Istituzioni di diritto tributario
I redditi di capitale
All'interno dei redditi di capitale possiamo distinguere due principali gruppi di redditi:
- Proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti (come i dividendi delle società di capitali)
- Gli interessi e altri proventi che derivano da mutui e da altre forme di impiego del capitale.
Nell'elenco dei redditi di capitale troviamo:
- Le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
- I compensi per prestazioni di fideiussioni e di altre garanzie
- I proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti
- I proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute
- I proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito
- I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
A chiusura dell'elencazione, vi è una forma residuale, che ha per oggetto i proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale.
Redditi non classificati come redditi di capitale
Non sono redditi di capitale:
- Le plusvalenze (capital gain) che derivano dalla cessione di azioni o obbligazioni, classificati come redditi diversi
- Gli interessi non derivanti dall'impiego, ma da crediti di lavoro o d'impresa.
Dividendi e altri proventi da partecipazioni
Tra i proventi di capitale, vanno considerati i proventi delle partecipazioni azionarie. Le azioni rappresentano una frazione del capitale sociale, conferiscono la qualità di socio e il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili. Le azioni possono essere sia nominative che al portatore, ma una norma fiscale ne impone la nominatività.
Le obbligazioni, invece, non rappresentano quote del capitale sociale, ma un diritto di credito. Chi detiene obbligazioni di una società non è socio, ma creditore.
Dividendi ed interessi, pur facendo parte di una medesima categoria residuale, sono trattati diversamente. Per i dividendi, essendo tassata la società che li distribuisce, occorre evitare che sia tassato in modo pieno anche il socio. Quindi, bisogna evitare la doppia imposizione economica. Da qui la tassazione ridotta, o nulla, dei dividendi a carico del socio (participation exemption).
Diverso è il regime fiscale degli interessi. La società che li corrisponde li deduce come costo, per cui la tassazione del creditore non duplica quella della società.
I dividendi, o altri proventi, che derivano dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, sono tassati come redditi di capitale. Generano dunque reddito di capitale le azioni delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni.
Lo stesso regime fiscale vale anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in altre società ed enti soggetti ad Ires (società a responsabilità limitata, cooperative a responsabilità limitata, società di mutua assicurazioni, enti commerciali pubblici e privati).
Ci si riferisce solo alle società e ad altri enti che siano soggetti all'imposta sul reddito delle società, non alle società di persone, i cui utili non sono tassati come reddito della società, ma come redditi dei soci, in applicazione del principio di trasparenza. Per i soci, gli utili non sono redditi di capitale, ma redditi di partecipazione.
Riforma del sistema di tassazione dei dividendi e plusvalenze
Il D. lgs. 12 Dicembre 2003 ha riformato ed ampliato il Testo Unico delle imposte sui redditi ed ha riformato il sistema di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.
Prima della riforma, al fine di prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi, era adottato il metodo dell'imputazione, il quale comportava che l'imposta sugli utili viene imputata all'imposta dovuta dal socio, cui era attribuito un credito di imposta. A ciò che era dovuto dalla società corrispondeva il credito d'imposta riconosciuto del socio. In tal modo non vi era doppia tassazione in senso economico. La tassazione della società era una sorta di anticipazione dell'imposta dovuta del socio, nel cui reddito complessivo confluivano i dividendi.
Questo metodo non presenta inconvenienti quando società e socio appartengono ad un medesimo sistema fiscale. Se invece il socio risiede in uno stato diverso da quello in cui risiede la società partecipata, il metodo dell'imputazione presenta difficoltà applicative, perché il socio non residente non è soggetto ad imposta sull'insieme dei suoi redditi nello stato di residenza della società partecipata.
Il metodo dell'imputazione è stato, dunque, sostituito con il metodo della participation exemption (pex), che modella la tassazione sulla situazione oggettiva della società, invece che su quella soggettiva del socio.
La detassazione dei dividendi è attuata in modo (quasi) completo solo nei confronti dei soggetti passivi dell'Ires. La participation exemption riguarda non solo i dividendi, ma anche le plusvalenze.
