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I CONTRATTI CONSENSUALI
I contratti consensuali sono 4:
- COMPRAVENDITA
- LOCAZIONE
- SOCIETÀ
- MANDATO
La caratteristica comune a questi 4 tipi di contratto è che essi si concludono per effetto della semplice manifestazione del contratto. Il consenso nella compravendita si manifesta esplicitamente, nella locazione si esprime di persona e ancora nella società esso si esprime per epistulam, mentre nel mandato esso si esprime attraverso comportamenti concludenti e/o attraverso un nunzio. (???? La manifestazione del consenso attraverso un nunzio o attraverso comportamenti concludenti e per epistulam è anche inter asbentes)
La compravendita = Empio venditio88
Nella compravendita il venditore e l'acquirente esprimono il proprio consenso sulla cosa e sul prezzo. La compravendita è un contratto consensuale, bilaterale perfetto. Il venditore deve garantire all'acquirente il pacifico godimento della cosa assicurando che essa non sia occultata da vizi. Il compratore deve pagare il prezzo.
Stabilito. Due sono gli elementi oggettivi della compravendita:
- Merx = merce
- Pretium = prezzo
La merce può essere sia una cosa corporale sia incorporale. Oggi vengono chiamati diritti corporali, i quali riguardano cose che sono in commercio, cioè cose che possono formare oggetto di rapporti giuridici. Tra le cose extra commercium ci sono le res divini iuris, cioè i templi, le mura delle città, ma anche le cose destinate all'uso pubblico, le res usui publico destinatae.
Le RES PUBLICAE sono divise in:
- res publicae in patrimonio populi = beni pubblici patrimoniali, i quali possono essere oggetto di compravendita.
- res publicae in publico usu = beni demaniali: strade, stadi, università, spiaggia, i quali non possono essere oggetto di compravendita.
Le cose future res futurae possono essere oggetto di compravendita, come per esempio l'uva di un futuro raccolto o i nascituri di un gregge. Le cose future sono ad oggetto di due tipi di compravendita:
- ...
Emptio rei sperata = compravendita condizionata: il venditore promette all'acquirente di consegnare tot per un dato prezzo solo se la cosa futura verrà ad esistenza. Ad esempio, ti prometto 10 agnelli a 100 sestersi l'uno, ma se mi nascono solo 3 agnelli, allora ti darò questi ultimi per 300 sestersi.
Emptio spei = compravendita aleatoria. Il compratore assume su di sé il rischio di pagare la cosa futura, anche se essa non verrà ad esistenza. Questo tipo di compravendita solitamente avviene per la caccia, per la pesca e per i missili. Ad esempio, l'acquirente promette di pagare 100 sestersi per tutti i pesci che il venditore quel giorno pescherà. Il venditore potrebbe pescare 200 tonni come nessuno, ma l'acquirente è comunque obbligato a pagare il prezzo stabilito. I missili sono delle promesse di dono che a volte l'imperatore lanciava al pubblico.
La merce ha il genus: genere schiavo, cavallo, olio...
Possono formare oggetto
Di compravendita anche alcuni diritti reali come l'usufrutto, il pegno e la superfice. I crediti possono essere:
- Nomen verum = il venditore garantisce all'acquirente che il credito esiste (es. crediti greci)
- Nomen bonum = il venditore garantisce all'acquirente che il credito esiste e che il debitore possiede la solvibilità (es. crediti deschi).
Una compravendita può avere ad oggetto anche una universalità di beni come ad esempio l'eredità.
Nella prima controversia nella storia a proposito del prezzo ci si chiedeva se esso dovesse essere necessariamente una somma di denaro oppure poteva trattarsi anche di una cosa (es. io ti do uno schiavo tu una pecora). Secondo i Sabiniani qualsiasi cosa poteva costituire il prezzo, mentre i Proculiani ritenevano che il prezzo dovesse essere necessariamente una somma in denaro. A quel tempo prevalse la teoria dei Proculiani. Il prezzo doveva essere certo, cioè una somma di denaro determinata.
Inizialmente si riteneva che il prezzo dovesse essere deciso nel momento della compravendita, mentre in seguito furono previste due possibilità a tal riguardo:- il prezzo viene determinato da un terzo scelto dalle parti, secondo la valutazione di un uomo onesto. Se il terzo nella scelta del prezzo non attiene ai principi di onestà, neutralità, giustizia, il contratto è invalido.
- il prezzo viene determinato da un terzo scelto dalle parti, secondo il suo mero arbitrio. Qualsiasi sia il prezzo scelto dal terzo, il contratto è valido.
mercato di oggi. In ogni caso non si ammette che il prezzo sia rimesso al compratore.
