ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
PERSONE E FAMIGLIA
● Per essere persona fisica bisognava essere nati, se il neonato era un monostrum oppure privo di membra, il pater familias
lo poteva uccidere;
● La morte poneva fine all’esistenza e produceva effetti giuridici: es. successione. L’esatto momento della morte era molto
importante e era provato senza presunzioni;
● Perché a una persona fisica potessero fare capo situazioni soggettive era necessario un preciso status :
o Status libertatis e civitatis : la libertà era condizione necessaria per la cittadinanza romana e l’appartenenza alla
comunità romana era una condizione indispensabile della libertà;
o Status familiae : posizione di una persona in una data famiglia
(lo Statud gentes NON valeva come requisito).
● Non gentiles : plebe, inferiorità socio-economica rispetto ai patrizi che li escluse dai sacerdozi, dal senato e dalle
magistrature. C’era anche il divieto che plebei e patrizi si sposassero;
● Sesso femminile : netta inferiorità giuridica, soggette al potere del padre o del marito o, in mancanza, di un tutore. Se
nate fuori dal matrimonio non avevano né pater né tutore e erano comunque incapaci di agire. Erano escluse dalle
cariche pubbliche. Nel corso del periodo preclassico e classico migliorarono la loro posizione;
● Altre cause di inferiorità : pazzia, età impubere, infanzia;
● Persone capaci di agire ma soggette al potere di estranei :
✔ Clientes : persone o famiglie che, essendo privi di mezzi di sostentamento, si erano sottomessi a una gens o a un
pater familias per averne protezione e ottenere il godimento collettivo delle terre gentilizie o possederne
piccole quantità. Dovevano servizi e piena ubbidienza al pater familias il quale, se ingiustamente danneggiava il
clientes, incorreva nella pena della sacertà , divenendo passibile di uccisione da parte di qualunque cittadino;
✔ Schiavi liberati (liberti) : l’antico proprietario aveva nei suoi confronti una posizione di patronus e subivano varie
incapacità di diritto pubblico. Affini ai clienti ma con un proprio specifico status;
✔ Nexi, addicti, vades, praedess: persone soggette al potere altrui a causa di debiti. Soggezione di natura
corporale (il creditore poteva tenerli incatenati, farli lavorare, venderli o ucciderli). Gli adicti rimanevano
vincolati al creditore in maniera permanente; il loro lavoro poteva valere come riscatto ma, anche quando
avevano riscattato il debitore o il derubato, non erano necessariamente liberati;
✔ Auctorati (si vincolavano a chi li faceva combattere come gladiatori) e mercenari (lavoravano per altri) erano
soggetti al potere di comando e di punizione di chi li faceva combattere o lavorare;
✔ Redempti ad hostibus: eravvao un’impportante limitazione di capacità in quanto sottoposti a colui che li
riscattava finchè non avevano restituito il valore del riscatto.
● Straniero: libero indipendentemente dalla sua appartenenza a una comunità riconosciuta da Roma;
● Cristiani: i romani non solevano fare discriminazioni religiose, ma nei Cristiani videro una setta sovversiva che
disconosceva i valori della romanità e rifiutava il culto imperiale. Erano soggetti a misure limitative e talvolta a
persecuzione. LIBERI E SCHIAVI
● Istituzioni di Gaio: “tutti gli uomini sono o liberi o schiavi”;
● Caratteristiche fondamentali di tutti gli schiavi di tutti i periodi:
1. lo schiavo non può essere titolare di situazioni giuridiche;
2. il potere del padrone sullo schiavo è permanente: morto il padrone subentra l’erede o un altro padrone;
● Nell’Età Antica le condizioni personali e giuridiche dello schiavo erano migliori rispetto al periodo classico e preclassico,
ragioni:
✔ Numero minore di schiavi (aumentato dal III al I secolo dC a causa delle continue guerre vittoriose dei romani.
Questo aumento determinò una diminuzione del loro valore e un peggioramento della loro condizione di fatto);
✔ Gli schiavi non avevano ancora raggiunto la funzione economica preminente;
✔ Era viva una rilevanza delle regole religiose: la religione vedeva lo schiavo come quasi pari a un libero e i limiti
religiosi erano quindi valevoli anche per il diritto;
● L’integrità fisica dello schiavo era, comunque, tutelata:
✔ Le XII Tavole disponevano che se si rompesse un osso allo schiavo, era prevista una sanzione pecuniaria pari alla
metà di quella prevista per la rottura di un osso di un libero;
✔ Non risulta, però, punita l’uccisione di uno schiavo;
✔ Lo schiavo che venga trovato in flagrante a rubare veniva direttamente precipitato da una rupe;
Ilaria Milesi
✔ Quando lo schiavo veniva scoperto, non in flagrante, a rubare, il padrone poteva decidere se mettere lo schiavo
a disposizione del derubato oppure assumersi la responsabilità e difendere lo schiavo in un processo. Nel caso
in cui perdesse il processo, era il padrone stesso a essere sottoposto alle pene, come se fosse stato lui a rubare;
✔ Gli atti di vendita dello schiavo erano considerati efficaci, ma l’acquisto era del padrone; mentre nell’età antica
gli atti che comportassero un peggioramento patrimoniale del padrone erano, invece, privi di effetti. A partire
dal periodo preclassico e classico, allo schiavo veniva affidato un peculio : una parte del patrimonio del padrone.
