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I CONTRATTI
Le fonti di obbligazioni (cusae erano nel diritto romano tipiche, come eranoobligationum)tipiche le azioni che le sanzionavano. Esse possono derivare da contratto o da delitto.Per si intende un negozio giuridico bilaterale nel quale sia ravvisabile uncontrattoaccordo delle parti volto a far nascere un’obbligazione.I contratti del diritto romano avevano tutti effetti soltanto obbligatori; gli effetti reali eranoriconosciuti ad altri negozi giuridici bilaterali, quali la emancipatio, in iure cessio traditio,che non furono mai qualificati contractus.Anche i contratti, dunque, erano tipici, essendo tipici le fonti delle obbligazioni comeconseguenza della tipicità delle azioni che sanzionavano. stipulatio,Tuttavia alla tipicità dei contratti erano posti alcuni temperamenti: nella latipicità stava nella forma e non nei contenuti, che potevano essere i più diversi edeterogenei; il riconoscimento dell’efficacia dei patti aggiunti a contratti
da cui derivavano azioni di buona fede, con i quali si potevano apportare deroghe, modifiche o integrazioni al contenuto tipico di tali contratti. Dal punto di vista degli effetti, si distinguono i contratti unilaterali dai contratti bilaterali, a seconda se sorgono obbligazioni a carico di una sola parte o di ambedue le parti. Vi sono poi i contratti nei quali ad essere obbligata è soltanto una parte, ma eventualmente potevano sorgere obbligazioni anche per l'altra parte, es. deposito e comodato. Si distinguono ancora i contratti reali, verbali, letterali e consensuali. Nei contratti consensuali, il consenso, comunque manifestato, era sufficiente per la costituzione del rapporto obbligatorio; erano consensuali la compravendita, la locazione, la società. Essi, finché non avesse avuto inizio l'esecuzione, si scioglievano per mutuo consenso. Nei contratti reali, gli effetti obbligatori si producevano per effetto della consegna di una reale cosa e a partireda quel momento. In essi il consenso si manifestava con la consegna stessa. Nei contratti l'obbligazione nasceva per effetto della pronunzia di parole verbalideterminate, come nella mentre nei contratti l'obbligazione nasceva con letteralistipulatio;la materiale registrazione per iscritto di certe operazioni contabili. Dunque, mentre neicontratti verbali il consenso era manifestato mediante in quelli letterali eracerta verba, espresso mediante scriptura. Il mutuo. Il mutuo per il diritto romano era un contratto reale unilaterale, per cui una parte, mutuante, consegna all'altra, mutuatario, una somma di denaro o di altre cose fungibili con l'impegno del mutuatario di restituire al mutuate altrettante cose dello stesso genere. Si tratta, dunque, di un contratto unilaterale, poiché ne nasceva un'obbligazione soltanto a carico del mutuatario che avrebbe dovuto restituire l'equivalente di quanto ricevuto. Si trattava anche di un contratto reale in quanto conLa consegna, che consisteva in una traditio, era il momento in cui il mutuatario acquistava la proprietà del denaro o delle altre cose, e per effetto di essa nasceva l'obbligazione per il mutuatario di restituire l'equivalente. Era un istituto del ius civile, riconosciuto e tutelato anche nei confronti dei peregrini; è in tal senso che fu qualificato iuris gentium.
Per la restituzione il mutuante avrebbe agito con la detta condictio actio certae crediataequalora aveva ad oggetto una somma di denaro, se l'oggetto pecuniae, condictio certae rei, era diverso. Il debitore era tenuto a restituire l'equivalente. Ed infatti, nell'intentio della formula vi era dedotto un a carico del convenuto, ma la quantità di denaro o di altre cose dare oporterefungibili in essa indicati, doveva essere la stessa che era stata oggetto della Ciòdatio. Significa che il debitore non era tenuto al pagamento di interessi, né avrebbe avuto efficacia una
Espressa pattuizione di interessi; ai patti aggiunti, infatti, il pretore riconobbe una efficacia limitata, nel senso che erano tutelati soltanto in via di in particolare exceptio, mediante l'exceptio. Ciò significa che tali patti non davano luogo a pacti conventi. obbligazione, pertanto la parte che ne traeva vantaggio non avrebbe potuto promuovere giudizio; ma solo se convenuta in violazione del patto avrebbe potuto opporre l'exceptio al fine di essere assolta una volta verificata l'esistenza del patto. pacti conventi.
Tuttavia, per gli interessi si faceva ricorso, contestualmente al mutuo, a una distinta stipulatio.
Un primo limite massimo agli interessi fu stabilito dalle XII tavole che avevano previsto il fenus unciarium pari a un dodicesimo del capitale per ogni mese. Successivamente venne stabilito un tasso massimo del 12% che Giustiniano ridusse al 6%.
