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MATRIMONIO E MANUS
Manus: Il pater familias aveva sotto la sua potestas anche la moglie e le mogli dei discendenti; questo potestas è chiamato manus (letteralmente parte del corpo con cui il potere veniva esercitato in senso fisico, riferibile a qualunque potere). La manus sulla moglie si differenziava dalle altre potestas perché:
- La moglie del pater familias occupava una posizione particolare ed era chiamata mater familias;
- Le altre mogli erano più simili si filii familias;
- I limiti giuridico - religiosi erano differenti.
La moglie del pater era presso di lui come una figlia, le mogli dei discendenti erano presso il pater come delle nipoti. La moglie, se non era assoggettata a manus, non entrava a far parte della famiglia del marito (e quindi nemmeno in quella dei figli). Con i figli era legata con un rapporto non di ius civile.
Se uno dei coniugi era fatto prigioniero, il matrimonio si scioglieva e, anche al rientro in patria, non si
ricostituiva.Se entrambi i coniugi erano fatti prigionieri e continuavano a convivere anche in prigionia, i fili da essi nati, tornati inpatria con i genitori, furono considerati legittimi e soggetti alla potestas del padre nonostante la prigionia, ilmatrimonio era considerato produttivo di qualche effetto anche durante la prigionia.
● Caso dei furios – se la pazzia si faceva avanti dopo aver contratto il matrimonio, questo continua ad esistere mette inluce il carattere non rigoroso dell’orientamento giurisprudenziale che richiedeva la volontà matrimoniale continua.
● Sponsali: promessa di matrimonio che si faceva con la formula della sponsio e fino all’inizio del periodo preclassico avevano effettiobbligatori qualora la promessa non fosse stata adempiuta (ma per la giurisprudenza non potevano costringere acontrarre matrimonio e non davano luogo a condanne pecuniarie). Abbandonata la forma della sponsio, il matrimoniopoteva concludersi con il
nudo consensu (solo accordo, orale o scritto). ● Specifiche leggi ponevano limiti alla libertà di matrimonio: - Leggi augustee ; - Costituzioni imperiali – impedivano il matrimonio dei soldati; - Costituzione imperiale "mandata" – impediva il matrimonio dei governatori provinciali e di comandanti militari con donne della stessa provincia; - SC del tempo di Marco Aurelio – impediva matrimoni tra il tutore (o un suo figlio) e la pupilla. - Clausola etico – religiosa – condannava di infamia il padre che consentiva alla figlia di risposarsi prima di 10 mesi dalla morte del primo marito, contestualmente erano condannati di infamia anche lo sposo e il suo pater NO bigamia. PARENTELA E AFFINITÀ, INCAPACI, PERSONALITÀ GIURIDICA ● Chi era sui iuris poteva essere sottoposto a un curatore (curatio) o a un tutore (tutela). Chi era alieni iuris era già sotto il potere del pater familias equindi la figura del curatore o del tutore diveniva inutile;- Secondo le XII Tavole era tutore l'adgnatus proximus (parente in linea maschile più vicino). Nel caso in cui ci fossero più adgnati dello stesso grado, divengono tutti tutores. In mancanza di adganti la tutela passa ai gentiles. I liberti e le libertehanno come tutore il patrono. La scelta di questi soggetti riguarda il fatto che sarebbero stati eredi del sottoposto atutela, se questo potesse fare testamento, e quindi avevano interesse alla conservazione a all'incremento del patrimonio;
- Con il testamento poteva essere nominato tutore qualunque cittadino romano. Era ammessa la nomina di più tutori, nessuno dei quali era necessariamente l'erede del sottoposto. Il testatore, nel caso di tutela degli impuberi, poteva far coincidere il tutore con il sostituto pupillare (colui che egli avesse istituto erede del pupillo se questo fosse morto impubere e quindi non avesse
potuto fare testamento) in antico iltutore testamentario dell’impubere non era e non poteva essere altri che il sostituto pupillare;
● Periodo antico: tutela era concepita come un potere spettante al tutore nell’interesse proprio e della familia di cui eraesponente, e non come una protezione all’impubere o alla donna;Ilaria Milesi
● L’aspetto potestativo era più accentuato nella tutela legittima che in quella testamentaria. Ad esempio il tutore legittimopoteva rinunciare liberamente a esercitare i suoi poteri e trasferirli a un estraneo ( iure cessio ) , mentre il tutoretestamentario non ha mai potuto cedere in iure i suoi poteri al tutore testamentario fu conferita una funzione diprotezione del sottoposto;
● La proprietà del tutore è definita proprietà funzionale : la proprietà era riconosciuta al tutore per permettergli di espletarela funzione di conservare e incrementare il patrimonio dell’impubere,
