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Giudicare l’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;

- questa competenza è stata attribuita successivamente, dalla legge

costituzionale 1/1953.

La Corte italiana è caratterizzata dal principio di collegialità, ossia le

decisioni devono essere prese da giudici presenti a tutte le udienze in cui si è

svolto il giudizio, fermo il quorum strutturale di undici: si vota poi a

maggioranza assoluta. Le udienze sono solitamente pubbliche, mentre la

camera di consiglio a porte chiuse viene utilizzata per discutere alcuni temi e

ovviamente per deliberare. Il presidente individua prima dell’udienza un

giudice relatore, che ha il compito di istruire la causa predisponendo il

materiale utile ai propri colleghi, e di aprire la fase deliberativa in camera di

consiglio; nomina anche un giudice redattore, colui che scrive la sentenza e

la manda ai propri colleghi (solitamente queste due figure coincidono).

Caratteristica (non necessariamente voluta dalla Costituzione) del modo di

intendere la collegialità nell’ordinamento italiano è che a differenza di altre

Corti non esistono opinioni dissenzienti o concorrenti: non è possibile né per

i giudici in maggioranza aggiungere e integrare le motivazioni delle sentenze,

né per coloro che sono rimasti in minoranza spiegare perché non erano

favorevoli.

Sono oggetto di sindacato davanti alla Corte solo gli atti normativi primari

(leggi e atti aventi forza di legge dello Stato; leggi delle regioni e delle province

autonome). Atti non sindacabili sono le fonti fatto (consuetudini) e gli atti

normativi secondari (regolamenti): dovendo essi rispettare la legge, sarebbe la

legge ad andare alla Costituzione e non lo stesso regolamento; anche gli atti

normativi di altri ordinamenti non sono sindacabili, poiché vanno davanti alla

Corte di giustizia dell’Unione europea. Con una sentenza di circa 25 anni fa, la

Corte costituzionale ha stabilito che rispetto ad alcuni principi fondamentali,

cosiddetti supremi, che caratterizzano l’ordinamento in maniera essenziale,

anche le leggi costituzionali e di revisione costituzionale sono oggetto di

revisione della Corte; una giurisprudenza più recente ha stabilito che siano

sindacabili dalla legge anche i decreti legge che manchino dei requisiti

indicati all’art. 77.

Il parametro è la norma di rango superiore il cui rispetto deve essere garantito

dalla legge: se alla Corte viene mandata una qualsiasi legge rispetto a che cosa

essa giudica, qual è il parametro del suo giudizio, il termine di raffronto?

Ovviamente le norme costituzionali, ma ci sono anche le cosiddette norme

3 Chiara

Marziantonio ©

interposte, norme fra la Costituzione e la legge della cui legittimità si dubita:

la Costituzione stessa dice al legislatore che esso deve rispettare le norme

interposte (leggi di delegazione all’art. 76 Cost.; norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute all’art. 10.1; leggi statali che

stabiliscono i principi fondamentali nella materia di competenza regionale

concorrente all’art. 117.3; norme di trattati internazionali, a partire dalla

Cedu, all’art. 117.1.).

Quali sono i vizi in materia di legittimità costituzionale?

Possono essere di tipo formale, che attengono al modo in cui l’atto legislativo

è stato varato e ha fatto ingresso nell’ordinamento; oppure sostanziale, che

attengono al contenuto stesso dell’atto, e possono essere distinti in due

categorie: tout court, se il contenuto lede la disciplina di norme costituzionali, o

incompetenza, quando l’oggetto non rispetta l’ambito di competenza

assegnato dalle norme costituzionali. Altro tipo di vizio è quello di

irragionevolezza della legge, per cui la violazione del principio di

eguaglianza-ragionevolezza, una differenziazione o mancata differenziazione,

deve essere ben argomentata e motivata, non pretestuosa.

La modalità principale di accesso alla giustizia costituzionale si ha in via

incidentale, cioè quando la questione viene sollevata nel corso di un giudizio

(la normativa è la legge del ‘48 specificata da quelle del ’53); chiamiamo

giudizio principale quello nel corso del quale viene sollevata la questione

(giudizio a quo) e giudizio incidentale quello davanti alla Corte

costituzionale. Giudice a quo può essere qualsiasi organo con natura

giudiziaria: tutti i giudici ordinari e amministrativi (giudici di pace; Tar; Corte dei

Conti; Corte di cassazione; Consiglio di stato); ma anche altri organi che

svolgono funzioni giudicanti, anche se al di fuori dell’ordinamento giudiziario

(sezioni della Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto

generale dello Stato e nell’esercizio delle funzioni di controllo; sezione

disciplinare del Csm; commissioni tributarie; collegi arbitrali, quelli individuati

dalle parti per non andare in tribunale); o la Corte stessa. Ricorrono per altro

due requisiti: uno soggettivo ossia l’esistenza di un giudice; e uno oggettivo,

ossia l’esistenza di un giudizio in senso tecnico.

Nel corso di un giudizio, la questione può essere sollevata su istanza di una

delle parti, oppure può essere sollevata d’ufficio dall’autorità giurisdizionale

davanti alla quale verte il giudizio; sia le parti che il giudice devono indicare

l’oggetto di dubbia costituzionalità e il parametro.

