gLessico:
“Cupiditas legum Iuventus”: il desiderio di conoscere la legge da parte dei giovani
“Mutuo”: def. Una cosa che da mia diventa tua --> presente definizione nel C.C.
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
P.77/80
Il diritto romano ha introdotto i principi di quello moderno, costituendone pertanto le fondamenta. I
romani distinguevano il diritto in senso oggettivo (ordinamento giuridico) e senso soggettivo. Il diritto
romano in senso oggettivo è l’insieme dei comandi e delle regole, nonché delle norme giuridiche*, che
regolano la vita dei cives ( da cui “ius civile, quale diritto che regola la vita dei cittadini) (attenzione:
non tutti i comandi o regole sono considerati diritto in senso oggettivo!).
Questi comandi, nonché queste norme giuridiche, all’interno del contesto del diritto romano,
acquisiscono specifici caratteri:
Sono generali, ovvero applicabili a tutti i cittadini
o Sono astratti, ovvero non devono prevedere un caso concreto
o Sono coattivi o muniti di forza coattiva, ovvero possono essere applicati con la forza, anche nei
o confronti dei recalcitranti (coloro che non vogliono rispettare i comandi).
Se un comando soddisfa questi criteri è detto norma giuridica.
L’insieme dei comandi generali, astratti e muniti di forza coattiva è detto ordinamento giuridico.
SUDDIVISIONE DELL’ETÀ DEI ROMANI
753 a.C 501 a.C* 27 a.C* 565
d.C*
Fase Regia o Arcaica Fase repubblicana o Classica Fase imperiale o post-classica e
Giustinianea
*753 AC Fondazione di Roma
o *501 a.C.: Vengono cacciati i Tarquini (re di Roma)
o * 27 a.C: Ottaviano Augusto concentra nelle sue mani tutto il potere
o (princeps/imperator/pontifex maximum)
* Il 565 DC suole fare riferimento alla morte di Giustiniano, l’autore dell’opera giuridica più
o importante di sempre, il Corpus Iuris Civilis (il corpo del diritto civile).
1
Il periodo storico più vicino alla nascita di Roma è quello più lacunoso e meno conosciuto, dal
momento che sono pervenuti pochi documenti a riguardo; più ci si avvicina all’età di Giustiniano,
invece, e più sono le documentazioni in nostro possesso.
Il diritto vigente, chiaramente, muta a seconda del variare delle esigenze dei cittadini, oltre che in
relazione alle diverse modificazioni di natura politica, economica, territoriale…etc
Il diritto ha come funzione quello di regolare la vita dei cittadini.L’ordinamento giuridico romano
cambia molto dalla fondazione di Roma all’età di Giustiniano, non può considerarsi un blocco unico di
diritto. Roma modifica la propria struttura da quando sorge, quando era ancora un piccolo villaggio
abitato da poche persone legate da relazioni di parentela o amicizia, a quando è governata
dall’imperatore Giustiniano, ormai diventata potenza mondiale.Le modifiche all’ordinamento giuridico
dipendono da cambiamenti di tipo:
1. Territoriale (da piccola comunità a grande potenza mondiale)
2. Politico (chi sta a capo della collettività nelle varie fasi)
3. Economico (da economia agricola a mercantile)
Suddividiamo la linea temporale dal 753 AC al 565 DC in tre momenti:
753 AC – 509 AC Fase regia o arcaica.
509 AC – 27 AC viene cacciato l’ultimo re di Roma e comincia la fase repubblicana o
classica (fase in cui il diritto avrà una fioritura straordinaria). Con l’espansione fiorisce
anche il commercio quindi servono norme che garantiscano i rapporti tra commercianti
anche oltremare.
27 AC – 565 DC Ottaviano Augusto riprende il potere nelle sue mani (di nuovo uno solo al
governo) e comincia la fase imperiale o post-classica e giustinianea.
FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO – L’ORDINAMENTO
GIURIDICO NELLE 3 FASI: p.86/88
L’EPOCA REGIA O ARCAICA; Durante questa fase sono i re a godere del potere di emanare le
leggi, nonché le norme giuridiche, dal momento che legge è definibile quale il frutto dell’attività di chi ha il
potere di emanare le norme.