Lo schiavo può assumere obbligazioni, delle quali risponde il proprietario nel limite del valore del peculio. Su
accordo tra schiavo e padrone, questo rispondeva per intero alle obbligazioni dello schiavo in mancanza di
presupposti o di insufficienza del peculio. Il padrone rispondeva dei delitti privati dello schiavo; tuttavia poteva
liberarsi da questa responsabilità dichiarando l’aertamento della colpevolezza dello schiavo;
✔ Lo schiavo non poteva prendere parte a processo, infatti il libero trattato/confuso con uno schiavo aveva
bisogno della adsertor in libertatem per poter agire in processo: il rex o il magistrato lasciava libera la persona
fino alla sentenza; se questa negeva la libertà, erano possibili ulteriori vindicationes in libertatem
. A partire dal
periodo preclassico lo schiavo poteva essere interrogato sotto tortura per qualunque fatto rilevante in un
processo;
✔ Se lo schiavo si trovava nella casa del padrone e questo veniva ucciso, lo schiavo era sottoposto a torture (se
non a uccisione) in quanto non ha voluto / saputo difendere il padrone;
✔ A parità di delitti, le pene dello schiavo erano le più gravi.
● Come si diveniva schiavo?
✔ Nascita da madre schiava (anche se il padre era libero). Se però la madre era libera al concepimento e poi
divenuta schiava, il figlio era libero. Se la madre concepiva in schiavitù il figlio, poi veniva liberata e al momento
del parto di nuovo schiavizzata, anche in questo caso il figlio nasceva libero;
✔ Prigionia di guerra : poteva riguardare anche i cittadini romani, se però il cittadino riusciva a scappare e ritornare
a Roma, era considerato libero cittadino (considerata schiavitù non definitiva);
✔ Deditio : consegna di un individuo da parte di una comunità non romana a Roma, a seguito di violazione di
regole giuridico – religiose internazionali. I casi di romani oggetto di deditio si contano sulla dita di una mano;
✔ Debitore insolvente che avesse subito la manus iniectio, disertore, renitente della leva militare, chi non si
sottoponeva a censimento venduti agli stranieri perché I CITTADINI ROMANI NON POTEVANO DIVENIRE
SCHIAVI A ROMA (se non a seguito di gravi comportamenti delittuosi);
✔ Relazione libera – schiavo: se uno schiavo frequentava una libera, questa alla terza intimazione del padrone di
cessare il rapporto, diveniva schiava. Alla seconda intimazione poteva, però, accordarsi con il padrone di
rimanere libera ma procreare un figlio schiavo, disposizione considerata iniqua e quindi abrogata;
✔ Condanna a morte o ai lavori forzati nelle miniere;
✔ Cittadino libero che si fingesse schiavo per vendersi e fare a metà del compenso con il venditore.
● La liberazione dalla schiavitù: poteva avvenire solamente mediante la liberazione da parte del padrone ( manumissiu ).
Con la manomissione lo schiavo diventa cittadino latino (non romano) ed è comunque legato al vecchio padrone, tanto
che viene considerato come parente più stretto al manomesso, dopo i suoi eventuali figli. Esistevano 3 tipi di
manomissione:
A. Manumissiu vindicta : un terzo, davanti al re o a un magistrato, affermava solennemente tenendo in mano una
bacchetta (vindicta) che lo schiavo era libero. Il padrone taceva, in quanto accordato preventivamente con il
liberatore. Il re o il magistrato dichiarava, quindi libero lo schiavo;
B. Manumissiu censu : il padrone, iscrivendo alla lista del censimento il proprio schiavo, lo liberava. Poteva avvenire solo
ogni 5 anni;
C. Manumissiu testamento : il padrone in testamento inseriva una clausola secondo la quale, alla sua morte, lo schiavo
doveva essere liberato automaticamente o dal suo erede ( fedecommesso di libertà
). Augusto fissò un numero
massimo di schiavi liberabili mediante testamento.
Dal periodo preclassico si diffusero altri tipi di manomissioni, meno formali:
- Manumissio inter amicos : dichiarazione a un gruppo di amici di voler liberare lo schiavo;
- Manumissiu per epistulam : dichiarazione per lettera non formale di volontà di liberazione;
- Manumissiu per mensam : il padrone faceva partecipare a tavola lo schiavo, liberandolo.
Con Giustiniano, la religione cristiana e l’affermarsi del principio della libertà di un essere umano fa sviluppare altri metodi
di liberazione dello schiavo ES. lo schiavo abbandonato acquisisce automaticamente la libertà.
● Nel periodo classico vennero posti del limiti alle manomissioni:
- Vietata la manomissione in frode ai creditori;
- Vietata la manomissione da parte di un padrone con meno di 20 anni;
- Vietata la manomissione di uno schiavo con meno di 30 anni;
Ilaria Milesi
- Vietata la manomissione di uno schiavo turpo.
