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La capacità patrimoniale
Il mancato rispetto dell'obbligo porta ad una sanzione pecuniaria (una somma di denaro), salvo casi di comportamenti tanto gravi da coinvolgere l'intera collettività (crimina, ad esempio il parricidio o la perduellio, l'alto tradimento). I rapporti sono solo tra pater familias, perché possono pagare la sanzione in caso di inadempimento dell'obbligo. Responsabilità: posizione di colui che non ha adempiuto l'obbligo. Ci sono due tipi di responsabilità: 1. Contrattuale: se c'è un accordo che non viene rispettato. -> Pagamento: lo scopo è riportare la situazione patrimoniale nella stessa condizione in cui era prima dell'inadempimento dell'obbligo: risarcimento del danno. -> actio commodati, actio mutui (prestito di denaro che non viene restituito). 2. Extracontrattuale: non c'è un accordo (es. furto): delitto. -> Pagamento: il risarcimento del danno non è possibile.lo scopo è la riparazione del torto subito, ha funzione afflittiva. -> actio furti
Responsabilità contrattuale
Quando l'obbligo non grava sul pater familias ma su un sottoposto.
Da un certo punto il pater familias si avvale dell'attività dei figli e degli schiavi per compiere delle attività (compravendite).
Due diverse ipotesi per quanto riguarda la responsabilità contrattuale:
- Autorizzazione del pater: (deve esistere la prova di un'effettiva autorizzazione) se un sottoposto autorizzato non ha adempiuto all'obbligo, pagherà il pater familias la responsabilità, anche se non direttamente imputabile a lui -> responsabilità adiettizia, o aggiuntiva = alla responsabilità del sottoposto, che ha commesso l'inadempimento, ma che non può pagare perché non ha un patrimonio, si aggiunge la responsabilità del pater, che ha autorizzato l'affare. -> actio adiettizia
- Non c'è
autorizzazione del pater: non c'è tutela
Responsabilità extracontrattuale
-
Il pater familias abbandona il sottoposto che ha commesso il delitto -> noxae deditio: chi ha subito il delitto non può avere riparazione del danno, il sottoposto viene lasciato nelle sue mani
-
Il pater familias solidarizza con il sottoposto, intervenendo con il proprio patrimonio al pagamento della sanzione -> responsabilità nossale -> actio nossale
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Obblighi giuridici il cui mancato rispetto mi espone ad una sanzione, sono obbligato
Obbligo, obligatio: Definizione nelle istituzioni di Giustiniano è un vinculum iuris che lega due cittadini romani.
Da dove deriva, nasce, una obligatio, quali sono le fonti dell'obbligazione: Gaio, nelle Istituzioni (libro III, passo 88):
Bipartizione delle fonti dell'obbligazione - Omnis obligatio nascitur vel ex contractu vel ex delicto.
Lo stesso Gaio avrà un dubbio, dubium, sulla effettiva
La completezza di questa bipartizione, ci sono altre categorie da cui nasce un'obbligazione. Se ho preso in prestito del denaro e lo restituisco alla persona sbagliata per errore, questa è obbligata a restituire il denaro. Non c'è stato contratto, è stato un errore; non è delitto, ma se non restituisse il denaro ne commetterebbe uno -> obbligazione che non rientra nelle due categorie della bipartizione offerta da Gaio.
Secondo Gaio c'è qualcosa di più e di diverso dal contratto e dal delitto che fa sorgere obbligazioni: il pagamento per errore -> solutio indebiti. Intuita da Gaio, elaborata in epoca post-classica, "Res cottidianae" (testo giuridico), che a differenza delle istituzioni di Gaio, propongono una tripartizione delle fonti delle obbligazioni. - L'obbligazione nasce da contratto, da delitto e da variae causarum figurae -> caratteristica negativa: in questa categoria sta tutto ciò che non sta né
per contratto, né per delitto.Il passaggio dalla bipartizione di Gaio (osservazione del caso pratico) alla tripartizione delle Res cottidianae è evoluzione, adeguamento del diritto.Anche Giustiniano riprende il tema delle fonti di obbligazione nelle Istituzioni con una quadripartizione delle fonti:
- L'obbligazione nasce da contratto, da delitto (maleficium), da quasi contratto e da quasidelitto.
- È quasi contratto tutto ciò che fa sorgere obbligazione in modo simile al contratto, ma che si distingue da esso perché manca l'elemento dell'accordo tra le parti (come la solutio indebiti).
- È quasi delitto tutto ciò che fa sorgere obbligazione in modo simile al delitto, ma che si distingue da esso perché manca l'elemento della volontarietà dell'evento (positum et supensum: vaso sul balcone che mi cade in testa). Il quasi delitto è ipotesi di una responsabilità senza colpa, oggettiva.
Il nostro
- Ordinamento oggi tratta le obbligazioni nel Codice civile, Libro IV.
- Il primo argomento sono le fonti di obbligazione, art. 1173: le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
- Tripartizione delle fonti delle obbligazioni, sul modello delle Res cottidianae.
- Nel codice precedente, del 1865, le fonti delle obbligazioni nascono da contratto, da delitto, da quasicontratto e da quasi delitto. Riprende letteralmente le istituzioni di Giustiniano. Ci fu difficoltà a identificare il "quasi", che causò il ritorno al modello delle Res cottidianae.
