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DOMINIUM621. IL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM. L’USUCAPIO.ALTRI MODI DI ACQUISTO. LA DIFESA DEL DOMINIUM
PARTE I: IL DOMINIUM
IL DOMINIUM
Dal III secolo a.C., il meum esse aio comincia ad inclinarsi e si fa strada una concezione per cui il controllo sul bene si sostanzia in un diritto assoluto (poi limitato in ragione dei rapporti con altri soggetti che esercitano diritti analoghi o in ragione delle regole di diritto pubblico). Nascono, così, sia la nozione astratta di dominium (=proprietà) che quella di altri diritti reali autonomi e limitati. Stando a quanto rinvenuto nelle fonti di epoca repubblicana, il dominium comincia ad essere definito come ex iure quiritium (=diritto dei soli cittadini, diritto di proprietà che può essere in capo solo ai cittadini romani). Esso consiste nel diritto di esercitare tutti i poteri sul bene (è dunque un diritto paragonabile al meum esse aio, anche se adesso è un diritto astratto). Ma in che senso è astratto?
È astratto nel senso che un soggetto può avere un controllo giuridico su un bene indipendentemente dalla sua disponibilità materiale (tale controllo può essere dunque esercitato sia su un bene mobile che su un immobile). Allo stesso tempo, è un diritto illimitato (può essere fatto valere verso tutti -> ha efficaci erga omnes). In astratto, dunque, non ci sono limiti: il proprietario può utilizzare il bene e percepirne i frutti come meglio ritiene. Con il tempo, però, questa illimitatezza incontrerà dei limiti (quelli di diritto pubblico e quelli di diritto privato -> questi ultimi legati ai rapporti di vicinato). Il dominium è riservato ai soli cittadini romani: il fatto che i peregrini potessero usare la traditio e non la mancipatio non significa che potessero diventare proprietari domini ex iure quiritium di quel bene (diventavano semmai proprietari peregrini). Per il dominium valgono gli stessi strumenti previsti.
Per il meum esse aio. A causa delle diverse tipologie di res e dei diversi modi di trasferimento, poteva verificarsi uno scollamento tra res e modi di trasferimento delle res (es: una res mancipi trasferita tramite traditio). A sanare questo scollamento è l'usucapione (che sana anche gli effetti non reali del contratto); viene elaborata come modo di costituzione del diritto di proprietà (nasce dunque per raggiungere un effetto sanante).
PARTE II: L'USUCAPIONE
L'USUCAPIONE
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario molto risalente (ne parlano le XII tavole). Con l'usucapione, la proprietà di un bene si acquisisce grazie al possesso prolungato nel tempo del bene stesso. All'inizio, essa ha una funzione sanante per:
- La situazione in cui una res mancipi viene trasferita tramite traditio.
Gai. 2.40-41: "Dobbiamo ora avvertire che presso i popoli stranieri esiste un'unica specie di
proprietà: poiché uno è proprietario o non è considerato tale. Simile, in passato, era il regime della proprietà presso i romani: infatti o uno era dominus ex iure Quiritium, o non era considerato proprietario. In seguito, però, questo concetto unitario di proprietà si scisse, cosicché uno può essere dominus ex iure Quiritium di una cosa e un altro avere la stessa nel suo patrimonio. Se infatti io ti avrò trasferito una res mancipi per semplice traditio, anziché per mancipatio o per in iure cessio, tu avrai quella cosa 'nel patrimonio' (in bonis), ma essa rimarrà mia ex iure Quiritium fino a quando, possedendola, non l'avrai usucapita: infatti, una volta compiuta l'usucapione, la cosa comincerà ad essere tua di pieno diritto, cioè sia in bonis che ex iure Quiritium, come se ti fosse stata trasferita per mancipatio o per in iure cessio".
res si ha per traditio da un soggetto che non ne è proprietario. Nel caso in cui ci fosse stata una traditio da un soggetto non domino (e quindi non proprietario), sia per le res mancipi che per le res nec mancipi l'usucapione avrebbe sanato questo tipo di situazione.
