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Riassunto esame Istituzioni di Diritto Romano, prof. Gnoli, libro consigliato Istituzioni di Diritto Romano, Marrone Pag. 1
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L'ATTO ILLECITO

L'atto illecito è l'atto riprovato dal diritto perché lede un interesse altrui tutelato da un precetto giuridico. Esulano dalla nozione di atto illecito il caso in cui la lesione dell'interesse altrui è conseguenza dell'esercizio legittimo di una potestà pubblica o di un diritto.

Ogni ordinamento giuridico considera atto illecito se compiuto in circostanze tali che costituiscono violazione di un precetto giuridico, lecito se tale violazione non vi è.

Per fare un esempio estremo: l'uccisione di un uomo è normalmente illecita, ma è lecita l'uccisione di un nemico di guerra o, nel diritto romano, l'uccisione del proprio figlio o schiavo consumata dal paterfamilias nell'esercizio della propria potestà.

L'azione è un comportamento dell'autore e l'evento è la lesione di un interesse altrui, tutelato da un precetto giuridico.

. Sono in relazione di casualità fra di loro, cioè l'evento deve essere riferibile all'azione, quindi riferibile a qualcuno come suo autore, e ciò costituisce l'imputabilità. - L'antigiuridicità dell'azione: l'azione cioè deve consistere in un comportamento contrario al diritto. Illecito pubblico e illecito privato: è pubblico l'atto illecito che lede un interesse della collettività o che viola un diritto pubblico; è privato l'atto illecito che lede un interesse privato o che viola un diritto privato. Nel diritto romano gli atti illeciti pubblici si denominano e gli illeciti privati . Nel diritto moderno gli illeciti pubblici prendono il nome di . Quali illeciti siano pubblici e quali privati è un problema che ogni ordinamento giuridico risolve per conto proprio. Illecito pubblico e illecito privato differiscono tra di loro per il tipo di.sanzione, per come essa viene applicata e per la persona che deve prendere l'iniziativa dell'applicazione della sanzione. Non differiscono dal punto di vista della struttura. Uno stesso atto illecito se lede contemporaneamente un diritto pubblico e privato, può essere contemporaneamente illecito pubblico e illecito privato, con la conseguenza che gli saranno applicabili sanzioni proprie dell'uno e dell'altro. Nel diritto romano l'uccisione dello schiavo altrui ad esempio era illecito privato ma anche omicidio (illecito pubblico).

104 - LA SANZIONE E LA RESPONSABILITÀ:

La sanzione è la conseguenza della violazione del precetto posto a tutela di un interesse altrui. Dobbiamo distinguere due precetti: un primo precetto il quale fissa il carattere della illiceità; un secondo precetto il quale stabilisce gli effetti della violazione del primo a carico del trasgressore. L'interesse viene tutelato dunque non solo dal precetto primario, ma anche dal

precetto sanzionatorio. La sanzione ha una duplice funzione: repressiva e riparatoria. La sanzione repressiva si limita a infliggere un male all'aggressore mentre la sanzione riparatoria è elimina le conseguenze lesive dell'atto illecito sostituendo al bene perduto, solitamente, una somma di denaro. Uno stesso atto illecito può avere per conseguenza tanto l'uno quanto l'altra. Nel diritto moderno l'illecito privato ha per conseguenza la sola sanzione riparatoria, mentre l'illecito pubblico può avere per conseguenza l'una e l'altra insieme; nel diritto romano l'illecito privato può avere per conseguenza l'una o l'altra, o entrambe insieme: ad esempio l'ingiuria ha per conseguenza la sola sanzione repressiva mentre il furto ha per conseguenza sia la sanzione repressiva che la sanzione riparatoria. La responsabilità è la situazione che l'ordinamento giuridico ricollega

all'imputabilità: riferito l'atto illecito a qualcuno come suo autore, il diritto gli addossa la responsabilità. 105 - L'ATTO ILLECITO PRIVATO: Nell'atto illecito privato possono distinguersi un elemento obbiettivo e un elemento soggettivo. L'elemento obbiettivo comprende l'azione, ossia il comportamento da cui deriva la lesione; l'evento, cioè la lesione di un interesse altrui; l'antigiuridicità dell'azione, cioè occorre che vi sia violazione di un precetto giuridico. L'elemento soggettivo consiste nell'impunibilità, ossia nella riferibilità dell'atto a qualcuno come suo autore. Perché si abbia imputabilità è necessario che l'evento sia la conseguenza del comportamento dell'autore e inoltre occorre che vi sia volontarietà dell'azione (capacità di compiere atti illeciti). In ordine al requisito della volontarietà.

Dell'azione, il diritto romano ci presenta un lungo sviluppo storico. Nell'età più antica: una volta constatata la dipendenza dell'evento dall'azione, l'agente era imputabile senza che fosse necessario indagare se vi fosse o no volontarietà dell'azione. Nel diritto classico la parola culpa indicava l'imputabilità desunta dal nesso causale diretta tra azione ed evento. In seguito si parla di dolo; dolo non solo significa volontarietà del fatto, ma anche coscienza del torto che si reca ad altri. Successivamente ad opera della giurisprudenza si pone la colpa in senso tecnico, che presuppone la volontarietà dell'azione ma non la coscienza del torto e viene pertanto concepita come imprudenza nella propria condotta.

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Publisher
A.A. 2008-2009
2 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Gnoli Franco.