● Nel periodo post-classico si sviluppò anche la figura del colono : l’istituto del colonato vincola il lavoratore agricolo alla
coltivazione di un determinato fondo. Il proprietario non può separare i coloni dalla terra, solamente spostarli da un
terreno di sua proprietà a un altro. Non può vendere la terra separatamente dal colono. Il colono non può allontanarsi o
mutare il suo status. CITTADINI E STRANIERI
● Cittadinanza romana: secondo requisito per libertà.
● Stranieri e nemici sono due concetti diversi: gli stranieri non erano sottoposti alle leggi romane, tuttavia alcune leggi
venivano applicate anche a loro
ES: legge che punisce l’uccisione di “qualunque uomo libero” punisce anche l’uccisione dello straniero.
Una protezione più specifica poteva essere data agli stranieri provenienti da comunità che avevano stretto un
atto\accordo con Roma: questo accordo si basava sull’ hospitatum concesso da Roma, il quale ne determinava il
contenuto. Questa limitazione fu superata nel periodo classico: venne ampliato il riconoscimento di capacità giuridica agli
stranieri anche in assenza dell’accordo: nell’ambito del diritto privato l’unico requisito per la capacità giuridica era lo
status civitatis, quindi per quanto riguarda lo ius civile, i peregrini erano capaci quanto i romani.
I peregrini erano spesso sudditi romani, in quanto abitanti di territori conquistati da Roma ma non annessi. Se le loro
comunità non erano state sciolte da Roma, erano capaci anche rispetto al diritto delle loro comunità; se invece Roma
aveva sciolto la loro comunità, erano capaci soltanto al ius gentium .
● Una posizione a parte era quella dei latini : le singole comunità latine erano indipendenti, però avevano in Roma uno
Statuto speciale:
- Ius migrandii: diritto di trasferirsi a Roma e diventare cittadini romani (e viceversa);
- Ius suffragii: diritto di votare nei comizi se il latino si trova a Roma;
- Ius commercii: capacità di compiere validamente atti di trasferimento. Gli atti di tipo commerciale non
facevano diventare il latino titolare del diritto, bensì poteva farlo giudicare valido a Roma;
- Ius connubii: diritto di sposare un romano / una romana. Nel caso in cui un latino sposasse una romana,
potrebbe esercitare su di lei comunque solo i diritti previsti dal suo ordinamento e non quelli del diritto
romano.
Nel periodo classico, a seguito della fondazione di colonie latine, si distinsero le figure di latini prisci (antichi, che hanno i
diritti fin qui descritti) e latini coloniarii , la cui capacità non comprendeva lo ius suffragii e lo ius migrandii.
● Acquisto della cittadinanza romana:
✔ Per nascita : se il figlio era nato nel matrimonio, il padre doveva essere cittadino per procreare un figlio cittadino
romano; se il figlio era nato fuori dal matrimonio, il figlio era cittadino se anche la madre lo era;
✔ Per disposizione del re : che poteva dichiarare uno straniero cittadino romano;
✔ Per Ius migrandi , esercitato da un latino;
✔ Mediante annessione di un territorio conquistato.
● Perdita della cittadinanza romana:
o Come conseguenza alla perdita di libertà (caduta in schiavitù);
o Se si acquistava un’altra cittadinanza;
o A seguito di pronunzia comiziale. LA POSIZIONE NELLA FAMILIA
● Status familiae : posizione che si ha nella famiglia grande importanza della famiglia nella società romana.
● Significati di famiglia:
o Patrimonio famigliare;
o Schiavi facenti parte ad una famiglia;
o GRUPPI DI PERSONE UNITE FRA LORO DA VINCOLI DI PARENTELA.
● Parentela ( adgnatio
) univa tutti coloro che erano sottoposti a un comune pater familias fino al 6° o al 7° grado di
parentela. La parentela poteva essere in linea retta (univa ascendenti ai discendenti, ad ogni generazione corrispondeva
un grado) o in linea collaterale (tra persone che non discendevano l’uno dall’altra e i gradi corrispondevano alla somma
delle generazioni). Per avere un pater familia in comune la parentela doveva passare attraverso uomini ( principio
patriarcale della familia romana );
● 2 diversi gruppi costituenti una famiglia:
A. Familia proprio iure composta dal pater familia e da tutte le persone sottoposte al suo potere;
B. Familia communi iure composta da tutti gli adgnati entro il 6° e 7° grado di parentela.
Ilaria Milesi
● La famiglia aveva una forte struttura gerarchica: a capo c’era il pater familia che aveva un potere sui iuris che comandava
sui componenti (potere alieni iuris ). Questo potere del pater sui componenti era chiamato patria potestas , potere che
permetteva di disporre materialmente e giuridicamente dei componenti. Questo potere teoricamente illimitato, in
pratica fu fin dall’inizio fortemente limitato.
● I fili non potevano essere titolari di situazioni giuridiche, però aveva