Diritto romano
La deiectio
La deiectio, di cui ci occuperemo, era l’espulsione violenta da un immobile, e l’eventuale deiectus, era tutelato mediante interdetto pretorio dove sotto la denominazione Unde Vi, erano raccolti più interdetti tutti appunto caratterizzati da espulsione mediante vis. Le fonti ne attestano almeno tre: de vi, de vi armata e si uti frui prohibitus esse dicetur.
Per ben chiarire l’applicazione di tali interdetti è necessario comprendere l’elemento fondamentale della deiectio, che era appunto l’espulsione violenta da un immobile. Bisogna chiedersi però se ogni espulsione violenta fosse deiectio in senso tecnico. In effetti, non tutti i casi di espulsione violenta erano tutelati, ma da questo possiamo solo dedurre che in tali sì casi si fosse fuori tutela, mentre non sappiamo se si fosse in presenza di deiectio.
- Ogni espulsione violenta da un immobile, tutelata o meno era deiectio
- Ovvero era deiectio solo l’espulsione violenta che autorizzasse l’esperimento del de vi, mentre le altre fuori tutela non lo erano
- O ancora non tutte le espulsioni violente erano deiectio, e non tutte le deiectio davano luogo all’interdetto de vi
Quest’ultima ipotesi è sostenuta da Nicosia che dall’analisi delle fonti afferma che:
- In alcuni casi l’espulsione violenta non integrava l’ipotesi della deiectio
- Altri casi pur fuori dalla tutela interdettale, che erano comunque deiectiones
- Casi dove la deiectio dava luogo all’interdetto de vi
Il De Vi
Occupiamoci ora del De Vi. Le fonti a noi pervenute tanto giustinianee quanto pregiustinianee sono concordi su un punto: chi subiva deiectio doveva essere all’atto dell’espulsione essere possessore. Le fonti a sostegno sono:
- La lex agraria (111 a.C.)
- Cicerone nel Pro Tullio e nel Pro Caecina
- Gaio nelle sue istituzioni
- Le istituzioni imperiali
Quest’ultimo punto merita una nota. I giustinianei omettono, tra le altre cose, la dizione cum possideret non tanto per eliminare il requisito del possesso quanto per armonizzarlo con la riforma di Giustiniano che aveva fuso insieme l’interdetto de vi e de vi armata, abolendo anche il requisito della possessio non viziosa nei confronti del deiciens, e di conseguenza anche il possesso cui era collegata, pur non volendo comunque disconoscere la necessità del possesso. Questo mancato disconoscimento ci viene attestato anche da molti passi riportati dai giustinianei del commentario di Ulpiano ad edictum, e da molte altre fonti quindi possiamo affermare con sufficiente sicurezza che il possesso era requisito essenziale per potere parlare di deiectio.
Per fare un esempio lo stesso Ulpiano all’inizio del commento all’interdetto parla di “propter quod ad reciperandam possessionem”. E il propter quod presuppone che nella prima parte del testo deiectus indicasse tecnicamente colui che era stato violentemente espulso de possessione. Del resto anche in un altro testo Ulpiano parlando dell’interdetto de vi dice che esso non si riferisce ad ogni vi, ma è utilizzabile solo da parte di chi subisce una deiectio de possessione, per mezzo della vi. In chiusura possiamo quindi dire che in riferimento almeno all’interdetto de vi la deiectio indicava solo l’espulsione dal possesso, non ogni espulsione da un immobile.
La nascita del concetto di deiectio
Bisogna ora chiarire quando nacque il concetto tecnico della deiectio. Sicuramente ritiene Nicosia non è un concetto presente originariamente nell’interdetto, e addirittura la terminologia iniziale e oscillante. Ad esempio nella lex agraria del II sec. a.C. si parla di eicere, eiectus, mentre Cicerone da notizia di un interdetto dove si riportava il termine detrudere anche se questa potrebbe essere una semplice precisazione del concetto.
