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NOMINA TRANSCRIPTIA

Tutte le somme di denaro ricevute ed spese, venivano annotate in un apposito codex.

Erano definite nomine arcarium tutte le registrazioni di singole entrate o uscite.

Il mutuante versava una somma di denaro a titolo di mutuo, la registrazione aveva soltanto carattere probatorio.

Si parlò di nomine transcripticium nei casi in cui si effettuava una entrata fittizia, seguita da una uscita fittizia dello stesso ammontare a nome della stessa persona, in modo da non turbare la contabilità.

Attraverso questo metodo era possibili estinguere una obbligazione preesistente, facendo nascere una nuova obbligazione litteris per lo stesso ammontare.

I casi furono:

  • a personam in personam: si estingueva una precedente obbligazione a carico di Titio, costituendo una nuova obbligazione litteris a carico di Caio, era così possibile effettuare una delegazione, ove tutte le parti dovevano essere concordi;
  • a re in personam: si stingueva una obbligazione nata ex alia causa,
costituendo unanuova obbligazione litteris per lo stesso ammontare a carico della stessa persona, cheavendo autorizzato egli stesso il creditore a d costituire una nuova obbligazione,(cambiale tratta), il creditore non necessitava più di dover ai fini dell’adempimentodimostrare il rapporto giuridico preesistente.

Chirigraphia e Syngraphae
Consisteva nella prassi da parte dei peregrini di redigere in sostituzione dellastipulatio un documento scritto. Prassi che in Giustiniano prese il sopravvento.
Chirografo era un documento scritto a mano
Singrafa stava ad indicare un documento scritto insieme e di comune accordo.

OBBLIGAZIONI VERBIS CONTRACTAE
ESTIPULATIO
Contratto rigorosamente formale imperniato sulla pronuncia di certa verba.Esso si compiva con la domanda rivolta dallo stipulato al promissor con lacorrispondente risposta, che faceva nascere l’obbligazione.La promessa poteva riguardare un dare o un facere, un certum o un incertum.Lo stipulator per il mancato adempimento

poteva esperire contro il promissor l'actio ex stipulatu, se la promessa consisteva in una somma di denaro ben determinata la formula era di certa pecunia. La stipulatio poteva essere usata per le cause più svariate che non comparivano direttamente nell'atto. Quando la promessa riguardava delle prestazioni lunghe e complesse era possibile allegare un documento scritto rimettendo i particolari al contenuto del documento, che aveva un valore soltanto probatorio. Se si voleva far promettere anche a favore di uno adstipulator bisognava svolgere un'altra stipulatio, accadeva parimenti nel caso di un adpromissor. La stipulatio era inutilis nel caso di una non esatta corrispondenza tra domanda e risposta. Successivamente si stabilì, che i verba potevano essere sostituiti da qualunque espressione da cui risultasse il consenso delle parti. In Giustiniano si ammise che la stipulatio potesse essere fatta attraverso documenti scritti dal quale risultasse la volontà delle

parti.

OCCUPAZIONE

Atto unilaterale di presa in possesso di una res corporalis. Se si trattava di res nullius, l'acquisto del possesso, comportava simultaneamente l'acquisto della proprietà.

Per l'acquisto di res nullius, se ne richiedeva l'effettiva cattura, in quanto, non era sufficiente il semplice ferimento.

Per le res derelictae cioè abbandonate dal precedente proprietario, i Proculiani negavano la possibilità che l'abbandono provasse la perdita della proprietà, in contrasto con i Sabiniani, la cui opinione prevalse e, si ritenne che l'abbandono provocasse simultaneamente la perdita della proprietà e quindi il conseguente acquisto per occupatio, di colui che ne diveniva possessore.

ACCENSIONE ED INCREMENTI FLUVIALI

Una cosa ritenuta principale veniva incrementata, in conseguenza di una compenetrazione, da una cosa ritenuta accessoria. I casi erano:

  • Una res mobile che andava a compenetrarsi ad un'altra res

mobile• Una res mobile che andava a compenetrarsi ad una res immobile, ritenuta sempre e comunque, res principale.

Le ipotesi di accensione mobile ad immobile furono quelle della semina, piantagione e costruzione.

Il proprietario del suolo estendeva la sua proprietà alla cosa accessoria, in quanto, questa non era più staccabile dal suolo e che quindi, fosse andata a formare un tutt’uno.

L’accensione di cosa mobile a cosa mobile, riguardò il ad esempio, della scrittura e della pittura. Per quanto concerne all’ipotesi della scrittura, il foglio fu ritenuto cosa principale, di conseguenza il proprietario del foglio, diveniva il proprietario del foglio o della pergamena scritta.

In diritto Giustiniano venne affermato il principio secondo il quale la pittura era ritenuta cosa principale, rispetto alla tabula.