della restituzione dei beni stessi all'impubere unavolta raggiunta la libertà e per fare l'interesse della famiglia e degli eredi. Questa funzione comportava dei limiti al poteredel tutore comportava la separazione dal patrimonio dell'impubere o della donna di cui il tutore aveva la tutela dal suo patrimonio personale quindi quando il pupillo diveniva pubere, il patrimonio diventava di sua proprietà senza bisogno di trasferimenti. Se il tutore moriva prima della pubertà del pupillo, il patrimonio dell'impubere in sua gestione non veniva ereditato dai suoi eredi ma era affidato ad un altro tutore. Quando la donna moriva, il suo patrimonio andava al suo erede intestato che poteva coincidere o meno con il suo tutore. Il pupillo e la donna possedevano quindi il loro patrimonio, ma non avevano la capacità di amministrarlo, gestirlo e disporne (gli mancava l'attuale capacità di agire); Inizialmente i poteri del tutore delladonna erano più ampi di quello del pupillo (infatti per la donna la presenza del tutore era perpetua, per il pupillo era solamente temporanea). Successivamente i poteri del tutore muliebre si attenuarono con un ritmo più rapido di quello del tutore degli impuberi. Se prima era il tutore a compiere personalmente atti di amministrazione, gestione e disposizione del patrimonio, successivamente lasciò compiere gli atti al sottoposto limitandosi a ratificarli con l' auctoritatis interpositio che consisteva in una pronunzia formale. Questa trasformazione si verificò per lo più con le donne che con gli impuberi; ● Alcuni impuberi erano anche fisicamente (non solo psicologicamente) incapaci di compiere atti giuridici ratificabili: i bambini fino ai 5 anni; ● Altre limitazioni dell'attenuazione dei poteri del tutore: optio tutoris disposta per testamento dai mariti titolari di manus. I mariti, con essa, potevano attribuire alle mogli inmanu la facoltà di assumere come tutore una persona di loro scelta. Il tutore così scelto prende il nome di tutor optivus; o principio per il quale gli impuberi e la donna non avevano bisogno dell'auctoritas se compivano atti che producevano nei loro riguardi un acquisto di beni o di diritti. Tutte le limitazioni fin qui esposte riguardavano la fides e il tutore che le violasse incorreva nella nota censoria o inconseguenze etico-sociali; ● I poteri del tutore incorrevano anche in limiti strettamente giuridici che consistevano nel divieto che il tutore si valesse dei suoi poteri a suo personale vantaggio, derubando l'impubere o la donna. Nel caso di violazione, le XII Tavole prevedevano: o L'actio rationibus distrahendis, esperibile contro il tutore legittimo dopo la fine della tutela e mirava a farlo condannare al doppio del valore dei beni sottratti e degli altri guadagni dolosamente fatti a danno del sottoposto; o Il crimensuspectii tutoris, commesso dal tutore testamentale che frodava il sottoposto. Le conseguenze erano criminali e penali, anche se per il periodo antico non ci sono sicure fonti a dimostrarlo. Nel periodo classico invece causava la rimozione del tutore dal suo ufficio e l'infamia; ● Pupillo: ragazze considerate puberi dai 12 anni, per i ragazzi fino al periodo preclassico c'era ancora l'ispezione corporale, poi l'età divenne 14 anni per tutti. La Lex Attilia istituì un nuovo tipo di tutore per chi non avesse né quello legittimo né quello testamentario: il pretore, su richiesta di amici o parenti, doveva nominare tale tutore d'intesa con la maggioranza dei tribuni della plebe. Questo tutore fu chiamato Atilianus poteva essere Atilianus qualunque cittadino romano pubere ed era costretto a esercitare la nomina tranne se avesse delle valide excusatio (es. età, malattie, uffici pubblici ricoperti, ecc). Il pupillo doveva essere istruito,educato, mantenuto, castigato, ma i beni del pupillo divenner sempre più l'oggetto principale del tutore. Per evitare che cadessero su di lui gli effetti degli atti, il tutore preferiva farli compiere al pupillo e ratificarli. Ciò era impossibile se il pupillo era un infante o lontano dal luogo in cui l'atto doveva essere compiuto. In tal caso il tutore amministrava direttamente e personalmente; se gli effetti sorgevano in capo al tutore poi andavano trasferiti al pupillo. Il pupillo poteva compiere senza autorizzazione gli atti che producessero un acquisto a suo favore senza vincoli dovuti agli effetti sfavorevoli connessi. Azioni contro il tutore del pupillo: 1. Actio rationibus distrahendis: contro il tutore legittimo dopo la fine della tutela se questo aveva sottratto qualcosa dai beni del pupillo; 2. Accusatio suspecti tutoris: riguardava i tutori testamentari o nominati dal magistrato e consisteva in una richiesta che chiunque poteva rivolgere al pretore.o ai governatori di provincia affinché accertassero atti fraudolenti o negligenze del tutore e di conseguenza lo dichiarassero suspectus rimozione dall'ufficio e a volte infamia. Rimedio: reintegrazione economica del pupillo; Ilaria Milesi 3. Actio tutelae: i tutori erano chiamati a rendere i conti della loro gestione e a rispondere del modo in cui avevano gestito la loro funzione e i loro poteri (doveva consegnare i frutti, risarcire gli eventuali danni). Il giudice aveva ampio potere di valutazione della condotta del tutore. A sua volta il tutore poteva agire contro l'ex pupillo o i suoi eredi per far valere i diritti che non avesse potuto o voluto soddisfare opponendoli in compensazione ai diritti dell'ex pupillo, mediante l'actio tutelae contraria, con la quale poteva ottenere il rimborso delle spese sostenute, l'accollo dell'ex pupillo delle obbligazioni da lui assunte e quanto altro avesse perduto per l'esercizio della sua funzione di tutore.funzione.