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Principi costituzionali relativi alle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni devono essere organizzate in base alla Costituzione secondo i seguenti principi:

  1. Principio dell'autonomia: l'amministrazione è affidata agli enti regionali e locali, tendenzialmente più vicini agli interessi da soddisfare, secondo il principio di sussidiarietà.
  2. Principio del decentramento: anche le funzioni amministrative svolte da organi dello Stato devono essere decentrate nel territorio nazionale, o a livello burocratico o a livello istituzionale.
  3. Riserva di legge per quanto riguarda l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una riserva relativa, non assoluta; il che significa che la legge non è tenuta a disegnare l'intera organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma solo a fissare i criteri generali.
  4. Principio di legalità per quanto riguarda l'attività delle pubbliche amministrazioni.
giustizia: richiede che l'amministrazione agisca in modo equo e imparziale, garantendo i diritti dei cittadini e rispettando le norme di legge. 10. Principio di responsabilità: impone che l'amministrazione risponda dei propri atti e delle proprie decisioni, sia nei confronti dei cittadini che dei superiori gerarchici.responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari: i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. GLI ATTI AMMINISTRATIVI Le pubbliche amministrazioni, allorché agiscono come autorità amministrative, producono nel corso dell'esercizio dell'attività amministrativa atti amministrativi tipici, assistiti cioè da un regime particolare e da una forma particolare. Il regime dell'atto amministrativo si fonda su questi punti: - Sono emanati seguendo determinate procedure amministrative. - Gli atti amministrativi sono perfetti allorché emanati a conclusione di un procedimento, dopo di che divengono efficaci. - Gli atti perfetti ed efficaci possono tuttavia essere invalidi, vale a dire nulli o illegittimi. - L'atto è nullo per mancanza di un elemento essenziale. - L'atto è illegittimo quando viola norme di legge o di diritto. La responsabilità per gli atti amministrativi spetta alla pubblica amministrazione che li ha emanati, ma anche ai funzionari che li hanno compiuti.

Illegittimo quando emanato in violazione dei principi e delle regole che disciplinano l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'atto può essere annullato quando risulti viziato: per incombenza della autorità che ha emanato l'atto; per violazione di legge nei contenuti dell'atto; per eccesso di potere. Sono sottoposti a verifiche anche preventive sulla loro legittimità e, talvolta, sul merito attraverso specifici controlli. Sono imperativi e informati al principio dell'autotutela. Sono giustiziabili.

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI

Il principio di legalità porta con sé quanto prescritto dall'art. 113 Cost.: "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini". Per ragioni storiche, in Italia vige un sistema dualistico di giustizia amministrativa che il costituente non ha voluto eliminare.

Inoltre, la tutela dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione è divisa tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo. Accanto ai rimedi giurisdizionali, esistono i rimedi amministrativi. Si tratta di quei ricorsi che il soggetto leso può esperire rivolgendosi:
  1. alla stessa amministrazione che ha emanato l'atto (ricorso in opposizione);
  2. al superiore gerarchico dell'autorità che ha emanato l'atto (ricorso gerarchico);
  3. è altresì previsto il ricorso straordinario al capo dello Stato.

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

Una definizione complessiva della funzione giurisdizionale deve conciliare due prospettive essenziali di essa: il c.d. profilo soggettivo, in relazione al quale si individua l'esercizio della funzione giurisdizionale ogniqualvolta determinate attività sono attribuite alla competenza degli appartenenti al corpo giudiziario; il c.d. profilo oggettivo, in relazione al quale non

gestiti secondo le norme stabilite dalla legge”. L’organizzazione giudiziaria è,quindi, disciplinata dalla legge e prevede la presenza di magistrati ordinari, che sono i soggettiprincipali che esercitano la funzione giurisdizionale. La giurisdizione ordinaria si suddivide invarie articolazioni, a seconda della materia su cui si pronuncia. Ad esempio, si distinguono la giurisdizione civile, la giurisdizione penale, la giurisdizione amministrativa, la giurisdizionecontabile, la giurisdizione tributaria, ecc. Ogni articolazione ha competenze specifiche e sioccupa di risolvere le controversie relative alla sua materia di competenza. Inoltre, l’organizzazione giudiziaria prevede anche la presenza di organi di supporto, come gliuffici giudiziari, i tribunali, le corti d’appello, la Corte di Cassazione, ecc. Questi organiassolvono funzioni amministrative e organizzative per garantire il corretto funzionamento dellagiustizia. Inoltre, l’organizzazione giudiziaria prevede anche la presenza di organi di controllo,come il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha il compito di vigilare sull’attività deimagistrati e di garantire l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura.

regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario". I giudici ordinari hanno una competenza generale in materia civile e penale, e rappresentano la gran parte dei magistrati attualmente in servizio. L'organizzazione della giustizia ordinaria ha una dimensione orizzontale, di diffusione sul territorio nazionale (attraverso distretti giudiziari), e una verticale, interna ad ogni singolo ufficio territoriale nonché tra uffici di un determinato distretto (giudici di primo e di secondo grado). Al vertice è posta la Corte di cassazione. Secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, esiste oggi un giudice unico di primo grado e la giurisdizione ordinaria si articola dunque in distretti giudiziari territoriali, i quali fanno capo ad altrettante corti d'appello, per lo più corrispondenti al territorio di una regione. I diversi uffici giudiziari trovano collocazione e sede all'interno dello stesso distretto, che viene suddiviso a tale scopo in circondari,

Circoli e comuni. Per le cause in materia civile, all'interno di ogni distretto sono previsti: il GIUDICE DI PACE, le cui sentenze si impugnano presso il tribunale; il TRIBUNALE, le cui sentenze si impugnano presso la corte d'appello; la CORTE D'APPELLO, giudice collegiale di secondo grado. Stesso discorso vale in materia penale, a cui però si aggiunge, per reati più gravi, la corte d'assise, le cui decisioni possono essere appellate in secondo grado presso la corte d'assise d'appello. Sono entrambi organi collegiali, caratterizzati dal fatto che a fianco di giudici di carriere siedono giudici popolari. La distribuzione del lavoro tra i diversi giudici previsti è attuata in base al criterio della competenza. La possibilità di un successivo ricorso in cassazione si limita alle sole questioni di legittimità. Tra le funzioni della Corte di cassazione, fondamentale è quella di assicurare l'uniforme interpretazione.

determinata categoria di reati o per una specifica area geografica. Ad esempio, possono essere istituite sezioni specializzate per i reati finanziari o per i reati ambientali. Questo permette di garantire una maggiore competenza e specializzazione dei magistrati che si occupano di determinate materie. Inoltre, la legge prevede la possibilità di istituire tribunali collegiali, composti da più giudici, per affrontare casi di particolare complessità o rilevanza. Questo assicura una maggiore imparzialità e pluralità di opinioni nella decisione finale. In conclusione, la magistratura italiana si basa su principi di indipendenza, imparzialità e competenza, al fine di garantire una giustizia equa e efficace per tutti i cittadini.

Migliore organizzazione del carico del lavoro. LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE è la stessa Costituzione a prevedere alcune giurisdizioni speciali. Queste sono: La giurisdizione amministrativa. I giudici amministrativi storicamente hanno competenza per le controversie che vedono coinvolti la pubblica amministrazione. Hanno giurisdizione "per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi" (art. 103 Cost.). Quanto all'organizzazione territoriale, sono previsti Tribunali amministrativi regionali (TAR), a volte articolati in sezioni distaccate all'interno della stessa regione; questi sono giudici collegiali competenti in primo grado, le cui sentenze sono appellabili presso il Consiglio di Stato, organo centrale della giustizia amministrativa. La giurisdizione contabile. I giudici contabili hanno una giurisdizione riservata in materia di "contabilità".

pubblica e nelle altrespecificate dalla legge” (art. 103). Attualmente giudicano sulla responsabilità amministrativae contabile di amministratori, impiegati e tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Sonoinoltre devoluti alla loro competenza i giudizi in materia di pensioni. Competenti in primogrado sono le sezioni giurisdizionali regionali, le cui decisioni possono essere appellate allaCorte dei conti.

La giurisdizione militare. In base all’art. 103 Cost. , “i tribunali militari intempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hannogiurisdizione soltanto per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate”. Agaranzia dell’ordinato svolgersi di tutte le attribuzioni delle diverse giurisdizioni è posta,ancora, la Corte di cassazione: ad essa spetta, infatti, da un lato dirimere i conflitti dicompetenza tra i diversi giudici ordinari e, dall’altro, i conflitti di giurisdizione tra

giudici ordinari e speciali.
L'autonomia e l'indipendenza della magistratura
Secondo l'art. 104 Cost., "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".
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A.A. 2006-2007
49 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Gnes Matteo.