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FORME DI OBBLIGAZINI PER GAIO:

Come Gaio afferma nel par. 89, invertendo gli schemi dairetici, ci sono quattro “generi” di obbligazioni da contratto:

 re­ reali, che si perfezionano con la consegna della cosa; 5

 verbis­verbali, che si perfezionano con la pronuncia verbale di determinate parole solenni;

 litteris­letterali, che si perfezionano con un contratto scritto;

 consensu­consensuali, in cui è sufficiente il solo consenso tra le parti.

I delitti, invece, per Gaio sono compresi tutti all’interno di un unico genere.

MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

I modi di estinzione delle obbligazioni sono rappresentati dai fatti, che comportano l’eliminazione del rapporto obbligatorio.

Il modo classico è l’adempimento , che comporta anche la soddisfazione per il creditore.

Nel diritto romano tra modi satisfattori e non satisfattori;

ed ancora tra modi che operano ipso iure, cioè automaticamente e ope exceptionis, cioè che necessitano di un’azione.

I sistemi dello ius civile operano ipso iure; quelli dello ius honorarium operano ope exceptionis, perché l’exceptio è uno strumento del diritto

pretorio.

L’adempimento è anche chiamato solutio, che significa pagamento e che uindi restringe il campo alle sole obbligazioni pecuniarie.

L’adempimento deve essere fatto nei modi e nei tempi previsti dalle parti ed estingue l’obbligazione ipso iure, perché si ha l’esecuzione

dell’obbligazione dovuta.

Legittimato a fare l’adempimento è innanzitutto il debitore, però può anche intervenire un qualsiasi terzo, anche qualora il debitore si

opponga; legittimato a ricevere è il creditore. Anche un terzo può essere legittimato a ricevere l’adempimento del debitore, ma in questo

caso è necessario il consenso del creditore.

Il tempo dell’adempimento è stabilito dalle parti e, nel caso non sia previsto, l’adempimento può essere immediatamente richiesto dal

creditore, a meno che non ci sia stato un termine implicito per adempiere.

Il luogo dell’adempimento non è definito, ma in genere si fa riferimento alla residenza del debitore.

L’adempimento consiste nell’esatta prestazione e non è ammessa la prestazione parziale.

Però c’è un caso che,ancor oggi esiste ed è “l’aliud pro alio”, la “datio in solutum”,cioè la dazione in pagamento, ma è necessario il

consenso del creditore.

ALTRI MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE

1.Pactum de non petendo è il patto di non richiedere; è un accordo, senza particolari forme, con cui il creditore conviene col debitore,

di non pretendere l’adempimento, rinunziando all’adempimento e di conseguenza, rinunciando all’azione; così l’obbligazione si estingue.

2.Transazione è un accordo tra le parti con cui si fanno reciproche concessioni e decidono di porre fine ad una controversia in atto;

quindi, con concessioni reciproche le parti decidono di estinguere il rapporto processuale.

3.risoluzione del contratto per mutuo consenso : le parti decidono insieme di risolvere il contratto.

4.novazione. si verifica quando un’obbligazione con un debito precedente viene estinta e si pone n essere una nuova obbligazione, che

può essere oggettiva o soggettiva, a seconda che cambino l’oggetto o i soggetti.

Affinchè ci sia novazione è necessario che ci sia un elemento di novità; ma si deve trattare sempre dello steso debito.

5. Compensazione. Può operare quando ci siano dei reciproci rapporti obbligatori tra debitore e creditore.

Se le prestazioni oggetto dei due rapporti obbligatori sono differenti, la compensazione non estingue l’obbligazione, ma estingue il debito

maggiore fino alla concorrenza del minore, lasciando sussistere l’obbligazione per residuo.

Può essere un modo di estinzione dell’obbligazione solo se la situazione debitoria e creditoria è paritaria, altrimenti andrà ad estinguere

solo una parte dell’obbligazione, mentre per il resto rimane necessaria l’obbligazione.

Nel diritto attuale la compensazione opera sempre, nel diritto romano operava solo per alcuni casi specifici, come quello del banchiere.

6. Confusione. si ha quando nella stessa persona si confondono debitore e creditore, con una confusione anche di patrimoni. Il rapporto

obbligatorio presuppone la necessità di due soggetti e nel momento in cui non ci sono più, si ha la confusione. Ad es. quando il proprietario

del fondo dominante acquista anche il fondo servente, ne diventa proprietario e quindi la servitù si estingue per confusione;

nei diritti reali però la servitù può nuovamente scindersi, poiché è legata al terreno e non ai soggetti.

7.Concursus causar um : l’obbligazione si estingue per concorso di cause, nel momento in cui il creditore acquista la cosa dovutagli in

forza dell’obbligazione, con un altro titolo; ovviamente l’obbligazione precedente si estingue, non potendo acquistare la stessa cosa due

volte.

8. Impossibilita’ sopravvenuta della prestazione: se la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al

debitore, l’obbligazione si estingue.

9.Morte: in caso di morte va fatta una distinzione tra le obbligazioni da contratto e quelle da delitto; perché le obbligazioni da delitto,

in caso di morte del reo si estinguono, mentre quelle da contratto vanno in successione.

