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Metodo sistematico-storico
Il diritto romano è meglio studiato con un approccio sistematico-
storico, che esamina gli istituti nel loro sviluppo storico, senza
tralasciare le loro applicazioni pratiche. I giuristi romani non crearono
un sistema giuridico organico, ma organizzarono il diritto sulla base di
casi concreti e della rilevanza pratica degli argomenti. Questo metodo
empirico e pragmatico permette una maggiore aderenza alla realtà, pur
mancando di una rigorosa struttura teorica.
Sistemi normativi e influenze successive
Nel diritto romano si riconoscono tre principali sistemi normativi:
1. Sistema civilistico, sviluppato da Quinto Mucio e perfezionato da
Sabino, focalizzato su successioni, poteri domestici, obbligazioni
e diritti reali.
2. Sistema edittale, basato sugli editti dei pretori, con
un’organizzazione processuale in quattro sezioni principali:
introduzione della lite, procedura ordinaria, procedure d’urgenza
ed esecuzione.
3. Sistema istituzionale, reso celebre dalle Institutiones di Gaio,
che divideva il diritto in tre categorie: persone, cose e azioni.
Questi modelli influenzarono profondamente il diritto medievale e
moderno, grazie anche alla sistematizzazione introdotta dalla
Pandettistica ottocentesca, che contribuì a integrare la tradizione
romana con esigenze giuridiche contemporanee.
Il diritto romano arcaico
Il periodo arcaico del diritto romano corrisponde alla civitas quiritaria,
che si sviluppa dal VIII al IV secolo a.C. (dal 754 a.C., mitica fondazione
di Roma, fino al 367 a.C., con le leggi Liciniae Sextiae). La civitas
quiritaria nacque come confederazione di tre tribù genetiche (Ramnes,
Tities, Luceres), costituite da gentes, che a loro volta derivavano da
famiglie potestative, strutturate attorno al pater familias.
Caratteristiche della civitas quiritaria
La cittadinanza era riservata ai membri delle gentes patrizie, chiamati
Quiriti. Il rex arcaico, capo politico e religioso della civitas, era limitato
dal potere dei patres nelle assemblee. Questi ultimi esercitavano il
comando politico collettivamente, evidenziando una struttura sociale
e giuridica patriarcale basata su consuetudini religiose e sui mores
maiorum.
Lo ius Quiritium
Lo ius Quiritium rappresentava il primissimo nucleo del diritto privato
romano, fondato sulle consuetudini interfamiliari tra i Quiriti. Non
regolava i rapporti intrafamiliari, aYidati invece ai mores gentilizi. Le
norme dello ius Quiritium stabilivano i limiti esterni delle potestates dei
patres, definendo le relazioni tra le varie famiglie all'interno della
civitas.
L’integrazione delle leggi
Durante il VII secolo a.C., sotto l’influenza della dominazione etrusca,
la struttura della civitas si arricchì di nuovi elementi, come il sistema
militare centuriato e le leges regiae. Queste leggi, pur complementari
al ius Quiritium, vennero progressivamente integrate con esso per
raYorzare il controllo statale e rispondere a esigenze giuridiche più
complesse.
Le Dodici Tavole
Le leggi delle Dodici Tavole (451-450 a.C.) furono emanate durante la
lotta plebea per ottenere una regolamentazione scritta e accessibile
del diritto. Esse chiarirono e integrarono i principi dello ius Quiritium,
disciplinando nuove situazioni, come i crediti e le legis actiones, a
vantaggio anche della classe plebea.
L’interpretatio pontificum
Nel V e IV secolo a.C., il collegio dei pontefici acquisì un ruolo di rilievo
nell’interpretazione del diritto. I loro responsi, inizialmente basati sui
mores, divennero strumenti per innovare il sistema giuridico,
contribuendo alla progressiva integrazione tra ius Quiritium e le nuove
leggi.
Verso il ius civile Romanorum
Con l’evoluzione della repubblica, i contributi del ius Quiritium, delle
leggi e dell’interpretatio pontificum portarono alla formazione del ius
civile Romanorum, un sistema giuridico unitario che regolava la
comunità politica di patrizi e plebei.
Il diritto romano preclassico
Il periodo preclassico (367 a.C.–27 a.C.) coincide con la respublica.
Questo nuovo sistema politico, nato dalla rivoluzione plebea, superò
gradualmente la civitas quiritaria, introducendo un’organizzazione più
articolata e integrata. Il populus Romanus Quiritium divenne il centro
dello Stato, con l’exercitus centuriatus che assunse funzioni
deliberative e trasformò l’antico ordine costituzionale.
La respublica e il populus
La respublica rappresentava la “cosa del popolo” e il populus
comprendeva cittadini romani patrizi e plebei, con accesso esteso
anche a chi mostrasse adesione alla cultura e ai valori romani. Il
sistema politico fu definito democratico, anche se in pratica le
condizioni economiche limitarono la partecipazione eYettiva.
Struttura di governo della respublica
Il governo repubblicano si articolava in tre elementi:
Magistrature: uYici elettivi, come consoli e pretori, con poteri
• amministrativi e giurisdizionali.
Assemblee popolari: elettori di magistrati e votanti per leggi.
• Includevano comizi centuriati, tributi e concilia plebis.
Senato: organo consultivo composto da ex-magistrati, con
• influenza politica determinante.
Il ius civile vetus
Il ius civile vetus (diritto civile antico) era la base normativa dell’epoca.
