Premesse indispensabili
Il significato di succedere
Con succèdere e successio s’intende il subentrare, nell’insieme dei rapporti giuridico-patrimoniali trasmissibili, di una o più persone sui iuris (se di sesso maschile, di un pf) a un’altra persona sui iuris che cessa di essere tale per morte o in seguito alla perdita della cittadinanza o come effetto del compimento di determinati atti giuridici. Non tutte le situazioni sono trasmissibili: non lo sono quei diritti reali limitati che hanno un carattere strettamente personale, come l’usufrutto; non lo sono quelle obbligazioni, la cui prestazione è connessa alla qualità della persona, come un contratto di società, o di mandato, o di locazione d’opera [→ Priv. V “Obbligazioni”, n. 8]; e neppure lo sono, passivamente, le azioni nascenti da atti illeciti e, attivamente, anche l’azione spettante per iniuriae “lesioni”, dato il carattere del tutto personale della lesione (fisica o morale) [← Priv. II “Processo”, n. 2.7, sub d].
Con Giustiniano, questa successione sarà detta universale, in universum ius, perché sarà chiamata successione anche quella a titolo particolare, in singulas res, cioè in singoli e determinati rapporti. Successione universale può aversi sia tra vivi (inter vivos), sia a causa di morte (mortis causa).
Tra vivi (inter vivos) si ha nelle tre situazioni già note:
- Per ius civile, l’arrogato e la donna sui iuris nel matrimonio cum manu [← Priv. I “Persone e famiglia”, n. 3.4];
- Per diritto onorario, il debitore insolvente sottoposto alla esecuzione patrimoniale [← Priv. II “Processo”, n. 2.3].
Molto più rilevante, giuridicamente e socialmente, è la successione a causa di morte, delle cui linee generali si occupano le pagine seguenti. Qualora con la morte, che – si diceva e si dice – pone fine a tutto (mors omnia solvit), di una persona sui iuris se ne dissolvessero definitivamente le potestà familiari, i diritti assoluti, i diritti relativi (in particolare i debiti) e i culti familiari, si avrebbero conseguenze pratiche rovinose per i familiari del defunto, dannose per i suoi creditori, pregiudizievoli per l’ordine sociale: si pensi, ad es., a quanto potrebbe accadere intorno ai beni del defunto, divenuti cose di nessuno (res nullìus) e contesi fra coloro che per primi riescano ad occuparli.
Ben si comprende allora come fin da età remota si sia provveduto a elaborare regole in materia, dapprima rudimentali e imperfette, poi man mano più raffinate e complete (e talora addirittura minuziose), grazie soprattutto all’apporto dei giuristi, già nel I periodo con i pontefici. In seguito, i giuristi tardorepubblicani dedicano alla successione mortis causa notevoli riflessioni, guidando altresì l’attività innovatrice dei pretori, mentre i giuristi classici ne trattano ampiamente in opere casistiche e sistematiche, in cui affrontano anche svariati aspetti oggi riferiti alla teoria generale del negozio giuridico (o del contratto), come i vizi della volontà (dolo, timore, errore [← Priv. II, n. 2.8]) o gli elementi accidentali (condizione, termine, ònere o modo [← mod. I, n. 20, sub b]).
Eredità e delazione ereditaria per ius civile
Nel I periodo, già dall’età arcaica i mores fissati poi nelle Dodici Tavole esigono che, alla morte di un pf, una o più persone assicurino continuità al patrimonio (familia, in una delle sue accezioni) e ai culti familiari (sacra). Per ius civile, il complesso delle situazioni trasmissibili a uno o più successori prende il nome di herèditas “eredità” e il successore quello di hères “erede”.
Se più sono gli eredi, ciascuno di loro succede in una quota di eredità: l’assegnazione dei beni a ciascuno degli eredi avviene, nella procedura per legis actiones, con l’azione “per richiesta di un (giudice) o di un arbitro” [← Priv. I, n. 1.4] e, nella procedura formulare, con un’apposita azione divisoria, dalla formula analoga a F 4 [← Priv. II, n. 2.4, sub e]. L’erede, succedendo nelle situazioni sia attive sia passive (es.: debiti trasmissibili), si trova a dover rispondere delle passività non solo coi beni ereditati, ma anche coi propri beni, dato che si verifica la confusione dei due patrimoni: i giuristi qualificano damnosa “dannosa” una eredità oberata di debiti.
