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IL PROCESSO
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N°1 : Processo per LEGIS ACTIONES. (“azioni di legge“)
Abolito con la Lex Iulia iudiciorum privatorum da Augusto 17 a. C. (inizio dell‘
età del principato) ha prevalenza del processo esecutivo su quello di cognizione,
mentre iniziò qui il III° processo (prevalentemente cognitivo). Era l’unico processo
fruibile dai cittadini romani durante l’età arcaica, e comunque sempre fruibile solo dai
cittadini.
In ius vocatio: atto totalmente privato, anche con mezzi coercitivi. Aveva però dei
limiti: abitazione, console, pretore, funerale, matrimonio. Poteva qui venir dato un
garante detto: vindex o vadimonium. -- In iure : fase I (molto solenne e formale)
Serviva per fissare i termini della controversia, e al suo termine il magistrato
nominava un giudice privato (dare iudicem).
confessio (> + addictio= aggiudicazione del magistrato +
maus iniectio)
L’attore afferma il suo diritto < > del convenuto, tutto
con certa verba contravindicatio (defensio)
- Litis contestatio: “siate testimoni “ a futura memoria e nomina del giudice privato.
Dopo questa non era possibile la ripetizione della lite (“bis de eadem re ne sit actio “).
Non aveva efficacia negoziale della medesima nel processo formulare ed era solo
l’atto conclusivo della fase in iure. -- Apud iudicem : fase II ( meno formale ).
Non necessitava la presenza di entrambe le parti, si attendeva fino a le 12.00 e poi la
parte assente perdeva la causa.
- Comperendinatio: dopodomani
- Causae coniectio: esposizione sintetica ed informale delle parti (al mattino)
- peroratio: argomenti e prove - il cui onere era per entrambi, ed erano a libera
valutazione del giudice - (al pomeriggio) - (in personam vale il termine oportere). 26
- sentenza: sempre in denaro. (nelle legis actiones in rem e personam il giudice
diceva solo chi avesse vinto la scommessa).
Vi sono: 3 processi di COGNIZIONE (o accertamento):
1) L.A. Sacramento (il sacramentum è il giuramento con cui si scommetteva) in
rem descritta da Gaio - vedi rei vindicatio a difesa della proprietà - e in personam
(rituale più semplice e il convenuto doveva solo ammettere o contestare), poteva
essere esperita per ogni pretesa fondata sul ius o sui mores e le parti erano in
assoluta parità;
2) L.A. Iudicis Arbitrive Postulationem - da cui deriva la formula - per crediti
derivanti da stipulatio, regolamento di confini (actio finium regundorum) o giudizi
divisori, fu introdotta dalle XII Tavole, ha un rito più agile, vi era la nomina di un
giudice o di un arbitro ed era molto più agile della l.a. sacramento;
3) L.A. per Condicionem (= intimare): venne disposta dalle leggi Silia e Calpurnia,
l’attore afferma il suo diritto extra ius e il convenuto sarà tenuto, grazie
all’intimidazione dell’attore, a comparire entro 30 gg.; è la più recente ed è una l.a . a
rischio.
e 2 di ESECUZIONE:
1) L.A. per Manus Iniectionem solo dopo 30 gg. dalla sentenza di cognizione dopo
la pronuncia delle parole della formula, l’attore afferrava il convenuto (che poteva
dare un vindex eventualmente poi condannato al doppio) > addictio > catene
60gg.> mercato 3gg.> vendita trans Tiberim o uccisione. E’ una azione che
mostra tutte le caratteristiche della difesa privata e teneva a far soddisfare il creditore
sulla persona del debitore. Era in epoca arcaica il modo usuale di difesa dei diritti di
credito, anche laddove non vi era sentenza passata in giudicato, ma vi erano
situazioni giuridiche certe (Tabula Bantina, scritta in dialetto osco, processo di
esecuzione della manus iniectio). La Lex Valia (III° sec. A.C.) estese la manus
iniectio pura a tutte le ipotesi di manus iniectio; 2) L.A. per Pignoris Capionem
esperibile anche in giorni nefasti, anche non in iure, non in tribunale, in assenza
dell’avversario, ma solo in particolari ipotesi in cui prevale l’interesse pubblico e
sacrale.
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--------- N°2: processo per FORMULAE.
Il processo formulare nacque grazie al praetor peregrinus per i rapporti tra stranieri
residenti a Roma e Romani e stranieri, e dalla Lex Aebutia (metà II sec a.C.) venne
resa alternativa con la legis actiones che venne soppressa da Augusto .Viene
abolito dai figli di Costantino nel 342. N.B.: è un documento scritto !! fissa i
termini della lite e vi viene designato il giudice.
-- In ius vocatio (atto esclusivamente privato) + - I° Edictio actionis:
dichiarazione (orale o scritta) ove l’attore precisava al vocatus l’azione che voleva
promuovere. Era atto stragiudiziale e se non veniva fatto il convenuto poteva non
seguire l’attore. Il convenuto poteva seguire l’attore, dare un garante (vindex o
vadimonium), o, se non avesse fatto nessuna delle due, actio in factum >
condanna pecuniaria. Ove il convenuto non era reperibile si procedeva da parte del
pretore alla missio in possessionem con l’attore che si immetteva nel patrimonio
del convenuto + bonorum venditio ( dopo 40 gg ). Era necessaria la presenza in
iure di entrambe le parti. 27
-- In iure : fase I
-II° Edictio actionis ove l’attore facendo eventualmente riferimento all’albo
pretorio faceva la postulatio actionis (richiesta al pretore dell’azione) ed avveniva
una eventuale discussione (se il convenuto contestava la pretesa dell’attore). Il
pretore (tranne ipotesi di denegatio actionis, ovvero palese infondatezza della
pretesa) dava l’azione (iudicium dabat) che si suddivideva in 4 (+2) parti:
- NOMINA DEL GIUDICE (iudice dare) (*)
1- INTENTIO: pretesa su cui il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi. Può essere certa
1
e incerta .
