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Contratti innominati: accordi e convenzioni a prestazioni corrispettive

Do perché tu dia, perché tu faccia, faccio perché tu dia, faccio perché tu faccia. Questi negozi erano molto utilizzati nella pratica ma non rientravano tra i contratti tipici. Solo gli accordi che si incanalavano negli schemi del contratto tipico erano tutelati da un'azione propria contrattuale con la quale si poteva chiamare in giudizio la parte inadempiente per chiedere la controprestazione o la prestazione. Se una parte dava e l'altra non dava la controprestazione, non c'era una tutela adeguata. Al massimo, con la condictio, si poteva riprendersi ciò che era stato dato, ma l'azione che tipicamente hanno i contratti per la controparte non c'era. Se la prestazione consisteva in un fare, questo non si può disfare. Dicevano i romani: si può agire con dolo per ottenere un risarcimento, ma non c'è necessità di trovare.

Il modo per dotarle di un azione di tipo contrattuale per la contropgiuristi propongono diverse soluzioni:

  • Sabiniani: ostili all'allargare il numero dei contratti tipici quindi cercavano di fare rientrare in nuovi accordi all'interno di un contratto tipico già esistente (io ti do una cosa perché tu mi dia qualcos'altro) allora per esigere la controproponevano di includere questo negozio nella vendita, in cui il prezzo non è denaro
  • Proculiani: ritenevano che gli accordi di questo tipo a prestazioni corrispettive potessero essere un contratto a se stante (do perché tu mi dia loro lo ritengono una permuta non una vendita)
  • Labeone: contratto = accordo a prestazioni corrispettive

Opinione prevalsa: Aristone (contro Celso) e Mauriciano (contro Giuliano) dispute su do perché tu dia, do perché tu faccia. Aristone (do perché tu dia) diceva che questi accordi quando sussiste la causa trapassano in un contratto quindi nasce un'azione.

civile a praescriptis verbis (quando è eseguita una delle prestazioni allora quell'accordo si è tramutato in un contratto è nata un'obbligazione tutelata dall'azione contrattuale in questione) mauriciano: (do perché tu faccia) viene a mancare una delle prestazioni, giuliano ritiene che non ci fosse un contratto perché come rimedio azione pretoria, mauriciano invece richiamava l'opinione di aristone e diceva che c'era il contratto e si poteva agire con l'azione contrattuale aristone e mauriciano si ispirano ai proculiani però secondo labeone era già contratto l'accordo con cui le parti si vincolavano reciprocamente, aristone e mauriciano contratto quando una delle prestazioni è eseguita allora nasce il contratto e l'obbligo della controprestazione rimedi accumulatisi nel tempo per colui che aveva effettuato la prestazione - ripetere ciò che aveva dato (condictio causa data causa non)seguito una controversia decidono di mettersi d'accordo e porre fine alla disputa, deposito deposito di una cosa presso un terzo, depositario, con l'obbligo di restituzione, mutuo mutuo di una cosa fungibile con l'obbligo di restituzione di una cosa dello stesso genere e qualità, comodato comodato di una cosa non fungibile con l'obbligo di restituzione della stessa cosa, locazione locazione di una cosa con l'obbligo di restituzione, società società tra due o più persone che mettono in comune beni o lavoro per un fine comune, mandato mandato di compiere un'attività per conto di un'altra persona, contratto di lavoro contratto di prestazione di lavoro subordinato, contratto di appalto contratto di esecuzione di un'opera o di un servizio, contratto di compravendita contratto di trasferimento della proprietà di una cosa in cambio di un prezzo, contratto di locazione finanziaria contratto di locazione con opzione di acquisto, contratto di assicurazione contratto di copertura dei rischi, contratto di trasporto contratto di trasferimento di persone o merci da un luogo all'altro, contratto di mutuo contratto di prestito di denaro con l'obbligo di restituzione, contratto di leasing contratto di locazione finanziaria di un bene, contratto di franchising contratto di concessione di un'attività commerciale.ulazione di un arbitro)receptum nauticum: patto tra armatore e capitano di una nave per la gestione e la divisione dei profitti e delle spese del viaggio Inoltre, esistevano anche altre forme di accordi che non erano considerati contratti, come ad esempio il pactum de non petendo (patto di non agire in giudizio), il pactum de retrovendendo (patto di riacquisto di un bene venduto) e il pactum de non alienando (patto di non alienare un bene). Tutti questi accordi erano tutelati da azioni specifiche, che permettevano alle parti di far valere i propri diritti in caso di inadempimento o violazione degli accordi. In conclusione, nel diritto romano esistevano diverse forme di accordi che, sebbene non fossero considerati contratti, erano tutelati da azioni specifiche e permettevano alle parti di regolare i propri rapporti giuridici.

