Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Diritto tributario - IVA Pag. 1 Diritto tributario - IVA Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - IVA Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - IVA Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - IVA Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - IVA Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'IVA è l'imposta sul valore aggiunto, nel senso che il prelievo fiscale colpisce soltanto il valore che ciascuna fase aggiunge al bene, pertanto non è cumulativa, né "a cascata", perché "neutra" nei passaggi tra gli operatori economici. Si tratta di una modalità impositiva commisurata al valore aggiunto nel senso che è pari alla differenza tra il prezzo di vendita applicato sul bene ceduto e il prezzo d'acquisto subito dal venditore al momento del precedente acquisto.

Soggetti passivi: non sono facilmente identificabili, e pertanto vi sono due orientamenti in proposito:

  1. Nei confronti dei soggetti impegnati nel processo produttivo-distributivo tale imposta è "neutrale", essendo tali soggetti obbligati ad adempimenti meramente strumentali; il presupposto di fatto del tributo è la cessione del bene al consumatore.
  2. L'IVA è "tendenzialmente", non
compiutamente neutrale, dato che nel caso di esito negativo della rivalsa (verso il consumatore, se l'operatore ha effettuato operazioni imponibili) l'imposta è dovuta anche da essi (così anche la Corte di Giustizia CEE e la Corte Costituzionale). La vera peculiarità dell'IVA sta nel fatto che ad essa non sono riferibili le nozioni del presupposto di fatto e quella dei soggetti passivi. Continua... Concorrono a determinare la struttura dell'IVA 3 distinte situazioni soggettive: - L'obbligo di assoggettare a fattura le operazioni effettuate; - Il diritto/dovere di addebitare le imposte ai destinatari delle operazioni (consumatori), senza che l'eventuale esito di questo rapporto di rivalsa possa incidere sulla posizione dei soggetti obbligati verso l'Erario (operatori economici); - Il diritto di detrarre (dell'operatore) dall'ammontare dell'imposta applicata sulle operazioni attive, quello delle imposte subite sugli acquisti, con.

La possibilità di vantare crediti verso l'Erario, se il 2 > 1

Comportamento dell'IVA - un esempio numerico del comportamento dell'IVA:

  • 1° passaggio: A vende a B merce per 100 più il 20% dato dall'IVA, lo Stato va credito nei confronti di B dell'IVA che quest'ultimo gli deve.
  • 2° passaggio: B vende a C merce per 170 più il 20% dato dall'IVA, ma ora non si calcolerà sull'intero valore ma solo su 70 in quanto è il valore aggiunto della transazione commerciale, quindi lo stato su questa seconda transazione incasserà 14.

Come possiamo vedere, lo Stato incassa meno con questa nuova imposta, ma è sicuramente più giusta della precedente. Con l'IVA, lo Stato incassa 34 dato da 20 della prima transazione e 14 della seconda. Mentre con l'IGE, lo Stato incassava 54 dato da 20 della prima transazione e 34 della seconda in quanto veniva calcolato sull'intero valore della transazione.

transazione e non sul valore aggiunto dato da quest'ultima. Per far si che questo fosse possibile è stato introdotto è stato introdotto un metodo di debito credito per far si che l'imposta gravi interamente sul consumatore finale e tutti gli altri operatori rimangano neutrali.

Per far gravare interamente l'IVA sul valore aggiunto si è pensato ad un meccanismo, che andrò ora ad esemplificare (L'IVA colpisce l'intero valore poi si hanno delle detrazione con il sistema di debito credito):

  • 1° passaggio A 100 B + IVA 20% (B paga 20 di IVA ad A e ne va a credito, cioè acquisisce un credito IVA nei confronti dello Stato di 20, A invece va a debito verso lo Stato di 20)
  • 2° passaggio B 170 C + IVA 20% (C paga 34 di IVA a B e ne va a credito, cioè acquisisce nei confronti dello Stato un credito IVA, B invece va a debito verso lo Stato di 34)

Se C non è un operatore commerciale, ma un consumatore

finale non potrà far valere il suo credito nei confronti dello Stato anzi. non sarà titolare di alcun credito IVA.

Presupposti IVA

OPERAZIONI IMPONIBILI:

(ricorrenza dei PRESUPPOSTI DELL'IVA § tre presupposti)

  • Per l'applicazione dell'IVA (art. 1 del D.P.R.633/72) che definisce i tre presupposti tali che
  • PRESUPPOSTO OGGETTIVO rendono la transazione imponibile IVA. Solo se
  • Cessione di beni ricorrono i tre presupposti quella è una transazione imponibile.
  • Prestazione di servizi
  • Presupposti: l'IVA si applica
  • sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
  • Importazioni da chiunque effettuate
  • PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
  • territorio dello Stato
  • nell'esercizio di imprese, arti e professioni
  • e sull'importazioni da chiunque effettuate
  • PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA'
  • In campo IVA
  • Operazioni imponibili

(quando ricorrono i tre • Operazioni effettuate nel territorio italiano presupposti: oggettivo, soggettivo e della territorialità):