Presupposto necessario per l’acquisto dell’eredità [→ n. 6] è la vocatio “chiamata” a succedere, che determina una “delazione” (delatio), ossia una offerta, dell’eredità. Per ius civile la delazione può avvenire in due modi: per volontà del defunto manifestata a suo tempo nel testamento, oppure – se esso è assente o invalido – secondo le regole dei mores fissate nella legge delle Dodici Tavole. Pertanto, si distingue tra successione testamentaria e successione intestata (o legittima). Le due delazioni sono incompatibili, perché, in via di principio, un pf non può disporre col testamento di una parte dei beni e lasciare che il rimanente sia devoluto secondo le regole della successione intestata (legittima). Se ciò accade, la parte dei beni non attribuiti per testamento va all’erede istituito e, qualora vi siano più eredi, va ad accrescere le rispettive quote in misura proporzionale.
Successione pretoria: la bonorum possessio
Nel II periodo, la successione a causa di morte non si esaurisce nelle sole regole poste dal ius civile, ma evolve anche, e soprattutto, grazie all’intervento del pretore, qui ancora più incisivo che in altri settori, sebbene egli, non avendo mai il potere di costituire direttamente una posizione di ius civile, non possa riconoscere la qualità di erede a chi tale non sia per ius civile. Tuttavia, il pretore può costituire e proteggere situazioni possessorie (stati di fatto): così fa, dalla tarda Repubblica, anche nella successione, giovandosi dei suggerimenti tecnici dei giuristi e, così, rendendosi interprete della mutata coscienza sociale.
L’intervento del pretore consiste nell’immettere nel “possesso dei beni” di un defunto, bonorum possessio (locuzione tecnica) [un cenno già ← Priv. II, n. 2.10 sub b], alcuni congiunti o persone, che sono da lui ritenuti meritevoli di considerazione e che gliene facciano richiesta secondo l’ordine stabilito dall’editto e entro i termini in esso previsti. Dopo una prima fase, in cui la bonorum possessio è destinata a cedere di fronte all’eredità civile [per la formula → n. 6.2], il pretore appresta, per la maggior parte dei casi di conflitto, nuovi mezzi, idonei a difendere il possessore dei beni nei confronti dell’erede civile: nel linguaggio dei giuristi classici, la distinzione tra le due fasi è incisivamente sintetizzata dalle locuzioni sine re “senza la cosa (= il patrimonio)” e cum re “con la cosa (= il patrimonio)”.
Nell’editto sono previsti i casi di concessione della bonorum possessio, che gli interessati possono ottenere, come detto, su richiesta entro i termini prestabiliti. La richiesta può essere avanzata tanto in assenza di testamento (successione intestata), quanto in presenza di un testamento, sia esso invalido per vizi non gravi di forma oppure valido ed efficace: nell’ordine, si ha una bonorum possessio sine tàbulas “senza le tavole (testamentarie)” [→ n. 2.2], o secundum tàbulas “secondo le tavole” [→ n. 3.4], o contra tàbulas “contro le tavole” [→ n. 4.2].
Questa triplice finalità trova un puntuale riscontro nella definizione del diritto pretorio, data dal giurista tardoclassico Papiniano e nota dal Digesto giustinianeo: Il diritto pretorio (ius praetorium) è quello che i pretori, nell’interesse generale, hanno introdotto allo scopo di aiutare (adiuvandi), o integrare (supplendi), o correggere (corrigendi) il ius civile. I tre verbi “aiutare (adiuvare), integrare (supplè-re), correggere (corrìgere)” trovano corrispondenza, rispettivamente, nella bonorum possessio “secondo, senza, contro le tavole testamentarie”.
Il possessore dei beni, bonorum possessor, pur non essendo erede, è praticamente considerato equivalente all’erede: infatti, il pretore, grazie alla finzione (positiva) della qualità di erede, riconosce al possessore dei beni la possibilità di agire o di essere convenuto in giudizio con le azioni che si sarebbero potute esperire dal defunto o contro di lui. Detto più tecnicamente, il possessore dei beni ha la legittimazione attiva e passiva alle azioni, ora tutte pretorie, esperibili dal o contro il defunto.
