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Gli statuti sono una sorta di piccola costituzione delle regioni e sono quasi tutti
iniziati da un preambolo o una proclamazione dei diritti, manifesto dei valori
statutari: la Corte costituzionale ha stabilito che ci possono essere ma il valore
giuridico è praticamente nullo, perché non è competenza delle regioni
allargare, integrare o ridurre i diritti presenti in Costituzione. Ogni statuto ha
contenuti necessari: la forma di governo è sostanzialmente fissata in
Costituzione, che tuttavia permette di derogare alla regola; disciplina dei
referendum regionali, del diritto di iniziativa popolare e delle modalità di
pubblicazione di leggi e regolamenti; disciplina del consiglio delle
autonomie locali, che rappresenta l’interesse dei comuni e delle province per
far sì che il governo regionale abbia un interlocutore obbligato. Ci sono poi
contenuti eventuali , come enunciazioni di carattere politico-culturale. Inoltre
sono contenuti vincoli, in particolare di armonia con la Costituzione stessa,
all’art. 123.1; ulteriori sono contenuti negli artt. 121-122-126, che
prevedono disposizioni quadro in materia di forma di governo.
L’assetto degli organi regionali, contenuto all’art. 121, è simile a quello
statale ma manca di una figura come il presidente della Repubblica; vi sono:
un’assemblea rappresentativa, il consiglio regionale ; un governo, costituito
dal presidente, eletto in via diretta, il quale si vede riconosciuto dalla
Costituzione e dallo Statuto (a meno che non disponga direttamente) il potere
di nominare e revocare i membri della giunta, organo che affianca il
presidente nelle sue funzioni di governo. Il consiglio regionale è organo
legislativo, la giunta è organo esecutivo, il presidente della giunta è
rappresentante dell’ente e vertice dell’esecutivo; infine c’è un consiglio
delle autonomie locali, organo di consultazione fra regione ed enti locali.
Dal 1999 il presidente è eletto a suffragio universale e diretto, e ha acquisito il
potere di nomina/revoca della giunta come dispone l’art. 122.5; in precedenza
presidente e membri della giunta erano eletti dal consiglio regionale.
La Costituzione concede un minimo margine di manovra agli Statuti, ad
esempio permettendo loro di sostituire l’elezione diretta con qualcosa di
diverso: di questa facoltà non si è avvalsa alcuna regione, scelta che peraltro
risulterebbe molto impopolare. Parliamo di modello standard per un governo
regionale con elezione a suffragio universale e diretto del presidente della
giunta, potere di nomina e revoca dei componenti della giunta e infine lo
scioglimento del consiglio in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
nei confronti del presidente eletto o di dimissioni della maggioranza dei
componenti del consiglio (“aut simul stabunt aut simul cadent”: o governare
insieme o insieme cadere).
Mentre il testo della Costituzione del ’48 diceva che i casi di ineleggibilità e
incompatibilità erano stabiliti con legge della Repubblica, adesso sono
disciplinati con legge della regione, nei limiti dei principi generali stabiliti dalla
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Attualmente la legge 165/2004 è quella statale che prevede dei principi
3 Chiara
Marziantonio ©
particolari: la scelta di un sistema elettorale che abbia la capacità di formare
maggioranze stabili e assicurare la rappresentanza delle minoranze; l’elezione
contemporanea del presidente della giunta e del consiglio; norme quadro
sui casi di ineleggibilità e incompatibilità, per esempio le leggi elettorali delle
singole regioni devono prevedere la non immediata rieleggibilità di chi sia stato
presidente per già due mandati consecutivi; durata in carica per 5 anni.
Le nostre forme di governo a livello comunale e regionale sono forme miste, a
metà strada tra il modello parlamentare e presidenziale: infatti, come nel
modello americano a partire dagli anni ’40 è stato introdotto il divieto di
rielezione oltre i due mandati, così è stato fatto per il presidente della giunta.
L’articolo di riferimento per le competenze legislative è l’art. 117.1, che da
quando è stato introdotto a partire dal 2001 porta un riferimento espresso ai
vincoli dell’ordinamento europeo e più in generale degli obblighi internazionali,
come quelli che conseguono alla partecipazione al Consiglio d’Europa; pertanto
l’organo che verifica che una norma rispetti la Costituzione deve verificare
anche la compatibilità con i trattati e le disposizioni internazionali. All’art.
117.2 si elencano le materie nelle quali lo stato mantiene una legislazione a
carattere esclusivo; all’art. 117.3 sono elencate le materie di legislazione
concorrente delle regioni, dove tuttavia lo Stato mantiene legislazione
esclusiva circa la determinazione dei principi fondamentali. Infine ci sono
materie che non fanno parte di nessuno dei due elenchi precedenti, di cui la
potestà legislativa è esclusiva delle regioni, la cosiddetta competenza residuale
che si trova all’art. 117.4.
