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1. SEPARAZIONE PERSONALE ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO E
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO:
La separazione provoca un effetto di attenuazione dello status matrimoniale una volta che la volontà
di uno o di entrambi i coniugi di volersi separare abbia ricevuto la condizione di efficacia costituita
dalla pronuncia giudiziale. Il divorzio, che può essere pronunciato dopo tre anni, dipende dalla
separazione personale e riceve da essa i propri caratteri. Esso è ineluttabile una volta che persiste la
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volontà di uno o di entrambi i coniugi di volersi sciogliere dal vincolo matrimoniale. Annullamento
del matrimonio e divorzio si contrappongono concettualmente, ma non praticamente.
L’annullamento si fonda su vizi propri del contratto di matrimonio, ed in particolare su vizi della
volontà matrimoniale; il divorzio presuppone la validità del matrimonio e l’impossibilità di
prosecuzione del rapporto coniugale: si fonda quindi su ragioni attinenti allo svolgimento del
rapporto matrimoniale. L’annullamento retroagisce al momento della stipulazione del matrimonio
mentre il divorzio opera dal momento in cui viene pronunciato. Ma la finzione di retroattività
dell’annullamento è molto debole; vengono fatti salvi i diritti dei coniugi in buona fede maturati
fino alla data dell’annullamento, così come le ragioni patrimoniali dei coniugi sono oggetto di tutela
in modo analogo a quanto si pratica nel divorzio. Inoltre il matrimonio dichiarato nullo ha, rispetto
ai figli, gli stessi effetti del matrimonio valido, così come nel divorzio. Per quanto attiene alle
ragioni che conducono all’annullamento del matrimonio esiste nel nostro Paese una doppia
giurisdizione. La Chiesa cattolica ha la competenza a conoscere secondo il diritto canonico della
validità dei matrimoni celebrati con rito cattolico. Lo Stato ha la competenza a conoscere della
validità del matrimonio che abbia effetti civili secondo le proprie norme. Le azioni di annullamento
civili hanno scarso rilievo perché sono sottoposte a termini ristretti di decadenza. Sono invece molto
praticate le azioni di annullamento davanti ai Tribunali ecclesiastici (Sacra Rota) perché non sono
sottoposte a termini di decadenza. Poiché lo Stato ha riconosciuto la competenza all’ordinamento
canonico in materia matrimoniale, il divorzio assume le due configurazioni di SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO, quando esso è stato celebrato col solo rito civile e di CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO religioso, quando esso sia stato celebrato con rito
concordatario.
2. L’ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO:
Il legislatore ha molto ampliato l’area delle nullità matrimoniali, imitando il modello canonico, ma a
questo ampliamento non ha fatto seguito l’unico dato veramente importante dal punto di vista
pratico; e cioè l’allungamento dei termini a cui sono sottoposte le azioni di annullamento e la
posizione della loro indipendenza dallo svolgimento del rapporto matrimoniale. Invece, dalla
disciplina di cui agli artt. 117 e 127 risulta che il difetto dell’età matrimoniale non è causa di
annullamento se il minore abbia raggiunto la maggiore età e sia accertata la sua volontà. Circa le
cause di annullamento civili vanno ricordate la violazione degli impedimenti matrimoniali posti
dagli artt. Da 84 a 88; l’interdizione, l’incapacità di intendere e di volere, la violenza, in essa
compreso il c.d. timore reverenziale di eccezionale gravità, l’errore sulle qualità essenziali dell’altro
coniuge che si risolve in un vero e proprio errore sulla persona. L’annullamento del matrimonio
concordatario da parte dei tribunali ecclesiastici è pronunciato per ragioni proprie dell’ordinamento
canonico. Ma le sentenze rotali non vengono delibate se la causa de annullamento non corrisponde
ai valori propri dell’ordinamento italiano ed ai principi di ordine pubblico. Ad esempio se non ha
garantito al coniuge bisognoso un trattamento corrispondente a quello conseguibile
nell’ordinamento italiano. In tema di annullamento l’ordinamento canonico accentua all’estremo la
concezione contrattualistica del matrimonio. È oggetto di considerazione la volontà matrimoniale
nella sua purezza, così come rilevabile al momento del matrimonio, indipendentemente dal
successivo svolgimento del rapporto matrimoniale.
3. LA SEPARAZIONE PERSONALE:
Costituiva l’unico stato diverso da quello coniugale, che i coniugi potevano raggiungere nel regime
del matrimonio indissolubile; e tale condizione poteva essere raggiunta solo per cause tipiche
(minacce, eccessi, ingiurie gravi). La sentenza di separazione costituiva dunque un provvedimento
di contenuto decisorio che accertava i presupposti della separazione secondo la peculiare
valutazione del giudice. Nell’attuale sistema, la separazione personale consiste in una dichiarazione
negoziale di uno o entrambi i coniugi di voler vivere separatamente per l’intollerabilità della
convivenza. A questa dichiarazione, vari tipi di provvedimenti giudiziali, sforniti di contenuto
decisorio, attribuiscono efficacia giuridica alla volontà dei privati trasformando una situazione di
fatto in una situazione giuridica.
