I.V.A. imposta sul valore aggiunto
Lineamenti generali
La disciplina dell’IVA (Imposta sul valore aggiunto) è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive allo scopo di rendere omogenea l’imposizione indiretta in tutta la Comunità Europea. In Italia, l’IVA è stata istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’IVA grava sul consumatore in proporzione del prezzo finale del bene, ed è neutrale rispetto al numero dei passaggi. L’IVA ha come oggetto economico il Valore Aggiunto: ossia il quid pluris che ogni protagonista del processo economico produttivo e distributivo aggiunge al prezzo del bene o servizio.
Le situazioni giuridiche fondamentali
Il soggetto passivo (contribuente di diritto):
- «Recupera» l’imposta che assolve sugli acquisti acquisendo un credito verso lo Stato (detrazione – art. 19 D.P.R. 633/72);
- «Recupera» l’imposta dovuta allo Stato verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi (rivalsa - art. 18 D.P.R. 633/72).
Il «consumatore finale» (contribuente di fatto), invece, acquista con IVA e non recupera l’imposta pagata; perciò egli è definitivamente «inciso» dal tributo (ossia ne sopporta tutto l’onere economico).
Il meccanismo dell'IVA
Il valore aggiunto
Presupposto IVA - Art. 1, D.P.R. 633/1972
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle:
- Cessioni di beni o prestazioni di servizi;
- Effettuate nel territorio dello Stato;
- Nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Presupposti dell'IVA
Presupposto oggettivo
Cessioni di beni (art. 2 D.P.R. 633/72) o Prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/72).
Presupposto soggettivo
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate:
- Nell’esercizio di imprese, arti o professioni (artt. 4 e 5 D.P.R. 633/72).
Presupposto territoriale
Le operazioni devono essere effettuate all’interno del territorio dello Stato Italiano. Art. 7 e segg. D.P.R. 633/72 Direttiva CEE n. 8/2008; recepita in Italia con D.Lgs n. 18/2010.
Dal punto di vista della territorialità, occorre distinguere tra:
- Operazioni nazionali (o interne);
- Operazioni intracomunitarie (art. 36-60 D.L. 331/93, conv. con L. 427/93);
- Operazioni extra-comunitarie.
La territorialità IVA delle operazioni
Classificazione operazioni in regime IVA:
- Operazioni imponibili
- Operazioni non imponibili
- Operazioni esenti
- Operazioni escluse (non rilevanti ai fini IVA, mancanza dei requisiti)
La base imponibile IVA (artt. 13 e 14 D.P.R. 633/72).
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