Patria potestas
Effetti
1) Potere di decidere se accettare o esporre (rifiutare) i figli. Il figlio esposto diventa sui iuris; inizialmente il rifiuto dei figli non aveva conseguenze, ma poi fu stabilito che se il padre rifiutava i figli maschi e la prima figlia femmina, subiva la confisca della metà dei suoi beni (consentire al padre di rifiutare i maschi era negativo perché servivano soldati all’esercito).
2) Potere di vita o di morte, con dei limiti:
- Per i figli maschi in caso di crimini contro lo Stato (perduellio), poiché lo Stato in epoca arcaica non aveva ancora le forze e i mezzi necessari per difendersi da eventuali attacchi, quindi il compito veniva delegato al padre, che sopperiva a una lacuna dello Stato.
- Per le figlie femmine in caso di perdita della pudicizia (avere rapporti sessuali senza essere sposata), perché era una vergogna per il padre di fronte alla società.
3) Potere di scegliere il coniuge per i figli.
4) Potere di vendere i figli attraverso la mancipatio. Colui che acquistava il figlio altrui lo teneva presso di sé in mancipio (una condizione simile alla schiavitù); l’acquirente poteva decidere di manometterlo, ma esso non acquisiva lo stato di sui iuris, bensì tornava sotto la potestà del padre, il quale poteva decidere di rivenderlo. Se questo (vendita/manomissione) accadeva per 3 volte, la patria potestas si estingueva (norma della triplice vendita, contenuta nelle XII Tavole). Per le figlie femmine era sufficiente una sola vendita seguita da manomissione per estinguere la patria potestas (decisione dei pontefici in seguito all’interpretazione della norma).
Acquisto
1) Per nascita del figlio all’interno del matrimonio ( il figlio generato da una donna non sposata non è sottoposto a nessuno, perché il padre naturale non ha la facoltà di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio; il figlio nasce soggetto sui iuris).
2) Adrogatio adozione di un pater familias da parte di un altro pater familias, al fine di dare un erede a chi non ne aveva; l’adottante doveva avere almeno 60 anni e non avere figli; si teneva di fronte ai comizi curiati.
3) Adoptio adozione di un filius familias altrui; il figlio deve rompere il legame di adgnatio con la sua famiglia di origine e crearne uno nuovo con la famiglia adottante a questo fine i pontefici sfruttarono la norma della triplice vendita (vd. mancipatio dei figli), per cui il padre doveva vendere il figlio all’adottante, il quale lo manometteva per tre volte, fino a quando la patria potestas non si estingueva. A questo punto, il figlio è sottoposto all’adottante in mancipio; le parti vanno di fronte al pretore e, con un finto processo...
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