La giustizia costituzionale
Una delle novità del modo di organizzarsi degli stati a partire dal XX secolo è il fatto stesso di dotarsi di una Costituzione, intesa come norma giuridica, e una caratteristica in particolare delle costituzioni contemporanee è la rigidità: sono modificabili solo con procedimenti aggravati rispetto alla legge ordinaria; ci si deve anche assicurare che la supremazia della Costituzione sia realmente applicata, compito che spetta alla giustizia costituzionale.
Per giustizia costituzionale si intende lo strumento per assicurare il rispetto della costituzione attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità degli atti legislativi o relative alle attribuzioni degli organi e soggetti costituzionali; il controllo di costituzionalità può essere sia formale che sostanziale: nel primo caso è relativo alle modalità attraverso le quali una certa legge è entrata in vigore, nel secondo caso il contenuto della legge contrasta con la Costituzione. Inoltre, la giustizia costituzionale dirime le controversie fra organi riguardano un contrasto in ordine alla loro competenza e tutela i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
Origine dell'idea di controllo di costituzionalità
L'origine dell'idea che un giudice possa sindacare, verificare e controllare la costituzionalità di una legge deriva dall’America, a seguito di una sentenza del 1803 della Corte Suprema: "O la Costituzione è una legge superiore, non modificabile da mezzi ordinari, oppure è allo stesso livello della legge ordinaria e può essere modificata a piacimento del Parlamento; nel primo caso un atto legislativo contrario alla Costituzione non è legge, mentre nel secondo caso le costituzioni sono tentativi assurdi di limitare un potere che non si può limitare".
La nostra Corte costituzionale non fa parte della magistratura ordinaria ma degli organi che rappresentano un potere dello stato; tuttavia, i modelli di giustizia costituzionale sono più di uno:
- Sistema diffuso, su modello americano, dove tutti i giudici se incontrano una legge in contrasto con la Costituzione non la applicano; vale anche il principio dello stare decisis, per cui il magistrato è vincolato dal precedente, ossia è tenuto a decidere su una controversia come ha fatto in precedenza lui o una Corte superiore.
- Sistema accentrato, su modello kelseniano, dove il controllo è affidato a un apposito tribunale costituzionale che non decide il singolo caso, ma con efficacia nei confronti di tutti, eliminando la legge incostituzionale. Tale controllo può essere preventivo (Francia), cioè il tribunale speciale valuta la sua legittimità costituzionale prima ancora che la legge entri in vigore, o successivo (Italia; Germania), cioè la legge entra regolarmente in vigore ma al momento in cui deve essere applicata esiste un meccanismo che permette di sottoporla al controllo di costituzionalità del tribunale speciale.
- Modelli misti, come quello italiano, poiché da un lato la decisione è accentrata ma l'accesso, ossia la possibilità di chiedere il controllo di costituzionalità, è diffuso: è istituita la Corte costituzionale ma tutti i giudici possono attivare lo scrutinio di costituzionalità. Tuttavia, la possibilità di adire alla Corte è legata all'esistenza di una reale controversia. Si combina l'accesso diretto o ricorso in via d'azione, possibile solo nel caso Stato contro legge regionale o regione contro legge dello Stato, con un accesso indiretto cosiddetto in via incidentale, il ricorso di ciascun cittadino o di minoranze parlamentari per la tutela dei diritti fondamentali.
Disciplina della Corte e composizione
La disciplina della Corte si trova: in Costituzione agli artt. 134-137 ma comunque il titolo VI riguarda tutta la giustizia costituzionale; nelle leggi costituzionali ex art. 137.1, che disciplinano condizioni, forme, termini di proponibilità dei giudizi e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte; in leggi ordinarie ex art. 137.2; in fonti regolamentari interne adottate dalla stessa Corte.
La composizione della Corte costituzionale si ritrova all’art. 135: i membri sono 15, nominati secondo una formula mista la cui funzione è quella di assicurare una diversa sensibilità e rappresentatività ai componenti della Corte; tutti devono avere determinati requisiti, ovvero essere giuristi di grande esperienza: magistrati delle giurisdizioni superiori, professori ordinari di università in discipline giuridiche o avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni.
Sono nominati per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative (uno dalla Corte dei conti, tre dalla Corte di cassazione e uno dal Consiglio di stato); per un terzo dal presidente della Repubblica, fatto che è sua prerogativa esclusiva; per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per far sì che i giuristi della Corte sappiano interpretare le linee politiche: ci vuole nelle prime tre votazioni la maggioranza dei due terzi dei componenti e dei tre quinti nelle votazioni successive.
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