Tutela
Hanno bisogno di un tutore coloro che sono in possesso della capacità giuridica ma non di quella d’agire: coloro che pur disponendo di un patrimonio non possono gestirlo.
- Maschi impuberi sui iuris
- Donne impuberi sui iuris
Le donne, una volta uscite dalla tutela impuberum, entravano nella tutela mulierum.
Tutela legittima
Prevista dalle XII Tavole ed esercitata dall’adgnato di grado più prossimo; si tratta di tutela potestativa, poiché il tutore la esercita sia nell’interesse del pupillo che nel proprio (egli sarebbe stato colui che avrebbe ereditato se il pupillo fosse morto entro la pubertà).
Tutela testamentaria
Il tutore viene indicato dal padre nel proprio testamento; si tratta in questo caso di tutela protettiva, perché il tutore è un estraneo alla famiglia e quindi non ha aspettative ereditarie.
Tutela atiliana
Prevista dalla LEX ATILIA (III sec. a.C.); se la persona non ha un adgnato entro il sesto grado né un tutore testamentario, il tutore è nominato dal pretore.
Compiti del tutore
- Quando il soggetto a tutela è un infante (minore che non sa ancora parlare) il tutore si sostituisce ad esso nella gestione del patrimonio.
- Quando il soggetto a tutela è un minore uscito dall’infanzia o una donna, il tutore non sostituisce la persona, ma la affianca, completandone gli atti; essi compiono atti imperfetti che necessitano l’auctoritas del tutore per essere validi.
La tutela muliebre sottostà a norme in parte differenti:
- In età classica le donne possono scegliere il proprio tutore (TUTORE OPTIVUS).
- La tutela perde via via importanza, fino a giungere all’età postclassica in cui le donne sono libere e possono addirittura assumere la potestà dei propri figli in caso di morte del pater (donna tutrice).
Curatela
Sono sottoposti a cura i furiosi (insani di mente) e i prodighi (affetti da prodigalità, sperperano il proprio patrimonio).
Mentre per gli infermi di mente il curatore è assegnato per legge, nel caso dei prodighi deve esserne fatta espressa richiesta al pretore.
Lex Laetoria de circumscriptions adulescentium
(III sec. a.C.) Destinata agli adolescenti (14-25 anni); se un adolescente compie un atto giuridico e, ritenendo di essere stato raggirato o essendosi pentito, può richiedere l’annullamento di quest’ultimo: restitutio in integrum.
Ma se nel compimento dell’atto è stato assistito da un curatore l’atto non può essere annullato.