Dal Pro Caecina ciceroniano possiamo anche dedurre un altro dato. Cicerone riporta l’affermazione di Pisone, che anche nel de vi armata solo il possessore poteva subire una deiectio, mentre Cicerone nega con violenza tale validità in tema di de vi armata, mentre ne riconosce la valida nel de vi. Confrontando questa sua affermazione con altri testi del Pro Caecina, si potrebbe pensare che Cicerone pur essendo d’accordo con la necessità del possesso ai fini del de vi, configurasse questo possesso come condizione di esperibilità e non come elemento essenziale per aversi deiectio. Tuttavia è anche plausibile che Cicerone qui non si esprima in senso tecnico ma solo retorico, dato anche il contesto oratorio.
A fronte di queste incertezze, però possiamo affermare che all’epoca di Cicerone il concetto di deiectio preuspponente il possesso era certamente sviluppato (vedi affermazione di Pisone) e tale formulazione tanto era affermata che due secoli dopo la ritroviamo nel testo di Ulpiano quasi con le stesse parole.
Il testo e le scoperte del Riccobono
È importante adesso sottolineare come non ogni deiectio desse luogo ad un interdetto de vi, dato che era esperibile l’exceptio vitiosae posessionis, cioè era necessario che non si possedesse in maniera viziosa rispetto all’avversario (cioè non si doveva avere acquistato il possesso vi, clam o precario). È chiaro come i due requisiti non fossero sullo stesso piano. Infatti si aveva sempre deiectio in ogni espulsione violenta da un immobile a prescindere dalla viziosità, ma se veniva effettuata da colui nei cui confronti si possedeva viziosamente essa avveniva impunemente.
Chiare in tal senso le testimonianze di Gaio, dove ritroviamo sia l’exceptio vitiosae possessionis, sia il concetto che solo chi non possidet deici non potest (quindi il requisito del possesso) e di Paolo. Attraverso questi concetti quindi possiamo superare il problema della ricostruzione del testo dell’editto fatta da Ulpiano così come riportato dal digesto. Il testo dice: “Deicitur is qui possidet, sive civiliter sive naturaliter possideat : nam et naturalis possessio ad hoc interdictum pertinet”.
Il problema sorgeva per la menzione della naturalis possesso. Ma nel 1910 grazie all’opera del Riccobono tale problema fu risolto. Egli infatti scoprì che la contrapposizione tra naturaliter e civiliter è frutto di un intervento giustinianeo, in sostituzione degli originari iusta e ingiusta effettuandone una propria ricostruzione. Tale scoperta fu generalmente accettata dagli studiosi, anche da chi come Albertario non ne approvava le deduzioni fatte dal testo.
Alcune perplessità tuttavia sorgono sulla ricostruzione del testo effettuata dal Riccobono. Lenel ad esempio contestava la ricostruzione perché presupponeva un ordine a sua avviso sbagliato dell’opera Ulpianea, inserendo il commento all’exceptio al § 9 anziché ai § 27-30 come da lui sostenuto in una sua opera (la palingenesia) come sostenuto anche dal Kunkel. La dottrina non si è molto occupata di tale obiezione, ma persino Riccobono si sentì in dovere di darne una spiegazione. Egli partì dal fatto che la ricostruzione leneliana è corretta, ma allo stesso tempo non ci fosse nessun contrasto con la sua ricostruzione, perché al §9 non c’è un commento alla exceptio, bensì solo la definizione del concetto di deiectio, dove doveva essere appunto richiamata tale exceptio.
Appare palese comunque la forzatura perché o definire i vitia possessionis è necessario per definire la deiectio, e allora non vi era motivo per commentarli in un punto così distante del testo, oppure se come sostiene Nicosia, la vitiosa possessionis non era necessaria per definire il concetto di deiectio non si vede perché dovesse richiamarsi qui. Il problema di tale ricostruzione è dunque quello di ritenere integrato nel concetto di deiectio il requisito della non viziosità, senza il quale non si sarebbe avuta deiectio.
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