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28/09/20
Il diritto tributario è un “diritto di secondo livello”.
Ci confronteremo con il fenomeno della tassazione, che riguarda sia le persone, sia le società,
sia i gruppi di società.
Il codice tributario è in realtà un raggruppamento di leggi e non è un codice organico.
Il diritto tributario si divide in due parti: parte generale e parte speciale. La parte generale fa
riferimento alle norme che si occupano dell’accertamento, riscossione, sanzioni, principi,
norme generali che ritroviamo in ogni tributo. La parte speciale invece si occupa dei singoli
tributi.
ES. IRPEF: chi paga l’imposta e come calcolarla (parte speciale); quali sono i rapporti
contribuente/stato, come si fa a pagare un tributo, come si viene puniti se si commette un
illecito? (parte generale).
Il diritto tributario è una materia che si occupa del fenomeno dell’imposizione fiscale, della
disciplina dei tributi e di tutti i procedimenti (applicazione, accertamento, riscossione,
sanzione degli illeciti e processo). I due soggetti del diritto tributario sono lo Stato che impone
i tributi e il contribuente che è tenuto al versamento degli stessi.
Il diritto tributario veniva chiamato e confuso nel diritto finanziario prima della nascita degli
studi in diritto tributario, esso trattava delle norme che concernono il reperimento dei tributi
(diritto tributario proprio) sia le norme sulla gestione e l’impiego di queste risorse finanziarie
(scienza delle finanze). Oggi il diritto tributario si occupa del solo studio della particolare
tipologia di entrata pubblica che sono i tributi.
I tributi fanno parte delle entrate di diritto pubblico (previste dalla legge) e non delle entrate
di diritto privato (quando la PA si comporta come soggetto di diritto privato, es. affitto di
immobile statale). Tra le entrate di diritto pubblico, affianco ai tributi, ci sono le sanzioni
amministrative pecuniarie, i prestiti forzosi e le entrate parafiscali.
Il diritto tributario si occupa di studiare i tributi, che sono una particolare entrata di diritto
pubblico, senza curarsi di come vengono impiegate tali entrate.
TRIBUTO: non vi è una norma giuridica che definisce il tributo, sono gli studi della dottrina e
della giurisprudenza che cercano di dare un significato concreto al concetto poiché il
legislatore non l’ha definito con certezza.
È una prestazione patrimoniale coattiva. È una prestazione che comporta un
pagamento in denaro (natura monetaria) non rimesso alla volontà del contribuente ma
imposto senza possibilità di sottrazione. Il carattere della coattività distingue il tributo
da altri tipi di entrate (es. decisione contrattuale nel scegliere la locazione di un locale
pubblico). Il provato subisce una decurtazione patrimoniale.
È a titolo definitivo. Il contribuente non potrà chiedere il rimborso di un tributo (a meno
che si verifichi un pagamento in eccesso), il prelievo non è temporaneo.
Ha funzione di reperimento di mezzi economici. La ratio/obietti
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Dettagli
SSD
Scienze giuridiche
IUS/12 Diritto tributario
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
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di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Mauro Michele.
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