72 3.1. IL PROCEDIMENTO SPECIALE DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI:
La separazione personale assume le due forme della SEPARAZIONE CONSENSUALE e della
SEPARAZIONE GIUDIZIALE. La separazione consensuale acquista efficacia giuridica con
l’OMOLOGAZIONE del Tribunale; la separazione giudiziale acquista efficacia giuridica con la
SENTENZA DI SEPARAZIONE. La domanda di separazione personale si propone in ricorso
dinanzi al Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o del luogo in cui il
coniuge convenuto ha la residenza o domicilio, e deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali è
fondata (art. 706 c.p.c.) il Presidente del Tribunale entro cinque giorni dal deposito del ricorso in
cancelleria fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé nella c.d. UDIENZA
PRESIDENZIALE, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso. I coniugi devono
presentarsi personalmente con l’assistenza dei propri difensori. Il Presidente esperisce un tentativo
di conciliazione. Se non riesce, adotta il provvedimento temporanei ed urgenti che reputa opportuni
nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione
e trattazione davanti a questo. Il giudice istruttore emette sentenza non definitiva relativa alla
separazione e continua il processo per le questioni inerenti alla pronunzia di addebito,
all’affidamento dei figli e alle questioni economiche (art. 709bis). La riconciliazione dei coniugi
comporta l’abbandono della domanda giudiziale di separazione (art. 154) o la cessazione degli
effetti della sentenza di separazione (art. 157).
3.1.1. I PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI:
La legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha modificato l’art 155 e ha poi inserito un altro complesso di norme
costituenti gli art. da 155bis a 155 sexies. Essa è intervenuto sulle norme relative all’affidamento
dei figli, all’assegnazione della casa familiare e all’esercizio della potestà, introducendo anche
maggiori tutele per i figli naturali nonché sanzioni civili e penali in caso di violazione degli obblighi
di natura economica. L’esigenza è quella di garantire al figlio minore, in caso di separazione dei
genitori, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, di ricevere
cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 155). Il giudice deve valutare, innanzitutto, la
possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. Qualora l’affidamento congiunto
sia contrario all’interesse del minore, il giudice stabilisce a quale genitore siano affidati i figli,
determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando la misura e
il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento, cura, istruzione ed
educazione. Le decisioni di maggiore importanza sono assunte in comune accordo dai genitori,
mentre limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la potestà separatamente. Le parti possono liberamente accordarsi sul mantenimento dei
figli. In mancanza di accordi il giudice stabilirà la corresponsione di un assegno periodico che sarà
determinato in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore e tenendo presente le attuali
esigenze del figlio, il tenore di vita fin li avuto da esso, i tempi di permanenza presso ciascun
genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e
di cura assunti da ciascun genitore. Diversa è oggi anche l’assegnazione della casa familiare, per la
quale, in via prioritaria, dovrà essere tenuto in considerazione l’interesse dei figli ma anche, a
differenza del sistema precedente, deve essere regolata anche sulla base dei rapporti economici tra i
genitori, considerando l’eventuale titolo di proprietà. Inoltre il godimento della casa familiare verrà
meno qualora il coniuge assegnatario abbia iniziato una convivenza more uxorio o non abiti o abbia
cessato di abitare nella casa familiare o abbia contratto nuovo matrimonio. La citata legge 54/2006
ha poi previsto alcune misure sanzionatorie che operano in caso di gravi inadempienze o di atti che
comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento. Variano dal semplice ammonimento del genitore inadempiente al risarcimento dei
danni, fino alla condanna di esso al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un
minimo di 75 euro a un massimo di 5.000, a favore della Cassa delle ammende. È anche prevista
una sanzione penale a tutela delle condizioni economiche decise dal giudice, la quale consiste nella
reclusione fino ad un anno o nella multa da 103 a 1032 euro. Se non vi sono figli minori, la
separazione tra i coniugi è retta dal diritto comune. Si procede col normale strumento della
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divisione ordinaria o della divisione dei beni della comunione e si stabilisce un assegno in base alle
condizioni del coniuge più debole ed alla capacità economica di quello più forte.
4. IL DIVORZIO:
La legge 898, istitutiva del divorzio, è del 1970. Si fonda e conforma sulla separazione personale.
Lo scioglimento del vincolo dipende, nella duplice configurazione (civile, e concordatario) dalla
volontà di uno o entrambi i coniugi. L’art 1 di detta legge fa riferimento alla impossibilità di
ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra