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IUNIONI E DURATA DELLE AMERE
La prima riunione delle Camere si ha entro 20 giorni dalle elezioni;
le convocazioni ordinarie sono fissate al primo giorno non festivo di febbraio e al primo
- giorno non festivo di ottobre;
le convocazioni straordinarie si tengono per iniziativa del Presidente della Repubblica, del
- presidente della Camera stessa, oppure di un terzo dei membri.
art. 64 C. “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.”
Con i regolamenti parlamentari ciascuna Camera determina autonomamente le modalità di
svolgimento dei propri lavori, attraverso un procedimento di approvazione che richiede una
maggioranza qualificata e non la semplice maggioranza dei presenti.
I regolamenti parlamentari contengono norme giuridiche sull’organizzazione interna e sul
funzionamento delle due Camere, nonché sul comportamento dei loro membri e degli estranei che
vengono in contatto con esse. Solo leggi costituzionali possono imporre modifiche dei regolamenti
delle Camere.
I regolamenti disciplinano innanzitutto l’elezione e i poteri del Presidente e dell’Ufficio di presidenza.
Per l’elezione del Presidente occorre una maggioranza qualificata; egli ha vasti poteri come quello di
interpretare il regolamento.
Il Presidente dirige l’andamento delle sedute e gli sono riconosciuti poteri incisivi sull’organizzazione
dei lavori parlamentari che si fonda sulla definizione del programma ( argomenti da esaminare
per un periodo dai due ai tre mesi) e dell’ordine del giorno (elenco delle questioni da esaminare in
una data seduta, nell’ordine in cui si vuole che vengano trattate).
Ciascun membro delle Camere è tenuto a far parte di un gruppo parlamentare; i gruppi, di regola,
corrispondono ai partiti. Per costituire un gruppo parlamentare occorre un numero minimo di 20
deputati alla Camera e di 10 senatori al Senato.
I gruppi parlamentari sono la proiezione dei partiti politici in seno al Parlamento.
I regolamenti parlamentari prevedono la creazione di commissioni permanenti, formate su base
proporzionale, rispetto ai vari gruppi parlamentari, e competenti per materia, in relazione alle
competenze dei singoli ministeri.
L : .
E SEDUTE QUORUM DI PRESENZE E VOTI
Per la validità delle sedute in cui le assemblee parlamentari deliberano occorre un quorum di presenze
( quorum strutturale) costituito dalla metà più uno dei parlamentari, e per l’approvazione delle
deliberazioni un quorum di voti favorevoli pari di regola alla metà più uno dei presenti (art.64 C.).
Allo scopo di evitare che vengano rese impossibili tutte le deliberazioni quando il quorum delle
presenze sia inferiore, esiste la c.d. “presunzione del numero legale” si presume che in aula vi sia
sempre un numero di deputati o di senatori sufficiente a prendere una deliberazione, fino al momento
in cui un certo numero di parlamentari non chiede al Presidente dell’Assemblea la c.d. “verifica del
numero legale” che è un atto dovuto: se il Presidente accerta che manca il numero legale, deve
interrompere la seduta.
L’art. 64 C. stabilisce che possono essere previste maggioranze “qualificate”.
I regolamenti della Camera e del Senato prevedono una disciplina diversa del computo di coloro che si
astengono al momento della votazione.
Alla Camera gli astenuti sono contati nel numero legale quando questo debba essere accertato
- ma sono considerati come “non presenti” nel calcolo della maggioranza necessaria per
approvare una deliberazione.
Al Senato coloro che intendono astenersi si allontanano fisicamente dall’aula, perché altrimenti
- la loro astensione sarebbe contata come voto contrario.
S .
CRUTINIO PALESE E SEGRETO
I modi di votazione si dividono in due categorie: scrutinio palese e scrutinio segreto.
Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell’aula o per votazione
nominale.
Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne palline bianche e nere, oppure
un’apposita scheda (in caso di elezioni).
In entrambe le Camere la regola generale è quella dello scrutinio palese, che non può mai
- derogarsi (oltre che nell’ipotesi del voto di fiducia) nel caso di delibera sulla legge finanziaria, la
legge di bilancio e le leggi collegate.
Lo scrutinio segreto è sempre prescritto per votazioni riguardanti persone.
- Lo scrutinio segreto prevale sullo scrutinio palese se ne viene fatta richiesta da un certo
- numero di parlamentari, quando si tratta di norme incidenti sui diritti e le libertà fondamentali.
lo scrutinio segreto garantisce una maggiore libertà del singolo parlamentare, sottraendolo alla
soggezione del suo partito.
Ostruzionismo parlamentare: è l’arma alla quale a volte ricorrono le minoranze quando vogliono in
tutti i modi evitare che venga adottata una deliberazione o votata una legge che considerano contraria
agli interessi generali.
