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6-L’ATTO ILLECITO

103-L’ATTO ILLECITO IN GENERALE:L’atto illecito è l’atto riprovato dal diritto perché lede un interesse altrui tutelato

da un precetto giuridico.Esulano dalla nozione di atto illecito il caso in cui la lesione dell’interesse altrui è conseguenza

dell’esercizio legittimo di una potestà pubblica o di un diritto.Ogni ordinamento giuridico considera atto illecito se

compiuto in circostanze tali che costituiscono violazione di un precetto giuridico,lecito se tale violazione non vi è.

Per fare un esempio estremo:l’uccisione di un uomo è normalmente illecita,ma è lecita l’uccisione di un nemico di

guerra o,nel diritto romano,l’uccisione del proprio figlio o schiavo consumata dal paterfamilias nell’esercizio della

propria potestà.

L’azione è un comportamento dell’autore e l’evento è la lesione di un interesse altrui,tutelato da un precetto

giuridico.Sono in relazione di casualità fra di loro,cioè l’evento deve essere riferibile all’azione,quindi riferibile a

qualcuno come suo autore,e ciò costituisce l’imputabilità.

-L’antigiuridicità dell’azione:l’azione cioè deve consistere in un comportamento contrario al diritto.

Illecito pubblico e illecito privato:è pubblico l’atto illecito che lede un interesse della collettività o che viola un diritto

pubblico;è privato l’atto illecito che lede un interesse privato o che viola un diritto privato.

Nel diritto romano gli atti illeciti pubblici si denominano crimina e gli illeciti privati delicta.Nel diritto moderno gli

illeciti pubblici prendono il nome di reati.Quali illeciti siano pubblici e quali privati è un problema che ogni

ordinamento giuridico risolve per conto proprio.

Illecito pubblico e illecito privato differiscono tra di loro per il tipo di sanzione,per come essa viene applicata e per la

persona che deve prendere l’iniziativa dell’applicazione della sanzione.Non differiscono dal punto di vista della

struttura.Uno stesso atto illecito se lede contemporaneamente un diritto pubblico e privato,può essere

contemporaneamente illecito pubblico e illecito privato,con la conseguenza che gli saranno applicabili sanzioni proprie

dell’uno e dell’altro.Nel diritto romano l’uccisione dello schiavo altrui ad esempio era illecito privato ma anche

omicidio(illecito pubblico).

104-LA SANZIONE E LA RESPONSABILITA’:La sanzione è la conseguenza della violazione del precetto posto a tutela di

un interesse altrui.Dobbiamo distinguere due precetti:un primo precetto il quale fissa il carattere della illiceità;un

secondo precetto il quale stab

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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