Gai. 43-44: "Ci è consentito usucapire anche quelle cose che ci sono state trasferite per traditio da chi non ne era proprietario, sia che si tratti di res mancipi sia che si tratti di res nec mancipi, sempre che le abbiamo ricevute in buona fede, ritenendo che chi ne effettuava la traditio ne fosse proprietario. Ciò, a quanto pare, fu ammesso affinché la proprietà delle cose non restasse per troppo tempo incerta: e siccome al proprietario è sufficiente il periodo di un anno o due per recuperare la sua cosa, lo stesso fu attribuito al possessore per usucapire".
L'usucapio pro herede: nell'epoca arcaica, per evitare che i patrimoni ereditari rimanessero
vacanti nel caso in cui vi fossero stati eredi estranei, si ammetteva che un soggetto (anche se non si trovava in una posizione di diritto rispetto alla proprietà) potesse usucapire i beni dell'eredità in 1 anno; allo stesso tempo, l'usucapione di 1 bene faceva sì che dopo 1 anno il soggetto che aveva appena usucapito quel bene ereditasse l'intero patrimonio. Perché 1 anno? 2 anni erano previsti per le cose immobili; 1 anno per tutte le altre cose (i tempi dell'usucapione erano sanciti nelle XII tavole). Nei suoi scritti, Gaio considera l'usucapione pro herede come "ingiusta": diventare titolare di un patrimonio ereditario significava dare continuità ai sacrifici familiari, che facevano parte del senso di religiosità della collettività. L'usucapione pro herede verrà superata più avanti: usucapendo un bene non si usucapisce più l'intero patrimonio. Anche in questo caso,L'usucapione ha una funzione sanante: sana la mancanza di un soggetto che adisca i beni ereditari. Gai. 2.52-55: "Al contrario poi accade che si usucapisca pur sapendo di possedere una cosa altrui. Così per esempio, se taluno avrà posseduto una cosa ereditaria il cui possesso non sia stato ancora conseguito dall'erede, gli è concesso di usucapire, purché si tratti di cosa suscettibile di usucapione. Questa specie di possesso e di usucapione è detta pro herede. Con tanta larghezza tale usucapione è ammessa che anche le cose immobili si usucapiscono in un anno. La ragione per cui in questo caso è ammessa un'usucapione annuale anche per gli immobili va individuata nel fatto che anticamente si riteneva che attraverso il possesso delle singole cose ereditarie, e quindi in un anno, si usucapisse l'intera eredità. La legge delle XII Tavole aveva infatti stabilito che le cose immobili si usucapissero in due anni, le"
altre in un anno: e l'eredità parve rientrare tra queste ultime, non essendo una cosa immobile né, addirittura, corporale. E benché in seguito si sia affermata la concezione che l'eredità non può essere usucapita in quanto tale, nondimeno l'usucapione rimane annuale per tutte le cose ereditarie, comprese le immobili. La ragione per cui fu concesso un così ingiusto possesso e una così ingiusta usucapione è questa: che gli antichi volevano che le eredità fossero adite al più presto affinché vi fosse chi provvedesse agli oneri di culto domestico, di cui in quei tempi era somma l'osservanza, e affinché i creditori avessero da chi conseguire quanto era loro dovuto". Requisiti: Col passare tempo, vengono elaborati alcuni requisiti dell'usucapione: affinché la proprietà di un bene materiale e corporale possa essere acquisita per usucapione: 1. La cosa oggettodell'usucapione deve essere:
- una res habilis (=idonea ad essere usucapita);
Gai. 2.45: "Ma talvolta anche se si possiede una la cosa altrui in buona fede, l'usucapione non ha luogo, come nel caso che si possieda una cosa di provenienza furtiva o che fu sottratta con la violenza: infatti la legge delle XII Tavole vieta di usucapire le cose di provenienza furtiva".
Gai. 2.49: "e nessun altro (scil.: possessore successivo di una res furtiva o vi possessa), sebbene acquisti in buona fede, ha il diritto di usucapire".