Per far questo, i rappresentanti delle minoranze si iscrivono tutti a parlare presentando un numero
sproporzionato di emendamenti ai testi e pronunciano discorsi interminabili, ottenendo l’effetto di
ritardare la deliberazione.
Per bloccare l’ostruzionismo il Governo può porre la questione di fiducia sui provvedimenti oggetto
dell’ostruzionismo; il che preclude la votazione su qualunque emendamento.
LA FUNZIONE LEGISLATIVA AFFIDATA AL PARLAMENTO
art. 70 C. “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.
Fasi del procedimento legislativo:
Iniziativa legislativa
Deliberazione
Promulgazione
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
1. INIZIATIVA LEGISLATIVA
Art. 71 C. “L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.”
L’iniziativa legislativa del Governo è la più importante e, in alcune ipotesi, è esclusiva e doverosa
per la sua specifica posizione e le sue particolari competenze ( legge di bilancio, disegni di legge di
conversione dei decreti-legge, legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali)
I disegni di legge governativi vengono approvati dal Consiglio dei Ministri, poi vengono trasmessi al
Capo dello Stato, il quale ne autorizza la presentazione alle Camere. La presentazione avviene a turni
alterni (prima alla Camera poi al Senato, o viceversa),
L’iniziativa appartiene anche a organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale. Tali enti sono:
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)
- Consigli Regionali
- Comuni
-
2. DELIBERAZIONE
Art. 72 C. “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale”.
procedura normale: prevede l’assegnazione del progetto di legge ad una commissione con il
compito di esaminarlo e “riferire all’Assemblea ( commissione in sede referente), che dovrà
discuterlo e approvarlo.
Nelle commissioni in sede referente viene nominato uno o più relatori.
Una volta giunto all’esame dell’Assemblea, il disegno di legge viene in un primo momento esaminato
sulle linee generali, in un secondo momento viene esaminato e votato articolo per articolo, infine
viene effettuata la votazione finale sull’intero testo. (quest’ultima fase è necessaria perché il
progetto originario potrebbe essere stato trasformato dagli emendamenti.)
Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente che trasmette il testo approvato all’altra
Camera con un “messaggio” ( atto autonomo, formale e ufficiale, che attesta la regolarità
dell’approvazione).
P .
ROCEDIMENTI SPECIALI
La Costituzione autorizza i regolamenti parlamentari a prevedere un procedimento speciale.
Commissioni in sede deliberante
Secondo l’art. 72 C. in alcuni casi si può deferire l’esame e l’approvazione dei disegni di legge a
commissioni in sede deliberante o legislativa che approvano la legge senza passare dall’Assemblea,
per ovvie ragioni di rapidità e maggiore funzionalità.
Il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera (art. 72 C.) o un quinto della stessa
commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di rimessione all'Assemblea", determinando un
passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.
Commissioni in sede redigente
Un progetto di legge può essere deferito alle commissioni per la formulazione definitiva degli articoli.
Dopodiché il progetto torna al plenum per l’approvazione dei singoli articoli e per la votazione finale.
Al Senato il plenum provvede solo alla votazione finale.
Procedimento in sede redigente: la commissione si limita a redigere definitivamente il testo,
impedendo la presentazione di emendamenti.
Se una Camera approva un testo di legge lo invia all’altra Camera che può accettare integralmente il
testo, oppure apportare degli emendamenti.
Se non vi apporta emendamenti, il Presidente della seconda Camera trasmette il testo al
- Presidente della Repubblica per la promulgazione.
Se vengono apportati degli emendamenti, il progetto di legge torna alla prima Camera, che
- delibera solo sul punto se intende accettare gli emendamenti proposti dall’altra
se li accetta, il consenso si forma e la legge va alla promulgazione; se li rifiuta, il progetto viene
accantonato (“insabbiato”) oppure torna a fare la spola (la “navetta”) tra le due Camere fino
all’approvazione.
3. INTEGRAZIONE DELLA EFFICACIA E DELLE ESECUZIONE DELLA LEGGE:
Promulgazione, inserzione nella Raccolta ufficiale, pubblicazione.
a) Promulgazione delle leggi è un atto della funzione di indirizzo politico costituzionale che
spetta al Presidente della Repubblica, che dà esecutorietà alla legge approvata dal Parlamento.
Art. 74 C. “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione”.
potere di veto (veto sospensivo): può essere esplicato perché la legge presenta un vizio di non
conformità alla Costituzione o perché il Presidente la ritenga costituzionalmente inopportuna.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, deve essere promulgata; ma il Capo dello Stato può
ancora rifiutarsi nel caso in cui la promulgazione gli possa essere contestata come attentato alla