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ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS
Diversamente dagli enti commerciali, il reddito degli enti non commerciali è determinato in maniera atomistica,
per evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito che non possono confluire nel reddito d’impresa. E’ dato
dalla somma dei redditi di categoria:
Attività cosiddetta istituzionale → può generare redditi fondiari e/o di capitale, e/o diversi
• (Eventuale) Attività commerciale svolta in via non esclusiva → può generare reddito d’impresa.
•
Non concorrono a formare il reddito:
I fondi pervenuti in occasione di raccolte pubbliche occasionali in concomitanza di ricorrenze
• I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività sociali.
•
Il regime ordinario prevede la determinazione del reddito imponibile come risultato della deduzione analitica dai
ricavi dei costi inerenti all’attività. I costi dei beni promiscui sono deducibili in proporzione al rapporto: Ricavi e
proventi commerciali/Totalità ricavi e proventi (commerciali + istituzionali).
Sono previsti regimi forfettari di determinazione del reddito imponibile per i soggetti con volume d’affari
inferiore a € 400.000 per prestazioni di servizi e €700.000 per altre attività. Il regime è opzionale ed ha durata
annuale con rinnovo tacito. Il reddito si determina applicando una percentuale sui ricavi (ad es. 15%).
Dal reddito complessivo degli enti non commerciali si deducono:
Canoni e contributi obbligatori su immobili
• Somme corrisposte ai dipendenti per adempiere a funzioni elettorali
• Contribuiti ad organizzazioni non governative.
•
Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae il 19% di:
A) Interessi passivi su mutui agrari
B) Spese per manutenzione beni culturali
C) Erogazioni liberali in denaro e valore normale dei beni ceduti gratuitamente in favore dello Stato, regioni,
comuni, per attività di studio e ricerca nel settore della cultura
D) Erogazioni liberali in favore del settore dello spettacolo
E) Erogazioni liberali in favore di ONLUS
F) Erogazioni liberali in favore di associazioni di promozione sociale
G) Erogazioni liberali in favore di istituti scolastici
Deve trattarsi di oneri non deducibili dai singoli redditi di categoria.
Gli enti associativi.
Associazioni
• Consorzi
•
Sono enti senza scopo di lucro per i partecipanti, i quali sono associati per perseguire in forma collettivo di uno
scopo idealistico (associazione) o di un vantaggio economico (consorzio), ma non di guadagno diretto anche ove
ciò comporti l'esercizio di un'attività economica.
Non è considerata commerciale l'attività conforme alle finalità istituzionali svolta dalle associazioni e dai consorzi
nei confronti degli associati, degli iscritti o dei partecipanti: è attività istituzionale, indipendentemente
dall'eventuale natura commerciale.
Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quota o contribuiti associati non concorrono a formare
il reddito complessivo: l'incremento di ricchezza dovuto al versamento delle quote non è reddito perchè è
contributo (non corrispettivo) ai mezzi economici necessari per esercitare le attività necessarie per il
perseguimento del fine istituzionale.
Si considerano commerciali le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso il pagamento di contributi specifici
(anche nei confronti degli associati)
se abituali → reddito d'impresa
◦ se occasionali → redditi diversi
◦
Non sono considerate commerciali le attività verso il pagamento di corrispettivi specifici, ma conformi alle finalità
istituzionali e nei confronti dei partecipanti o di altre associazioni analoghe, svolte da:
1. Associazioni politiche, sindacali e di categorie
2. Associazioni religiose
3. Associazioni culturali
4. Associazioni sportive e dilettantistiche
5. Associazioni di promozione sociale
6. Associazioni di formazione extrascolastica
Sono comunque commerciali, anche se svolte da queste associazioni:
1. Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
2. Somministrazione di pasti
3. Prestazioni alberghiere o di alloggio
4. Prestazioni di trasporto
5. Gestione di spacci aziendali e di mense
6. Organizzazioni viaggi e soggiorni turistici
7. Gestione di fiere, esposizioni ..
8. Pubblicità commerciale
9. …
Esistono condizioni per la disciplina fiscale di favore per gli enti non commerciali:
Divieto di distribuzione avanzi di utili o del patrimonio durante la vita dell’associazione
• Obbligo di devolvere il patrimonio ad enti con analoghe finalità in caso di scioglimento
• Disciplina uniforme del rapporto associativo che ne garantisca l’effettività (durevolezza, partecipazione
• diretta, ecc.)
