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La possessio nel diritto romano

Il rapporto assoluto in senso proprio, denominato usualmente possessio, è un rapporto basato sulla disposizione attuale ed effettiva di una cosa. Fu riconosciuto dal costume sociale romano sin dai tempi più antichi. Il ius quiritium tenne la possessio al di fuori della propria sfera di azione perché i suoi interessi erano limitati alla familia ed agli elementi essenziali al suo funzionamento e perché alla tutela della qualifica di pater familias era sufficiente l'istituto del mancipium.

Inevitabile che con il passar del tempo l'ordinamento giuridico si interessasse anche alle res non familiares, cioè le res nec mancipi e che quindi la possessio rientrasse nel mondo del diritto. Ai tempi del ius quiritium, la differenza tra possessio e mancipium consisteva in questo:

  • La possessio consisteva nel fatto giuridicamente irrilevante della disponibilità attuale ed effettiva di una res non familiaris e durava sino a che questa materiale disponibilità non andasse perduta.
  • Il mancipium consisteva nel fatto giuridicamente rilevante (nel diritto) accordato dal ius quiritium di godere e disporre di una res familiaris e sussisteva indipendentemente dalla disponibilità di fatto dell'oggetto.

Dato che la possessio era estranea al ius quiritium e che il suo riconoscimento era collegato alla disponibilità di fatto dell'oggetto, i possessori potevano essere non solo i patres familiarum ma anche tutti i loro sottoposti in stato di libertà. Doveva comunque essere diffusa l'usanza mediante la quale il pater, valendosi della posizione di preminenza nei confronti dei sottoposti, reclamasse per sé le cose possedute da questi.

Ad ogni modo, la coscienza sociale riteneva lecita non solo l'azione esercitata dal possessore a difesa da ogni attacco altrui ma anche l'azione di forza che il possessore esercitasse per il recupero della res non familiaris quando questa gli era stata sottratta con la violenza o il sotterfugio. Ai tempi del ius quiritium si formò un istituto denominato usus consistente nella disponibilità effettiva ed attuale di una res familiaris da parte di un pater familias che non fosse il titolare del relativo mancipium.

Pratica generalmente illecita ma che a titolo di eccezione fu ritenuta lecita dai più quando questa si realizzasse pacificamente e ostentatamente, con gradimento esplicito o almeno la tolleranza esplicita del titolare del mancipium. L'usus quindi non era altro che un espediente per far sì che un pater familias estraneo potesse sfruttare temporaneamente gli elementi di una familia non sua nel caso in cui ne avesse bisogno e nel caso in cui il titolare del relativo mancipium non ne avvertisse l'occorrenza.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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