Le sue fonti includevano i mores maiorum, le leggi e l’interpretatio
prudens di giuristi laici. Questo diritto tutelava prevalentemente il
modello economico agricolo-familiare, favorendo la concentrazione di
ricchezze e creando le condizioni per tensioni sociali.
L’integrazione del ius civile
Il crescente contatto con altri popoli rese necessaria una maggiore
flessibilità giuridica. Nel 242 a.C. fu istituito il pretore peregrino per
dirimere controversie tra cittadini romani e stranieri. Le soluzioni
proposte da questa magistratura diedero origine a un ius civile novum,
basato su criteri più moderni.
Il diritto pretorio e onorario
Con la crisi repubblicana del II-I secolo a.C., i magistrati giusdicenti
come il pretore urbano adottarono criteri risolutivi innovativi per
superare i limiti del diritto civile. Questi criteri furono formalizzati negli
edicta, creando il ius honorarium, un sistema normativo parallelo che
integrava e modernizzava il diritto civile.
Giurisprudenza preclassica
La giurisprudenza laica, erede di quella pontificale, divenne il motore
dell’evoluzione giuridica. Giuristi come Quinto Mucio Scevola e Servio
Sulpicio Rufo innovarono il diritto e prepararono il terreno per il periodo
classico, portando il diritto romano verso una maggiore complessità e
flessibilità. Il diritto romano classico
Il periodo classico del diritto romano, compreso tra il 27 a.C. e il 284
d.C., coincide con la respublica romano-universale e il regime del
principatus. Questo periodo vede l’espansione dell’idea romana di
cittadinanza a tutto il mondo civilizzato, culminando con la constitutio
Antoniniana del 212 d.C., che estese la cittadinanza a quasi tutti gli
abitanti dell’Impero. Pur mantenendo formalmente le istituzioni
repubblicane, la figura del princeps assunse un ruolo predominante,
trasformando il sistema politico in un regime autoritario.
Evoluzione giuridica
Durante questo periodo, il ius vetus, ossia il diritto tradizionale
repubblicano, iniziò a perdere rilevanza, mentre emergeva il ius novum,
costituito da nuovi regolamenti e modifiche normative introdotte dai
principes. Il ius vetus fu comunque mantenuto formalmente, ma venne
progressivamente esautorato dal ius honorarium e dalle innovazioni
del ius novum.
Giurisprudenza classica
La giurisprudenza classica, tra il I e il II secolo d.C., contribuì
significativamente a organizzare e sistematizzare il diritto civile e
pretorio. Questo lavoro fu svolto in due fasi:
Fase augustea: fino alla morte di Traiano (117 d.C.), dominata
• dall’attività casistica e da una moderata sistematizzazione.
Fase adrianea: con l’imperatore Adriano e sotto i Severi, si
• sviluppò una sistematizzazione più ampia, culminata con figure di
spicco come Salvio Giuliano. Tuttavia, dal III secolo d.C., la
giurisprudenza iniziò a declinare.
Scuole giuridiche
La giurisprudenza classica fu caratterizzata dalla rivalità tra due scuole
principali:
Sabiniani, seguaci di Masurio Sabino e Giavoleno Prisco.
• Proculiani, influenzati da Labeone e Proculo.
• La disputa tra queste scuole, prevalentemente accademica e
politica, si attenuò nell’epoca degli Antonini grazie all’influenza di
giuristi come Salvio Giuliano, che unificò e sistematizzò il diritto.
Giuristi di rilievo
L’età classica vide la produzione di opere fondamentali da parte di
giuristi come Papiniano, Paolo e Ulpiano, che codificarono le istituzioni
giuridiche. Sebbene il periodo successivo ai Severi segnasse un calo
qualitativo, le opere di questi giuristi furono largamente utilizzate nel
diritto postclassico e nelle compilazioni di Giustiniano.
Attività legislativa imperiale
Il potere legislativo del princeps si manifestò attraverso constitutiones,
tra cui editti, rescritti e decreti, che spesso superavano il tradizionale
sistema legislativo repubblicano. La crescente centralizzazione del
potere giuridico determinò l’aYermarsi di un sistema normativo
unificato che anticipò la codificazione successiva.
Il diritto romano postclassico
Il diritto postclassico si estende dal periodo dell’assolutismo imperiale,
iniziato con Diocleziano (284 d.C.), fino all’epoca di Giustiniano (565
d.C.). Durante questa fase, si osserva la totale subordinazione della
respublica all’imperium, con l’imperatore che diventa l’unico
legislatore e interprete del diritto, accentuando il carattere autoritario
dello Stato.
Organizzazione politica e centralizzazione
La respublica non fu formalmente abolita, ma le magistrature
tradizionali (come consoli e pretori) furono ridotte a cariche puramente
simboliche e soggette a nomina imperiale. Il Senato, ridotto a ruolo
amministrativo locale, perse quasi completamente il suo peso politico.
Con l’accentramento dell’autorità nell’imperatore, si impose un
modello orientale di “Stato patrimoniale,” dove l’imperatore esercitava
il dominio sia sui beni materiali che sui soggetti del diritto.
Dualismo tra ius vetus e ius novum
Il trionfo delle costituzioni imperiali (ius novum) segnò il declino delle
fonti giuridiche repubblicane (ius vetus). Tuttavia, la giurisprudenza
classica fu preservata, principalmente per ragioni pratiche, come
punto di riferimento per le nuove norme imperiali. Molte delle
consuetudini repubblicane furono reinterpreta