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I periodi della storia romana

Istituzioni

Instituere, insegnamento elementare.

Diritto

Inteso in senso oggettivo, insieme di norme giuridiche (generali, astratte e munite di forza coattiva), ordinamento giuridico.

Norma giuridica

Comando che deve avere 3 requisiti:

  • Generalità: comando rivolto a tutti i consociati (cittadini).
  • Astrattezza: non si prevede una fattispecie particolare, ma una astratta.
  • Coattività: può essere applicato anche nei confronti di chi non lo vuole rispettare.

Romano: ordinamento giuridico antico dei romani. 14 secoli di storia: trasformazione politica, economica, sociale → trasformazione dell'ordinamento giuridico. Roma è civitas, insieme di cives. Diversi ordinamenti giuridici nei diversi periodi storici: diverse necessità, diverse norme per i diversi rapporti dei consociati, per tutelare i loro diritti e le loro esigenze. Il diritto romano è inteso con la parola ius civile, perché regola appunto la vita della civitas di Roma.

Fase arcaica-regia

Comunità molto semplificata, piccolo gruppo di consociati legati da sangue e amicizia, economia basata sulla pastorizia, la coltura, minimo bisogno di lex, legge. Nella prima parte dello sviluppo di Roma lo ius civile è formato da leggi non scritte (mores maiorum): una serie di consuetudini che si tramandano di padre in figlio e regolano la vita del cittadino romano. Insieme alle leggi non scritte c'è una piccola quantità di leggi scritte, emanate dal re, che ha il potere legislativo: le leggi regie, per punire comportamenti di grande gravità, es. il parricidio, che prevedeva che il parricida indossasse dei sandali di legno (non potendo toccare il suolo della patria) e fosse gettato da una rupe in un sacco con 4 animali.

Fase classica-repubblicana

Fioritura della giurisprudenza; inizialmente l'ordinamento si basa sulle residue consuetudini del mos maiorum, che andranno ad esaurirsi: non soddisfano le necessità della nuova società in sviluppo. Il comando della collettività è esercitato dai rappresentanti del popolo, che si riuniscono in assemblee popolari, i comizi, che emanano leggi comiziali. I comizi si riuniscono due volte all'anno, a marzo e a maggio → l'emanazione avviene in maniera lenta; quindi, le leggi emanate sono estremamente importanti e riguardano le grandi problematiche dei consociati: l'interesse del singolo cittadino non viene tutelato.

Per la prima volta nella storia romana, l'animale prestato ad un altro, non viene restituito al proprietario, cosa che era sempre avvenuta precedentemente. Il cittadino romano dovrebbe essere tutelato, ma l'ordinamento giuridico (antiche consuetudini e le leggi comiziali) non soddisfa la sua necessità: non ci sono strumenti di tutela previsti dallo ius civile. Viene dunque compresa la necessità di tutelare casi nuovi, non previsti dall'ordinamento → esigenza risolta attraverso la figura del pretore urbano, magistrato romano (un anno di carica, al cui fine i cittadini potevano riconfermarlo o meno) la cui attività sta al di fuori dello ius civile, ma nel singolo caso concreto → concessione di una azione (actio) contro chi ha commesso il "crimine".

Non esistono comandi generali e astratti, muniti di forza coattiva: il pretore è al di fuori del diritto, dello ius civile. "Praetor non facit ius" → l'attività del pretore è ius honorarium, diritto onorario: insieme delle azioni concesse dal pretore. "Ius honorarium est quod praetores introduxerunt adiuvandi, supplendi (per supplire), corrigendi iuris civilis gratia". Nel corso dei secoli, la concessione di un'azione del pretore, sarà integrata nelle norme generali astratte, munite di forza coattiva, da parte dei comizi (sussunzione del caso specifico nella norma generale).

Concessione dell'actio del pretore: possibilità di iniziare un processo, "praetor non facit sententiae": non è il pretore ad emettere un giudizio sulla fattispecie, dà la possibilità di iniziare un'azione, un processo. L'azione del pretore urbano è svolta all'interno della originaria collettività romana, civitas. La sua istituzione risale al 367 a.C.

Per le necessità che si allargano al di fuori dell'urbe, nel 242 a.C. si istituisce la figura del pretore peregrino, il quale tutela i rapporti nuovi tra cittadini e stranieri, oppure i rapporti tra gli stranieri (peregrini) all'interno dell'Impero Romano. Il sistema delle azioni concesse dal pretore peregrino si chiama ius gentium, diritto delle genti → si estende anche a chi non è cittadino romano il diritto di eleggere il pretore peregrino, in modo che venissero tutelati allo stesso modo dei cittadini romani.