  • • Operazioni non imponibili (quando ricorrono i presupposti soggettivo ed oggettivo, ma non quello della territorialità, tutte le esportazioni ed i servizi connessi a queste sono non imponibili)
  • • Operazioni esenti Fuori campo IVA§
  • • L'insieme delle operazioni per le quali l'IVA non è applicabile Operazioni imponibili esterne: le importazioni

Importazioni: rientrano nel campo di operatività dell'IVA in forza del principio di tassazione dei consumi nel paese di destinazione dei prodotti nel senso che l'importazione del prodotto estero deve soggiacere allo stesso trattamento IVA che subisce l'acquisto interno del prodotto. L'IVA sulle importazioni opera come imposta monofase applicata a ciascuna importazione con le stesse aliquote a cui sono soggette le operazioni imponibili interne.

all'atto dell'introduzione delle merci nel territorio nazionale. Deve osservarsi che: - Sono considerate importazioni quelle di natura extracomunitarie; - L'imposta è dovuta dall'acquirente (importatore) dei beni a prescindere dalla sua qualifica soggettiva; - Non è rilevante il soggetto che esporta e il rapporto che sta alla base dell'importazione; - Sono rilevanti le caratteristiche oggettive del bene che viene introdotto nel territorio nazionale. Presupposto soggettivo delle operazioni imponibili interne: - Per gli altri enti, si considerano effettuate nell'esercizio d'impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività non commerciali o agricole; - Per gli enti non commerciali associativi, si considerano effettuate nell'esercizio esclusivamente le attività commerciali e agricole previste dall'art. 2195.

d'impresa anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci associati verso pagamento di corrispettivi specifici o in forma d'impresa, nonché contributi supplementari. L'esercizio di attività in forma di esercizio di arti e professioni: cioè l'esercizio ind'impresa dirette alla prestazione di forma abituale ancorché non esclusiva di qualsiasi servizi non rientranti nell'art 2195 attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ma anche di società semplici o associazioni tra cc.; artisti e professionisti. Non vi rientrano le Si considerano effettuate prestazioni di servizi inerenti rapporti di collaborazione coordinata o continuativa (art 50 lett nell'esercizio d'impresa le cessioni c)bis tuir) di beni e le prestazioni di servizi • Rilevanza dell'"abitualità" dell'attività economica fatte dalle soc. di capitali, dalle soc. intesa

cm relativa stabilità e continuità nel tempo;commerciali di persone e dagli altri • Rientra nell’area di operatività dell’impostaenti pubblici e privati ke abbiano operazioni anke occasionali, e nn riconducibiliall’esercizio di impresa o di arti e professioni secm oggetto esclusivo o principale lo poste in essere da soggetti ke quelle attivitàsvolgimento di 1 attività svolgono istituzionalmentecommercialeInizio,variazione e cessazione dell’attività ai fini dell’IVA• coloro ke svolgono attività d’impresa,arte o professione debbono farne dichiarazioneentro 30 gg presso gli uffici dell’amm.ne finanziaria indicando le proprie generalità,nonkè attività e luoghi nei quali si svolge;• Attribuzione di 1 numero di partita IVA da riportare in ogni documento rilevante aifini dell’applicazione del tributo;• In caso di successiva variazione deve farsene

un'ulteriore dichiarazione entro 30 gg dalla successiva variazione; così come in caso di cessazione dell'attività entro 30 gg dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'azienda.

  • si concretizza nel momento in cui viene intrapresa l'iniziativa Inizio di attività economica, comprese le attività preparatorie;
  • effettuazione dell'ultima operazione economica e operazioni di Cessazione: liquidazione;
  • ad es relative al mutamento del luogo ove si svolge Variazioni: comunicazione l'attività. Richieste x consentire i controlli amm.vi sull'osservanza delle norme tributarie. Requisito oggettivo

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

CESSIONE DI BENI

  1. Cessione di BENI a titolo oneroso o costituzione di diritti reali di godimento sui beni
  2. Cessione di BENI assimilate
  • Cessione gratuita di beni di produzione aziendale
  • Auto consumo dell'impresa o del professionista
  • Locazioni con clausola di
Formattazione del testo

godimento o con riserva di proprietà

Assegnazioni di beni a soci ed associati

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Sono le operazioni effettuate verso corrispettivo, dipendenti da contratti d’opera, appalto, agenzia, ecc, nonché in dipendenza di obbligazioni di fare, non fare e di permettere. Vanno ricordate:

  • Concessioni di beni in locazione, affitto o noleggio;
  • Cessioni, concessioni e licenze relative ai diritti d’autore, brevetti industriali, modelli marchi...

Queste 2 operazioni hanno in comune il fatto che devono essere effettuate dietro corrispettivo perché il prezzo è lo strumento mediante cui il tributo si trasferisce sul destinatario.

Distinzione tra operazioni “escluse”, “non imponibili” ed “esenti”:

op. escluse: quelle che, benché poste in essere nell’esercizio di imprese, arti o professioni, sono escluse dall’applicazione dell’imposta.

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Fantozzi Augusto.