Una specie particolare di mutuo era costituito dal fenus nauticum, un prestito che aveva ad oggetto somme di denaro che
venivano date in prestito per operazioni commerciali d'oltremare. La caratteristica di tali mutui consisteva nella deroga al principio seres perit domino: il denaro trasportato, o le merci acquistate con quel denaro, perivano, il rischio del perimento era a carico del mutuante, il debitore era liberato. Per questo erano previsti alti tassi di interesse anche oltre i limiti legali. Il deposito. Il deposito era il contratto reale per cui una parte, il deponente, consegnava all'altro, il depositario, una cosa mobile, con l'intesa che il depositario la custodisse gratuitamente e la restituisse al deponente a semplice richiesta. Con la consegna il depositario acquistava soltanto la detenzione della cosa, per cui non avrebbe potuto usarla. Questi era responsabile per dolo del perimento o del semplice deterioramento della cosa. Si trattava tuttavia di un contratto bilaterale imperfetto, in quanto il deponente era tenuto a rimborsare al depositario le eventuali spese che questiAvesse erogato su quantodepositato, nonché al risarcimento dei danni che la cosa gli avesse procurato. Il deposito aveva una doppia tutela, pretoria e civile. Al deponente si diedero per la restituzione della cosa due azioni dirette, un'actio e un'actiodepositi in factum depositi in iustali azioni erano infamanti per il convenuto che avesse subito condanna. Alex fide bona; depositario si diede invece, per la restituzione di eventuali spese e per il risarcimento dei danni, un'actio depositi contraria. Il depositario avrebbe potuto recuperare spese e danni anche in sede di actio depositi inopponendo che aveva un effetto simile a quello del factum diretta exceptio doli, iusretentionis.
Il sequestro. Fu qualificato come un tipo speciale di deposito il sequestro, al quale vi si faceva ricorso quando sull'appartenenza della cosa vi era controversia. In tali casi le parti affidavano a un terzo, il sequestratario, la cosa perché la custodisse, con l'intesa
che comportava l'obbligo di restituire una quantità equivalente di denaro, mentre nel deposito irregolare il denaro veniva affidato ad altri con l'obbligo di restituirlo su richiesta del deponente. Nel caso del deposito irregolare, l'accipiente diventava proprietario del denaro depositato e poteva quindi mescolarlo con il proprio e utilizzarlo. La causa del deposito irregolare era sempre la custodia, come nel deposito regolare, ma i due istituti differivano nel fatto che nel mutuo si trattava di un prestito di consumo. Per quanto riguarda la tutela legale, nel caso del deposito irregolare non era prevista un'azione specifica per la restituzione della cosa al deponente come nel caso del sequestro, ma il depositario godeva della stessa tutela data al depositario nel deposito regolare.quindi sollecitato dal mutuatario, mentre nel deposito irregolare l'iniziativa era del deponente. Si preferirà inoltre assimilarlo al deposito e non al mutuo in quanto il primo era sanzionato da un'azione di buona fede che riconosceva l'efficacia dei patti aggiunti, e quindi anche del patto di interessi. Il comodato. Il comodato era un contratto reale e bilaterale imperfetto, per cui una parte, comodante, consegnava ad un'altra parte, comodatario, una cosa mobile con l'impegno del comodatario di restituire la stessa cosa. Si trattava di un prestito d'uso nell'interesse del comodatario: questi, dunque, poteva usare la cosa comodata anche se ne acquistava soltanto la detenzione. Non era dovuto alcun compenso, ma il comodatario aveva l'obbligo di restituire la stessa cosa. Perita o deteriorata la cosa, il comodatario ne rispondeva per Questi in ogni caso custodia. Aveva diritto al rimborso delle eventuali spese erogate sulla cosa e al risarcimento.deidanni che la cosa gli avesse procurato.Anche al comodato era riconosciuta una doppia tutela: civile e pretoria. Al comodante perla restituzione della cosa furono riconosciute un’azione diretta e unain factum in ius ex fideal comodatario fu riconosciuta un’azione contraria per il rimborso dellebona; in factumspese e il risarcimento dei danni.
La fiducia.L’effetto pratico dei negozi di deposito, comodato e pegno, si conseguiva inizialmente conil ricorso alla qualificato come negozio fiduciario in quanto rientrante tra quegli attifiducia,che eccedono, negli effetti, lo scopo che si intende raggiungere, ma al contempo le partistringono un’intesa che, una volta attuata, consentirà di realizzare esattamente lo scopo.La fiducia, infatti, era quel negozio giuridico per cui una parte, detta fiduciante, trasferivaad un’altra parte, il fiduciario, la proprietà di una cosa, mediante mancipatio o in iurecessio, con il patto (pactum che, verificate
certe condizioni, la stessa cosa sarebbe stata ritrasferita in proprietà al fiduciante. Dunque, se e quando la cosa dovesse tornare in proprietà al fiduciante dipendeva dalla causa negoziale. La fiducia poteva essere cum creditore, la fiducia poteva essere cum amico. Nella fiducia il passaggio di proprietà era a garanzia di un credito del fiduciario, per cui solo dopo l'estinzione del debito il creditore avrebbe dovuto ritrasferire la proprietà della cosa al fiduciante. Nella fiducia la causa poteva essere la custodia o un prestito d'uso, per cui il fiduciario avrebbe restituito la cosa all'altra parte su richiesta di questa. E di immobili non comportavano tuttavia di per sé il passaggio del mancipatio in iure cess.