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Gli statuti sono una sorta di piccola costituzione delle regioni e sono quasi tutti

iniziati da un preambolo o una proclamazione dei diritti, manifesto dei valori

statutari: la Corte costituzionale ha stabilito che ci possono essere ma il valore

giuridico è praticamente nullo, perché non è competenza delle regioni

allargare, integrare o ridurre i diritti presenti in Costituzione. Ogni statuto ha

contenuti necessari: la forma di governo è sostanzialmente fissata in

Costituzione, che tuttavia permette di derogare alla regola; disciplina dei

referendum regionali, del diritto di iniziativa popolare e delle modalità di

pubblicazione di leggi e regolamenti; disciplina del consiglio delle

autonomie locali, che rappresenta l’interesse dei comuni e delle province per

far sì che il governo regionale abbia un interlocutore obbligato. Ci sono poi

contenuti eventuali , come enunciazioni di carattere politico-culturale. Inoltre

sono contenuti vincoli, in particolare di armonia con la Costituzione stessa,

all’art. 123.1; ulteriori sono contenuti negli artt. 121-122-126, che

prevedono disposizioni quadro in materia di forma di governo.

L’assetto degli organi regionali, contenuto all’art. 121, è simile a quello

statale ma manca di una figura come il presidente della Repubblica; vi sono:

un’assemblea rappresentativa, il consiglio regionale ; un governo, costituito

dal presidente, eletto in via diretta, il quale si vede riconosciuto dalla

Costituzione e dallo Statuto (a meno che non disponga direttamente) il potere

di nominare e revocare i membri della giunta, organo che affianca il

presidente nelle sue funzioni di governo. Il consiglio regionale è organo

legislativo, la giunta è organo esecutivo, il presidente della giunta è

rappresentante dell’ente e vertice dell’esecutivo; infine c’è un consiglio

delle autonomie locali, organo di consultazione fra regione ed enti locali.

Dal 1999 il presidente è eletto a suffragio universale e diretto, e ha acquisito il

potere di nomina/revoca della giunta come dispone l’art. 122.5; in precedenza

presidente e membri della giunta erano eletti dal consiglio regionale.

La Costituzione concede un minimo margine di manovra agli Statuti, ad

esempio permettendo loro di sostituire l’elezione diretta con qualcosa di

diverso: di questa facoltà non si è avvalsa alcuna regione, scelta che peraltro

risulterebbe molto impopolare. Parliamo di modello standard per un governo

regionale con elezione a suffragio universale e diretto del presidente della

giunta, potere di nomina e revoca dei componenti della giunta e infine lo

scioglimento del consiglio in caso di approvazione di una mozione di sfiducia

nei confronti del presidente eletto o di dimissioni della maggioranza dei

componenti del consiglio (“aut simul stabunt aut simul cadent”: o governare

insieme o insieme cadere).

Mentre il testo della Costituzione del ’48 diceva che i casi di ineleggibilità e

incompatibilità erano stabiliti con legge della Repubblica, adesso sono

disciplinati con legge della regione, nei limiti dei principi generali stabiliti dalla

legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Attualmente la legge 165/2004 è quella statale che prevede dei principi

3 Chiara

Marziantonio ©

particolari: la scelta di un sistema elettorale che abbia la capacità di formare

maggioranze stabili e assicurare la rappresentanza delle minoranze; l’elezione

contemporanea del presidente della giunta e del consiglio; norme quadro

sui casi di ineleggibilità e incompatibilità, per esempio le leggi elettorali delle

singole regioni devono prevedere la non immediata rieleggibilità di chi sia stato

presidente per già due mandati consecutivi; durata in carica per 5 anni.

Le nostre forme di governo a livello comunale e regionale sono forme miste, a

metà strada tra il modello parlamentare e presidenziale: infatti, come nel

modello americano a partire dagli anni ’40 è stato introdotto il divieto di

rielezione oltre i due mandati, così è stato fatto per il presidente della giunta.

L’articolo di riferimento per le competenze legislative è l’art. 117.1, che da

quando è stato introdotto a partire dal 2001 porta un riferimento espresso ai

vincoli dell’ordinamento europeo e più in generale degli obblighi internazionali,

come quelli che conseguono alla partecipazione al Consiglio d’Europa; pertanto

l’organo che verifica che una norma rispetti la Costituzione deve verificare

anche la compatibilità con i trattati e le disposizioni internazionali. All’art.

117.2 si elencano le materie nelle quali lo stato mantiene una legislazione a

carattere esclusivo; all’art. 117.3 sono elencate le materie di legislazione

concorrente delle regioni, dove tuttavia lo Stato mantiene legislazione

esclusiva circa la determinazione dei principi fondamentali. Infine ci sono

materie che non fanno parte di nessuno dei due elenchi precedenti, di cui la

potestà legislativa è esclusiva delle regioni, la cosiddetta competenza residuale

che si trova all’art. 117.4.