La successione intestata (legittima)
Le regole di ius civile
Quando un pf muore senza lasciare testamento o lasciando un testamento invalido per ius civile, si apre la successione intestata. Nel I periodo, essa è regolata dai mores, fissati poi nelle Dodici Tavole, e dunque da norme del solo ius civile, che rispecchiano la struttura giuridica della famiglia. Nell'ordine, e secondo le regole qui di seguito illustrate, i successibili sono: i sui, l'agnato prossimo, i gentiles.
In primo luogo, al pf defunto subentrano quei sottoposti che, alla sua morte, divengono persone sui iuris: si tratta, sempre, dei figli e della moglie, rimasta vedova, se era sposata cum manu, poiché così si era creato un vincolo di agnazione che la equiparava a una figlia del marito (loco filiae). Ai fini successori, tutti i figli e la moglie sono detti heredes sui, cioè “eredi propri” del defunto, e lo sono automaticamente (ipso iure), cioè senza poter rifiutare, e per sempre.
Tuttavia, i fratelli coeredi possono decidere di tenere unito il patrimonio del loro pf nel consorzio, anche per conservare la medesima posizione censitaria del pf nell’ordinamento centuriato [← mod. I, nn. 4.4 e 6.1]: nel consorzio tutti i fratelli sono titolari di tutto, e perciò è sufficiente l’atto di uno solo, ad es., per manomettere uno schiavo o per trasferire la proprietà di un bene. Tra i sui l’eredità si divide per capi, ossia in quote uguali: per la divisione si ricorre alle procedure già ricordate poco sopra [n. 1.2]. Se uno dei figli è premorto al pf o è stato emancipato dal pf, ai discendenti diretti del figlio premorto, quale che sia il loro numero, va la quota che sarebbe spettata al loro genitore: questo è il criterio detto oggi della rappresentazione (da non confondere con la rappresentanza).
In secondo luogo, in mancanza di eredi sui, i beni sono attribuiti – familiam habènto “abbiano il patrimonio" – all’agnato prossimo (parente di grado più vicino in linea collaterale), che agli inizi non è considerato erede civile, ma presto lo diviene per interpretazione creatrice dei pontefici. L’agnato prossimo – a differenza dei sui (eredi automaticamente e per sempre) – può cedere a un terzo l'eredità oppure non accettarla.
La cessione della eredità a un terzo deve avvenire, ovviamente, prima della sua accettazione e va compiuta fra gli interessati (cedente e cessionario) con una in iure cessio (hereditatis) [← Priv. II, n. 1.3]: il terzo (cessionario) diverrà l'erede, più esattamente il vocatus “chiamato” all'eredità. Viceversa, all'erede testamentario è preclusa tale possibilità di cessione, che, se posta in atto, sarà nulla.
Se, invece, l'agnato prossimo non accetta l'eredità, essa non è deferita (= offerta) all’agnato di grado ulteriore, ma resta vacante: chiunque può occuparla e, dopo un anno, diventarne titolare per usucapione. Tuttavia, con l’andar del tempo, l’usucapione dell’eredità sarà sentita come iniqua: grazie a vari rimedi, dapprima (II secolo d.C.) si ammetterà solo la usucapione di singoli beni ereditari e poi si giungerà a escluderla del tutto.
In terzo luogo, infine, in mancanza di agnati, la occupazione del patrimonio è assicurata ai gentiles (membri della stessa gens del pf defunto). I gentiles non sono, né mai saranno, considerati eredi, anche perché il loro ruolo successorio diviene ben presto marginale, finché, durante il II periodo, se ne perde ogni traccia. Permane invece il ruolo delle altre due categorie (sui e agnati), che, anzi, sono formalmente mantenute fino a Giustiniano.
L’intervento del pretore (bonorum possessio sine tàbulis)
Dagli inizi del II periodo, la successione regolata dal ius civile e fondata sul vincolo di agnazione viene man mano avvertita come troppo rigorosa, perché esclude dalla eredità sia i figli emancipati, sia i congiunti per parte femminile (es.: i figli di una sorella del defunto), sia la moglie non in manu: con tutte queste persone il legame affettivo è forte come e, talvolta, anche più di quello con gli agnati.
