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INFANTES
Gli infanti vengono definiti come "infans è qui fari non potest" (fari = parlare), traduzione letterale: infans è colui che non parla, potrebbe indurci ad una conclusione sbagliata. Non parla non nel senso che ha un incapacità fisica a parlare, ma nel senso che è così piccolo che non è in grado ancora di parlare. Non essendo in grado di esprimersi in maniera ragionevole, non ha piena concezione di ciò che gli dicono e di ciò che dice = immaturità intellettuale, è un dato di natura. È evidente che colui che non ha la capacità di intendere la portata delle parole non può avere alcuna capacità di agire, quindi gli infantes sono totalmente incapaci di agire, ma sono sui iuris, hanno un patrimonio che va amministrato, si pone il problema di chi amministrerà il patrimonio dell'infante e il soggetto che amministra il patrimonio dell'infante (patrimonio).
pupillare) è il tutore. Questo tutore che amministra il patrimonio pupillare lo amministra in qualità di rappresentante indiretto del pupillo. (agisce per conto dell'infans ma spendendo il proprio nome, l'effetto è quello di agire nell'interesse per conto di ma l'effetto dell'atto negoziale ricade nella sfera giuridica del rappresentante). È il tutore che diventa creditore o debitore, dobbiamo considerare che ad un certo punto (essendo impuberi) la tutela finirà, finirà quando raggiunge la pubertà (il maschio quando compie 14 anni) e a questo punto il tutore è obbligato a ritrasferire gli effetti dell'attività negoziale in forza della gestione di affari altrui (obbligazione). Ci possono essere degli atti per i quali il tutore non si può sostituire nell'attività negoziale al pupillo, atti per cui è richiesta una manifestazione di volontà personale per es.
se l'infante deve accettare un'eredità oppure acquistare il possesso di una cosa in questi casi non è possibile che il tutore si sostituisca al pupillo. In caso di accettazione dell'eredità si utilizza un espediente, (gli schiavi sono strumenti di acquisto per il proprio dominus) questo pupillo sui iuris (ha un patrimonio e ha uno schiavo) attraverso lo schiavo compie l'atto per acquistare l'eredità. Allo schiavo si fa ricorso anche nel caso in cui il tutore sia un tutore legittimo. Quando la tutela è legittima è possibile che intervenga il magistrato per richiedere la prestazione di una garanzia che ha per oggetto l'amministrazione, la buona amministrazione del patrimonio pupillare, costringe il tutore a promettere che non lederà il patrimonio e tutto ciò si chiama cautio (cauzione) che si conclude per mezzo di una stipulazione pretoria. Dato che è il tutore che deve promettere.Prometterà allo schiavo che è lo strumento di acquisto.
INFANTIA MAIORES.
Il limite dell'infanzia nell'età classica è fissato tra i 5 e i 7 anni. Dov'è la differenza tra un bambino di 2 anni e il bambino di 10 anni? Il bambino più grande ha una qualche capacità di rendersi conto di quello che sta dicendo e di quello che gli viene detto. Quindi è parzialmente capace di agire. Vuol dire che ci sono degli atti che può compiere da solo, mentre ci sono atti nei quali ha bisogno dell'auctoritas del tutore, ha bisogno che intervenga il tutore per integrare una capacità che non è piena.
AUCTORITAS TUTORIS.
Istituzioni di Giustiniano l'auctoritas del tutore in alcuni casi è necessaria ai pupilli, in altri casi non è necessaria. Così per esempio se si fanno promettere (infantia maiores) che qualcosa venga a loro dato, non è necessaria l'auctoritas del tutore.
mentre se i pupilli promettono ad altri è necessaria. Sembrò opportuno che ad essi sia permesso migliorare la propria condizione anche senza l'auctoritas del tutore, al contrario non possono peggiorarla senza l'auctoritas del tutore.
Quando l'atto da compiere è un'attività vantaggiosa per l'infantia maior non vi è bisogno del tutore, ma se l'attività negoziale è svantaggiosa (ad es. si obbliga a pagare una determinata somma di denaro) vi è la necessità dell'auctoritas del tutore. Integra la volontà del pupillo, non si sostituisce.
RESPONSABILITÀ DEL TUTORE.
La responsabilità è sempre più intensa man mano che si tratta di un istituto di protezione. Se si tratta di un tutore testamentario, già la legge delle XII tavole aveva previsto questo istituto l'accusatio suspecti tutoris, accusa del tutore sospetto, accusa che possa fregare il pupillo.
Questa azione è un'azione popolare, esercitata da quivis de populo (chiunque) quando? Durante la tutela, qual è il fine per il quale si esercita l'accusatio suspecti tutoris? Il fine è quello di ottenere la rimozione del tutore perché ha agito con frode (fraus) a danno del pupillo.
Se si tratta di un tutore legittimo, tale in base alla legge delle XII tavole, adgnatus proximo che entra sulla scena laddove il padre non abbia assegnato un tutore ai figli impuberi, in questo caso la responsabilità del tutore può essere accertata mediante l'esercizio dell'actio rationibus distrahendis (=azione di rendiconto), azione penale (volta a infliggere al condannato una pena pecuniaria è pari alla misura del doppio del valore dei beni che abbia tolto al patrimonio del pupillo).