Lo ius civile dell’epoca arcaica si articolava in questo modo:
• Non esisteva un diritto scritto e le poche regole erano tramandate oralmente di padre in figlio . Queste
leggi non scritte erano chiamate mores maoirum* (regole consuetudinarie o consuetudine). Infatti,
l’esigenza dell’ordinamento giuridico da parte dei cives è molto debole e non si avverte la necessità di
un complesso e articolato apparato giuridico all’interno del contesto sociale ancora poco evoluto della
Roma contemporanea (Piccole comunità di poche persone). elemento più comune durante questa fase
• L’autorità che allora deteneva il potere legislativo era il rex e il risultato di questo sono le leggi regie,
2
provvedimenti scritti che rappresentano il potere di pronunciarsi in termini legislativi da parte del re.
Queste leggi erano emanate solo in casi particolarmente gravi come un reato d’omicidio. elemento
più raro nella fase arcaica
*La consuetudine si compone di un elemento oggettivo, nonché il comportamento costante mantenuto
dai cives, e di un elemento soggettivo, definibile quale opinio iuris sive necessitatis. Quest’ultimo è
inquadrabile quale convincimento spontaneo, di uno o più soggetti, che la condotta o i principi stabiliti
nella norma (non esistente ma nell’immaginario comune) siano giuridicamente obbligatori (opinio
iuris) o che sia necessario che lo diventino (sive necessitatis).
- Pontefici
FASE REPUBBLICANA: p 89/92
cosa succede a livello costituzionale?
o
Durante questa fase cambia la struttura organizzativa della comunità, dal momento che cambia anche il
vertice a capo della collettività, divenuti ormai il popolo e i suoi rappresentanti; la carica di quest’ultimi
si protrae per un anno, a differenza della carica vita natural durante precedentemente in possesso del re
--> la repubblica trasforma così la natura dello stato.
Chi emana le norme giuridiche in epoca classica?
o
Sono emanate da parte delle assemblee popolari, note come comizi.
Come è formato l’ordinamento giuridico?
o
Durante questa fase lo ius civile, almeno inizialmente, conserva le “residue consuetudini”, tale per cui
si conservano alcune delle antiche tradizioni del mos maiorum.
Progressivamente queste tradizioni consuetudinarie andranno a perdersi nel corso del tempo secondo
un’ottica transnazionale, concordemente alla stessa espansione dell’impero romano, che durante questa
fase amplierà i propri confini, raggiungendo in fine nel periodo di massimo splendore il limite delle
terre sino ad allora conosciute; 1
Inoltre, col tempo, risultava pressoché impensabile mantenere i precetti del mos maiorum con
l’acquisizione di territori i cui abitanti erano ben lontani dai costumi, oltre che dal conoscere la lingua
latina.
Il risultato delle attività delle assemblee popolari, comizi, prende il nome di legge ( così in futuro sino ad
2
. Pertanto al fianco delle consuetudini si presentano le cosiddette leggi comiziali .
oggi)
In questa fase Roma possiede un terzo elemento inderogabile e certamente importante, dal momento
che le leggi comiziali, soprattutto nella fase iniziale erano estremamente contenute, dal momento che i
comizi potevano riunirsi appena un paio di volte all’anno (marzo e maggio). In quelle due circostanze
in cui le assemblee popolari si riunivano, su di queste gravava l’onere di pronunciarci anche in
relazione ad altre importanti questioni (successione, adozione), non unicamente legate all’elargizione di
nuove normative volte a salvaguardare gli interessi particolari del singolo cittadino. Roma, poi, che
stava diventando progressivamente una potenza mondiale, non poteva per tanto basarsi unicamente
sulle suddette leggi comiziali.
Il diritto, così, in epoca repubblicana, era in realtà regolato anche da altri provvedimenti noti come
“actiones”, al di fuori dello ius civile.
3
Es. Se fosse pertanto concessa una somma di denaro senza restituzione (il contratto che definisce il
passaggio da meum a tuum, contratto di mutuo) si aprirebbe un nuovo caso, lontano dalle antiche
consuetudini dei mores maiorum.
Coll’evolversi di Roma, si evolvono anche i costumi e i rapporti tra soggetti divengono più complessi:
nel caso pertanto di mancata restituzione di un bene o di comunque aperta violazione dei canoni del
mos maiorum, ad un cives romano non rimane che andare alla ricerca di un provvedimento
nell’ordinamento giuridico che possa tutelare la propria posizione.
L’ordinamento giuridico nell’epoca classica:
Le Residue consuetudini, tuttavia, non tutelano gli interessi del singolo perché sono state anzi violate;
le leggi comiziali, estremamente limitate, oltre che legate ai grandi problemi della collettività romana,
non tutelano in alcun modo il soggetto in questione. Il diritto romano interviene così attraverso una
tutela attribuita al cittadino romano, da parte di un magistrato noto come pretore (Praetor*), che tutela
casi nuovi o comunque non salvaguardati o non previsti dall’ordinamento giuridico (ius civile);
ciò avviene mediante “l’azione” (actio). Il magistrato (Praetor), mediante l’actio, “non facis ius”
(inteso come diritto civile), ma si limita a regolare il singolo caso. I pretori non emanano leggi ma
tutelano la posizione giuridica dei cittadini che portano a loro casi nuovi non tutelati e non previsti
dallo ius civile.