Gli incrementi fluviali riguardavano i fondi adiacenti alle sponte dei corsi d’acqua, che venivano incrementati o dai detriti trasportati dal fiume.

o in seguito a deglialluvioni il corso d'acqua straripava andando ad incrementare le risorse de fondo, o a causa della corrente, il fiume staccava una zolla di terra da un fondo andandola ad depositare su un altro fondo. Questi si ritenevano essere degli incrementi fluviali, nel momento in cui andavano ad compenetrarsi al suolo attraverso le radici. SPECIFICAZIONE Riguardava i casi in cui, una persona, utilizzando il materiale altrui, lo trasformava costruendone qualcosa dall'aspetto totalmente diverso. I Sabianiani ritenevano che il proprietario della materia prima estendesse la sua proprietà alla nuova costruzione. I Proculiani ritenevano che la nuova costruzione fosse da considerarsi una res totalmente nuova che non era mai stata in precedenza di proprietà di nessuno, e che quindi, il trasformatore ne acquistasse la proprietà. Il diritto Giustiniano adoperò il principio secondo il quale, se la costruzione poteva essere ricondotta al pristino stato,

questa tornava nella proprietà del dominus dellamateria prima; se la trasformazione non poteva più essere ricondotta al pristino stato,la proprietà spettava a che ne avesse operato la trasformazione.Nella pratica, il ladro di uva che l'avesse trasformata in vino, ne acquistava laproprietà, colui che utilizzando il metallo altrui avesse costruito un'opera d'arte nonne acquistava la proprietà.TUTELA DELLA PROPRIETÀ: - Nell'ege agere si attuava mediante vindicatio con l'agere sacaramentum in rem. - Nell'agere per formulas si attuava mediante rei vindicatio con formula petitoria. Nel primo caso il precedente possesso non aveva alcuna rilevanza, in quanto icontendenti si trovavano sullo stesso piano. Nel secondo caso bisognava accertare preventivamente, chi avesse il possesso dellares oggetto della controversia. Con l'actio negatoria il proprietario, poteva negare l'esistenza di un diritto.

Avanzato da altri sulla propria res. Inoltre, il proprietario di un fondo che avesse fondato timore, che potesse derivargli un danno dal fondo vicino, poteva presentare una richiesta al pretore, che imponeva al proprietario del fondo vicino, di prestare una cautio damni infecti, con la quale si impegnava a risarcire gli eventuali danni arrecati. Se quest'ultimo si rifiutava, il pretore ordinava una missio in possessio, con la quale facultava il richiedente ad introdursi nel fondo vicino. Se il vicino continuava nel suo atteggiamento pericoloso, il pretore ordinava una 2° ed ultima missino in possessionem conferendo al richiedente il pieno possesso del fondo vicino.

Se il proprietario si sentiva minacciato dalla costruzione intrapresa dal vicino, poteva rivolgersi al pretore chiedendo una nuntiatio, al fine di bloccare i lavori. Il vicino, se voleva continuare legalmente i lavori, doveva chiedere una remissio nuntiationis, in mancanza poteva subire un interdictum demolitorium.

IN BONIS

HABEREA

Partire dalla tarda epoca repubblicana, il pretore intervenì a tutelare coloro che avevano acquistato una res mancipi attraverso traditio e fossero poi stati privati del possesso, attraverso l'actio Publiciana. Inoltre nel caso in cui fossero stati chiamati in giudizio dal precedente proprietario, il pretore gli concedeva una exceptio. Tutti questi mezzi pretori andarono a configurare un nuovo diritto, in bonis habere, che dava la possibilità di conservare il possesso aveva carattere temporaneo, al fine di far cumulare il tempo utile all'usucapio acquistandone la proprietà iure civile.

IL DIRITTO QUALE CREAZIONE EMINENTE ROMANA

Ogni comunità umana ha bisogno di principi e di regole che disciplinano i comportamenti dei singoli componenti nonché l'organizzazione del gruppo. La nascita di regole è determinata dall'esigenza di disciplinare, prevenire e comporre i possibili contrasti fra i componenti, alla base di.

qualunqueregolamentazione vi è il fine di porre giustizia. L'aspirazione alla giustizia è antica quanto l'uomo, essadiscende dalla natura dell'essere umano.Così ogni societas viene ad essere retta da sistemi precettistica, quali: religiosi, etici, sociali, a fianco aprecetti di tipo legislativo.Nelle civiltà preromane erano già presenti delle leggi, ma non era stato individuato ed elaborato il dirittoe la scienza del diritto, diretta creazione dei romani.La civiltà greca ha lasciato l'eredità della speculazione astratta, filosofica, i romani furono invece portatialla speculazione concreta. Conquistarono il mondo e lo organizzarono, la grande novità di tale civiltà fuappunto il diritto. Lo ius, sia dal punto di vista della religione, della morale della politica, ecc..elevarono lo studio del diritto a dignità di scienza e ne praticarono l'insegnamento, conconsapevolezza dell'inscindibile legame tra diritto e scienza del diritto, elaborando tecniche e strumenti logici e operativi sempre più raffinati.

LA GENESI DEL DIRITTO E LE DUE FONDAMENTALI ACCEZIONI DI IUS: DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO

La liberazione dai condizionamenti religiosi si attuò progressivamente, attraverso una travagliata evoluzione. Nei primi di Roma non esistevano regole di tipo giuridico. Solo successivamente si elaborarono i concetti di diritto in senso oggettivo o di ordinamento giuridico. Ius aveva il significato di procedimento rituale, rito processuale, traccia persistente fino a tardi. Il processo veniva chiamato dai romani agere. Per le controversie vi era il ricorso al solenne rituale dell'agere sacramento. Originariamente attraverso questo procedimento, le parti asserivano la pretesa della verità, devolvendo il giudizio alla divinità, il processo era presieduto dai pontefici. In seguito al giudizio divino

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Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof La Rosa Renato.