ius gentium (diritto delle genti=fenomeno del interbazionale)
valori morali vincolanti: AEQUITAS E FIDES
momento in cui alcuni valori morali assumono una rilevanza giuridica pregnante
-aequitas=uguaglianza
-bonum et aequum=l’utile e il giusto
-fides=fedeltà alla parola data
fonti dell’epoca classica
ius civile=leges, plebiscita,senatusconsulta, responsa prudentium,costituzioni imperiali,
edicta( nell’epoca preclassica la legge non era all’interno del diritto civile)
leges: le assemblee popolari sono ormai impraticabili però si mantengono le leggi di età
precedente ancora utili
responsa prudentium: importanza dei giuristi ….
senatusconsulta: con l’avvento del principato le deliberazioni del senato ottengono forza di
legge
costituzioni imperiali: atti emanati dal principe legislatore che possono essere editti mandati
decreti epistole (risposte a quesiti fatti all’imperatore da funzionari o cittadini e rescritti.
questi ultimi due sono importanti come fonti del dir privato
epistola: lettera di risposta ai quesiti inoltrati
rescritto o sottoscrizione: la risposta che il principe da al privato, in questo caso il principe
risolve la questione in punto di diritto sul presupposto che il fatto sia proprio quello che gli è
stato raccontato ( il parere del principe deve essere applicato dai giudici anche nei casi
analoghi=fonte)
i decreti invece sono sentenze emanate dal principe come giudice, queste hanno valore di
precedenti quindi si dif nettamente dalle sent degli altri giudici che per principio sono
vincolanti
edicta: sotto Adriano il il giurista Giuliano riceve il compito di redigere un testo definitivo
dell’editto, ius honorarium=editti dei magistrati (età precedente editto si modifica) i pretori
successivi non lo possono modif si impone il silenzio a una delle più alte voci del diritto
romano da questo momento inizia il processo di integrazione dei due sistemi quello civile e
quello pretorio
fonti dell’epoca postclassica
leges, iura e consuetudo
leges intesa come cost imperiali: l’assolutismo che carat questo periodo implica cge
l’imperatore sia la sola fonte del dir e il solo interprete delle norme (prime
codificazioni=codice teodosiano) l’imperatore orientale teodosio 2 promuove una raccolta
ufficiale di leggi generali emanate da costantino in poi, codex theodosianus, prima
codificazione pubblica della storia del dir romano
iura: nel codex era scarsamente rap il dir privato, questa disciplina trovava il suo fondamento
nelle opere dei giuristi classici (Iura=diritto contenuto nelle opere dei giuristi)
ma l’imperatore non poteva non intervenire anche su questo, doveva imprimere anche su
questa fonte il marchio imperiale dell’assolutismo e della centralizzazione nella produzione
del diritto= legge delle citazioni che limitava a 5 giuristi le cui soluzioni potevano essere
prod nei tribunali
consuetudo: può solo colmare la legge non va contro, rango inferiore
epoca postclassica: decadimento
compilazione GIUSTINIANEA
codice (12 libri nel 529 e 534): costituzioni imperiali in ordine cronologico
digesto (50 libri, 533): frammenti di opere di giuristi classici
istituzioni (4libri, 533): manuale di diritto, testo per il primo anno e dir dell’epoca
novelle: cost di giustiniano dopo il 534
figura del pretore epoca preclassica con la sua attività crea nuovo diritto (diritto pretorio,
onorario)
parte generale:
concetti giuridici di riferimento , elaborati dalla moderna scienza giuridica
diritto oggettivo diritto soggettivo
norme giuridiche potere di esigere un certo comportamento da altri (di proprietà di
credito)
che regolano
la vita dello stato
(d pubblico, d privato,
civile, pretorio, penale)
norme che regolano un certo settore, anche il diritto romano (giustiniano differenza tra d
pubblico e d privato)
diritti soggettivi
diritti assoluti:nei confronti di tutti (ERGA OMNES) diritti che vanto nei confronti di qualsiasi
persona (d proprietà)
diritti relativi: li posso vantare solo nei confronti di una persona determinata (diritto di credito)
nel diritto romano non c’era la terminologia la distinzione la guardavano dal punto di vista
del processo
diritti tutelati dal processo con azioni in rem esperibili contro tutti (assoluti)
azioni in personam esperibili contro una persona det (relativi)
d assoluti a in rem
potestà familiari (famiglia organismo con un pater il capo famiglia che esercitava