penale.)argentarii (banchiere si impegna ad effettuare un pagamento per conto di un cliente)dei capitani delle navi,degli osti e degli stallieri (titolari di imprese si impegnano a risponderedei danni subiti dai clienti)pattinudi patti che generavano solo eccezioni patti con cui si rimetteva il debito o anche ladilazione di pagamento(ulteriore termine di scadenza) tutelati da un eccezione (pactum denon petendo) accordo informale con il quale il creditore rinuncia al debito (anche atti solennicome la solutio o acceptilatio) questo patto estingue il debito non per d civile era però ilpretore a dare efficacia concedendo un eccezione: exceptio pacti conventi (se il creditoreaveva rimesso il debito e poi lo chiamava in giudizio allora il pretore concedeva al debitorequesta eccezione di patto convenuto con cui il debitore paralizza il cred dimostrando laremissione del debito stessa cosa per dilazione di pagamento)patti cogenti aggiunti a contratti protetti da giudizi di buona fede

(come la compravendita) potevano essere tut da azionilegge di leone liberalizza la forma della stipulazione e consente di considerare validi questi accordi di dare fare ecc come stipulazione (qualsiasi accordo in cui nasce un'obbligazione per una parte sola) QUASI CONTRATTI fatti leciti che producono obbligazioni ma che si differenziano dai contratti perché manca accordo oppure l'accordo non costituisce obbligazione. Classificazione di Gaio tra le obbligazioni nascenti da varie figure di causa. Con Giustiniano invece troviamo: pagamento di indebito, la questione di affari altrui, legato per damnationem, la tutela, comunione incidentale. Pagamento di indebito: tizio ritiene di essere debitore di caio e caio ritiene di essere creditore. Tizio paga un debito inesistente a caio, ma tizio ha pagato, caio ha ricevuto un debito. Si è arricchito. Allora sorge l'obbligo di restituire ciò che ha percepito, quindi nasce un'obbligazione nonostante la volontà fosse quella di estinguere.

Un debito, obbligazione sanzionata dalla condictio indebiti: entrambi devono essere in errore. Cosa accade se una delle due parti è consapevole? Letizio sa che non è debitore ma dà a Caio: donazione. Caio sa di non essere creditore: furto (azioni derivanti dal furto). Gestione di affari altrui: rappresentante volontario e indiretto, fideiussore. Letizio gestore compie spontaneamente un'attività per conto del gerito Caio, non c'è un incarico attuato unilateralmente. Poteva trattarsi del compimento di un negozio o attività di altro tipo. Da questa attività nascono delle obbligazioni per entrambe le parti: il gestore è obbligato a condurre una gestione utile dal punto di vista del gerito, più che obbligo è un presupposto, a portarla a termine, a trasferirne gli effetti perché è un rappresentante indiretto. Caio gerito è obbligato a ricevere gli effetti, a rimborsare spese e a risarcire i danni. L'azione diretta e contraria è l'actio.

negotiorum gestorum casi di arricchimento ingiustificato assom al pagamento di indebito (schema fisso c'è una dazio qualcuno ha dato qualcosa ad un altro ha trasm la p c'è un assenza di causa quindi causa che non si è realizzata o non c'era o è venuta a mancare o è illecita o turpe) assenza di causa = colui che ha ricevuto ha l'obbligo di restituire, obbligo sanzionato dalla condictio ho dato senza una causa (per abiti smarriti o ritrovati, lavandaio pensa di averli smarriti paga colui che glieli ha affidati ma poi vengono ritrovati il pagamento è senza causa quindi deve restituire la somma) condictio sine causa ho dato per una causa che non si è realizzata (contratti innominati, non ho la controprestazione posso ripetere quello che ho dato) causa data causa non secuta causa che ha cessato di esistere (quasi usufrutto scaduto) se era stato lasciato nel testamento e l'erede trasm la p delle cose consumabili al quasi usufruttuario, se il quasi usufrutto è cessato prima della scadenza, l'erede deve restituire la p

Una volta scaduto il termine, la causa del dazio cessa di esistere, sempre che non sia stata data per una causa illecita o turpe: la causa turpe può essere per una parte o per entrambe (pago Caio perché non uccida Tizio) (pago Caio perché uccida Sempronio), c'è una condizione turpe o ingiusta (io che ho dato posso ripetere solo se la turpitudine è tutta dalla parte dell'accipiente).

In caso di inadempimento, mora e risarcimento: quando devo adempiere posso farlo in molti modi più o meno bene e in effetti il diritto romano non esige la medesima diligenza da tutti i debitori e non tutti i debitori sono responsabili nel caso in cui non adempiano, basta una diligenza media (pater familias uomo medio), ci sono però dei casi in cui la diligenza è diversificata a seconda del debitore che abbia solo oneri o vantaggi dal contratto (deposito e comodato).

In caso di inadempimento: il debitore non esegue la prestazione (è divenuta impossibile o lui non vuole adempiere o non è fatta in

inadempimento, ma solo se l'inadempimento è a lui imputabile. Inoltre, l'obbligazione può diventare impossibile se è causata da un fatto non imputabile al debitore. In questo caso, l'obbligazione si estingue. Tuttavia, se l'impossibilità è causata da un fatto imputabile al debitore, l'obbligazione persiste e il debitore è ancora tenuto a eseguire la prestazione. Questa è una finzione legale che serve a far sì che il giudice condanni il convenuto nonostante l'impossibilità della prestazione. È importante notare che non tutti i debitori sono soggetti agli stessi principi.

minima rispon

Dettagli
A.A. 2022-2023
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VIRGINIA.CECCARELLI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.