- corporale;
- suscettibile di proprietà privata (e quindi o un bene demaniale o un bene pubblico non usucapito);
- non appartenente a 2 categorie:
o Res furtivae (=beni risultato di furto);
o Res vi possessae (=cose possedute in seguito ad un atto di violenza).
Queste 2 categorie erano escluse dalle res habilis già dalle XII tavole. La macchia dell'inusucapibilità segue la cosa nei suoi proprietari successibili.
Questo divieto è ribadito anche dalla legge Atilia del II secolo a.C., la quale aggiunge però che, se un bene sottratto ritorna al dominus, la posizione di tale bene risulta di fatto ripulita dal furto (questo perché è tornata al suo proprietario). In aggiunta a ciò, la legge Plautia del I secolo a.C. ribadisce il divieto di usucapione per le cose possedute tramite vis (=violenza). 2. La buona fides (=buona fede): chi usucapisce deve essere consapevole di usucapire senza ledere il diritto di un altro soggetto; essa deve esistere al momento della presa di possesso. Tempo: per quanto riguarda il tempo, questo è di 1 anno per i beni mobili; di 2 anni per i beni immobili. XII Tab. 6.3: "L'efficacia dell'usucapione richiede per un terreno due anni, per tutte le restanti cose un anno". Titolo: l'impossessamento del bene deve avvenire per iusta causa e in base ad un titolo valido. Nell'usucapio pro herede, il titolo in base a.cui si usucapiva creava problemi. Gaio testimonia l'ulteriore evoluzione dell'usucapio breve, sostenendo che in questo caso il titolo non corrisponde ad una causa giusta, la quale si avrebbe, ad esempio, quando ci si impossessa e si possiede continuativamente nel tempo una cosa in quanto sene è acquirenti (es: pro emptore, ossia da vendita). Gai. 2.56-57: "Questa specie di possesso e di usucapione è detta anche lucrativa, perché si lucra consapevolmente una cosa altrui. Ma al giorno d'oggi essa non è più lucrativa. Un senatoconsulto emanato per autorità di Adriano da infatti permesso la revoca di tali usucapioni: si che l'erede, con la petizione dell'eredità, può riavere la cosa da colui che l'ha usucapita, come se l'usucapione non avesse avuto luogo" PARTE III: ALTRI MODI DI ACQUISTO ALTRI MODI DI ACQUISTO DEL DOMINIUM Oltre all'usucapione, esistono anche altri modi didella terra, invece, si acquisisce attraverso l'occupazione e la coltivazione del suolo. 2. L'accessione: avviene quando un bene si unisce o si incorpora ad un altro bene già di proprietà di qualcuno. Ad esempio, se si pianta un albero in un terreno di proprietà di qualcuno, l'albero diventa di proprietà del proprietario del terreno. 3. La specificazione: si verifica quando si trasforma un bene attraverso un processo di lavorazione o manifattura. In questo caso, il proprietario del bene originale diventa anche proprietario del bene trasformato. Ad esempio, se si utilizza la lana di un gregge per produrre filati, il proprietario del gregge diventa anche proprietario dei filati. 4. L'usucapione: è un modo per acquisire la proprietà di un bene attraverso il possesso continuo e pacifico per un determinato periodo di tempo. Se una persona possiede un bene per un periodo di tempo stabilito dalla legge, può diventarne proprietario anche se non ne è il legittimo proprietario. 5. L'acquisto a titolo oneroso: avviene quando si acquista un bene tramite un contratto di compravendita, pagando un prezzo concordato. In questo caso, il trasferimento della proprietà avviene al momento del pagamento. 6. L'acquisto a titolo gratuito: si verifica quando si riceve un bene senza dover pagare nulla in cambio. Ad esempio, se qualcuno regala un oggetto, si acquisisce la proprietà di quel bene senza dover pagare nulla. 7. L'acquisto per successione: avviene quando si eredita un bene in seguito alla morte del proprietario precedente. In questo caso, il bene passa al nuovo proprietario in base alle disposizioni testamentarie o alle leggi sulla successione. Questi sono solo alcuni dei modi in cui si può acquisire la proprietà di un bene. La legge può prevedere anche altri modi specifici in base al contesto e alle normative vigenti.