Estratto del documento

ISTITUZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO

I REDDITI DI CAPITALE

I Redditi di Capitale.

All'interno dei redditi di capitale possiamo distinguere due principali gruppi di redditi:

Proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti (come i dividendi delle società di capitali)

• Gli interessi e altri proventi che derivano da mutui e da altre dorme di impiego del capitale.

Nell'elenco dei redditi di capitale troviamo:

Le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue

• I compensi per prestazioni di fideiussioni e di altre garanzie

• I proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali

• costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti

I proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute

• I proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

• I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di

• capitalizzazione.

A chiusura dell'elencazione, vi è una forma residuale, che ha per oggetto i proventi derivanti da altri rapporti

aventi per oggetto l'impiego del capitale.

Non sono redditi di capitale:

Le plusvalenze (capital gain) che derivano dalla cessione di azioni o obbligazioni → redditi diversi

• Gli interessi non derivanti dall'impiego, ma da crediti di lavoro o d'impresa.

Dividendi e altri proventi da partecipazioni.

Tra i proventi di capitale, vanno considerati i proventi delle partecipazioni azionarie. Le azioni rappresentano una

frazione del capitale sociale, conferiscono la qualità di socio e il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili.

Le azioni possono essere sia nominativa che al portatore, ma una norma fiscale ne impone la nominatività.

Le obbligazioni, invece, non rappresentano quote del capitale sociale, ma un diritto di credito. Chi detiene

obbligazioni di una società non è socio, ma creditore.

Dividendi ed interessi, pur facendo parte di una medesima categoria residuale, sono trattati diversamente.

Per i dividendi, essendo tassata la società che li distribuisce, occorre evitare che sia tassato in modo pieno anche

il socio. Quindi, bisogna evitare la doppia imposizione economica. Da qui la tassazione ridotta, o nulla, dei

dividendi a carico del socio (partecipation exemption).

Diverso è il regime fiscale degli interessi. La società che li corrisponde li deduce come costo, per cui la tassazione

del creditore non duplica quella della società.

I dividendi, o altri proventi, che derivano dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle società, sono tassati come redditi di capitale. Generano dunque reddito di

capitale le azioni delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni.

Lo stesso regime fiscale vale anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in altre società ed enti soggetti ad

Ires (società a responsabilità limitata, cooperative a responsabilità limitata, società di mutua assicurazioni, enti

commerciali pubblici e privati).

Ci si riferisce solo alle società e ad altri enti che siano soggetti all'imposta sul reddito delle società, non alle

società di persone, i cui utili non sono tassati come reddito della società, ma come redditi dei soci, in

applicazione del principio di trasparenza. Per i soci, gli utili non sono redditi di capitale, ma redditi di

partecipazione.

Il D. lgs. 12 Dicembre 2003 ha riformato ed ampliato il Testo Unico delle imposte sui reddito ed ha riformato il

sistema di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.

Prima della riforma, al fine di prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi, era adottato il metodo

dell'imputazione, il quale comportava che l'imposta sugli utili viene imputata all'imposta dovuta dal socio, cui era

attribuito un credito di imposta. A ciò che era dovuto dalla società corrispondeva il credito d'imposta

riconosciuto del socio. In tal modo non vi era doppia tassazione in senso economico. La tassazione della società

era una sorta di anticipazione dell'imposta dovuta del socio, nel cui reddito complessivo confluivano i dividendi.

Questo metodo non presenta inconvenienti quando società e socio appartengono ad un medesimo sistema

fiscale. Se invece il socio risiede in uno stato diverso da quello in cui risiede la società partecipata, il metodo

dell'imputazione presenta difficoltà applicative, perchè il socio non residente non è soggetto ad imposta

sull'insieme dei suoi redditi nello stato di residenza della società partecipata.

Il metodo dell'imputazione è stato, dunque, sostituito con il metodo della partecipation exemption (pex), che

modella la tassazione sulla situazione oggettiva della società, invece che su quella soggettiva del socio.

La detassazione dei dividendi è attuata in modo (quasi) completo solo nei confronti dei soggetti passivi dell'Ires.

La partecipation exemption riguarda non solo i dividendi, ma anche le plusvalenze.

Per le persone fisiche, per gli imprenditori individuali e per i soci delle società di persone, il nuovo sistema non

prevede la totale non tassazione delle plusvalenze e dei dividendi. Permane la tassazione, ma solo su una parte

del loro ammontare. La doppia imposizione economica è, quindi, eliminata solo in parte.

Se il socio è una persona fisica che non percepisce il dividendo come imprenditore, il trattamento fiscale varia in

ragione della quota di partecipazione posseduta. Occorre distinguere tra partecipazioni qualificate e non

qualificate.