Questa azione penale può essere esercitata soltanto quando la tutela è cessata e da chi? Dal pupillo stesso, ex pupillo, cessata la tutela.
chiede il rendiconto al proprio tutore.
Se si tratta di un tutore dativo, l'azione viene data sempre al pupillo una volta cessata la tutela ed è l'actio tutelae, azione di buona fede. Ciò significa che è un'azione che quando il pretore la concede, dà al giudice il potere di giudicare il comportamento del tutore alla stregua di un parametro oggettivo, la buona fede. Il fine è verificare se il tutore ha amministrato bene o male il patrimonio del pupillo. Un'azione per la cattiva amministrazione del patrimonio.
Tutte le azioni di buona fede sono azioni reciproche. L'actio tutelae può essere data al pupillo nei confronti del tutore, ma può anche essere data al tutore contro il pupillo, in questo caso con il fine di ottenere l'indennizzo delle spese. L'actio tutelae in tempi diversi viene poi estesa anche alle altre forme di tutele.
Poteri del tutore: il principale era l'auctoritas, per cui il tutore era legittimato ad intervenire
negli atti negoziali del pupillo infantia maiores interponendo la sua dichiarazione di volontà integrativa alla volontà del pupillo. Dopodiché il tutore aveva il potere di gestione autonoma del patrimonio pupillare, il potere di acquistare e trasferire il possesso nell'interesse del pupillo con effetti imputati direttamente all'impubere a ciò fu posto un limite con l'oratio Severi, che pose il divieto al tutore di alienare fondi rustici e suburbani appartenenti al pupillo (rimase al tutore il potere di alienare beni di scarso valore) Responsabilità del tutore: cessata la tutela, il tutore doveva rendere conto della gestione tutelare. Esisteva l'actio rationibus distrahendis, un'azione penale data all'ex pupillo contro l'ex tutore per gli abusi compiuti dolosamente a danno del patrimonio pupillare (era un'azione in duplum, cioè la pena era il doppio del valore delle cose sottratte al pupillo). InEtà preclassica fu anche riconosciuta l'actio tutelae, azione reipersecutoria data all'ex pupillo contro l'ex tutore: era un giudizio di buona fede, un'actio la cui intentio esprimeva un oportere ex fide bona essa era infamante e comportava che il tutore fosse obbligato a trasferire gli acquisti fatti a nome proprio e nell'interesse del pupillo, e a rispondere di pregiudizi patrimoniali a danno del pupillo a dolo o colpa del tutore stesso. C'era poi l'actio tutelae contraria (non infamante), che spettava al tutore contro il pupillo per il rimborso delle spese connesse alla gestione tutelare. Per la tutela legitima e dativa esisteva inoltre la cautio rem pupilli salvam fore, ossia una stipulatio con cui il tutore, all'inizio della tutela, prometteva che avrebbe indennizzato il pupillo di ogni danno patrimoniale derivatogli da una scorretta amministrazione della tutela.
TUTELA MULIERUM. Le donne pur diventando pubere prima dei maschi
Età 12 anni per le donne) escono da un tipo di tutela ed entrano in un altro tipo di tutela, ma sono pur sempre assoggettate a tutela, non più quella degli impuberi ma quella delle donne. Istituto tipicamente romano è tale che la donna è sempre sottoposta al potere di un uomo, il pater quando è figlia, la manus quando esce dalla famiglia di origine ed entra in quella del marito. Donna sui iuris sottoposta a tutela perpetua ma ha una parziale capacità di agire. La tutela alla quale può essere sottoposta può essere di più tipi (testamentaria, legittima, dativa). Istituto che poi scomparirà con Costantino.
TUTELA DELLE DONNE.
Gai 1.190 In verità non sembra che esista alcuna ragione valida perché le donne adulte siano in tutela. (non c'è una ragione per Gaio). Infatti quella che di solito si crede, che fosse giusto che fossero gestite dall'auctoritas dei tutori, poiché spesso
Ingannate per la loro leggerezza d'animo, appare più pretestuosa che vera (la ragione per la quale si sostiene che le donne debbano essere assoggettate a tutela è la loro leggerezza d'animo, appare solo un pretesto per tenere patrimoni sotto controllo). Le donne ai tempi di Gaio, quelle adulte, gestiscono da sole i loro affari, e in determinati casi il tutore interpone la sua auctoritas solo formalmente, spesso è costretto dal potere a intervenire contro la sua volontà. Esigenza di mantenere la ricchezza all'interno della famiglia che l'aveva prodotta.
RAGIONI DELLA PERDITA D'IMPORTANZA DELLA TUTELA MULIERUM. Nel corso del tempo sono intervenuti dei fattori. Anche per la tutela della donna i tipi di tutela sono 3, fin dalla media repubblica quando il pater faceva testamento spesso e volentieri lasciava alla stessa donna nel testamento la possibilità di scegliersi il tutore (optio tutoris = l'opzione del tutore).
dopodiché altro fattore per quello che riguarda la tutela dativa accadeva che il tutore dativo fosse assegnato alla donna dal pretore solo su richiesta della stessa donna, nell'età del principato con Augusto viene poi introdotto un nuovo sistema di tutela.