*(Il pretore è un magistrato eletto dal popolo, che rimane in carica un anno, pur non godendo di
funzione legislativa).
Con una actio diviene così possibile essere tutelati, come nel caso in cui esistesse una norma giuridica
dello ius civile, che in realtà non esiste; l’insieme delle azioni prende il nome di Ius Honorarium
(diritto onorario), derivante da honor che significa carica, con riferimento alla carica del pretore. Esso è
l’insieme dei provvedimenti elargiti dal praetor al fine di tutelare gli interessi dei cives, sebbene non
regolati dallo ius civile. Queste actiones sono raccolte, poi, al fine di poter essere in seguito riprese.
Tutte le azioni concesse saranno poi racchiuse nel cosiddetto “editto del pretore”.
NB lo ius honorarium affianca lo ius civile ma non è in esso compreso.
È possibile tuttavia evidenziare profonde differenze tra ius civile, regolato da provvedimenti
inquadrabili nei termini di legge, e Ius Honorarium, disciplinato da atti noti come actiones;
Inoltre, nel caso della legge i destinatari sono tutti i cittadini, mentre per ciò che concerne l’actio essa
risulta rivolta unicamente al singolo caso concreto.
Lo Ius Honorarium Definito Dalle Fonti Romane
“Ius Honorarium Est Quod Praetores Introduxerunt Adiuvandi, Supplendi,
Corrigendi Iuris Civilis Gratia (Lo Ius Civile)”.
Si ricava da questa frase la presenza di una modalità di approccio al diritto all’interno del contesto
romano parallela allo ius civile, il quale risulta pertanto essere manchevole e carente da un certo punto
di vista. Residue consuetudini Ius civile
Leggi comiziali Ius civile
4 Ius Honorarium Attivita del pretore nella
concessione delle
actiones
Lo Ius Honorarium divenne così il frutto dell’attività di un pretore, operante all’interno della città di
Roma, noto pertanto come “Praetor Urbanus”. Questa figura risulta univocamente attestata nel diritto
romano a partire dal 367 a.C; Tuttavia, quando Roma si espanse anche al di fuori dei confini della
originaria città di Roma, si svilupparono altri strumenti di tutela legati all’ingresso in contatto con
coloro che risiedono al di fuori dell’urbe: si profila così una nuova figura, che all’interno di questa
nuova fase richiede di immaginare una nuova e vasta quantità di strumenti di tutela.
Lo ius honorarium regola i rapporti giuridici all’interno della città di Roma, l’urbe. Infatti il giudice
che regola questo tipo di questioni prende il nome di pretore urbano. Se il contrasto scoppia tra un
cittadino dell’urbe e un non cittadino il pretore urbano non può agire. Viene quindi introdotto lo ius
gentium, volto a garantire una tutela da parte del pretore di casi nuovi non tutelati e non previsti dallo
ius civile, tra cittadini dell’urbe e stranieri e tra due stranieri. Questo tipo di pretore è detto pretore
peregrino (termine che richiama a colui che non è parte dell’originaria struttura territoriale della città di
Roma, figura introdotta nel 242 AC, regola i rapporti tra peregrini e peregrini e cittadini). Il pretore
urbano e il pretore peregrino (magistrati romani eletti dal popolo, che regolano le diverse vicissitudini
dentro e al di fuori dei confini della Roma originaria) concedono uno strumento di tutela chiamato
azione (actio).
La dimensione extraurbana del pretore peregrino è resa manifesta nell’insieme di azioni concesse
da questi --> ius gentium.
L’ordinamento civile pertanto si traspone quale rappresentazione della complessità di un contesto in
rapida ed esponenziale evoluzione. (In seguito queste leggi saranno sussulte all’interno
dell’ordinamento). I pretori risolvono casi singoli e concreti, non tutelati dalle leggi comizie. I
provvedimenti dei pretori hanno la medesima valenza di un provvedimento generale e astratto, sebbene
questi non godessero compiutamente di competenza legislativa! Una decisione presa dai pretori poteva
poi entrare a far parte dello ius civile passando dai comizi (Es mutuo --> l’azione viene sussulta
(compresa) dallo ius civile).