Le partecipazioni sono qualificate se superano un data percentuale del capitale sociale o se attribuiscono

• diritti di voto in misura superiore ad una data percentuale. La partecipazione in società per azioni

quotate è qualificata se supera il 5% del capitale, o se attribuisce diritti di voto nell'assemblea ordinaria

superiori al 2%. La partecipazione in società di capitali non quotate, o altri soggetti passivi Ires, è

qualificata se supera il 25% del capitale, o se attribuisce diritti di voto nell'assemblea ordinaria

superiori al 5%.

Le partecipazioni non qualificate sono quelle dei piccoli risparmiatori, ai quali si applica un regime fiscale

• sostitutivo. I dividendi distribuiti a persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate sono

soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. La stessa aliquota si applica anche alle plusvalenze

derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.

Con l'applicazione dell'aliquota del 20%, nel caso di partecipazioni non qualificate, la tassazione complessiva (Ires

più Irpef) è pari al 42%.

Per le partecipazioni qualificate la base imponibile è costituita da una percentuale dei dividendi (49,72%). A tale

base imponibile si applicano le aliquote progressive dell'Irpef. La tassazione complessiva oscilla tra il 35,8 – 43%.

Se il socio è un imprenditore (persona fisica) o una società di persone, si applicano le disposizioni previste per le

partecipazioni qualificate, anche se le partecipazioni non superano le percentuali del capitale o dei diritti di voto

richiesti per le partecipazioni qualificate, perchè per il socio le partecipazioni siano relative all'attività d'impresa.

Il regime fiscale dei proventi azionari si applica anche ai proventi dei titoli similari alle azioni, ossia per i titoli e gli

strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita, come per le azioni, totalmente dalla partecipazione ai

risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in

relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. I proventi non sono tassati come interessi ma

come dividendi.

Riparto di riserve.

Non costituisce reddito ciò che i soci ricevono a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi non

costituiti con utili, ma con:

Sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote

• Interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote

• Versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale

• Saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

Va tenuto presente che non può esservi distribuzione di riserve di capitali se vi sono utili o riserve di utili da

distribuire.

Le somme o valori distribuiti utilizzando riserve di capitale riducono, per il socio, il costo fiscalmente riconosciuto

delle azioni o quote possedute.

Le somme o il valore normale dei beni che il socio riceve in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del

capitale o di liquidazione delle società ed enti non costituiscono utili per la parte che corrisponde al costo della

partecipazione. Sono, invece, utili per la parte eccedente. In queste ipotesi, fermo restando che non è reddito la

restituzione del capitale investito, la differenza tra somma ricevuta e capitale investito è trattata come reddito di

capitale. Se il differenziale è negativo, la perdita non è deducibile.

Gli utili dell'associato in partecipazioni.

Quando l'apporto di un soggetto che sia associato in un contratto di associazione in partecipazione sia costituito

da capitale, o sia misto (capitale e lavoro), gli utili che percepisce sono equiparati ai dividendi, e l'associante non

li può dedurre come costo.

Il reddito dell'associato è reddito di lavoro autonomo solo nel caso in cui l'apporto è di solo lavoro.

Gli utili dell'associato, che hanno natura di reddito di capitale, sono tassati in misura ridotta (49,72%) solo se

l'apporto dell'associato superi il 5% del valore del patrimonio netto della società associante. Se l'associante è

soggetto al regime delle imprese minori, si richiede un apporto superiore al 25%. Se la misura dell'apporto è

inferiore alle soglie, si applica il regime fiscale sostitutivo (ritenuta a titolo d'imposta del 20%).

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

I soggetti passivi.

L'imposta sul reddito delle società (Ires) è un'imposta proporzionale, che colpisce, con aliquota del 27,5%, il

reddito complessivo netto delle società di capitali e dei soggetti collettivi in genere. L'Ires non si applica alle

società di persone ed enti equiparati e ad alcuni soggetti esenti(comuni, province).

Il testo unico, all'art. 73, classifica i soggetti passivi in quattro gruppi:

Società di capitali residenti nel territorio dello Stato. Comprende società per azioni, società in

• accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua

assicurazione

Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato che hanno

• per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale

La disciplina delle società di capitali e degli enti commerciali è unitaria, per cui i due gruppi possono essere ridotti

ad uno, ovvero società ed enti commerciali

Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato che non

• hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica non residenti nel

• territorio dello stato.

