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Metodo sistematico-storico

Il diritto romano è meglio studiato con un approccio sistematico-

storico, che esamina gli istituti nel loro sviluppo storico, senza

tralasciare le loro applicazioni pratiche. I giuristi romani non crearono

un sistema giuridico organico, ma organizzarono il diritto sulla base di

casi concreti e della rilevanza pratica degli argomenti. Questo metodo

empirico e pragmatico permette una maggiore aderenza alla realtà, pur

mancando di una rigorosa struttura teorica.

Sistemi normativi e influenze successive

Nel diritto romano si riconoscono tre principali sistemi normativi:

1. Sistema civilistico, sviluppato da Quinto Mucio e perfezionato da

Sabino, focalizzato su successioni, poteri domestici, obbligazioni

e diritti reali.

2. Sistema edittale, basato sugli editti dei pretori, con

un’organizzazione processuale in quattro sezioni principali:

introduzione della lite, procedura ordinaria, procedure d’urgenza

ed esecuzione.

3. Sistema istituzionale, reso celebre dalle Institutiones di Gaio,

che divideva il diritto in tre categorie: persone, cose e azioni.

Questi modelli influenzarono profondamente il diritto medievale e

moderno, grazie anche alla sistematizzazione introdotta dalla

Pandettistica ottocentesca, che contribuì a integrare la tradizione

romana con esigenze giuridiche contemporanee.

Il diritto romano arcaico

Il periodo arcaico del diritto romano corrisponde alla civitas quiritaria,

che si sviluppa dal VIII al IV secolo a.C. (dal 754 a.C., mitica fondazione

di Roma, fino al 367 a.C., con le leggi Liciniae Sextiae). La civitas

quiritaria nacque come confederazione di tre tribù genetiche (Ramnes,

Tities, Luceres), costituite da gentes, che a loro volta derivavano da

famiglie potestative, strutturate attorno al pater familias.

Caratteristiche della civitas quiritaria

La cittadinanza era riservata ai membri delle gentes patrizie, chiamati

Quiriti. Il rex arcaico, capo politico e religioso della civitas, era limitato

dal potere dei patres nelle assemblee. Questi ultimi esercitavano il

comando politico collettivamente, evidenziando una struttura sociale

e giuridica patriarcale basata su consuetudini religiose e sui mores

maiorum.

Lo ius Quiritium

Lo ius Quiritium rappresentava il primissimo nucleo del diritto privato

romano, fondato sulle consuetudini interfamiliari tra i Quiriti. Non

regolava i rapporti intrafamiliari, aYidati invece ai mores gentilizi. Le

norme dello ius Quiritium stabilivano i limiti esterni delle potestates dei

patres, definendo le relazioni tra le varie famiglie all'interno della

civitas.

L’integrazione delle leggi

Durante il VII secolo a.C., sotto l’influenza della dominazione etrusca,

la struttura della civitas si arricchì di nuovi elementi, come il sistema

militare centuriato e le leges regiae. Queste leggi, pur complementari

al ius Quiritium, vennero progressivamente integrate con esso per

raYorzare il controllo statale e rispondere a esigenze giuridiche più

complesse.

Le Dodici Tavole

Le leggi delle Dodici Tavole (451-450 a.C.) furono emanate durante la

lotta plebea per ottenere una regolamentazione scritta e accessibile

del diritto. Esse chiarirono e integrarono i principi dello ius Quiritium,

disciplinando nuove situazioni, come i crediti e le legis actiones, a

vantaggio anche della classe plebea.

L’interpretatio pontificum

Nel V e IV secolo a.C., il collegio dei pontefici acquisì un ruolo di rilievo

nell’interpretazione del diritto. I loro responsi, inizialmente basati sui

mores, divennero strumenti per innovare il sistema giuridico,

contribuendo alla progressiva integrazione tra ius Quiritium e le nuove

leggi.

Verso il ius civile Romanorum

Con l’evoluzione della repubblica, i contributi del ius Quiritium, delle

leggi e dell’interpretatio pontificum portarono alla formazione del ius

civile Romanorum, un sistema giuridico unitario che regolava la

comunità politica di patrizi e plebei.

Il diritto romano preclassico

Il periodo preclassico (367 a.C.–27 a.C.) coincide con la respublica.

Questo nuovo sistema politico, nato dalla rivoluzione plebea, superò

gradualmente la civitas quiritaria, introducendo un’organizzazione più

articolata e integrata. Il populus Romanus Quiritium divenne il centro

dello Stato, con l’exercitus centuriatus che assunse funzioni

deliberative e trasformò l’antico ordine costituzionale.

La respublica e il populus

La respublica rappresentava la “cosa del popolo” e il populus

comprendeva cittadini romani patrizi e plebei, con accesso esteso

anche a chi mostrasse adesione alla cultura e ai valori romani. Il

sistema politico fu definito democratico, anche se in pratica le

condizioni economiche limitarono la partecipazione eYettiva.

Struttura di governo della respublica

Il governo repubblicano si articolava in tre elementi:

Magistrature: uYici elettivi, come consoli e pretori, con poteri

• amministrativi e giurisdizionali.

Assemblee popolari: elettori di magistrati e votanti per leggi.

• Includevano comizi centuriati, tributi e concilia plebis.

Senato: organo consultivo composto da ex-magistrati, con

• influenza politica determinante.

Il ius civile vetus

Il ius civile vetus (diritto civile antico) era la base normativa dell’epoca.