Per le persone fisiche, per gli imprenditori individuali e per i soci delle società di persone, il nuovo sistema non prevede la totale non tassazione delle plusvalenze e dei dividendi. Permane la tassazione, ma solo su una parte del loro ammontare. La doppia imposizione economica è, quindi, eliminata solo in parte.
Se il socio è una persona fisica che non percepisce il dividendo come imprenditore, il trattamento fiscale varia in ragione della quota di partecipazione posseduta. Occorre distinguere tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
- Le partecipazioni sono qualificate se superano una data percentuale del capitale sociale o se attribuiscono diritti di voto in misura superiore ad una data percentuale. La partecipazione in società per azioni quotate è qualificata se supera il 5% del capitale, o se attribuisce diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiori al 2%. La partecipazione in società di capitali non quotate, o altri soggetti passivi Ires, è qualificata se supera il 25% del capitale, o se attribuisce diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiori al 5%.
- Le partecipazioni non qualificate sono quelle dei piccoli risparmiatori, ai quali si applica un regime fiscale sostitutivo. I dividendi distribuiti a persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. La stessa aliquota si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.
Con l'applicazione dell'aliquota del 20%, nel caso di partecipazioni non qualificate, la tassazione complessiva (Ires più Irpef) è pari al 42%.
Per le partecipazioni qualificate la base imponibile è costituita da una percentuale dei dividendi (49,72%). A tale base imponibile si applicano le aliquote progressive dell'Irpef. La tassazione complessiva oscilla tra il 35,8 – 43%.
Se il socio è un imprenditore (persona fisica) o una società di persone, si applicano le disposizioni previste per le partecipazioni qualificate, anche se le partecipazioni non superano le percentuali del capitale o dei diritti di voto richiesti per le partecipazioni qualificate, perché per il socio le partecipazioni siano relative all'attività d'impresa.
Il regime fiscale dei proventi azionari si applica anche ai proventi dei titoli similari alle azioni, ossia per i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita, come per le azioni, totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. I proventi non sono tassati come interessi ma come dividendi.
Riparto di riserve
Non costituisce reddito ciò che i soci ricevono a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi non costituiti con utili, ma con:
- Sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote
- Interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote
- Versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale
- Saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.
Va tenuto presente che non può esservi distribuzione di riserve di capitali se vi sono utili o riserve di utili da distribuire. Le somme o valori distribuiti utilizzando riserve di capitale riducono, per il socio, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Le somme o il valore normale dei beni che il socio riceve in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale o di liquidazione delle società ed enti non costituiscono utili per la parte che corrisponde al costo della partecipazione. Sono, invece, utili per la parte eccedente. In queste ipotesi, fermo restando che non è reddito la restituzione del capitale investito, la differenza tra somma ricevuta e capitale investito è trattata come reddito di capitale. Se il differenziale è negativo, la perdita non è deducibile.
Gli utili dell'associato in partecipazioni
Quando l'apporto di un soggetto che sia associato in un contratto di associazione in partecipazione sia costituito da capitale, o sia misto (capitale e lavoro), gli utili che percepisce sono equiparati ai dividendi, e l'associante non li può dedurre come costo. Il reddito dell'associato è reddito di lavoro autonomo solo nel caso in cui l'apporto è di solo lavoro.
Gli utili dell'associato, che hanno natura di reddito di capitale, sono tassati in misura ridotta (49,72%) solo se l'apporto dell'associato superi il 5% del valore del patrimonio netto della società associante. Se l'associante è soggetto al regime delle imprese minori, si richiede un apporto superiore al 25%. Se la misura dell'apporto è inferiore alle soglie, si applica il regime fiscale sostitutivo (ritenuta a titolo d'imposta del 20%).
L'imposta sul reddito delle società
I soggetti passivi
L'imposta sul reddito delle società (Ires) è un'imposta proporzionale, che colpisce, con aliquota del 27,5%, il reddito complessivo netto delle società di capitali e dei soggetti collettivi in genere. L'Ires non si applica alle società di persone ed enti equiparati e ad alcuni soggetti esenti (comuni, province).
Il testo unico, all'art. 73, classifica i soggetti passivi in quattro gruppi:
- Società di capitali residenti nel territorio dello Stato. Comprende società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione
- Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale
- Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
- Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato.
L'art.73 comma 2 distingue:
- Gli enti con personalità giuridica
- Persone giuridiche private (associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute, enti ecclesiastici civilisticamente riconosciuti) → per il riconoscimento della personalità giuridica il legislatore fiscale rinvia al codice civile e quindi alla presenza di un riconoscimento amministrativo
- Persone giuridiche pubbliche (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti previdenziali, enti assistenziali). Sono persone giuridiche pubbliche anche lo Stato, le sue amministrazioni e gli enti locali, ma l'art. 74 ne esclude la soggettività passiva ai fini dell'imposta sul reddito (Ires)
- Gli enti privi di personalità giuridica → non sono identificati ai fini Ires come un'unica categoria di soggetti passivi, ma in funzione nella natura esclusiva o principale – o meno – dell'eventuale attività commerciale esercitata. Tali enti possono essere distinti in base alla loro natura giuridica secondo la seguente ripartizione:
- Associazioni riconosciute
- Consorzi
- Trust
- Le altre organizzazioni, non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo.
Una società o un ente è residente se, per la maggior parte di un periodo d'imposta, ha la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
Un trust è considerato residente in Italia quando si verificano due requisiti:
- È stato istituito in uno stato o territorio non compreso nella white list
- Quando almeno uno dei beneficiari è residente nel territorio dello stato, oppure quando dopo la loro istituzione un soggetto residente effettua a favore del trust un'attribuzione patrimoniale che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, o vincoli di destinazione sugli stessi.
A differenza dei residenti, i non residenti possono essere soggetti passivi Ires solo per i redditi prodotti in Italia. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato Italia i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
Le società non residenti che controllano società italiane si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, se in alternativa:
- Sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia
- Sono amministrate da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.
Inoltre, si presume che siano residenti in Italia i trust esteri istituiti in Paesi a fiscalità privilegiata:
- Se almeno un disponente e un beneficiario sono residenti in Italia
- Se un residente ha trasferito in trust immobili o diritti reali immobiliari.
La classificazione dei soggetti passivi Ires nelle quattro categorie previste dall’art. 73 è finalizzata ad individuare le regole di determinazione della base imponibile in relazione alla natura dell’attività esercitata (art. 75 Tuir)
Le società e gli enti commerciali: il reddito complessivo
Il reddito delle società e degli enti commerciali residenti è sempre e solo reddito d'impresa. Non è la somma di redditi distinti per categorie, ma da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa. Ne deriva che se una società possiede degli immobili, o dei capitali, i redditi relativi non appartengono alla categoria dei redditi fondiari, o di capitale, ma sono componenti del reddito d'impresa.
Il reddito complessivo delle società ed enti commerciali è determinato sulla base del bilancio: si assume come punto di partenza il risultato del conto economico (utile o perdita) e, a tale risultato, si apportano le variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle norme fiscali.
Società ed enti commerciali (compresi i trust) non residenti → il reddito è determinato esclusivamente applicando le regole del reddito di impresa, quindi rileva il reddito imputabile all'eventuale stabile organizzazione in Italia.
Il riporto delle perdite
La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Il limite dell'80% comporta che il 20% dell'utile di un periodo deve essere tassato, anche se le perdite pregresse superano l'utile.
Il limite dell'80% non vale per le nuove società, le cui perdite dei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi, ma solo se svolgono una attività produttiva nuova.
Il riporto delle perdite non è ammesso quando:
- L'attività della nuova società è la continuazione di un'attività già svolta sotto altra veste
- Il soggetto che le utilizza è nominalmente lo stesso, ma nella sostanza diverso, da quello che ha realizzato le perdite
- Muta l'attività che ha prodotto le perdite
- La maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo.
- Venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La limitazione non si applica qualora le partecipazioni riguardino società che nel biennio precedente hanno rispettato determinati requisiti di vitalità (numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità, ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% della media degli ultimi due esercizi precedenti).
I soggetti i cui utili sono esenti (es. cooperative a mutualità prevalente), possono riportare la perdita solo per l'ammontare che eccede l'utile non tassato negli esercizi precedenti. La perdita fiscale riportabile è dunque solo quella eccedente i proventi esenti, al netto dei componenti negativi che non sono deducibili perché si riferiscono a proventi esenti. Ciò per evitar
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