2- DEMONSTRATIO: esposizione del fatto, di regola prima dell‘ intentio
3 CONDEMNATIO: si invita il giudice alla condanna pecuniaria, è sempre una somma
di denaro. A secondo della intentio poteva essere certa o incerta.
4-ADIUDICATIO*: era l’aggiudicazione che avveniva però solo nei giudizi divisori e
regolamento dei confini (es. actio finium regundorum).
Componenti straordinarie delle formule erano: PRAESCRIPTIO (*)(= prima dello
scritto): Pro actor o reo era riserva mediante la quale si limitavano certe
conseguenze (ad es.: della rata scaduta perseguibile con un’unica azione), era
scritta prima che la formula avesse inizio; EXCEPTIO: perentoriae (quelle che in
ogni momento erano idonee a paralizzare l’azione) o dilatoriae (circostanza
opponibile solo per un certo periodo di tempo, che può essere evitata dall’attore al
contrario della prima) venivano richieste dal convenuto ed erano inserite
all’interno della formula. Questa distinzione concerne solo l’efficacia delle
eccezioni prima della litis contestatio.
CLASSIFICAZIONE DELLE FORMULE E DELLE AZIONI
1) formulae in ius ( rapporti riconosciuti dallo ius civile ) e in factum (non riconosciuti
ma ritenuti degni di protezione) .
2) formulae utiles (è mezzo usato dal pretore per tutelare rapporti non riconosciuti
dallo ius civile e si usano le a) formule con trasposizione di oggetti , o b) formulae
ficticiae - es. formula di rescissione actio Publiciana §121).
1) actiones in rem (l’attore vanta un diritto soggettivo assoluto) e in personam (si fa
valere un diritto di credito verso un determinato soggetto).
2) actiones poenales ( nascenti da atto illecito privato e dirette alla pena - sono
intrasmissibili, nossali, cumulative, inevitabili) e reipersecutoriae (sempre
nascenti da atto illecito, ma dirette al risarcimento del danno) .
3) actiones civiles e honorariae.
4) iudicia stricta (il giudice è vincolato alla formula in modo più o meno rigido) e
bonae fidei (più ampia discrezionalità del giudice).
- litis contestatio: fulcro della procedura, e presupposto indispensabile per passare
alla fase apud iudicem, aveva una duplice funzione, ovvero fissare i termini della
controversia e vincolare contrattualmente le parti alla sentenza del giudice
privato. Era impossibile ripetere l’azione dopo la litis contestatio. L’attore recitava il
contenuto della formula e il convenuto l’accettava. Attenzione qui alla plus petitio
che era re (somma troppo alta), tempore (prima della scadenza del termine della
prestazione), loco (luogo diverso dal convenuto), causa (quando nelle obbligazioni
alternative con scelta al debitore il creditore chiede una delle due cose).
-- Apud iudicem: fase II
Attenzione alla PLUS PETITIO.
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Le parti espongono liberamente le proprie ragioni e presentano le prove utili a
dimostrare la fondatezza delle ragioni medesime. Avviene la discussione delle
argomentazioni e delle prove anche sul piano giuridico, e infine il giudice pronuncia la
sentenza. All’ultimo minuto, prima della sentenza, il convenuto poteva soddisfarre il
suo dovere giuridico.
- sentenza: che doveva, almeno nei iudicia legitima, essere pronunciata entro 18
mesi, nei iudicia quae imperio continentur, doveva essere pronunciata prima della
cessazione della carica del magistrato, era: 1 Condanna (solo pecuniaria) o 2
Assoluzione. Non c’è appello. Si doveva pagare entro 30 giorni, se non avveniva si
procedeva con la: PROCESSO DI ESECUZIONE (= actio iudicati al posto della manus
iniectionem)
-- actio iudicati (che prende il posto della manus iniectio) il cui procedimento era
uguale a quello della azione di cognizione (era un’actio in personam con la quale
si pretendeva l’adempimento dell’obligatio iudicati) e dava origine ad una II sentenza.
Nella II condanna il pretore adottava senz’altro provvedimenti perché si potesse
procedere alla esecuzione: sulla persona o sul patrimonio (il doppio della I°
sentenza, o bonorum venditio: missio in bona + proscriptio - con cui si dava
notizia della procedura in corso - >dopo 30\15 gg.: nota di infamia > elezione di un
magister bonorum > vendita all’asta > bonorum emptor - successore universale
del debitore -). MEZZI COMPLEMENTARI ( del magistrato o pretore )
-INTERDICTA: proibire, vietare. Ordini del magistrato che vietano un determinato
comportamento (Interdictum quod viaut clam = rimozione della costruzione, molto
usati nel possesso ove troviamo diversi interdicta, ne ricordiamo alcuni: 1) interdicta
adipiscendae possessionis (per l’acquisto del possesso) 2) interdicta retinendae
possessionis (per la manutenzione e la conservazione del possesso) 3) interdicta
recuperandae possessionis ( per il recupero del possesso)).
-RESTETUTIO IN INTEGRUM: attraverso Decretum il magistrato toglie efficacia a
negozi giuridici ex ius civile ritenuti iniqui.
-STIPULATIONES PRAETORIAE: il pretore se riteneva in certi casi equa una certa
prestazione,