10.capitis de minutio comporta il cambiamento di un precedente status; 6

la capitis de minutio minima comporta un cambiamento dello stato familiare, con cui un soggetto sui iuris (giuridicamente autonomo)

diventa un soggetto alieni iuris , cioè sottoposto alla potestà altrui.

Questo può avvenire con:

1.manus:è il caso delle donne sui iuris che,contraendo matrimonio, si sottopongono alla manus, alla potestà del marito;

2.adrogatio: secondo cui,un soggetto sui iuris si va a sottoporre alla potestas di un altro soggetto.

Questo spesso accadeva per questioni ereditarie, per essere erede legittimo di un ingente patrimonio. Nel caso in cui un soggetto sui iuris

poneva in essere un rapporto obbligatorio e poi era soggetto alla capitis de minutio, l’obbligazione si estingueva e il creditore non poteva

più rivalersi sul debitore.

Il diritto romano ha però previsto un rimedio a questa situazione, che impediva al creditore di rivalersi sul debitore che perdeva il suo stato

di sui iuris, con “l’actio utilis rescissa capitis deminutione ”.

Si tratta di un’azione fittizia, con la quale si fingeva che una circostanza che non esisteva nella realtà esistesse (finzione negativa) o che

una circostanza che nella realtà esisteva, non esistesse (finzione positiva).

Con l’actio utilis quindi si fingeva che la capitis de minutio fosse stata eliminata e quindi il creditore poteva agire ugualmente nei

confronti del debitore sottoposto alla potestà altrui.

TERZA LEZIONE

Secondo il giurista francese RAYMOND SALLEILLES dell’800 non c’è da stupirsi se il Codice francese e poi quello tedesco, BGB si

basino sulla tradizione romanistica, infatti l’obbligazione romana è adattabile ad ogni tipo di contesto.

La materia dei contratti romani è ancora oggi viva, poiché dal diritto romano si può comprendere il diritto civile. Molti articoli del nostro

codice civile, infatti riprendono l’ordinamento romano: ad es. in relazione ad:

­adempimento delle obbligazioni;

­mora;

­novazione;

­compensazione;

­confusione;

­cessione dei crediti;

­espromissione;

­accollo;

­obbligazioni alter native (quelle che hanno ad oggetto 2 o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola; si

differenziano da quelle facoltative in cui vi è una sola prestazione e il debitore può liberarsi eseguendone un’altra). La differenza cruciale

si rinviene nel caso di impossibilità sopravvenuta: nelle obbligazioni alternative, se una delle due prestazioni diventa impossibile per cause

non imputabili al debitore, l’obbligazione si considera semplice e il debitore è obbligato ad eseguire l’altra prestazione, mentre nella

facoltativa, se l’unica prestazione principale diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, l’obbligazione si estingue; se diventa

impossibile l’altra, l’obbligazione permane.

­obbligazioni solidali , cioè le obbligazioni in cui c’è più di un debitore e l’adempimento di uno libera anche gli altri. Il debitore che ha

adempiuto può poi rivalersi sugli altri con l’azione di regresso.

Lo stesso vale anche quando ci sono più creditori.

­obbligazioni divisibili ed indivisibili.

Quindi l’obbligazione è uno iuris vinculum in forza del quale siamo tenuti ad adempiere ad un determinato comportamento nei confronti

di una determinata persona secondo i diritti della nostra civitas.

La prestazione può consistere nel DARE, FARE, PRAESTARE, ma è di difficile identificazione il praestare.

La prestazione è quindi un dovere di comportamento del debitore; ovviamente la prestazione in dando è trasmissibile mentre quella in

faciendo è intrasmissibile, poiché l’opus, l’opera cambia a seconda del soggetto da cui è fatta.

La prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, poiché “impossibilium nulla obligatio est”, cioè

l’obbligazione impossibile è nulla.

Mentre nel nostro ordinamento vi è la differenza tra nullità ed annullabilità, nel diritto romano esisteva solo la nullità. La nullità è un

vizio genetico del rapporto, che non gli permette di produrre i suoi effetti,come se non fosse mai esistito; l’ annullabilit à è un’anomalia

di minore gravità dovuta alla presenza di un vizio (errore, dolo o violenza), che l’ordinamento elimina con l’azione di annullamento.

I romani erano consapevoli che oltre alla nullità, serviva una conseguenza meno grave, ma non essendo presente l’annullabilità si usava il

dualismo tra ius civile e ius honorarium. Il pretore aveva introdotto l’istituto della restitutio in integrum, che era un provvedimento per

eliminare degli effetti giuridici che avevano portato a delle iniquità.

Oggi l’art.1173 fa una tripartizione tra contratti, delitti e altre figure di cause, come inizialmente affermava Gaio, mentre Giustiniano

inseriva una tripartizione tra contratti, quasi contratti, delitti e quasi delitti. 7

Tra i delitti, il FURTO si verifica quando “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a che la detiene”.

Importante, però, è precisare che può verificarsi anche il furtum usus che avviene quando il depositari

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Publisher
A.A. 2013-2014
41 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzina0203 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof D'Amati Laura.