In che misura ha rilevanza giuridica il principio di giusto prezzo = pretium iustum?
Il prezzo è sempre lasciato alla libera negoziazione delle parti: la trattativa.
Solo con Diocleziano si stabilirà un criterio del prezzo giusto: se si è verificata una compravendita di un fondo con la quale l'acquirente si è approfittato della situazione di bisogno economico in cui versava il venditore, pagando un prezzo inferiore alla metà del valore del fondo, allora il venditore potrà chiedere la revoca del contratto a meno che l'acquirente non integri il prezzo con la parte di denaro restante per raggiungere almeno la metà del valore del fondo.
Obbligazioni delle parti di una compravendita:
L'obbligazione dell'acquirente è quella di trasmettere la somma di denaro pattuita al venditore. Il venditore ha 3 obbligazioni essenziali:
- consegnare la cosa
- ...
- actio redhibietcria = l'acquirente in presenza del vizio occulto manifestatosi a seguito della compravendita può chiedere indietro il prezzo pagato, riconsegnando lo
- actio aestimatoria = azione finalizzata al riequilibrio della compravendita. L'acquirente pretende indietro quella parte del prezzo pagato corrispondente al diminuito valore, a causa della presenza del vizio fisico, dell'animale o schiavo.
tradere rem2. garantire l'acquirente in caso di evizione = praestare evictionem3. garantire per i vizi occulti della cosa
Il venditore deve semplicemente consegnare la cosa e non trasferire la proprietà. Nel periodo di Costantino la compravendita ha effetti reali, ma già con Giustiniano essa ha effetti obbligatori.
Titulus = contratto di emptio venditio = crea l'obbligazione
Mudus = mancipatio, traditio in iure cesso (consegna) = atto di trasmeissione della proprietà.
L'evizione si ha quando un terzo riesce a dimostrare di essere il proprietario della cosa oggetto di compranvendita. In tal caso viene indetto un processo nel quale il venditore deve assistere l'acquirente. Se l'acquirente perde la causa riconoscendo che il proprietario della cosa è il terzo, allora il venditore deve risarcire i danni all'acquirente. Nel periodo più antico viene fatta una stipulazione accessoria in garanzia per l'evizione alla compravendita:
Stipulatio duplae = se si verifica l'evizione il risarcimento del danno è pari al doppio del prezzo della compravendita. Questo tipo di stipulazione viene utilizzato per le compravendite che hanno ad oggetto beni preziosi come gioielli e immobili.
Stipulatio habere licere = stipulazione che ti sia permesso di avere. Al verificarsi dell'evizione il venditore deve restituire il prezzo della compravendita all'acquirente più una somma di denaro aggiuntiva decisa dal giudice.
A partire da Ulpiano la garanzia di evizione è diventata un elemento naturale del contratto di compravendita, il quale può essere escluso, ampliato o ridotto a seconda della volontà dei contraenti.
Ogni volta che il venditore è a conoscenza che l'oggetto della compravendita ha un vizio occulto e non lo riferisce all'acquirente, esso è responsabile del risarcimento dei danni. L'unico caso in cui il venditore non è responsabile per i vizi
Gli oculti dell'oggetto della compravendita sono quando anche egli non ne è a conoscenza. Si manifestò l'esigenza di tutela nei confronti dei compratori, perciò entrarono in campo gli edili curuli. Essi verificavano e controllavano le controversie in sede di compravendita e in sede di mercato. Nel 2° sec. a.C. gli edili curuli prendono in esame le compravendite di schiavi e animali da traino e da lavoro. A tal proposito essi crearono due azioni da utilizzare ogni qual volta gli schiavi o gli animali avevano dei vizi fisici non dichiarati. Queste azioni potevano essere utilizzate a prescindere dalla conoscenza o meno dei vizi fisici del venditore. In questo modo si pone nei confronti del venditore una responsabilità più gravosa. Le due azioni in questione erano:
MANCANO LEZIONI MATTINA E SERA DEL 17 E 18 APRILE 17-04-2012 14.42 - SPAGNOLAAAAAAAAAA
diritti di obbligazione | diritti reali di superficie. IUS IN RE ALIENA trasmissibile inter vivos e mortis causa. SOLARIUM ---> corrispettivo di denaro che deve pagare il titolare. In cambio del pagamento di un prezzo, di una controprestazione economica, chiamata appunto SOLARIUM. Superficie è tutto ciò che si fa sul fondo. Diritto di superficie diritto sull'edificio. Questo può essere il problema