Ad attenuare la disparità di trattamento successorio interviene il pretore che, dalla tarda Repubblica, comincia a tenere in considerazione il vincolo di cognazione: nasce così la bonorum possessio sine tàbulis “senza le tavole (testamentarie)”. A sviluppo compiuto, il pretore la concede a quattro classi di persone, purché ingenue, ossia nate libere (per i liberti la disciplina pretoria, qui omessa, è diversa), che nell’ordine sono ammesse a richiederla entro i termini stabiliti nell’editto. Se manca la richiesta dei membri, esistenti, di una classe, si passa (ed è una grande novità) alla classe successiva (cd. “successione degli ordini”):
- I liberi “figli”
- II legitimi
- III cognati
- IV il coniuge superstite (vir et uxor)
I) La prima classe, quella dei liberi
Comprende tutti i figli – senza fare distinzione tra figli rimasti in potestà del pf fino alla sua morte e figli usciti dalla potestà per suo atto di emancipazione – e, secondo il criterio della rappresentazione, i discendenti di eventuali figli premorti al pf. Appare però iniquo far concorrere i figli emancipati, che hanno potuto costituirsi un patrimonio proprio, con i figli rimasti in potestà, che hanno potuto acquistare solo per il pf. Pertanto, il pretore dispone che una parte del patrimonio degli emancipati, da lui stimata secondo equità, sia conferita a vantaggio dei figli rimasti sempre in potestà del pf defunto. Fra questi ultimi può figurare una figlia andata sposa con un matrimonio sine manu, che abbia ricevuto una dote: la figlia dotata deve valutare la propria convenienza nel concorrere coi fratelli, poiché, da un lato, trae indubbio vantaggio dal conferimento di beni del fratello emancipato, ma, dall’altro lato, è anch’essa tenuta ad un equo conferimento, giacché la dote ha diminuito il patrimonio del pf defunto.
II) Nella seconda classe
Sono compresi i legitimi, cioè, in teoria, i successori previsti dalla legge delle Dodici Tavole in mancanza di sui; in pratica, però, i legitimi si identificano con gli agnati, poiché i gentiles perdono ben presto ogni ruolo successorio. In base all’antica regola civilistica [← n. 2.1], l’agnato prossimo, anche se rinuncia, esclude gli altri agnati, che retrocedono nella classe inferiore, quella dei cognati, e si aggiungono ai suoi membri.
III) La terza classe raccoglie i cognati
Ossia i congiunti di sangue in linea collaterale femminile fino al sesto grado (es.: i figli di due cugine), ignorati dal ius civile. Se il cognatus di grado più vicino rinuncia, il pretore ammette la richiesta dei cognati di grado ulteriore (cd. “successione dei gradi”), fino al sesto. Con tale ulteriore innovazione, si determina un notevole ampliamento dei successibili. Si noti che all’interno di questa classe si colloca la successione tra madre e figli(o) di un matrimonio sine manu, il quale non crea fra loro il vincolo di agnazione. Tuttavia, nel II secolo d.C., la reciproca posizione successoria tra madre e figli è migliorata, direttamente sul piano del ius civile, da due senatoconsulti (SC):
- Il primo (SC Tertulliano) migliora, seppur di poco, la posizione della madre, che sia esente da tutela muliebre, nei confronti del figlio a lei premorto;
- Il secondo (SC Orfiziano) migliora di molto la posizione dei figli maschi, perché essi divengono eredi a preferenza di qualunque altro successibile.
Solo con una riforma di Giustiniano il principio della cognazione sarà posto alla base della successione intestata, a cui molto somiglia ancora quella vigente nel nostro ordinamento.
IV) La quarta classe è formata dal coniuge superstite
(Vir et uxor) di un matrimonio sine manu: la vedova – meno frequentemente il vedovo, dato l’assetto socio-giuridico del tempo – può chiedere il possesso dei beni del coniuge defunto.
Il testamento: capacità e forme
Capacità attiva e passiva
Nel corso del II periodo, la vocazione (chiamata) a succedere più usuale, almeno nei ceti medi e alti, è quella testamentaria. Il testamento, di qualunque tipo, è un negozio di ius civile, unilaterale e formale, di regola compiuto dinanzi a testimoni, col quale un pf nomina uno o più eredi, determinando la sorte del patrimonio e dei culti.
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