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La linea di successione degli agnati
Gaio ci dice che la linea di successione degli agnati è una linea di successione ilmaschile collaterale. Inoltre aggiunge che l'agnato prossimo più vicino esclude quello più lontano e non c'è successione tra l'agnato di primo grado e l'agnato di grado inferiore. Se ci sono più agnati di grado uguale essi succedono per quote uguali. Le donne sono escluse da questa categoria di successibili perché la parentela è in linea maschile, eccetto quelle che hanno un rapporto di consanguineità con il defunto, ad esempio la sorella del morto.
Aspetto interessante che differenzia questa categoria dall'altra è l'accettazione: gli agnati possono accettare o rifiutare l'eredità, non erano considerati eredi necessari.
L'ultima categoria è quella dei gentiles. Questa categoria perde di rilievo già nel I secolo a.C., ma Gaio vi fa riferimento comunque. Dice che la legge delle 12 tavole...
chiama all'eredità i gentili, in assenza degli agnati. Gaio non dice molto: dice che appunto la classe dei gentili al suo tempo non aveva più rilievo e non ciriferisce regole relative alla successione interna alla categoria.
La successione dei liberti. Anche per i liberti venivano disciplinate le regole di successione di tipo abintestato, infatti sono presenti anche nelle 12 tavole. Un versetto delle 12 tavole attribuisce al patrono l'eredità del liberto se questo è morto senza testamento e eredi. I beni del liberto tornano alla famiglia dalla quale era stato liberato. Il patrono ha un diritto ereditario sulla successione del liberto, un tipo di diritto che (molto probabilmente) lo pone in un secondo grado di successione. La prima categoria era quella dei figli e la seconda era rappresentata dal patrono.
Testamento per aes et libram. È la forma testamentaria più importante. Per quanto riguarda l'epoca arcaica e monarchica è
ma che permetteva comunque di trasferire la proprietà dei beni dopo la morte del testatore. Questo meccanismo era però complesso e richiedeva la presenza di cinque testimoni e di una bilancia per pesare il rame utilizzato come moneta di scambio. Con l'avvento della Repubblica romana, si rese necessario semplificare il processo di testamento e renderlo accessibile a un numero maggiore di persone. Fu così che si sviluppò la forma di testamento per aes et libram, che consisteva nel trasferimento dei beni attraverso una semplice dichiarazione verbale davanti a cinque testimoni. Questa nuova forma di testamento si diffuse rapidamente e divenne la più comune nell'epoca repubblicana. Tuttavia, è importante sottolineare che la successione legittima non venne completamente soppiantata dalla forma testamentaria. Infatti, in molti casi, le due forme di successione coesistevano e potevano essere utilizzate contemporaneamente. In conclusione, sebbene la forma testamentaria per aes et libram fosse più accessibile e diffusa nell'epoca repubblicana, non si può negare l'importanza della successione legittima. Entrambe le forme di successione avevano il loro ruolo e la loro importanza nel sistema giuridico romano.ma che permetteva di trasferire il patrimonio. Lavorando su questa forma di mancipatio, i giuristi trasformano il rito facendolo diventare una vera e propria forma di testamento. Come viene elaborato? I pontefici partono dal presupposto che le 12 tavole dicono che così come il paterfamilias abbia disposto per il patrimonio deve essere legge, deve avere valore legale. Collegano a questa disposizione il fatto che un altro versetto decemvirale dicesse che se il pater avesse voluto aggiungere delle dichiarazioni allamancipatio, ciò che sarebbe stato aggiunto sarebbe stato considerato come legge. Quindi prendono il rituale della mancipatio, all'interno del quale le dichiarazioni del pater hanno valore di legge, e aggiungono che all'interno delle dichiarazioni non cupationes il pater inserirà la volontà testamentaria e di fatto la mancipatio si trasformerà in qualcosa che ha la funzione di disporre per la successione del patrimonio. Abbiamo un altro caso inIl testo fornito formattato con tag html:Sui un rituale che era volto al trasferimento di proprietà tra vivi, grazie a un’interpretazione giurisprudenziale, diventa una forma di testamento grazie all’interpretazione dei versetti.
Come fanno funzionare questo meccanismo?
Il testatore dichiara nelle non cupationes, quindi fa delle dichiarazioni volontarie, dichiara come vuole disporre del proprio patrimonio post mortem. Questa dichiarazione ha immediatamente forza di legge, quindi vincola immediatamente per la sorte del patrimonio, ma verrà realizzata soltanto dopo la morte del pater.
Per quanto riguarda l’involucro formula, anche in termini di soggetti coinvolti nella mancipatio rimangono gli stessi, c’era il familiae emptor ed era presente anche il libripens, il cosiddetto pesatore, che era presente nella mancipatio a fini di trasferimento di proprietà, e anche 5 testimoni cittadini romani puberi. Hanno la funzione di essere testimoni delle dichiarazioni del defunto.
