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Estratto del documento

Giulia Donna rimane vedova, il posto di imperatore viene palleggiato tra i figli: Caracalla e Geta, che però venne ucciso

dal fratello. Papiniano disapprovò l’uccisione di Geta e Caracalla fece uccidere anche lui. I giuristi vengono sterminati

perché c’era molta tensione e loro volevano imporre il diritto. Caracalla lasciò Giulia a gestire lo stato romano mentre

faceva guerra nelle provincie. Con l’aiuto di Ulpiano, Giulia emanò una serie di costituzioni imperiali che furono molto

importanti. Anche la maggior parte dei giuristi è di provenienza provinciale. I principali giuristi di questo periodo

storico sono: Papiniano, Paolo, Ulpiano ed Modestino. Tutti sono accomunati dal fatto di avere ricoperto dei ruoli

chiave all'interno dell'amministrazione pubblica nel Principato; Papiniano era il giurista più anziano del tempo, ed ebbe

come studenti Paolo e Ulpiano. Questi tre furono i giuristi più emblematici dell’epoca dei Severi, sono arrivati tutti alla

massima carica dello stato, furono tutti prefetti del pretorio, anche se in tempi diversi ed erano il braccio destro

dell’imperatore. L’impero dei Severi era di tipo militare poiché erano tempi pericolosi: c’erano i Barbari e sorgevano

rivolte un po’ ovunque. Settimio diede l’impronta della militarizzazione dell’impero essendo lui un imperatore soldato,

e la carica di prefetto del pretorio diventa la più importante carica: guida i pretori, che devono proteggere l’imperatore.

Il prefetto del pretorio in quest’epoca viene incaricato di diventare giudice in grado di appello di tutte le sentenze

appellate dalle provincie, diventa un tribunale importante perché giudica in grado di appello tutte le sentenze dei giudici

minori delle provincie, per questo motivo questa carica nell’età dei Severi viene data a dei giuristi. Ulpiano diventa

prefetto del pretorio nel momento in cui viene nominato imperatore Alessandro Severo, che aveva però 14 anni e le se

veci vennero fatte da Ulpiano che di lì a poco però venne ucciso dai pretoriani. E’ stato attraverso questi tre grandi

giuristi che si cercò di risolvere la crisi dell’impero imponendo il diritto, ma non andò a buon fine. Papiniano fu un

giurista riconosciuto come molto importante, ma fece solo opere di casistica; Paolo e Ulpiano hanno scritto su tutto,

adoperando tutte le tipologie di opere, scrissero un sacco di cose tra cui dei commenti al diritto civile ed un grande

commento, uno a testa all’Editto del pretore. Modestino, allievo di Ulpiano fermò la sua carriera prima di diventare

prefetto dei pretori, la sua è un origine incerta, ma pare che arrivi dall’Asia minore. E’ stato segretario negli uffici a

libelli e abepistulis, poi diventò prefetto dei vigili tra il 226 e il 239 con il ruolo di comandare le corti dei vigili

spegnendo incendi e mantenendo l’ordine nelle strade, aveva giurisdizione nel suo ambito di competenza, poi smise la

sua carriera. Interrompendo la sua carriera, poté dedicarsi all’insegnamento, fu l’insegnante di diritto del figlio

dell’imperatore Massimiano. Inoltre scrisse alcune opere interamente dedicate all’insegnamento del diritto: “Regole”,

“Differenze” e “Pandette”. È il primo che scrive un’opera intitolata “Differenze”, nella quale lavora sulle differenze di

istituti simili, ed è il sempre il primo a scrivere un’opera intitolata “Pandette”, che sarebbe il titolo greco corrispondente

a Digesto. A differenza delle definizioni di Quinto Mucio per la divisione in generi e specie, Modestino studia i trattati

di retorica e impara a fare le definizioni scritte in questi trattati, che sono di quattro tipi e lui le sa adoperare tutte e

quattro→ divisione per definizione, che sarebbe quella per generi e specie; divisione per partizione in cui si doveva

definire tutte le parti di una cosa; definizioni etimologiche, che individuano il significato di una parola e infine la

definizione per differenze per la quale si prendono due termini analoghi come ad esempio l’adulterio e lo stupro, che

hanno entrambi a che fare con i rapporti sessuali e fa la definizione per differenza dicendo cosa è uno e cosa è l’altro.

Quindi prende tecniche non filosofiche ma retoriche e le traspone sul diritto. Erennio Modestino chiude la c.d.

Giurisprudenza classica (così chiamate nell'Ottocento).

Le opere del principato:

Commentari.

✗ → Il commento al diritto civile: Sabino, Pomponio, Paolo, Ulpiano.

→ Il commento all'Editto del pretore, che riguarda il diritto onorario e delle genti: Labeone, Pomponio,

Paolo, Ulpiano.

Opere casistico-problematiche: cioè responsi, questioni, epistole, Digesto: Salvio Giuliano e Celso.

✗ Opere monografiche: cioè che riguardano una cosa singola come una legge, un senatoconsulto, una

✗ costituzione imperiale, un giurista ecc (come il commento ad legem Iuliam et Papiam).

Opere per l'insegnamento del diritto→ cioè opere adibite all'insegnamento: Pomponio, Gaio, Modestino.

DOMINATO O IMPERO ASSOLUTO→ (285 d.C. - 565 d.C.) → da Diocleziano alla morte di Giustiniano.

