P.R. 633/72).
• Il «consumatore finale» (contribuente di fatto), invece, acquista con Iva e non
recupera l’imposta pagata; perciò egli è definitivamente «inciso» dal tributo
(ossia ne sopporta tutto l’onere economico).
IL MECCANISMO DELL’IVA
IL VALORE AGGIUNTO
Presupposto IVA - Art. 1, D.P.R. 633/1972
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle:
• cessioni di beni o prestazioni di servizi;
• effettuate nel territorio dello Stato;
• nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, e sulle importazioni da chiunque
effettuate
Presupposto oggettivo Presupposto soggettivo
Cessioni di beni (art. 2 D.P.R. 633/72) o Le cessioni di beni e le prestazioni di
Prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. servizi devono essere effettuate:
633/72 nell’esercizio di imprese, arti o
professioni (artt. 4 e 5 D.P.R. 633/72)
Presupposto Territoriale
Le operazioni devono essere effettuate all’interno del territorio dello Stato Italiano. art.
7 e segg. D.P.R. 633/72 Direttiva CEE n. 8/2008; recepita in Italia con D.Lgs n. 18/2010
Dal punto di vista della territorialità, occorre distinguere tra:
• Operazioni Nazionali (o interne);
• Operazioni Intracomunitarie (art. 36-60 D.L. 331/93, conv. con L. 427/93);
• Operazioni Extra-comunitarie.
LA TERRITORIALITA’ IVA DELLE OPERAZIONI
CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI IN REGIME IVA:
• OPERAZIONI IMPONIBILI
• OPERAZIONI NON IMPONIBILI
• OPERAZIONI ESENTI
• OPERAZIONI ESCLUSE (non rilevanti ai fini iva, mancanza dei requisiti)
La base imponibile IVA (artt. 13 e 14 D.P.R. 633/72)
La base imponibile è costituita, di regola, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali.
Sono compresi nell’imponibile anche gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione,
nonché i debiti e gli oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente e le
integrazioni dovute da altri soggetti.