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Gli ordinamenti regionali e locali

Innovazioni della Costituzione del '48

Rispetto all'ordinamento prefascista e fascista, qual è la più radicale innovazione della Costituzione del '48? La risposta principale è che quest'ultima dal punto di vista dell'impostazione si fonda sul concetto di pluralismo in tutti gli ambiti: politico, più partiti; associativo, sociale, come quello religioso o sindacale; economico, libertà d'impresa privata; istituzionale, cioè l'ordinamento della Repubblica si fonda sul fatto che esistano degli enti decentrati.

Dopo la riforma del 2001, la Costituzione pone quasi sullo stesso piano tutti questi enti, che insieme compongono la Repubblica; al di là della riforma del 2001, l’art. 5 Cost. sostiene che la Repubblica è “unica e indivisibile”, ma riconosce e promuove le autonomie locali, cioè accetta quello che già c'è e che esiste indipendentemente da essa: attua il decentramento amministrativo e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Autonomia e decentramento amministrativo sono due cose differenti: il decentramento amministrativo è la modalità organizzativa di un’entità che delega le sue funzioni (se la decisione politica riguarda gli indirizzi generali, la decisione amministrativa riguarda l’attuazione di quei principi, ma entrambe sono a livello statale); autonomia, invece (a differenza del fascismo), indica la possibilità degli enti fino a livello regionale di poter esercitare decisioni entro certi limiti, fin quasi ai confini del federalismo, motivo per cui la decisione politica è ampiamente differenziata.

Il pezzo di Costituzione cambiato pressoché integralmente è proprio il titolo V, gli artt. 114-133, pertanto l’ordinamento delle autonomie regionali e locali è cambiato nel corso del tempo: dopo le riforme del 1999 e del 2001 ci sono stati alcuni mutamenti.

La trasformazione dello stato italiano da accentrato a decentrato fu una delle questioni più discusse in fase di Assemblea costituente, dove i fautori delle regioni e i contrari furono esattamente l’opposto di quelli che sarebbero stati appena eletto il Parlamento del '48: le elezioni furono vinte dalla Dc e perse dai socialisti, entrambi fautori delle regioni insieme ai repubblicani, in contrapposizione ai liberali e ai comunisti supportati dalla Corte Costituzionale.

Infatti, comunisti e socialisti ritenevano di poter vincere le elezioni, e volevano evitare un indebolimento del loro consenso da parte di regioni con un differente indirizzo politico; allo stesso modo la Corte costituzionale non desiderava che le regioni potessero contestare le leggi del Parlamento.

Quando la Dc va al comando i ruoli si ribaltano dal momento che i suoi appartenenti non avevano più alcuna fretta, avendo capito che la sinistra sarebbe riuscita a controllare una parte importante del territorio nazionale; proprio per questo la questione delle regioni, contenuta in Costituzione, ha avuto attuazione concreta ritardata nel 1870 circa, così come l’istituita Corte costituzionale che cominciò a operare nel 1856.

Ulteriore dato che consegue dall’intervento ritardato di 22 anni delle regioni, è il fatto che le autonomie sub-regionali hanno diverso tempo per organizzarsi; in più, il costituente aveva fatto una scelta causa di conseguenze molto importanti, disciplinare direttamente comuni e province, ad eccezione delle regioni a statuto speciale: tutto ciò ha reso ancora più difficile l’affermazione delle regioni.

Caratteristiche della Costituzione del '48 e successive modifiche

Potestà legislativa concorrente, definita all’art. 117: allo Stato spetta la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni spetta di legiferare nel rispetto di tali principi. Dopo la riforma del 2001, vi sono degli ambiti in cui tutta la competenza legislativa è regionale, mentre prima di essa si indicava solamente un numero abbastanza limitato di materie in cui le regioni avevano competenza concorrente; inoltre, adesso tale articolo si fonda sull’inversione del criterio di riparto delle competenze: individua le competenze esclusive dello Stato mentre il resto spetta alle regioni (competenza residuale).

  • Inizialmente erano previsti visto governativo e ricorso preventivo alla Corte costituzionale: il governo doveva dare una sorta di via libera alle leggi fatte dalle regioni e si poteva in questa fase fare ricorso alla Corte in caso che la regione avesse interferito con le competenze statali; solo dopo il visto la legge regionale veniva pubblicata ed entrava in vigore. Oggi non esiste più un visto governativo, e solo successivamente il governo può fare ricorso alla Corte; ci si muove quindi nella direzione dell’accrescimento dell’autonomia regionale.
  • Parallelismo delle funzioni amministrative e legislative: vi era l’idea che, fra Stato e regioni, chi aveva competenza legislativa aveva anche competenza amministrativa. Oggi tale principio è stato sostituito da quello della sussidiarietà verticale (o istituzionale): le scelte amministrative non toccano alle regioni o allo Stato in quanto titolari della potestà legislativa, ma vanno agli organi di governo più vicini ai cittadini, a meno che il titolare non se ne avvalga personalmente. All’art. 118.1 si dice dunque che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, a meno che non vengono attribuite a province e città metropolitane sulla base del principio.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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