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IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO
Capitolo 16
AUTONOMIA PRIVATA: possibilità per i singoli di regolare da sé nel modo voluto i rapporti giuridici con altre persone. Strumento per ciò è il NEGOZIO GIURIDICO: atto, o insieme di atti di più persone rivolto a produrre effetti riconosciuti e garantiti dall'ordinamento giuridico. Tali atti consistono in DICHIARAZIONI. Talvolta possono essere comportamenti che diano materialmente attuazione a un assetto negoziale di interessi. Si pensi al comportamento di chi sale sul tram e con ciò conclude un contratto di trasporto. La volontà non basta a giustificare l'efficacia del negozio. Ciò che crea il vincolo è la posizione di un regolamento di interessi nei confronti di altre persone attraverso la dichiarazione o l'attuazione negoziale: assunzione di un impegno, trasferimento di un diritto. Quindi la DICHIARAZIONE NEGOZIALE corrisponde a ciò che il dichiarante vuole.
Avolte accade che il dichiarante abbia nel proprio intimo un'intenzione differente da quella dichiarata effettivamente: riserva mentale, la quale tuttavia resta irrilevante. Tale potere di ciascuno di regolare i propri interessi trova dei limiti nell'esigenza che tali interessi non siano in contrasto con gli interessi altrui e con quelli della società. Di conseguenza una serie di limiti dell'autonomia privata: l'ordinamento giuridico, in alcuni casi, consente solo la scelta fra determinati tipi di negozi giuridici. Nel diritto di famiglia esiste un numero chiuso di negozi tipici: matrimonio, adozione. Questo principio lo si incontra anche in ambito patrimoniale: titoli di credito, negozi in materia di successione ereditaria, costituzioni di persone giuridiche; in alcuni casi la legge determina rigidamente tutti gli effetti del negozio tipico. Al di fuori di queste particolari situazioni vi è il grande campo dei negozi ATIPICI: contratti: negozio giuridico.Il codice civile definisce il contratto come l'accordo con il quale due o più parti costituiscono, regolano o estinguono rapporti giuridici patrimoniali. Il codice civile designa alcuni tipi di contratto che sono i più frequenti e importanti, come la compravendita, la locazione, l'appalto, ma le parti possono liberamente determinare il contenuto e possono concludere anche contratti che non rientrano in questi tipi.
Normalmente, quando si stipula un contratto, non si pensa a regolarne tutti gli effetti. Ad esempio, due persone possono stipulare una compravendita accordandosi sulla cosa e sul prezzo, ma senza determinare il luogo, le ipotesi di patologia, difetti o distruzione durante il trasporto. In questi casi, la lacuna del regolamento negoziale è colmata dalle disposizioni di legge, che si muovono con il principio di equità. Ovviamente, ciò può avvenire solo per particolari meno importanti, infatti, le parti hanno l'obbligo di decidere dettagliatamente le parti essenziali del contratto, che costituiscono il nucleo di esso. Se le parti non si accordano su questi aspetti essenziali, il contratto potrebbe essere considerato nullo o inefficace.
parte non ha raggiunto un accordo sulle questioni principali il negozio sarà nullo. I negozi possono essere: - unilaterali: costituito dalla dichiarazione di volontà o dal comportamento negoziale di una sola parte: testamento o abbandono della cosa mobile. Anche se si deve specificare che il termine "parte" può designare non solo una singola persona, ma anche un gruppo di persone che si pone rispetto al negozio come un unico centro di interessi. Questi atti riguardano direttamente il solo patrimonio di chi li compie. Inoltre vi sono atti unilaterali che determinano modificazioni anche sfavorevoli di un patrimonio altrui: recesso di un contratto o da un'associazione; - bilaterali o plurilaterale: costituito dalla dichiarazione di volontà o dai comportamenti negoziali di due o più parti. Qui risulta evidente che è necessario il consenso di tutti i partecipanti qualora si conclude un negozio giuridico con il quale ciascunoassumeobbligazioni o disposizioni di propri diritti. Tale necessità viene a meno nelle attribuzioni a titolo gratuito o nelle ipotesi in cui una sola parte dà, promette o rinuncia in favore dell'altra parte. Un'eccezione è rappresentata dalla DONAZIONE, infatti, qui è richiesta l'accettazione. Essa consiste nell'aumentare il patrimonio del donatario per spirito di liberalità attribuendogli un diritto proveniente dal patrimonio del donante. Dal bisogno di accettazione restano esclusi particolari atti come la promessa di pagare un debito, di prestazione gratuita di un servizio, remissione di un debito. Per essi la legge non richiede l'accettazione, ma consente al beneficiario il rifiuto nel termine richiesto. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. DELIBERAZIONI: dichiarazioni negoziali approvate, all'unanimità o maggioranza, dall'organo collegiale di una persona giuridica o di un gruppo.organizzati: assemblea disoci, assemblea di condominio. Esse valgono come regolamento negoziale del gruppo e quindi si considerano unilaterali. Capitolo 17 DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ A seconda che la loro efficacia giuridica sia subordinata alla ricezione nella sfera di particolari soggetti oppure no, si distingue in: RECETTIZIE: produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata. Se questi non prova di essere stato senza colpa nell'impossibilità di averne notizia, essa si reputa conosciuta nel momento in cui raggiunge l'indirizzo del destinatario. Nel negozio bilaterale o plurilaterale, la dichiarazione è destinata alla controparte e quindi è sempre recettizia. Tali possono essere anche alcuni tipi di negozi unilaterali come il recesso unilaterale da una società; NON RECETTIZIE: negozi la cui dichiarazione di volontà non deve essere destinata a nessuno. Pare ovvio che si tratta di negozi.unilaterali in particolare testamento, accettazione eredità e promessa in pubblico. Inoltre vi è anche un'altra distinzione:
ESPRESSA: per mezzo della parola scritta o parlata o con qualsiasi altro segno che valga come mezzo di comunicazione: gesto affermativo, negativo, levare il braccio per votare...;
TACITA: con il silenzio o attraverso un comportamento concludente, ovvero un comportamento che non costituisce direttamente un mezzo di espressione e di comunicazione, ma che presuppone e realizza una volontà e così indirettamente la manifesta.