poteri di varia natura) potere del pater su schiavi che erano cose, figli patria potesta,
moglie, persone in mancipio (esercita il potere anche su persone libere quindi)
diritti reali da res cosa quindi diritti sulle cose d proprietà: diritto di disporre di un bene in
modo pieno ed esclusivo
diritti reali limitati su cosa altrui: diritti su cose con un contenuto meno ampio rispetto a quelli
di proprietà e si esercitano su cose altrui
PROPRIETÀ E POSSESSO
proprietà: Diritto di usare percepire i frutti trasmettere distruggere un bene
possesso: signoria di fatto (situazione di fatto) dispongo di un bene tenendolo da padrone
non sempre il proprietario possiede non sempre chi possiede è proprietario
dir romano cose più preziose di altre COSE MANCIPI (schiave fondi quindi case terreni sul
terreno italico e animali da tiro e soma, PER LA PROPRIETRà OCCORREVANO
CONTRATTI SOLENNI
diritti reali limitati (in a rem) ERGA OMNES
di godimento attribuiscono al titolare la possibilità di godere del bene : servitù (diritto di un
fondo, del dominante di godere di esercitare una facoltà su un fondo servente, cosa altrui)
usufrutto (uso,abitazione opere dei servi) d di usare una cosa altrui e di percepirne i frutti
d di superficie costruire un edificio su suolo altrui pagando un canone
d di enfiteusi coltivare un fondo altrui percepirne i frutti pagando un canone
di garanzia (pegno e ipoteca)
diritti relativi a in personam ( azioni che esercito nei confronti di una persona det)
d di credito e di obbligazione (presuppongono un rapporto a due)
il creditore può esigere dal debitore un certo comportamento, prestazione (contratto di
compravendita, mutuo) e solo nei suoi confronti
FATTO E ATTO GIURIDICO
FATTO: EVENTO da cui dipendono effetti giuridici (accadimento naturale, nascita/morte o
volontario dell’uomo accordo, furto = atto giuridico quindi atto vol dell’uomo che produce
effetti giuridici
atto giuridico:
lecito illecito (viola la legge) nel dir romano atti illeciti uniti dal processo privato
(creditore-debitore)
atto lecito:
atto in senso stretto: atto con effetti rigidamente previsti dalla legge (nascita)
negozio giuridico: atto che lascia maggiore autonomia alle parti nello stabilire gli effetti
dell’atto (manif di volontà diretta a rag effetti riconosciuti e garantiti dall’ ord
giuridico)(contratto)
neg giuridico caratteristiche:
unilaterale bilaterale plurilaterale:guardiamo al fatto che il negozio implica la manif di volontà
di una sola parte (testamento=volontà del testatore, intestazioni dell’erede) due
parti(contratti di compravendita e in generale i contratti) o più parti (contratti di società)
inter vivos (tra vivi) mortis causa (a causa di morte): neg giuridici che prod effetti quando le
parti sono in vita (compravendita) e altri alla morte delle parti (testamento e disposizioni
all’interno, hanno effetto alla morte del testatore)
titolo gratuito o oneroso: vant patrimoniale senza corrispettivo (donazione) o vantaggio con
una decurtazione patrimoniale al tempo stesso (compravendita)
effetti reali e effetti obbligatori:
ef reali neg giuridici idonei a costituire dir reali limitati trasm la proprietà,
legato= disposiz di ultima volontà con cui si lascia un bene singolo
nel dir romano legato a effetti reali
INTER VIVOS :mancipatio in iure cessio traditio
MORTIS CAUSA: legato per vindicationem (rivendicazione) nel testamento il testatore dice
do un servo a tizioerede alla mio morte lo rivendico immediatamente quindi trasmetto
immediatamente la proprietà(azione in a rem)deve trattarsi di un bene suo
i contratti non hanno effetti reali nel d romano oggi possono averli invece
legato a effetti obblig
ef obbligatori producono obbligazioni, debiti e crediti
INTER VIVOS: contratti tipici(hanno un nome una disciplina legale già stabilita dal ord) e
innominati ( non ric dal dir civile e poi assorbiti) patti (mai considerati come dei contratti)
MORTIS CAUSA: legato per damnationem(testatore scrive che l’erede sia obbligato a dare
a caio il servo, quando muore l’erede non acquista la proprietà ma un obbligo=rapporto di
debito credito)(azione in personam) si tratta di un bene che può essere anche dell’erede
stesso o che proviene da un terzo, dir di pretendere che l’erede gli trasmettesse il servo
fedecommesso
legato a effetti reali più conveniente ma in questo caso è necessario che l’oggetto del lascito
appartengano al testatore(immediat divento proprietario)
ma il legato per damnationem aveva diversi vantaggi, il testatore può dare in eredità anche
l'oggetto di un terzo
SOGGETTO DI DIRITTO
entità pers fisiche/pers giuridiche(enti diversi dall’uomo corporazioni,fondazioni)
sog di dir=entità titolare di diritti e obblighi=capacità giuridica
corporazioni: aggregazione di persone(ente tit di dir e obblighi)
fondazioni: patrimoni ed è il patrimonio stesso titi di dir e obblighi
le corporazioni esist anche nel dir romano (arti e mestieri, religione, dir pubblico)
quindi era l’ente titolare di dir e obblighi
le fondazioni sono fen dell’epoca postclassica (titolare è l’ente, patrimonio personificato)
CAP GIURIDICA DEGLI INDIVIDUI
oggi il sog che nasce acquista cap giuridica, nel dir romano non basta essere individui per
avere cap giuridica
sog contemporaneamente libero(non schiavo) cittadino(romano) sui iuris(non sottoposto alla
potestà di un altro soggetto) (piena cap giur)
liberto(schiavo liberato che era ancora legato al suo padrone diversi dal liberi da sempre
detti ingenui) /non cittadino(senza cittadinanza romana come latini, peregrini cioè gli
stranieri, però latini potevano sposarsi con i cittadini romani e il dir di commercio, i peregrini
condividono le norme del diritto delle genti)/ figlio di famiglia( la eprsona che è sotto la
potestà del padre, no cap giuridica patrimoniale) (limitata cap giuridica)
schiavo=cosa, res mancipi(cose mag preziose nell’economia della Roma arcaica (privo di
cap giuridica)
cap giuridica NASCITA/MORTE
si acquista alla nascita e si perde alla morte sulla base di una regola generale
matrimonio legittimo: condizione paterna la concepimento
unione illegittima: cond materna al momento del parto
es. problema della cittadinanza:romano latino o peregrino?
mat legittimo si guarda alla condizione del padre ecc
vi fu poi un irrigidimento: legge che stabiliva che se il bambino era nato da unione illeg e uno
dei genitori peregrino era comunque straiero quindi posso anche stabilire se libero o schiavo
matrimonio legittimo per forza libero (schiavi non possono sposarsi)
unione illegittima no perchè la madre può anche essere una schiava
la cap giuridica poteva subire dei mutamenti: capitis deminutio
massima quando consisteva nella perdita della libertà+ perdita della cittadinanza e dei
legami famigliari (prigionia di guerra, condanne partic gravi)
media perdita della libertà (perdita della cittadinanza, deportazione relegazione)
minima :variazione dello stato di famiglia (esisteva l’adozione: adozione dei figli di famiglia o
adozione per la quale veniva adottato un padre di famiglia=adrogatio, padre senza
discendenza adrogava un altro padre famiglia mentre il figlio emancipato diventa persona
sui iuris)
cap giuridica diversa dalla cap di agire
cap di agire: capacità di compiere atti giuridici
molto spesso non coincidevano, non spettava automa a chi aveva piena cap di agire
di regola spettava ai pienamente capaci quindi la cap di agire spetta di regola a soggetti
liberi cittadini e sui iuris ma non impuberi(bambini maschi fino a 14 e femmine fino a 12 non
avevano piena capacità fino ai 7 complet privi affianc da un tutore dai 7 ai 14 parzialmente
capaci da solo atti vantaggiosi con il tutore altri atti quindi orfani senza pater famiglia), donne
(tutela della donna anche compiuti i 12 anni affianc dal tutore negli atti di estrema
importanza)e malati di mente(affiancati da un curatore)
cap giuridica limitata o privi hanno cap di agire
figli di famiglia(no dir patrimoniali però potevano compiere atti giurid, strumento di acquisto
per il pater, gli effetti dell’atto si producevano sul pater)
schiavi ( gli effetti si producono in capo al padrone)
i sottoposti potevano solo essere strumenti di acquisto
L’ATTO
LA FORMA
formalismo orale, arcaico= parole solenni gesti (la scrittura emerge nel tempo)
schemi negoziali principali 83 negozi dal punto di vista della forma): 3 strutture che rig più
atti inventati in questa epoca
atti per rame e bilancia
in iure cessio
stipulatio
atti per rame e bilancia: pesatura di rame o bronzo su una bilancia
ancora non esiste la moneta coniata il mezzo di scambio era il metallo
il più importante di questi atti è la MANCIPATIO cioè un atto che trasmette la proprietà(atto a
effetti reali) delle cose mancipi (fondi italici quindi case e terreni in italia, schiavi e gli animali