Il pretore ha un enorme potere nella storia del diritto romano, poiché ha completa libertà di decisione nel tutelare i cittadini, ma lo ius honorarium e lo ius gentium (actio) non portano all'emanazione di nuove norme, NON fanno parte dello ius civile. Le azioni concesse dal pretore vengono raccolte in dei documenti, gli editti. La precedente concessione di un'azione influisce sui casi simili futuri.

Fioritura degli studi giuridici a livello teorico = figure dei giuristi romani (Gaio, Ulpiano, Papiniano), che compongono delle opere che consentono al diritto approfondimento e adattamento alle nuove esigenze: interpretazione del diritto, capacità di risolvere e studiare tematiche mai trattate prima → giurisprudenza (opere dei giuristi): studio teorico della norma giuridica, che ha come finalità l'individuazione della norma (comando generale, astratto e coattivo) da applicare al caso concreto.

Roma nel periodo classico è una potenza mondiale, deve esserci un adattamento giuridico alle nuove esigenze dei consociati e della società → complessità.

Fase postclassica-giustinianea

Dal 27 a.C. il potere legislativo è nelle mani dell'imperatore, e l'unica componente dello ius civile nella fase postclassica è la legge imperiale (leges): L'ordinamento giuridico si semplifica, dal momento in cui tutto il potere è imperiale: la legge coincide con la volontà dell'imperatore (dominus et deus). Vengono inoltre conservate alcune delle grandi opere della giurisprudenza, chiamate iura.

Fonti del diritto

Fonti di produzione del diritto: modi con cui vengono emanate, come nascono le norme giuridiche, le leges.

Fonti di cognizione del diritto: documenti attraverso cui conosciamo le norme giuridiche (pochissimi documenti scritti nella fase arcaica).

Epoca arcaica

Non ci sono documenti relativi ai mores maiorum, che era tramandato oralmente. C'è qualche notizia indiretta da fonti letterarie non giuridiche, di autori che raccontano la vita della comunità, da cui indirettamente si individuano i rapporti nella civitas. Ci sono alcuni documenti sulle leggi regie, ricavate dalla Legge delle XII tavole, un antichissimo documento giuridico che raccoglie precetti che regolavano la vita dei romani nella fase arcaica.

Epoca classica

Abbiamo fonti indirette dagli autori letterari; la raccolta delle leggi comiziali; l'Editto del pretore (insieme delle azioni concesse dal pretore a tutela di casi nuovi e non tutelati dallo ius civile); restano molte delle opere dei giuristi, tra cui Istituzioni di diritto romano (institutiones) di Gaio: illustra i principi di fondo della vita giuridica romana.

Epoca postclassica

Le leggi imperiali vengono emanate frequentemente e vengono raccolte nelle raccolte di leges, i codex, che sono di tipo privato (il cittadino, l'avvocato, non hanno valore ufficiale: il codice gregoriano e il codice ermogeniano) o ufficiale, raccolte dagli stessi imperatori, suddivise per materia, tra cui il codice teodosiano 439 d.C. (autore: imperatore Teodosio). L'epoca postclassica fino a qualche anno fa era ritenuta una fase di decadenza, veniva chiamata epoca del basso impero, ma in realtà in quel periodo ci furono mutamenti ed evoluzioni giuridiche profondi: grande riscoperta del diritto → vengono poste le premesse per la grande opera giustinianea.

Epoca giustinianea

Corpus iuris civilis: si compone di 4 parti:

  • Codice giustinianeo: raccolta di leges emanate fino alla pubblicazione 534 d.C.
  • Novelle: costituzioni imperiali successive alla pubblicazione del codice.
  • Digesto (o Pandette): raccolta dei frammenti delle opere dei giuristi di epoca classica, di iura, considerate fondamentali per l'avanzamento del sistema giuridico.
  • Istituzioni di Giustiniano: opera didattica destinata agli studenti, ispirate alle istituzioni di Gaio → Giustiniano raccoglie il pensiero giuridico dell'epoca e del passato, lo riordina.

Il diritto in senso soggettivo

Definizioni diverse di diritto soggettivo: Gaio, per evitare l'incertezza sulla definizione, segue un ragionamento che porta ad una definizione usata ancora oggi. Il concetto di diritto soggettivo prende le mosse dalla norma giuridica: è il diritto esaminato sotto il profilo delle posizioni giuridiche attribuite al cittadino che utilizza la norma Prospettiva dello ius diversa rispetto all'ordinamento.