Se in un negozio self-service un cliente si serve di una cosa posta in vendita conclude in tal modo un contratto d'acquisto. A volte il significato del comportamento è posto dalla legge: la volontaria esecuzione di un contratto annullabile, da parte del contraente cui spetta l'azione di annullamento e che conosceva il motivo dell'annullabilità, costituisce la convalida del
Contratto stesso. Ancora se il creditore restituisce al debitore il documento con il quale quest'ultimo si era impegnato nei suoi confronti, ciò presuppone e manifesta la volontà di liberarlo. In altri casi, invece, sono le circostanze concrete che attribuiscono ad un comportamento un significato negoziale: un commerciante avendo ricevuto la richiesta di fornitura la esegua immediatamente senza un'espressa dichiarazione di accettazione.
Per quanto riguarda il primo aspetto, quello del silenzio esso in particolari circostanze può assumere un valore dichiarativo: presidente di un'assemblea domanda chi sia contrario alla deliberazione, qui il silenzio di fronte alla domanda vale come espressione di un voto favorevole. Un simile significato deriva solo dalla legge: art 1333 cod. civ., oppure da un precedente accordo tra le parti o ancora dal principio di buona fede nelle trattative tenendo conto degli usi di una particolare cerchia di persone e di un gruppo sociale.
In particolari casi la legge stabilisce che il silenzio produca un risultato analogo a quello della rinuncia: acquisto di un diritto alla condizione che l'interessato emetta una corrispondente dichiarazione entro un termine stabilito, trascorso il quale l'acquisto è precluso. Ciò anche se la mancata dichiarazione sia dovuta a forza maggiore, dimenticanza o incapacità di intendere e di volere. Capitolo 18 INTERPRETAZIONE DEL NEGOZIO GIURDICO: anche qui vi è il medesimo problema che esiste per la singola norma. Le parole e gli altri segni variano il loro significato a seconda del contesto e delle circostanze. Di conseguenza può accadere che la dichiarazione negoziale non abbia un significato univoco e quindi essa viene intesa diversamente dal dichiarante, dal destinatario e dai terzi eventualmente interessati. Da qui la grande importanza, ancora una volta, dell'interpretazione. Essa non si riduce alla ricerca empirica di ciò che ciascunoVoleva intendere, ma richiede anche una scelta giuridica fra idiversi significati possibili. In materia contrattuale i criteri di scelta sono forniti dalla legge e tali disposizioni sono applicabili anche ai negozi unilaterali tra vivi e per certi aspetti anche per il testamento.
In primo luogo è necessario fare la distinzione tra:
INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA: significato concordamente attribuito alle dichiarazioni dalle parti al tempo della conclusione del contratto, posto che tale comune intenzione sia esistita e sia accertabile: art. 1362 cod. civ. Così se le parti si sono accordate per la compravendita di azioni della Fiat senza, però, specificare se si tratti di azioni ordinarie o privilegiate, ma risulta che entrambe intendevano riferirsi alle azioni privilegiate, il contratto avrà valore secondo la comune intenzione della parti. Questo risulta dall’articolo 1362 che determina che il contratto deve essere interpretato in base alla comune intenzione delle
Parti e non limitandosi al senso letterale delle parole. Inoltre di fondamentale importanza risulta essere il comportamento complessivo delle parti. Infatti si terrà conto delle trattative, di ciò che le parti usavano praticare nei loro rapporti precedenti, il loro comportamento posteriore alla conclusione del contratto;
INTERPRETAZIONE OGGETTIVA: scelta del significato più ragionevole. Tale interpretazione si attua qualora le parti non attribuiscono il medesimo significato alla dichiarazione negoziale, quindi è necessario stabilire se ad uno di essi spetta la prevalenza. E sarà tale il significato che appaia meglio giustificato e dunque il più ragionevole. Per tale scelta la legge indica alcuni criteri:
- il contratto o le singole clausole debbano essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto;
- ha prevalenza ciò che si pratica generalmente: art. 1368 cod. civ;
- quello che appare più conveniente alla natura e
All'oggetto del contratto: art. 1369 cod. civ; se si tratta di una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto da uno dei contraenti