L'art.73 comma 2 distingue:

Gli enti con personalità giuridica

• Persone giuridiche private (associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute, enti ecclesiastici

◦ civilisticamente riconosciuti ..) → per il riconoscimento della personalità giuridica il legislatore fiscale

rinvia al codice civile e quindi alla presenza di un riconoscimento amministrativo

Persone giuridiche pubbliche (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti previdenziali, enti

◦ assistenziali). Sono persone giuridiche pubbliche anche lo Stato, le sue amministrazioni e gli enti

locali, ma l'art. 74 ne esclude la soggettività passiva ai fini dell'imposta sul reddito (Ires)

Gli enti privi di personalità giuridica → non sono identificati ai fini Ires come un'unica categoria di

• soggetti passivi, ma in funzione nella natura esclusiva o principale – o meno – dell'eventuale attività

commerciale esercitata. Tali enti possono essere distinti in base alla loro natura giuridica secondo la

seguente ripartizione:

Associazioni riconosciute

◦ Consorzi

◦ Trust

◦ Le altre organizzazioni, non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il

◦ presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo.

Una società o un ente è residente se, per la maggior parte di un periodo d'imposta, ha la sede legale o la sede

dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Un trust è considerato residente in Italia quando si verificano due requisiti:

È stato istituito in uno stato o territorio non compreso nella white list

• Quando almeno uno dei beneficiari è residente nel territorio dello stato, oppure quando dopo la loro

• istituzione un soggetto residente effettua a favore del trust un'attribuzione patrimoniale che importi il

trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari,

anche per quote, o vincoli di destinazione sugli stessi.

A differenza dei residenti, i non residenti possono essere soggetti passivi Ires solo per i redditi prodotti in Italia. Si

considerano prodotti nel territorio dello Stato Italia i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel

territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Le società non residenti che controllano società italiane si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, se

in alternativa:

Sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia

• Sono amministrate da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto

• in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.

Inoltre, si presume che siano residenti in Italia i trust esteri istituiti in Paesi a fiscalità privilegiata:

Se almeno un disponente e un beneficiario sono residenti in Italia

• Se un residente ha trasferito in trust immobili o diritti reali immobiliari.

La classificazione dei soggetti passivi Ires nelle quattro categorie previste dall’art. 73 è finalizzata ad individuare

le regole di determinazione della base imponibile in relazione alla natura dell’attività esercitata (art. 75 Tuir)

Le società e gli enti commerciali: il reddito complessivo.

Il reddito delle società e degli enti commerciali residenti è sempre e solo reddito d'impresa. Non è la somma di

redditi distinti per categorie, ma da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa. Ne deriva che se

una società possiede degli immobili, o dei capitali, i redditi relativi non appartengono alla categoria dei redditi

fondiari, o di capitale, ma sono componenti del reddito d'impresa.

Il reddito complessivo delle società ed enti commerciali è determinato sulla base del bilancio: si assume come

punto di partenza il risultato del conto economico (utile o perdita) e, a tale risultato, si apportano le variazioni in

aumento e in diminuzione derivanti dall'applicazione delle norme fiscali.

Società ed enti commerciali (compresi i trust) non residenti → il reddito è determinato esclusivamente

applicando le regole del reddito di impresa, quindi rileva il reddito imputabile all'eventuale stabile organizzazione

in Italia.

Il riporto delle perdite.

La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta

successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che

trova capienza in tale ammontare. Il limite dell'80% comporta che il 20% dell'utile di un periodo deve essere

tassato, anche se le perdite pregresse superano l'utile.

Il limite dell'80% non vale per le nuove società, le cui perdite dei primi tre periodi d'imposta possono essere

computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi, ma solo se svolgono una attività produttiva nuova.

Il riporto delle perdite non è ammesso quando:

L'attività della nuova società si la continuazione di un'attività già svolta sotto altre veste

• Il soggetto che le utilizza è nominalmente lo stesso, ma nella sostanza diverso, da quello che ha

• realizzato le perdite

Muta l'attività che ha prodotto le perdite

• La maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che

• riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo.

Venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state

• realizzate.

La limitazione non si applica qualora le partecipazioni riguardino società che nel biennio precedente hanno

rispettato determinati requisiti di vitalità (numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità, ammontare dei ricavi

e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% della

media degli ultimi due esercizi precedenti).

I soggetti i cui utili sono esenti (es. cooperative a mutualità prevalente), possono riportare la perdita solo per

l'ammontare che eccede l'utile non tassato negli esercizi precedenti. La perdita fiscale riportabile è dunque solo

quella eccedente i proventi esenti, al netto dei componenti negativi che non sono deducibili perchè si riferiscono

a proventi esenti. Ciò per evitar

Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 54
Istituzioni di diritto tributario Pag. 1 Istituzioni di diritto tributario Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto tributario Pag. 51
1 su 54
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siringomartina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Cicognani Filippo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community