Le materie di competenza esclusiva dello Stato sono: la politica estera, i

rapporti internazionali, la disciplina dell’immigrazione; i rapporti con le chiese;

la difesa e le forze armate; la moneta, ormai dal punto di vista

dell’ordinamento esterno trasferita all’Unione europea, la tutela della

concorrenza, il sistema tributario, la perequazione delle risorse finanziarie, per

cui le risorse raccolte con la fiscalità vengono distribuite in modo che le regioni

svantaggiate siano sostenute; organi dello Stato e relative leggi elettorali,

referendum statali; enti pubblici nazionali; ordine pubblico ad esclusione dei

vigili urbani; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giustizia; determinazione dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono

essere garantiti su tutto il territorio; norme generali sull’istruzione; previdenza

sociale, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei

comuni; dogane, protezione dei confini nazionali; pesi, misure; tutela

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Le materie concorrenti sono invece: rapporti internazionali con l’Unione

europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;

istruzione; professioni; ricerca, salute; alimentazione; sport; comunicazione;

protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti, grandi reti di

trasporto e navigazione; produzione, trasporto e distribuzione dell’energia;

previdenza complementare e integrativa.

4 Chiara

Marziantonio ©

Il regolamento è una norma generale e astratta volta a integrare una legge, e

non è di rango primario; lo Stato può dettare regolamenti nelle sue materie di

competenza esclusiva, mentre in tutte le altre la potestà regolamentare è delle

regioni.

Una delle maggiori critiche al bicameralismo italiano è il fatto che nel nostro

ordinamento nessuna delle due camere rappresenta le regioni come istituzione,

come territorio e popolazione o gli enti locali; quando governo e Parlamento si

apprestano a legiferare su questioni che avranno importanti ripercussioni sulle

regioni e sugli enti locali, la cosa si complica decisamente. Da 25 anni ca. sono

state istituite tre conferenze:

la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni

• (Conferenza Stato- regioni), presieduta dal governo e formalmente dal

presidente del Consiglio salvo delega a un ministro, a cui assistono i

presidenti delegati delle regioni e altri ministri se necessario; è un luogo

di negoziazione delle risorse, anche finanziarie che si riunisce con

cadenza mensile.

la conferenza fra Stato e autonomie locali (Conferenza Stato- città),

• che presenta il problema di un numero troppo alto; accanto al solito

presidente del Consiglio salvo delega, sono presenti i rappresentanti delle

associazioni dei comuni, delle province e altri ministri se necessario.

in alcune circostanze si riuniscono unitamente, dando vita alla

• conferenza unificata.

Per le regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia - Giulia, Trentino,

Sardegna e Sicilia già da prima della Costituzione), l’assetto dei poteri è diverso

e sono maggiori rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario; essi sono stati

conferiti con una legge costituzionale ad hoc: per ogni regione lo Statuto è

stato approvato con norma costituzionale, perché la legge costituzionale è

l’unica fonte che può derogare alla Costituzione stessa, essendo una forma pari

ordinata.

Gli enti locali

Gli enti locali sono il comune e la provincia, la cui organizzazione è

disciplinata praticamente allo stesso modo; per quanto riguarda le province si

trovano oggi in una notevole situazione di incertezza, poiché stiamo vivendo

una fase di transizione di cui non possiamo prevedere il risultato: almeno in

una decina di aree metropolitane in ogni caso verranno istituite autorità

speciali, le città metropolitane, destinate a governare con le funzioni sia

delle province, sia dei comuni. Il testo di riferimento è tuttora il Testo unico

degli enti locali (Tuel) 267/2000, che definisce la natura dell’autonomia dei

comuni: statutaria, ossia ogni comune è dotato di un proprio statuto;

regolamentare, per cui può adottare regolamenti che disciplinino le funzioni

che li competono; organizzativa e amministrativa; impositiva e

5 Chiara

Marziantonio ©

finanziaria, costituita dalla possibilità di determinare addizionali o variazioni di

aliquote. Le funzioni amministrative dei comuni sono quelle nei settori dei

servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e

dello sviluppo economico; inoltre di competenza del comune sono servizi di

competenza statale, ossia dove il comune agisce per conto dello Stato e il

sindaco come “ufficiale di governo”: è il caso di gestione dei servizi elettorali,

stato civile, anagrafe, leva militare e di statistica.

Gli organi del comune

I comuni in particolare sono organizzati attualmente su tre organi: sindaco,

consiglio comunale e giunta.

Gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia

sono rispettivamente il sindaco e il presidente della provincia, secondo

l’art. 50 Tuel; il meccanismo di elezione del sindaco è ormai in vigore da circa

20 anni, ed è una delle migliorie istituzionali che meglio hanno funzionato, a tal

punto che qualcuno lo vorrebbe estendere a livello nazionale.

L’organo di indirizzo e di controllo è l’assemblea, il consigl

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -KiaH- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Fusaro Carlo.