Norma giuridica contiene due diversi comandi:

  • Esiste nell'ordinamento giuridico romano una norma che prevede che se presto una somma di denaro, questa deve essermi restituita (comando primario). Oltre all'impegno di restituzione, contiene anche una condanna, una sanzione (comando secondario).
  • Regolazione del furto: nessuno deve prendere la cosa altrui (comando primario); colui che sottrae la cosa altrui è condannato (regola secondaria).

1. Comando primario: regola i rapporti nella maggior parte dei casi → regola.

2. Comando secondario: sanzione, scatta in casi più rari.

Posizione giuridica

Posizione giuridica di chi presta la somma di denaro e di chi la riceve; del proprietario della bicicletta e del ladro.

Posizione giuridica attiva Posizione giuridica passiva
Comando primario: diritto soggettivo * Obbligo (di restituzione, di non sottrarre le cose altrui...)
Comando secondario: azione (actio) * Soggezione all'azione o sanzione processuale.

* Diritto soggettivo: posizione di preminenza, vantaggio, di un interesse sopra altri interessi → l'obbligo si basa sulla volontà (incoercibile), si è liberi di rispettare o meno l'obbligo, la norma.

* Azione: potere di incidere nella sfera di autonomia altrui → condanna, a cui si arriva attraverso il processo. Se c'è una norma siamo tutti dotati di diritto soggettivo e siamo tutti obbligati a rispettarle.

Ius honorarium

Insieme di azioni concesse dal pretore, che hanno lo stesso risultato al cittadino che se ci fosse una norma giuridica, il pretore consente al cittadino di iniziare un processo. Non c'è ancora una norma giuridica, ma deve esserci una tutela per il cittadino → actio: strumento che mi dà lo stesso risultato che darebbe una norma giuridica, se esistesse. Praetor non facit ius, non emana una norma giuridica, ma ha un potere enorme: concedendo l'actio concede la possibilità di far condannare chi mi crea un danno o un torto, anche in assenza di una norma giuridica.

Appellatio: richiesta di riesaminare la sentenza, poiché crede sia ingiusta.

Differenza tra diritto soggettivo e azione

Tutela del pretore, che supplisce dove il diritto civile non è arrivato, al di fuori di esso, delle norme. Denegatio actionis: può non concedere l'actio.

Vita dei consociati a Roma

Civitas: insieme di famiglie, le Gens. La familia è formata da due categorie di soggetti:

  • Soggetti sui iuris: di diritto proprio, non hanno soggetti ascendenti → pater familias, capo politico della famiglia. Assolve a delle funzioni che ora sono assolte dallo Stato, che però al tempo non esisteva: organizzazione all'interno e difesa verso l'esterno.
  • Soggetti alieni iuris: di diritto altrui, è il pater che attribuisce la possibilità di essere soggetti di diritto a questa categoria. Sono sottoposti alla potestà del pater:
    • I figli: il potere che il pater esercita su di loro è la patria potestas.
    • Le donne/mogli: manus.
    • Gli schiavi: dominica potestas, da dominus, padrone.

I figli e le donne possono essere destinatari delle norme giuridiche, gli schiavi invece sono considerati oggetti di diritto (chiamati anche res). Struttura familiare con ruolo centrale e superiore del pater, anche sotto il profilo giuridico, e gli spetta la gestione del patrimonio familiare: solo a lui spetta la capacità patrimoniale.

Quando il potere del pater sulla famiglia è inteso in modo unitario, complessivo, si chiama mancipium.

Come si entra a fare parte della famiglia?

Ce lo insegna Gaio nella Istituzioni:

  • Aut natura: per natura. Per giuste nozze (un matrimonio valido).
  • Aut iure: per diritto:
    • Adoptio: adozione, quando un soggetto alieni iuris passa da una famiglia ad un'altra.
    • Adrogatio: un soggetto sui iuris decide volontariamente di sottoporsi alla potestà di un altro pater familias, diventando soggetto di alieni iuris. Il pater privo di eredi, per non lasciare che il patrimonio si disperda, utilizza la Adrogatio perché i suoi beni diventino della famiglia di cui diviene alieni iuris.

Come far conoscere ai componenti della collettività che è avvenuta una adrogatio, che il soggetto non ha più capacità patrimoniale? L'adrogatio è una cerimonia solenne che si tiene davanti ai comizi, che si riuniscono due volte l'anno. (= poco tempo per l'emanazione delle leggi).