Il testamento per aes et
librem aveva una formalità esclusivamente originaria ed era un rituale esclusivamente orale. Trasformazioni nei secoli. Ci sono delle trasformazioni che mutano l'originaria struttura, soprattutto in termini di oralità del rituale. Per indagare queste trasformazioni leggiamo Gaio: egli ci descrive come avveniva il rituale, ma qual è l'importante novità che emerge? Abbiamo una nuova presenza ossia quella della scrittura. Per ragioni di sicurezza si era diffuso l'uso di trascrivere l nun cupationes all'interno di tavolette cerate che venivano sigillate ad opera dei testimoni, del familiae emptor e del libripens, i quali appongono i sigilli nella tavolette garantendo l'autenticità delle dichiarazioni. Era anche questo uso per ragioni di segretezza, per evitare che le dichiarazioni di ultima volontà fossero note al di fuori dei presenti al rituale quando il testatore era ancora in vita, per cui la sua vita poteva essere messa in
pericolo.Contenuto del testamento.Fin dall'epoca della sua creazione il testamento poteva contenere diversi tipi di disposizioni:
Potevano essere disposizioni a titolo universale ossia disposizioni che riguardavano l'intero patrimonio del testatore o una quota di esso. Il beneficiario si sostituiva interamente o parzialmente nella posizione giuridica del de cuius.
Successioni a titolo particolare: il testatore disponeva per uno specifico rapporto o una specifica posizione giuridica o diritto. Non era previsto che il successore si sostituisse alla posizione giuridica del testatore, ma si sostituiva in un unico specifico rapporto.
La differenza tra i due è che il successore a titolo universale doveva rispondere anche dei debiti, mentre il successore a titolo particolare non risponde dei debiti, eccetto particolari casi.
Regole del contenuto. Partiamo dall'istituzione dell'erede. È una parte obbligatoria del testamento, non può esistere se non
c'è un'istituzione di erede. Se non era presente il testamento veniva dichiarato come inesistente. Doveva essere indicata all'inizio del testamento. Gaio ci dice che l'istituzione dell'erede deve essere fatta utilizzando delle formule solenni e devono essere quelle accettate dall'ordinamento (indica quali sono quelle accettate e quelle non ammesse). Il testamento doveva essere redatto in lingua latina. Non poteva essere sottoposto il testamento e la sostituzione dell'erede al termine o a una condizione risolutiva, mentre poteva essere sottoposta alla condizione sospensiva (subordino l'istituzione di erede di tizio al fatto che si verifichi un determinato evento futuro e incerto) così come poteva essere subordinata al modus (si poteva subordinare l'istituzione dell'erede al fatto che l'erede stesso avesse svolto una determinata attività). La possibilità del modus inizialmente non era ammessa secondo la
regola per la quale la successione doveva essere per l'intero o per quota e non poteva essere fatta un'istituzione dell'erede con la sottrazione di un bene specifico. Così come con il tempo sarà ammesso anche che, non solo si potrà utilizzare un formulario più ampio, ma che l'istituzione dell'erede non venisse fatta all'inizio del testamento, ma anche più avanti.
Quale era la tutela giuridica che aveva l'erede?
Dobbiamo guardare la posizione dell'erede da punti di vista. Da un lato dobbiamo tenere in considerazione il fatto che l'erede sostituisce il testatore in una posizione giuridica e quindi nel complesso di una serie di rapporti patrimoniali. In ragione di questo ha tutti gli strumenti di tutela che sarebbero stati del testatore. Dall'altro punto di vista l'erede poteva essere riconosciuto quale erede, quindi l'ordinamento giuridico romano prevedeva un'azione a tutela della
Qualifica dierede, era la petitio hereditatis. Era l'azione generale a tutela dell'eredità ed era modellata sull'azione generale di rivendica. La legittimazione attiva alla petito hereditatis ce l'aveva l'erede nei confronti di chi si dichiarasse erede al posto suo, ma anche chi si dichiarasse possessore legittimo di un bene o dell'insieme di beni senza essere l'erede.
Il testamento nasce anche perché potesse essere consentito al testatore di istituire erede un soggetto estraneo alla famiglia. In questo caso era necessaria una diseredazione: la cosiddetta ex eredactio. La diseredazione è necessaria a pena di nullità del testamento.
La diseredazione era necessaria per il figlio, mentre tutti gli altri, sia le femmine sia gli altri eventuali discendenti di sesso maschile potevano essere diseredati cumulativamente. Essa era necessaria anche se c'erano dei postumi sui se fossero nati quando il testatore era ancora in vita.
Anche in questo caso c'erano delle forme solenni previste. L'altro possibile contenuto del testamento erano i legati. Stiamo parlando di una successione a titolo particolare. I legati sono rappresentati da una largizione che, l'erede qui chiamato onerato, deve svolgere in favore di una terza persona chiamata o legatario o onorato. Il testatore coinvolge l'erede nel garantire la possibilità al legatario di ricevere la largizione ereditaria. Il legatario non è responsabile dei debiti almeno che non sia disposto esplicitamente che il legatario debba essere responsabile dei debiti in maniera proporzionale all'arricchimento di cui ha beneficiato in ragione del legato. Quando viene acquistato il legato? L'acquisto del legato è subordinato all'accettazione dell'erede, quindi fino a che l'erede non accetta, il legatario non può esigere il legato. Dal punto di vista tecnico, l'acquisto del diritto a