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CONSIGLIO EUROPEO
Art. 15
Capi di Stato/governo, presidente dell'Ue, presidente della Commissione e l'alto rappresentante
Bruxelles
FUNZIONI: elaborazione di proposte di atti normativi + definizione delle politiche generali, priorità e degli orientamenti
No funzioni legislative
DELIBERAZIONI:
per consensus (presumendosi l'accordo di tutti)
maggioranza qualificata (decisione n° dei parlamentari per ogni stato o elezione del presidente dell'ue)
PRESIDENTE:
Presiede i lavori
Favorisce l'accordo tra capi di Stato e di governo
Informa il Parlamento europeo su ogni riunione
CONSIGLIO
Art. 16
Un rappresentante per ciascun Stato a livello ministeriale
Formazioni cambiano in base agli argomenti, ad eccezione di quelle prefissate nei trattati:
AFFARI GENERALI: Prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il collegamento con il presidente e la Commissione
AFFARI ESTERI: elabora l'azione esterna dell'unione
secondo le linee strategiche definite dal Consiglio e assicura la coerenza.- EUROGRUPPO (ministri delle finanze degli eurozona): elegge il proprio presidente per 2 anni e mezzo
- FUNZIONE: legislativa e di bilancio (congiuntamente al Parlamento) + definizione delle politiche e di coordinamento
- maggioranza semplice: 50% + 1 dei ministri delibere a contenuto leggero
- unanimità: si raggiunge senza tener conto delle astensioni o previa approvazione del parlamento
- discriminazioni sul sesso, razza, origine etnica, convinzioni personali, disabilità, età e orientamenti sessuali
- maggioranza qualificata: 55% (15% di stati che totalizzino il 65% della popolazione europea)
- Minoranza di blocco (il numero di stati necessari a bloccare l'adozione è di almeno 4 paesi con alto densità di popolazione)
formazioni esercitata dai rappresentanti a rotazione, ad eccezione della formazione affari esteri