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La possessio ad interdictal

L'esigenza di conferire anche ai possessores un qualche tutela giuridica si concretizzò nella creazione della possessio ad interdictal operata dal ius honorarium nel periodo preclassico. Nelle ipotesi di possessio più importanti i praetores introdussero una serie di interdicta intesi a:

  • Difendere una situazione precostituita di possessio dagli altrui tentativi di invasione.
  • Assicurare il recupero di una situazione di possessio violentemente eliminata.
  • Permettere l'acquisto ex novo di una situazione di possessio nei confronti di possessores ritenuti meno meritevoli.

In tutti questi casi si parla di possessio ad interdictal, ma questa denominazione fu riservata alle sole ipotesi tutelate da quattro caratteristici interdicta a carattere generale. Ragione per la quale si distingue tra:

  • Possessio ad interdicta normale (possessio in senso proprio).
  • Possessio ad interdicta anomala (quasi possessio).

Ipotesi di possessio ad interdicta normale

Le ipotesi di possessio ad interdicta normale furono:

  • Tutte le possibili ipotesi di possessio pro suo.
  • Quattro specifiche ipotesi di possessio pro alieno:
    • Il possesso del creditore pignoratizio sulla res ricevuta in pegno.
    • Il possesso del sequestratario su res ricevuta in sequestro volontario.
    • Il possesso del titolare di un ius in agro vectigali.
    • Il possesso del precarista, cioè di colui che avesse ricevuto una res in precarium, cioè in concessione revocabile a volontà del concedente.

Interdicta concessi

Gli interdicta concessi a garanzia della situazione di possessore normale furono quattro:

  • Due interdicta intesi al mantenimento del possesso che vennero denominati uti possidetis e utrubi.
    • L'uti possidetis proibiva l’uso della forza per sottrarre il possesso di una res immobilis al suo possessore, con eccezione del caso del possessio viziato, di una possessio che il possessore attuale avesse ottenuto dall’avversario a solo titolo di precarium o gli avesse precedentemente sottratto in modo violento o clandestino. Questo interdictum tutelava sempre ed in ogni caso il possesso attuale.
    • L’utrubi proibiva l’uso della forza per attribuirsi il possesso di una res mobilis nei confronti di chi l’avesse posseduta per la maggior parte dell’anno precedente. Questo interdictum poteva portare alla conseguenza che il possesso fosse riconosciuto anche a chi tra i due contendenti non avesse il possesso attuale.
  • Due interdicta intesi al recupero del possesso ordinavano la restituzione soltanto di res immobiles nell’ipotesi che il convenuto ne avesse spogliato l’attore con la violenza. La differenza tra i due interdicta si concretizzava nel tipo di violenza esercitata.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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