Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Economia aziendale - IVA Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I. V. A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Lineamenti Generali

La disciplina dell’IVA (Imposta sul valore aggiunto) è regolata a livello comunitario da

dettagliate direttive allo scopo di rendere omogenea l’imposizione indiretta in tutta la

Comunità Europea.

In Italia, l’IVA è stata istituita con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’IVA grava sul consumatore in proporzione del prezzo finale del bene, ed è neutrale

rispetto al numero dei passaggi;

L’IVA ha come oggetto economico il Valore Aggiunto: ossia il quid pluris che ogni

protagonista del processo economico produttivo e distributivo aggiunge al prezzo del

bene o servizio.

Le situazioni giuridiche fondamentali

Il soggetto passivo (contribuente di diritto):

• «recupera» l’imposta che assolve sugli acquisti acquisendo un credito verso lo

Stato (detrazione – art. 19 D.P.R. 633/72);

• «recupera» l’imposta dovuta allo Stato verso coloro che acquistano i suoi beni o

servizi (rivalsa- art. 18 D.P.R. 633/72).

• Il «consumatore finale» (contribuente di fatto), invece, acquista con Iva e non

recupera l’imposta pagata; perciò egli è definitivamente «inciso» dal tributo

(ossia ne sopporta tutto l’onere economico).

IL MECCANISMO DELL’IVA

IL VALORE AGGIUNTO

Presupposto IVA - Art. 1, D.P.R. 633/1972

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle:

• cessioni di beni o prestazioni di servizi;

• effettuate nel territorio dello Stato;

• nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, e sulle importazioni da chiunque

effettuate

Presupposto oggettivo Presupposto soggettivo

Cessioni di beni (art. 2 D.P.R. 633/72) o Le cessioni di beni e le prestazioni di

Prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. servizi devono essere effettuate:

633/72 nell’esercizio di imprese, arti o

professioni (artt. 4 e 5 D.P.R. 633/72)

Presupposto Territoriale

Le operazioni devono essere effettuate all’interno del territorio dello Stato Italiano. art.

7 e segg. D.P.R. 633/72 Direttiva CEE n. 8/2008; recepita in Italia con D.Lgs n. 18/2010

Dal punto di vista della territorialità, occorre distinguere tra:

• Operazioni Nazionali (o interne);

• Operazioni Intracomunitarie (art. 36-60 D.L. 331/93, conv. con L. 427/93);

• Operazioni Extra-comunitarie.

LA TERRITORIALITA’ IVA DELLE OPERAZIONI

CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI IN REGIME IVA:

• OPERAZIONI IMPONIBILI

• OPERAZIONI NON IMPONIBILI

• OPERAZIONI ESENTI

• OPERAZIONI ESCLUSE (non rilevanti ai fini iva, mancanza dei requisiti)

La base imponibile IVA (artt. 13 e 14 D.P.R. 633/72)

La base imponibile è costituita, di regola, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi

dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali.

Sono compresi nell’imponibile anche gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione,

nonché i debiti e gli oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente e le

integrazioni dovute da altri soggetti.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
5 pagine
2 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Crisho di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Gonnella Enrico.