La capacità patrimoniale

Il mancato rispetto dell'obbligo porta ad una sanzione pecuniaria (una somma di denaro), salvo casi di comportamenti tanto gravi da coinvolgere l'intera collettività (crimina, ad esempio il parricidio o la perduellio, l'alto tradimento). I rapporti sono solo tra pater familias, perché possono pagare la sanzione in caso di inadempimento dell'obbligo.

Responsabilità

Posizione di colui che non ha adempiuto l'obbligo. Ci sono due tipi di responsabilità:

  • Contrattuale: se c'è un accordo che non viene rispettato. → Pagamento: lo scopo è riportare la situazione patrimoniale nella stessa condizione in cui era prima dell'inadempimento dell'obbligo: risarcimento del danno. → actio commodati, actio mutui (prestito di denaro che non viene restituito).
  • Extracontrattuale: non c'è un accordo (es. furto): delitto. → Pagamento: il risarcimento del danno non è possibile, lo scopo è la riparazione del torto subito, ha funzione afflittiva. → actio furti.

Responsabilità contrattuale

Quando l'obbligo non grava sul pater familias ma su un sottoposto. Da un certo punto il pater familias si avvale dell'attività dei figli e degli schiavi per compiere delle attività (compravendite). Due diverse ipotesi per quanto riguarda la responsabilità contrattuale:

  • Autorizzazione del pater: (deve esistere la prova di un'effettiva autorizzazione) se un sottoposto autorizzato non ha adempiuto all'obbligo, pagherà il pater familias la responsabilità, anche se non direttamente imputabile a lui → responsabilità adiettizia, o aggiuntiva = alla responsabilità del sottoposto, che ha commesso l'inadempimento, ma che non può pagare perché non ha un patrimonio, si aggiunge la responsabilità del pater, che ha autorizzato l'affare. → actio adiettizia.
  • Non c'è autorizzazione del pater: non c'è tutela.

Responsabilità extracontrattuale

  • Il pater familias abbandona il sottoposto che ha commesso il delitto → noxae deditio: chi ha subito il delitto non può avere riparazione del danno, il sottoposto viene lasciato nelle sue mani.
  • Il pater familias solidarizza con il sottoposto, intervenendo con il proprio patrimonio al pagamento della sanzione → responsabilità nossale → actio nossale.

Fonti delle obbligazioni

Obblighi giuridici il cui mancato rispetto mi espone ad una sanzione, sono obbligato. Obbligo, obligatio: Definizione nelle istituzioni di Giustiniano è un vinculum iuris che lega due cittadini romani.

Da dove deriva, nasce, una obligatio, quali sono le fonti dell'obbligazione

Gaio, nelle Istituzioni (libro III, passo 88): Bipartizione delle fonti dell'obbligazione:

  • Omnis obligatio nascitur vel ex contractu vel ex delicto.

Lo stesso Gaio avrà un dubbio, dubium, sulla effettiva completezza di questa bipartizione, ci sono altre categorie da cui nasce un'obbligazione. Se ho preso in prestito del denaro e lo restituisco alla persona sbagliata per errore, questa è obbligata a restituire il denaro. Non c'è stato contratto, è stato un errore; non è delitto, ma se non restituisse il denaro ne commetterebbe uno → obbligazione che non rientra nelle due categorie della bipartizione offerta da Gaio. Secondo Gaio c'è qualcosa di più e di diverso dal contratto e dal delitto che fa sorgere obbligazioni: il pagamento per errore → solutio indebiti.

Intuita da Gaio, elaborata in epoca post-classica, "Res cottidianae" (testo giuridico), che a differenza delle istituzioni di Gaio, propongono una tripartizione delle fonti delle obbligazioni:

  • L'obbligazione nasce da contratto, da delitto e da variae causarum figurae → caratteristica negativa: in questa categoria sta tutto ciò che non sta né per contratto, né per delitto.

Il passaggio dalla bipartizione di Gaio (osservazione del caso pratico) alla tripartizione delle Res cottidianae è evoluzione, adeguamento del diritto. Anche Giustiniano riprende il tema delle fonti di obbligazione nelle Istituzioni con una quadripartizione delle fonti:

  • L'obbligazione nasce da contratto, da delitto (maleficium), da quasi contratto e da quasi delitto.
  • È quasi contratto tutto ciò che fa sorgere obbligazione in modo simile al contratto, ma che si distingue da esso perché manca l'elemento dell'accordo tra le parti (come la solutio indebiti).
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildaabbiati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Pergami Federico.
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