Redazione del rendiconto annuale
• Libera eleggibilità degli organi amministrativi
• Principio del voto singolo
• Sovranità dell’assemblea
• Precisi criteri di ammissione, esclusione
• Pubblicità delle assemblee e delle deliberazioni
• Intrasmissibilità delle quote associative e del contributo, tranne che mortis causa.
•
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS.
ONLUS è un acronimo solo fiscale che presuppone una forma giuridica dell'organizzazione non di lucro ed uno
statuto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Lo statuto deve prevedere:
Lo svolgimento dell'attività nei seguenti settori:
• 1. Assistenza sociale e socio – sanitaria
2. Assistenza sanitaria
3. Beneficenza
4. Istruzione
5. Formazione
6. Sport dilettantistico
7. Tutela e promozione del patrimonio artistico
8. Tutela dell'ambiente
9. Promozione della cultura e dell'arte
10. Tutela dei diritti civili
11. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
• Il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate. Solo le eventuali attività connesse possono
• essere diverse da quelle elencate.
Il divieto di distribuzione di utili o del patrimonio durante la vita dell'ente
• L'obbligo di reinvestire gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere
• direttamente connesse.
Il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si distingue:
A) Per i destinatari dell'attività svolta, se di:
Assistenza sanitaria
• Istruzione
• Formazione
• Sport dilettantistico
• Promozione della cultura e dell'arte
• Tutela dei diritti civili
•
Tali attività sono considerate di solidarietà sociale se dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiare ed a componenti di collettività
estere (limitatamente agli aiuti umanitari)
B) Per la natura dell'attività svolta, se di:
Assistenza sociale e socio – sanitaria
• Beneficenza
• Tutela e promozione del patrimonio artistico
• Tutela dell'ambiente (no smaltimento rifiuti)
• Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
•
Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
Connessione per presunzione di legge → si considerano tali le attività statutarie di:
Assistenza sanitaria
• Istruzione
• Formazione
• Sport dilettantistico
• Promozione della cultura e dell'arte
• Tutela dei diritti civili
•
Connessione per limiti quantitativi → in ogni caso si considerano direttamente connesse alle attività istituzionali
le attività statutarie che rispettano le seguenti condizioni:
Non prevalenza rispetto alle attività istituzionali
• Proventi minori – uguali al 66% delle spese complessive dell'organizzazione
• Lo svolgimento di tali attività è consentito in tali limiti se non rientrano tra le attività di solidarietà sociale
• previste dal legislatore delle ONLUS.
Il divieto di distribuzione, diretta o indiretta, di utili o del patrimonio durante la vita dell'ente è attuato con i
seguenti divieti:
Di cessioni di beni o prestazioni di servizi a prezzi di favore ai partecipanti, amministratori, familiari ..
• Di acquisto di beni e servizi senza valide ragioni economiche ed a prezzi maggiori del valore normale
• Di compensi amministratori e sindaci maggiori a tariffe professionali
• Di corresponsione di interessi passivi a tasso maggiore al tasso di sconto a soggetti diversi dalle banche
• Di corresponsione di salari maggiori del 20% rispetto al CCNL.
•
Esistono ONLUS che nascono di diritto:
Organismi di volontariato
• Organizzazioni non governative riconosciute
• Cooperative sociali e loro consorzi.
•
La disciplina agevolativa delle ONLUS non si applica a:
Enti pubblici
• Società (non cooperative)
• Partiti e movimenti politici
• Organizzazioni sindacali
• Associazioni di categoria.
•
ART 150 TUIR:
1. Esercizio delle “attività istituzionali” nel perseguimento di esclusivo finalità di solidarietà sociale → non
costituisce attività commerciale (tranne che per le cooperative): quindi il reddito non è reddito
d’impresa, e nemmeno può rientrare nelle altre categorie di reddito
2. Proventi derivanti da “attività direttamente connesse” alle attività istituzionali: anche se attività
commerciali, il relativo reddito non concorre a formare il reddito imponibile.
Legge delega per la riforma del terzo settore → Prevede il riordino della disciplina tributaria e delle varie forme di
fiscalità di vantaggio a favore degli enti del Terzo settore, da attuare in base alle seguenti linee-direttrici:
Revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle
• finalità di interesse generale perseguite dall'ente
Razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore
• Riforma dell'istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l'utilizzo delle somme
• devolute con tale strumento normativo
Razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore
• Introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del
• Terzo settore
Assegnazione di immobili pubblici inutilizzati
• Revisione della disciplina delle ONLUS.
• IL