Il giudice che sospende il processo in attesa che la Corte decida, deve

accertare che ci siano alcune condizioni, per evitare un uso strumentale: la

rilevanza della questione di legittimità, che deve servire a definire la

risoluzione della questione stessa (è necessaria?); la non manifesta

infondatezza, ossia deve essere ragionevolmente seria e non pretestuosa

(sussiste un dubbio?). 4 Chiara

Marziantonio ©

Interpretazione = processo concettuale grazie al quale da un testo scritto

ricavo una norma.

La Corte costituzionale ha sancito sin dalla prima giurisprudenza che essa si

esprime su norme, non su disposizioni, quindi su come un testo deve essere

interpretato: è oggetto di sindacabilità il modo in cui un giudice interpreta una

disposizione; in una sentenza 356/1996, la Corte ha sancito questo principio:

le disposizioni di legge non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché

possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché impossibile darne

interpretazioni costituzionali. Se i giudici di fatto continuano a interpretarla nel

modo illegittimo, la Corte ne prende atto e sancisce l’illegittimità costituzionale

della legge, dal momento che non le è riuscito indurre i giudici ad interpretarla

nell’unico modo che essa riteneva costituzionalmente legittimo.

Il giudizio in via incidentale prevede dunque una serie di passaggi:

Emissione dell’ordinanza del giudice a quo di rinvio alla Corte costituzionale e

- sospensione del giudizio in corso.

Notificazione dell’ordinanza alle parti e al pubblico ministero (se presente), al

- presidente del Consiglio dei ministri o al presidente della giunta regionale, ai

presidenti delle Camere o al presidente del consiglio regionale.

Pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta ufficiale e talvolta anche sul

- Bollettino Ufficiale delle regioni; questo di fatto sospende il processo in corso,

non gli altri processi nei quali la stessa disposizione serve ad arrivare a un

giudizio, nonostante la pubblicazione possa servire.

Costituzione innanzi alla Corte costituzionale delle parti del giudizio a quo o

- anche di altri soggetti portatori di un interesse qualificato, che presentano le

loro deduzioni, e intervento in giudizio del presidente del Consiglio o del

presidente della giunta regionale, entro 20 giorni circa.

Nomina da parte del presidente della Corte costituzionale di un giudice

- relatore e convocazione della Corte per la discussione; il termine di 20 giorni

non è perentorio ma indicativo, ordinatorio.

Sentite le parti affidano al giudice relatore, o a un altro giudice se egli è

- rimasto in minoranza, il compito di leggere la sentenza.

Altro modo di accesso alla Corte è il ricorso in via d’azione all’art. 127

Cost.: riguarda il ricorso dello Stato contro le leggi regionali se ritiene

eccessiva la competenza della regione, e il ricorso di ciascuna singola regione

contro lo Stato o contro le leggi di altre regioni se ritiene che sia stata toccata

la propria sfera di competenza; nel secondo caso la potestà è più limitata

perché deve riguardare la regione in prima persona.

A differenza del giudizio in via incidentale che ha carattere concreto, ossia

riguarda questioni relative all’applicazione di atti legislativi davanti a un giudice

effettivo, il giudizio in via d’azione ha carattere astratto, ossia riguarda

disposizioni valutate sotto il profilo del loro contenuto prescrittivo, a

prescindere dalla loro applicazione. Questo comporta un’ulteriore conseguenza:

il giudizio in via incidentale è indisponibile, chi rinvia alla Corte non può

5 Chiara

Marziantonio ©

decidere discrezionalmente ma se esistono i presupposti deve farlo, e una volta

mandato alla Corte non potrebbe ritirarlo; il giudizio in via d’azione ha carattere

disponibile, perché i soggetti possono rinunciare.

Inoltre, la Corte costituzionale può sospendere l’efficacia di un atto quando

ritenga che possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio

all’interesse pubblico o all’ordinamento della Repubblica, ovvero il rischio di un

pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini (legge La Loggia);

tale norma è stata introdotta da una legge costituzionale del 2001, a

seguito della riforma del titolo V.

La Corte può pronunciarsi sostanzialmente con due tipi di decisione:

la sentenza, quando giudica in via definita, costituita di tre parti: il fatto,

- riassunto fedele della questione, compreso chi l’ha sollevata, che

valutazione ha fatto il giudice, cosa è stato ritenuto in udienza e la posizione

delle parti; il diritto, il ragionamento giuridico che la Corte formula a

sostegno della sua decisione; il dispositivo, (p.q.m.) seguito dalla

decisione. E’ solitamente affiancata dalla massima, una sorta di riassunto

della sentenza che ne facilita la lettura.

l’ordinanza, in cui esplica che la motivazione è succinta e pertanto non

- entra nemmeno in merito alla questione, come nel caso rilevi una

manifestata infondatezza o una irrilevanza.

In base al contenuto, le decisioni della Corte si distinguono in: processuali, in

cui il giudizio non tocca la questione di costituzionalità ma riguarda pronunce di

inammissibilità, quindi per difetto di irrilevanza o carenza di giurisdizione del

giudice a quo; di merito, in cui entra nella questione

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -KiaH- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Fusaro Carlo.