Le sue fonti includevano i mores maiorum, le leggi e l’interpretatio

prudens di giuristi laici. Questo diritto tutelava prevalentemente il

modello economico agricolo-familiare, favorendo la concentrazione di

ricchezze e creando le condizioni per tensioni sociali.

L’integrazione del ius civile

Il crescente contatto con altri popoli rese necessaria una maggiore

flessibilità giuridica. Nel 242 a.C. fu istituito il pretore peregrino per

dirimere controversie tra cittadini romani e stranieri. Le soluzioni

proposte da questa magistratura diedero origine a un ius civile novum,

basato su criteri più moderni.

Il diritto pretorio e onorario

Con la crisi repubblicana del II-I secolo a.C., i magistrati giusdicenti

come il pretore urbano adottarono criteri risolutivi innovativi per

superare i limiti del diritto civile. Questi criteri furono formalizzati negli

edicta, creando il ius honorarium, un sistema normativo parallelo che

integrava e modernizzava il diritto civile.

Giurisprudenza preclassica

La giurisprudenza laica, erede di quella pontificale, divenne il motore

dell’evoluzione giuridica. Giuristi come Quinto Mucio Scevola e Servio

Sulpicio Rufo innovarono il diritto e prepararono il terreno per il periodo

classico, portando il diritto romano verso una maggiore complessità e

flessibilità. Il diritto romano classico

Il periodo classico del diritto romano, compreso tra il 27 a.C. e il 284

d.C., coincide con la respublica romano-universale e il regime del

principatus. Questo periodo vede l’espansione dell’idea romana di

cittadinanza a tutto il mondo civilizzato, culminando con la constitutio

Antoniniana del 212 d.C., che estese la cittadinanza a quasi tutti gli

abitanti dell’Impero. Pur mantenendo formalmente le istituzioni

repubblicane, la figura del princeps assunse un ruolo predominante,

trasformando il sistema politico in un regime autoritario.

Evoluzione giuridica

Durante questo periodo, il ius vetus, ossia il diritto tradizionale

repubblicano, iniziò a perdere rilevanza, mentre emergeva il ius novum,

costituito da nuovi regolamenti e modifiche normative introdotte dai

principes. Il ius vetus fu comunque mantenuto formalmente, ma venne

progressivamente esautorato dal ius honorarium e dalle innovazioni

del ius novum.

Giurisprudenza classica

La giurisprudenza classica, tra il I e il II secolo d.C., contribuì

significativamente a organizzare e sistematizzare il diritto civile e

pretorio. Questo lavoro fu svolto in due fasi:

Fase augustea: fino alla morte di Traiano (117 d.C.), dominata

• dall’attività casistica e da una moderata sistematizzazione.

Fase adrianea: con l’imperatore Adriano e sotto i Severi, si

• sviluppò una sistematizzazione più ampia, culminata con figure di

spicco come Salvio Giuliano. Tuttavia, dal III secolo d.C., la

giurisprudenza iniziò a declinare.

Scuole giuridiche

La giurisprudenza classica fu caratterizzata dalla rivalità tra due scuole

principali:

Sabiniani, seguaci di Masurio Sabino e Giavoleno Prisco.

• Proculiani, influenzati da Labeone e Proculo.

• La disputa tra queste scuole, prevalentemente accademica e

politica, si attenuò nell’epoca degli Antonini grazie all’influenza di

giuristi come Salvio Giuliano, che unificò e sistematizzò il diritto.

Giuristi di rilievo

L’età classica vide la produzione di opere fondamentali da parte di

giuristi come Papiniano, Paolo e Ulpiano, che codificarono le istituzioni

giuridiche. Sebbene il periodo successivo ai Severi segnasse un calo

qualitativo, le opere di questi giuristi furono largamente utilizzate nel

diritto postclassico e nelle compilazioni di Giustiniano.

Attività legislativa imperiale

Il potere legislativo del princeps si manifestò attraverso constitutiones,

tra cui editti, rescritti e decreti, che spesso superavano il tradizionale

sistema legislativo repubblicano. La crescente centralizzazione del

potere giuridico determinò l’aYermarsi di un sistema normativo

unificato che anticipò la codificazione successiva.

Il diritto romano postclassico

Il diritto postclassico si estende dal periodo dell’assolutismo imperiale,

iniziato con Diocleziano (284 d.C.), fino all’epoca di Giustiniano (565

d.C.). Durante questa fase, si osserva la totale subordinazione della

respublica all’imperium, con l’imperatore che diventa l’unico

legislatore e interprete del diritto, accentuando il carattere autoritario

dello Stato.

Organizzazione politica e centralizzazione

La respublica non fu formalmente abolita, ma le magistrature

tradizionali (come consoli e pretori) furono ridotte a cariche puramente

simboliche e soggette a nomina imperiale. Il Senato, ridotto a ruolo

amministrativo locale, perse quasi completamente il suo peso politico.

Con l’accentramento dell’autorità nell’imperatore, si impose un

modello orientale di “Stato patrimoniale,” dove l’imperatore esercitava

il dominio sia sui beni materiali che sui soggetti del diritto.

Dualismo tra ius vetus e ius novum

Il trionfo delle costituzioni imperiali (ius novum) segnò il declino delle

fonti giuridiche repubblicane (ius vetus). Tuttavia, la giurisprudenza

classica fu preservata, principalmente per ragioni pratiche, come

punto di riferimento per le nuove norme imperiali. Molte delle

consuetudini repubblicane furono reinterpreta

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher M4nue7 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof McClintock Aglaia.