6-L’ATTO ILLECITO
103-L’ATTO ILLECITO IN GENERALE:L’atto illecito è l’atto riprovato dal diritto perché lede un interesse altrui tutelato
da un precetto giuridico.Esulano dalla nozione di atto illecito il caso in cui la lesione dell’interesse altrui è conseguenza
dell’esercizio legittimo di una potestà pubblica o di un diritto.Ogni ordinamento giuridico considera atto illecito se
compiuto in circostanze tali che costituiscono violazione di un precetto giuridico,lecito se tale violazione non vi è.
Per fare un esempio estremo:l’uccisione di un uomo è normalmente illecita,ma è lecita l’uccisione di un nemico di
guerra o,nel diritto romano,l’uccisione del proprio figlio o schiavo consumata dal paterfamilias nell’esercizio della
propria potestà.
L’azione è un comportamento dell’autore e l’evento è la lesione di un interesse altrui,tutelato da un precetto
giuridico.Sono in relazione di casualità fra di loro,cioè l’evento deve essere riferibile all’azione,quindi riferibile a
qualcuno come suo autore,e ciò costituisce l’imputabilità.
-L’antigiuridicità dell’azione:l’azione cioè deve consistere in un comportamento contrario al diritto.
Illecito pubblico e illecito privato:è pubblico l’atto illecito che lede un interesse della collettività o che viola un diritto
pubblico;è privato l’atto illecito che lede un interesse privato o che viola un diritto privato.
Nel diritto romano gli atti illeciti pubblici si denominano crimina e gli illeciti privati delicta.Nel diritto moderno gli
illeciti pubblici prendono il nome di reati.Quali illeciti siano pubblici e quali privati è un problema che ogni
ordinamento giuridico risolve per conto proprio.
Illecito pubblico e illecito privato differiscono tra di loro per il tipo di sanzione,per come essa viene applicata e per la
persona che deve prendere l’iniziativa dell’applicazione della sanzione.Non differiscono dal punto di vista della
struttura.Uno stesso atto illecito se lede contemporaneamente un diritto pubblico e privato,può essere
contemporaneamente illecito pubblico e illecito privato,con la conseguenza che gli saranno applicabili sanzioni proprie
dell’uno e dell’altro.Nel diritto romano l’uccisione dello schiavo altrui ad esempio era illecito privato ma anche
omicidio(illecito pubblico).
104-LA SANZIONE E LA RESPONSABILITA’:La sanzione è la conseguenza della violazione del precetto posto a tutela di
un interesse altrui.Dobbiamo distinguere due precetti:un primo precetto il quale fissa il carattere della illiceità;un
secondo precetto il quale stab
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