Il Dominato inizia nel 285 d.C. Con Diocleziano. L'imperatore diventa dominus, padrone di tutto l'Impero, tutto il

potere è concentrato nelle sue mani ed egli trae ormai solo da sè stesso il suo potere; non gli viene più conferito dal

popolo con la "lex de imperio"; inoltre è oggetto di adorazione già in vita, viene divinizzato e la trasmissione del potere

seguirà la via dinastica. La capitale viene trasferita a Costantinopoli, inaugurata nel 330, per affrontare il pericolo dei

barbari. Il cristianesimo che era stato perseguitato viene, in un primo momento, tollerato e poi accettato come religione

dell’impero e con il tempo fondamento e legittimazione del potere sono individuati sempre più nel Dio cristiano. Con

Costantino vi è l'unione della religione cristiana con il potere imperiale, quindi l'imperatore è investito da Dio del potere

in terra (313 d.C. Editto di Milano; viene riconosciuto il cristianesimo). Nel 395 d.C. Vi è la separazione dell'Impero in

due: Impero occidentale e Impero orientale; inizia il periodo di tetrarchia (2 Augusti e 2 Cesari) e ciò comporta la

nomina di due imperatori e di due capitali con amministrazione diversa. Dal punto di vista territoriale a partire da

Diocleziano vi è stata una riforma territoriale, le due capitali sono amministrate da un prefetto della città che ha anche

competenze giurisdizionali. Si stabilizza presto il concistoro, un consiglio dei più alti funzionari dello stato che si

riunisce al cospetto dell’imperatore. In periferia si consolida la separazione fra il potere civile e quello militare. In

particolare i prefetti del pretorio perdono ogni potere militare e divengono capi di vaste regioni dell’impero dette poi

prefetture (saranno 4: parte occidentale Italia, Gallia - parte orientale Illirico e Oriente). Questi prefetti divengono alti

funzionari periferici con ampi poteri: in particolare trasmettono ai governatori le costituzioni e possono emanare

ordinanze generali; esercitano la giurisdizione, di solito in appello, contro le sentenze dei governatori di provincia.

Infine curano la riscossione delle tasse. In ciascuna prefettura si creano circoscrizioni territoriali minori, i vicariati (in

totale 139, con a capo i vicari, che al loro interno sono ulteriormente suddivisi in province (che in tutto diventano 90)

che sono governate dal preside. Si forma una gerarchia territoriale a cui corrisponde una gerarchia di competenze, per

esempio rispetto ai processi (dal governatore di provincia al vicario o al prefetto del pretorio). Come conseguenza di

questa amministrazione capillare vi fu un incremento della spesa pubblica a cui si cercò di porre rimedio con una

riforma tributaria: essa prevedeva un'imposta fondiaria non solo sui terreni ma anche sulla forza lavoro (schiavi, coloni,

bestiame ecc). Inoltre vi è la cognitio extra ordinem, cioè il sistema processuale è generalizzato per tutti; non c'è più il

processo formulare, esso venne eliminato e con lui tutti i vecchi procedimenti. Una caratteristica della cognitio è

l’appello, tutti i giudici hanno competenze sia penali che civili, c’era un giudice unico e non un collegio. I criteri del

processo:

1. Un giudice unico che emana la sentenza.

2. Possibilità di appello fino al terzo grado.

3. Discrezionalità del decisore.

Nel processo il giudice di primo grado diventa governatore di provincia (I grado), ma se la persona coinvolta non è

soddisfatta della pronuncia può fare appello al giudice superiore cioè al vicario (II grado); se la persona non è ancora

soddisfatta, può ancora fare appello al prefetto del pretorio (III grado). È un'organizzazione gerarchica: l'imperatore

controlla i prefetti del pretorio; i prefetti del pretorio i vicari; i vicari controllano i presidi e così via. Con l'Impero non ci

sono più magistrati, ma solo funzionari imperiali scelti dall'imperatore stesso. A tal proposito, vengono introdotte due

nuove cariche imperiali molto importanti, e sono:

Questore del sacro palazzo→ è il consigliere dell'imperatore per quanto concerne le costituzioni imperiali.

✗ Maestro degli uffici→ regola la cancelleria imperiale.

Esercito→ E’ composto da 500.000 uomini, distribuiti in tre settori. Il grosso delle truppe è lungo i confini: i limitanei.

Un piccolo esercito di manovra, i comitatentes sta al comando dell’imperatore. Un corpo di soldati scelti, i palatini, che

hanno sede nel palazzo imperiale, costituisce un corpo speciale a difesa della corte imperiale Nell’esercito entrano

barbari, che vengono compensati con terre. Il loro arruolamento avviene per non allontanare i contadini dalle terre.

Questa novità, determinata anche dalla necessità di integrare questi potenziali nemici, costituirà in seguito un elemento

di destabilizzazione.

Fonti del diritto.

Giuristi con le loro opere = iura→ pareri della dottrina.

✗ Leggi imperiali = leges → le decisioni imperiali prevedevano rescripta = risposte che l'imperatore dava su casi

✗ specifici; editti = provvedimenti di carattere generale addetti a disciplinare il campo del diritto pubblico.

I giuristi come persone individuali che creano diritto scompaiono, ora scrivono opere autonome private, come interprete

e creatore di norme cambia il suo ruolo, ora è al servizio dell’imperatore come funzionario. Le scuole di diritto ci sono

ancora e vengono fondate oltre che a Roma anche in oriente, e chi esce da tali scuole o faceva l’insegnante di diritto o il

funzionario.

A partire da Diocleziano inizia l’accentramento della produzione delle fonti del diritto nelle ma

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A.A. 2016-2017
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Viarengo Gloria.