- Istituzioni di Gaio:
- Obbligazioni ex contractu, sono 4 diversi generi:
- Re contractae, reali: si perfezionano con lo scambio o la consegna della "cosa": si dividono in due categorie:
- In senso proprio: si trasferisce la proprietà -> contratto chiamato mutuo; si ottiene un diritto più ampio rispetto
La parola "mutuo" deriva da "meum-tuum", che significa da mio a tuo, indicando la piena e assoluta proprietà. Deve essere restituita la stessa quantità e lo stesso genere, poiché il mutuo riguarda cose fungibili (sostituibili). Se prendo un'anfora di olio, devo restituire un'anfora di olio. Ad esempio denaro, vino, olio, frumento, bronzo, argento, oro. In senso improprio, non si trasferisce la proprietà, ad esempio nel comodato (si trasferisce la detenzione), nel deposito (si trasferisce la detenzione) e nel pegno (si trasferisce il possesso).
Il comodato è il prestito d'uso gratuito di una cosa. Chi presta si chiama comodante, chi prende in prestito è il comodatario. Nel caso in cui la cosa prestata non venga restituita, il comodante può consultare il pretore, che concede l'actio commodati in factum (dopo aver verificato la mancata restituzione della cosa) e la sanzione è il valore della cosa non restituita. È prevista anche un'azione diretta concessa a favore del comodante.
proprietario a tutela del contratto dicomodato.
- Restituzione di una cosa deteriorata: il pretore concede l'actio commodati in ius -> la sanzione variaa seconda del danneggiamento. Azione diretta.
- Actio commodati in factum contraria: in favore del comodatario, non più del comodante, in caso delmancato rimborso delle spese necessarie a salvare lo schiavo che si ferisce. -> la sanzione è già determinata, ed è il valore delle spese del comodatario.
- Actio commodati contraria in ius: danni provocati dalla cosa comodata.
Art. 1803 cc: comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile affinché se ne serva per un tempo limitato, con l'obbligo di restituirla. È essenzialmente gratuito.
Art. 1809 cc, restituzione: il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto.
(Art. 1807 cc, deterioramento per l'effetto dell'uso. Se la cosa si
deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento)
Art. 1808 cc, spesa per l'uso della cosa e spese straordinarie: il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa se queste erano necessarie e urgenti.
Art. 1812 cc, danni al comodatario per vizi della cosa: se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non abbia avvisato il comodatario. Es. Vasa vitiosa.
2. Verbis contractae, verbali: si perfezionano con la pronuncia di parole solenni. La forma più antica, della fase arcaica, si chiama sponsio (prestito di una somma di denaro): poteva essere utilizzata solo una formula con cui perfezionare l'obbligazione "spondes mihi"
centum dari?" prometti di darmi cento (sesterzi);"spondeo" prometto.Nuova forma di obbligazione: stipulatio, pronuncia di qualunque tipo di parole che stipuli un contratto->necessità di provare l'esistenza della reciproca volontà: stipulare viene da stips, parte di una bacchetta dilegno, spezzata tra i due soggetto, e che confermava lo scambio verbale essendo riunita, per provare ilvincolo.
3. Litteris contractae, letterali: si perfezionano in presenza di un documento scritto. Le forme di obbligazioniletterali:
Il pater familias era unico soggetto titolare del patrimonio, della capacità patrimoniale. Ogni paterfamilias aveva a propria disposizione e conservava un libro contabile, sul quale annotare le entrate ele uscite della famiglia, il codex accepti et expensi. Le rubriche a sinistra, acceptum, erano le entrate,mentre a destra stavano le spese. L'obbligazione di uno nei confronti del pater veniva perfezionata nelmomento in cui il suo
Il nome veniva scritto nel codex (expensilatio o nomen transcripticium): questa è la forma più antica di obbligazione letterale. Persa l'originaria struttura della civitas romana, questa forma di obbligazione cadrà, e gli si sostituiscono due forme di obbligazioni:
- Chirografo: un unico originale del documento, conservato dal creditore -> problemi di contraffazione
- Singrafe: documento redatto in doppio originale, uno nelle mani del creditore e uno nelle mani del debitore.
Le obbligazioni letterali prevedevano tutte la presenza di un documento scritto, ma i documenti nella loro evoluzione hanno diversi formati e valore: nella expensilatio, senza il documento, l'obbligazione non sorge: la scrittura ha valore costitutivo (la sostanza coincide con la forma); nel chirografo e nella singrafe, se ho prestato, l'obbligazione sorge comunque, ma la scrittura serve a provare che ciò si è verificato, ha dunque valore probatorio (la sostanza è
elle sue esigenze finanziarie. Le obbligazioni sono strumenti finanziari emessi da un'azienda o da un ente governativo per raccogliere capitali. Chi acquista un'obbligazione diventa un creditore dell'emittente e riceve in cambio un interesse periodico e il rimborso del capitale al termine del periodo di durata dell'obbligazione. Le obbligazioni possono essere emesse con diverse caratteristiche, come ad esempio il tasso di interesse, la durata e la valuta di emissione. Possono essere a tasso fisso, a tasso variabile o indicizzate all'inflazione. Inoltre, possono essere emesse in diverse valute, come euro, dollari o yen. Le obbligazioni sono considerate strumenti finanziari sicuri, in quanto l'emittente si impegna a rimborsare il capitale e a pagare gli interessi stabiliti. Tuttavia, come per ogni investimento, esiste sempre un rischio di default dell'emittente, cioè la possibilità che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni finanziari. Le obbligazioni sono negoziate sui mercati finanziari e possono essere acquistate e vendute dagli investitori. Il prezzo delle obbligazioni può variare in base alle condizioni di mercato, come ad esempio i tassi di interesse e la percezione del rischio dell'emittente. In conclusione, le obbligazioni sono strumenti finanziari importanti per le aziende e gli enti governativi per finanziare le proprie attività. Sono considerate sicure, ma comportano comunque un rischio di default. I loro rendimenti dipendono dalle condizioni di mercato e dalle caratteristiche specifiche dell'obbligazione.