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FONTI DEL DIRITTO
Il più antico diritto romano era fatto di poche norme, che riguardavano principalmente la proprietà, il diritto di
famiglia e il matrimonio IUS QUIRITIUM
Quando si venne a conoscenza del debito, si passò al IUS CIVILE (diritto privato vero e proprio riservato
esclusivamente ai cittadini romani)
Quando i romani stipulavano contratti con gli stranieri non potevano quindi ricorrere al ius civile IUS
GENTIUM per disciplinare i rapporti giuridici ed economici con stranieri (diritto internazionale)
Nel 242 a.C. la società romana cominciò a cambiare in seguito all’espansione poiché i rapporti con gli
stranieri non erano più solo internazionali, ma anche all’interno dello stesso territorio romano, si iniziò a
sentire l’esigenza di un diritto che regolasse anche i rapporti interni IUS HONORARIUM
Nacque in questo periodo la figura del PRETORE PEREGRINO, il quale aveva il compito di creare un nuovo
sistema di norme per regolamentare i rapporti giuridici tra romani e stranieri all’interno dello stato romano
Ius civile e ius honorarium sono sistemi di norme separati il ius honorarium deve affiancare ed integrare le
norme del ius civile
FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO
- ETÀ ARCAICA:
sono tutte norme appartenenti al ius civile e sono consuetudinarie
1) MORES MAIORUM (tradizioni degli antenati, continuate e ripetute nel tempo)
2) LEGES REGIAE (leggi del re) è incerto se siano esistite o meno; il re era il magistrato unico nel
periodo del regno
3) INTERPRETATIO PONTIFICUM (interpretazione dei pontefici) i pontefici erano gli unici a
conoscere i contenuti dei mores e la loro attività è considerata fonte di produzione perché
interpretavano le norme in modo innovativo e creativo; i pontefici appartenevano alla classe patrizia
e, tendenzialmente, nell’ambito di liti tra plebei e patrizi, favorivano questi ultimi. I plebei si
ribellarono e pretesero, nel 450-451, che le norme venissero messe per iscritto venne istituita una
commissione mista che realizzò la LEGGE DELLE XII TAVOLE, che contenevano sia vecchio che
nuovo diritto
4) XII TAVOLE per la certezza del diritto (andarono bruciate in un incendio appiccato dai Galli durante
un’invasione) ci sono arrivate tramite citazioni di autori latini (Cicerone, Livio, ecc)
5) LEGGI COMIZIALI (con l’inizio della repubblica) esprimevano la volontà popolare; prima venivano
approvate dal Senato, a cui i magistrati che ne avevano fatto proposta le sottoponevano. Venivano
poi approvate dal popolo riunito nei COMIZI CENTURIATI (tutta la popolazione maschile)
6) PLEBISCITA (decisioni della plebe) nel 286 a.C. la LEX HORTENSIA stabilisce che leggi
approvate dai soli plebei abbiano lo stesso valore delle leggi comiziali (non valgono più solo per loro,
ma per tutti)
-ETÀ CLASSICA:
i mores continuano ad esistere e sono ancora la fonte principale del diritto
1) EDITTI DEI MAGISTRATI coloro che fanno carriera politica (cursus honorum)
PRETORE PEREGRINO e PRETORE URBANO
il pretore si occupa dei processi e ha il potere di creare diritto nuovo attraverso il suo editto; ogni
magistrato romano resta in carica un anno all’inizio dell’anno di carica il pretore pubblica un editto
nel foro sulle tabulae dealbatae, scrivendo tutte le norme nuove che ritiene necessarie e che vanno
a confluire nel ius honorarium; il pretore successivo pubblica il suo editto, apportando modifiche
all’editto precedente
nel 130 d.C. l’imperatore Adriano, che voleva accentrare tutto il potere nelle proprie mani e quindi
non vedeva di buon occhio le magistrature cittadine, mise fine a questa successione incaricò
Salvio Giuliano di scrivere l’editto perpetuo (editto definitivo, non più modificabile) il ius
honorarium diventa immutabile e verrà poi inglobato nel ius civile
2) SENATO CONSULTI (decisioni del senato)
dal I secolo a.C. gli imperatori aboliscono i comizi centuriati, poiché l’estensione dell’impero rende
impossibile riunire tutta la popolazione in un’unica assemblea; gli atti normativi vengono quindi