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Fonti del diritto

Il più antico diritto romano era fatto di poche norme, che riguardavano principalmente la proprietà, il diritto di famiglia e il matrimonio  ius quiritium.

Quando si venne a conoscenza del debito, si passò al ius civile (diritto privato vero e proprio riservato esclusivamente ai cittadini romani).

Quando i romani stipulavano contratti con gli stranieri non potevano quindi ricorrere al ius civile  ius gentium per disciplinare i rapporti giuridici ed economici con stranieri (diritto internazionale).

Nel 242 a.C. la società romana cominciò a cambiare in seguito all'espansione  poiché i rapporti con gli stranieri non erano più solo internazionali, ma anche all'interno dello stesso territorio romano, si iniziò a sentire l'esigenza di un diritto che regolasse anche i rapporti interni  ius honorarium.

Nacque in questo periodo la figura del preteore peregrino, il quale aveva il compito di creare un nuovo sistema di norme per regolamentare i rapporti giuridici tra romani e stranieri all'interno dello stato romano.

Ius civile e ius honorarium sono sistemi di norme separati  il ius honorarium deve affiancare ed integrare le norme del ius civile.

Fonti di produzione del diritto

  • Età arcaica: sono tutte norme appartenenti al ius civile e sono consuetudinarie
  • Mores maiorum (tradizioni degli antenati, continuate e ripetute nel tempo)
  • Leges regiae (leggi del re)  è incerto se siano esistite o meno; il re era il magistrato unico nel periodo del regno
  • Interpretatio pontificum (interpretazione dei pontefici)  i pontefici erano gli unici a conoscere i contenuti dei mores e la loro attività è considerata fonte di produzione perché interpretavano le norme in modo innovativo e creativo; i pontefici appartenevano alla classe patrizia e, tendenzialmente, nell'ambito di liti tra plebei e patrizi, favorivano questi ultimi. I plebei si ribellarono e pretesero, nel 450-451, che le norme venissero messe per iscritto  venne istituita una commissione mista che realizzò la legge delle XII tavole, che contenevano sia vecchio che nuovo diritto
  • XII tavole per la certezza del diritto (andarono bruciate in un incendio appiccato dai Galli durante un'invasione)  ci sono arrivate tramite citazioni di autori latini (Cicerone, Livio, ecc.)
  • Leggi comiziali (con l'inizio della repubblica)  esprimevano la volontà popolare; prima venivano approvate dal Senato, a cui i magistrati che ne avevano fatto proposta le sottoponevano. Venivano poi approvate dal popolo riunito nei comizi centuriati (tutta la popolazione maschile)
  • Plebiscita (decisioni della plebe)  nel 286 a.C. la Lex Hortensia stabilì...
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulia Lanzoni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gagliardi Lorenzo.
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