Originariamente i magistrati erano solamente i cittadini romani, ma nel momento in cui la cittadinanza
fu estesa a tutti i cittadini, venne estesa anche la possibilità di accesso a questa carica. Lo ius civile si
comporrà con il tempo anche delle norme giuridiche nuove, divenute tali dopo il passaggio da actio a
norma giuridica. Il pretore dunque prepara quello che sarà il contenuto dell’ordinamento giuridico e
non solamente regola casistiche nuove non regolate dallo ius civile, svolgendo pertanto un ruolo di
cardinale importanza.
NB P.82: In questo periodo, inoltre, inizia l’attività della (quarto elemento di questa fase)
giurisprudenza (studio teorico del diritto), ovvero l’attività di coloro che prendono il nome di
giuristi (romani), i quali studiano il sistema giuridico/diritto da un punto di vista teorico. È un’attività
che si traduce “nell’interpretazione” del diritto (oggettivo). I giuristi romani definiscono
5
l’interpretazione del diritto, per quanto sia possibile definire questo concetto esaustivamente, quale
individuazione della norma generale e astratta (munita di forza coattiva) da applicare al caso concreto.
FASE POST-CLASSICA E GIUSTINIANEA (27 – 565 D.C) O ETÀ
IMPERIALE, P.92/98
L’ordinamento in questo caso è composto dal solo Ius civile, in una fase dove tutti i poteri sono
concentrati nella mano di una sola persona, l’imperatore, considerato l’emanazione divina in terra
(Spesso paragonato a deus nelle fonti). All’imperatore, deus, spettava il potere militare, ogni forma di
potere, compreso anche il potere legislativo. Venivano durante questa fase, pertanto, emanate le così
soprannominate leggi imperiali. La legge, ricordiamo, è il risultato di chi ha il potere di emanare le
leggi. Lo ius civile, in questo periodo, quindi, viene fatto coincidere con le leggi imperiali. Cessa così
di esistere l’apparato normativo vigente nella fase classica, fatta eccezione per la giurisprudenza, che
continuerà sotto il controllo dell’imperatore e che acquisirà un ruolo predominante in relazione alla
conservazione dei frammenti di opere dei giuristi dell’epoca precedente. Il diritto in senso oggettivo
nella fase post-classica e giustinianea è l’insieme delle leggi emanate dall’imperatore. Dalle fonti
spesso queste vengono chiamate LEGES, per la loro straordinaria importanza. Il passaggio da una
fase all’altra è ovviamente graduale e comprende anche la ratifica di provvedimenti già elargiti
durante la fase classica.
(NB è l’imperatore a godere del potere giurisdizionale, (sebbene parte di questo potere fosse nelle
mani del senato) nonché il potere di emanare le sentenze).
Il “tardissime iudicare” in relazione al potere giurisdizionale dell’imperatore sarà una delle questioni
centrali, evidenziando la necessità di altre figure per snellire l’apparato giurisdizionale.
L’imperatore comprese l’importanza della Giurisprudenza e degli studi terrori i del diritto. Queste
opere teoriche sull’applicazione pratica delle norme generali e astratte, furono ritenute tanto di rilievo
che l’imperatore conservò alcune parti dell’attività della giurisprudenza classica. La conoscenza della
giurisprudenza pertanto fu elemento necessario all’imperatore per avere coscienza del funzionamento
dell’apparato giuridico, al fine di proclamare anche nuove leggi.
Questi frammenti di opere dei giuristi, punto di riferimento per l’imperatore, prendono il nome di
“Iura”, posti al di fuori dell'ordinamento giuridico.
FONTI DEL DIRITTO (Oggettivo)
A) Fonti di produzione del diritto, nonché i modi con cui una legge entra a far parte
dell’ordinamento giuridico (definizione dei giuristi Romani). Attraverso il re, i comizi e
l’imperatore nelle tre diverse fasi, secondo quanto precedentemente stabilito
B) Fonti di cognizione: queste indicano i modi con cui si conosce un dato ordinamento
giuridico. Più ci si allontana dalla contemporaneità, meno documenti abbiamo per
ricostruire l’ordinamento giuridico. Inoltre, gran parte dell’ordinamento giuridico era
costituito originariamente da leggi non scritte e tramandate oralmente (esisteva tuttavia
la legge delle XII tavole). È presente qualche traccia delle leggi regie, com
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istituzioni di diritto romano 1
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Istituzioni di diritto romano - nozioni
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Istituzioni di diritto romano - fonti del diritto romano
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Istituzioni di diritto romano - manus