da tiro e da soma)
in origine era la vendita di cose mancipi , trasm la proprietà e vendere è una cosa diversa
vendere= dare una cosa in cambio di un prezzo (la vendita coincideva con la mancipatio che
trasm immediatamente la proprietà della cosa)
trasmettere la proprietà= avviene anche senza ricevere un prezzo in cambio
la mancipatio si poteva svolgere ovunque ma occorrevano 5 testimoni cittadini romani
maschi e puberi
trasmittente mancipio dans (porta la cosa se è mobile)
accipiente mancipio accipiens (era l’unico a parlare inizialmente proclamava di essere
proprietario e di acquistare la proprietà)
il metallo viene pesato dal libripens che poi lo consegnava al trasmittente l’accipiente diventa
proprietario (si trasmetteva la propr solo nel momento in cui viene pagato il prezzo)
quando si introduce la moneta cambia tutto
la pesatura diventa simbolica (mancipatio come vendita immaginaria) non comporta più il
pagamento di un prezzo la pesatura è solo un gesto simbolico trasm la propr di cose
mancipi anche per altre cause donazione, costituzione, dote ecc, dietro può esserci ancora
una vendita il prezzo lo pagava a parte
pesatura=rituale quindi trasm la proprietà senza un prezzo in cambio
la mancipatio serviva solo a passare la proprietà del bene il prezzo è a parte
contratto di compravendita: nasce l’obbligo di donare la cosa e pagare il prezzo
consegnare la cosa non obbligato a trasm la proprietà, vendita a effetti obbligatori,
mancipatio vendita a effetti reali
mancipatio atto che serviva al venditore per adempiere alla sua obbligazione ma la vendita
era il contratto in cui si erano obbligati a vicenda
atti per rame e bilancia
NEXUM: prestito del metallo pesato atto a effetti obbligatori, obbligo di restituire il metallo
con la moneta sostituito dal mutuo
SOLUTIO PER AES ET LIBRAM: estingue un debito il metallo pesato è l’importo del debito
con la moneta remissione del debito (condonarlo non volere più essere pagati, estinguere
un debito senza che venga pagato)
atti ispirati alla mancipatio, atti che avevano al loro interno una mancipatio o applic particolari
della mancipatio
COEMPTIO: acquisto della manus, ambito delle potestà familiari si associava al matrimonio
l’acquisto di questo potere sulla donna
MANCIPATIO DEI SOTTOPOSTI: fa acquistare all’accipiente il mancipium (altra potestà
familiare)
EMANCIPATIO: liberazione dalla patria potestà (estinguendola volontariamente),
nell’adozione in senso stretto (figli di famiglia) 3 vendite di mancipatio sia nell’adozione che
nell’emancipatio
MANCIPATIO FAMILIAE: precede il testamento, emancipatio del patrimonio, atto che si
svolgeva per lasciare i propri beni ai successori scelti, si evolverà nel testamento per rame e
bilancia
IN IURE CESSIO
trasmette la propr di tutte le cose mancipi e non mancipi, atto a effetti reali, trasm la propr o
a costituire diritti reali limitati
consisteva in un finto processo di rivendica secondo il processo per azioni di legge (più
antico proc privato)
legis actio sacramento in rem , ricalca le regole della rei vindicatio ma qui si agiva per
davvero ciascuno rivendica il bene
l’atto si svolge ricalc l’atto di rivendica quindi in tribunale di fronte al magistrato, il cessionario
rivendica di essere proprietario il cedente tace o acconsente e il magistrato concede la propr
del bene perché qui sono d’accordo nel trasm la propr non come nel processo antico
(applicazione della iure cessio nella trasm della proprietà)
cessionario: dico che questa cosa è mia
cedente: anziché rivendicare tace
magistrato: aggiudica al cessionario
applicazioni della in iure cessio
-costituzione ed estinzione di usufrutto e servitù
-adozione(adoptio) dei figli di famiglia
-manomissione vindicta (con la bacchetta del servo), nel corso della legis actio sac in rem le
parti avevano una bacchetta quindi gesto simbolico nell’atto dell’antico processo, lo schiavo
non poteva partecipare al processo quindi interveniva l’assertore della libertà che
proclamava la libertà del servo secondo il diritto dei… il padrone tace e acconsente il
magistrato ne proclama la libertà
-cessione dell’eredità
STIPULATIO, atto a effetti obbligatori
genera un'obbligazione di dare, fare,non fare ecc
domanda(futuro creditore, stipulante)/risposta (fut debitore promittente) immediata (non deve
trascor
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