Le materie di competenza esclusiva dello Stato sono: la politica estera, i
rapporti internazionali, la disciplina dell’immigrazione; i rapporti con le chiese;
la difesa e le forze armate; la moneta, ormai dal punto di vista
dell’ordinamento esterno trasferita all’Unione europea, la tutela della
concorrenza, il sistema tributario, la perequazione delle risorse finanziarie, per
cui le risorse raccolte con la fiscalità vengono distribuite in modo che le regioni
svantaggiate siano sostenute; organi dello Stato e relative leggi elettorali,
referendum statali; enti pubblici nazionali; ordine pubblico ad esclusione dei
vigili urbani; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giustizia; determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio; norme generali sull’istruzione; previdenza
sociale, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei
comuni; dogane, protezione dei confini nazionali; pesi, misure; tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Le materie concorrenti sono invece: rapporti internazionali con l’Unione
europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione; professioni; ricerca, salute; alimentazione; sport; comunicazione;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti, grandi reti di
trasporto e navigazione; produzione, trasporto e distribuzione dell’energia;
previdenza complementare e integrativa.
4 Chiara
Marziantonio ©
Il regolamento è una norma generale e astratta volta a integrare una legge, e
non è di rango primario; lo Stato può dettare regolamenti nelle sue materie di
competenza esclusiva, mentre in tutte le altre la potestà regolamentare è delle
regioni.
Una delle maggiori critiche al bicameralismo italiano è il fatto che nel nostro
ordinamento nessuna delle due camere rappresenta le regioni come istituzione,
come territorio e popolazione o gli enti locali; quando governo e Parlamento si
apprestano a legiferare su questioni che avranno importanti ripercussioni sulle
regioni e sugli enti locali, la cosa si complica decisamente. Da 25 anni ca. sono
state istituite tre conferenze:
la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni
• (Conferenza Stato- regioni), presieduta dal governo e formalmente dal
presidente del Consiglio salvo delega a un ministro, a cui assistono i
presidenti delegati delle regioni e altri ministri se necessario; è un luogo
di negoziazione delle risorse, anche finanziarie che si riunisce con
cadenza mensile.
la conferenza fra Stato e autonomie locali (Conferenza Stato- città),
• che presenta il problema di un numero troppo alto; accanto al solito
presidente del Consiglio salvo delega, sono presenti i rappresentanti delle
associazioni dei comuni, delle province e altri ministri se necessario.
in alcune circostanze si riuniscono unitamente, dando vita alla
• conferenza unificata.
Per le regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia - Giulia, Trentino,
Sardegna e Sicilia già da prima della Costituzione), l’assetto dei poteri è diverso
e sono maggiori rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario; essi sono stati
conferiti con una legge costituzionale ad hoc: per ogni regione lo Statuto è
stato approvato con norma costituzionale, perché la legge costituzionale è
l’unica fonte che può derogare alla Costituzione stessa, essendo una forma pari
ordinata.
Gli enti locali
Gli enti locali sono il comune e la provincia, la cui organizzazione è
disciplinata praticamente allo stesso modo; per quanto riguarda le province si
trovano oggi in una notevole situazione di incertezza, poiché stiamo vivendo
una fase di transizione di cui non possiamo prevedere il risultato: almeno in
una decina di aree metropolitane in ogni caso verranno istituite autorità
speciali, le città metropolitane, destinate a governare con le funzioni sia
delle province, sia dei comuni. Il testo di riferimento è tuttora il Testo unico
degli enti locali (Tuel) 267/2000, che definisce la natura dell’autonomia dei
comuni: statutaria, ossia ogni comune è dotato di un proprio statuto;
regolamentare, per cui può adottare regolamenti che disciplinino le funzioni
che li competono; organizzativa e amministrativa; impositiva e
5 Chiara
Marziantonio ©
finanziaria, costituita dalla possibilità di determinare addizionali o variazioni di
aliquote. Le funzioni amministrative dei comuni sono quelle nei settori dei
servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico; inoltre di competenza del comune sono servizi di
competenza statale, ossia dove il comune agisce per conto dello Stato e il
sindaco come “ufficiale di governo”: è il caso di gestione dei servizi elettorali,
stato civile, anagrafe, leva militare e di statistica.
Gli organi del comune
I comuni in particolare sono organizzati attualmente su tre organi: sindaco,
consiglio comunale e giunta.
Gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia
sono rispettivamente il sindaco e il presidente della provincia, secondo
l’art. 50 Tuel; il meccanismo di elezione del sindaco è ormai in vigore da circa
20 anni, ed è una delle migliorie istituzionali che meglio hanno funzionato, a tal
punto che qualcuno lo vorrebbe estendere a livello nazionale.
L’organo di indirizzo e di controllo è l’assemblea, il consigl