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GENTILI.
7c. Con la legge delle Dodici Tavole è interdetta al prodigo l’amministrazione dei suoi beni, il che peraltro
è stato inizialmente introdotto dai mores. La legge delle Dodici Tavole stabilisce che sia sotto la cura
degli agnati il prodigo interdetto dai beni.
(N.B. Da altra fonte è nota la formula di interdizione: “Dal momento che con la tua colpevole
inettitudine dissipi i beni paterni e aviti e riduci in miseria i tuoi figli, ti privo del potere di amministrarli e
di disporne”).
10. Questa azione (per la divisione del patrimonio ereditario) discende dalla legge delle Dodici Tavole.
curatori
Al punto 7a e 7c erano previsti per le situazioni a cui noi oggi affidiamo ad un
tutore. Il curatore era previsto per:
Malato di mente
Prodigo.
Tavola VI
Negozi giuridici .
1. QUANDO FARA’ UN NEXUM O UN MANCIPIUM, COME CON LA LINGUA HA DICHIARATO COSI’ SIA IL
DIRITTO (ITA IUS ESTO).
Il primo versetto tavola VI: la regola è sempre data in forma imperativa e il
soggetto è sottinteso (citazione testuale). Il diritto è condensato nella pronuncia delle
parole di compie il negozio giuridico. gesta per aes et
I negozi giuridici arcaici erano rituali e si costruivano come “
libram (“atti per bronzo e bilancia”),
” che era il tipico rito formale arcaico. Chi faceva
quest’atto voleva vincolare qualche bene e provocare un cambiamento nella sfera
ius. mancipatio mancipuim
dello Erano di grande rilievo, tra questi gesta, la o e il
nexum ned
(da “assoggettamento).
Nexum.
Era l’assoggettamento del debitore al creditore,
a cui dava come garanzia sé stesso.
Stabiliva un obbligo Negozi giuridici più
.
(antenato materiale dell’obbligazione) diffusi e antichi.
Mancipio
Era un atto che trasferiva la proprietà.
Risiedeva, quindi, nella categoria
dei diritti reali o assoluti.
3. Per un fondo l’usus e la garanzia (auctoritas) sono un biennio; per tutte le restanti cose l’usus è un
anno. 4. NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO [SIA] PERPETUA LA GARANZIA (AUCTORITAS). 28
5. Dalla legge delle Dodici Tavole è stato disposto che una (donna), se non volesse per usus cadere in
mano del marito, ogni anno si allontanasse per tre notti, interrompendo in tal modo [l’usus] anno per
anno. Usucapione o usus ( compreso quello della donna). Era l’acquisto della
proprietà su una res tramite il decorrere del tempo. Non si trattava di un atto di
trasferimento. Infatti bisognava possedere la res per un determinato periodo di
XII Tavole
tempo trascorso il quale si diveniva il proprietario. Risale alle l’idea
che per le cose mobili occorresse un anno e, invece, per quelle immobili, due
l’usurpatio trinoctii.
anni. La donna poteva evitare l’usucapione tramite
6a. SE IN TRIBUNALE INCROCIANO LE MANI ...
6b. La legge delle Dodici Tavole conferma sia la mancipatio sia la in iure cessio .
In Iure cessio: negozio giuridico più recente. È la “cessione di qualcosa
ius”,
davanti a chi ha lo cioè un magistrato. Si poteva trasferire la proprietà
res mancipi mancipatio).
delle (mezzo alternativo alla Avveniva davanti al
magistrato (anziché davanti ai testimoni e al pesatore) e con una verga si
toccava la res che si voleva acquistare, pronunciano la stessa frase prevista per
mancipatio.
la È il magistrato che garantisce il rapporto e il cambiamento della
sfera di proprietà.
Tavola VII.
Diritti reali e rapporti tra fondi confinanti.
2. Si deve sapere che nell’azione per regolamento di confini va osservata la norma in qualche modo
esemplata sulla legge che si dice fatta approvare in Atene da Solone. Infatti vi si dispone così: “Se
qualcuno (costruisce) un muretto a secco ...”. codice di Solone
Questa norma fu ricavata direttamente dal (così come di riferisce
Gaio). Erano previste delle distanze specifiche, che i proprietari dei fondi confinanti
dovevano osservare, a seconda della natura del divisorio:
siepe
Se si trattava di una , in questo caso bisognava rispettare una distanza di
due piedi (circa mezzo metro).
muretto
Se, invece, si trattava di un , in questo caso la distanza sarebbe
aumentata.
alberi
Se gli fungevano da divisori, erano previste distanze precise a seconda
del genere di albero (per esempio: l’albero di fico prevedeva una distanza
maggiore rispetto a quella prevista per gli alberi di altro genere).
Testo originale
NAM ILLIC ITA EST: ἘΆΝ ΤΙΣ ΑἹΜΑΣΙᾺΝ ΠΑΡ'ἈΛΛΟΤΡΊΩΙ ΧΩΡΊΩΙ ὈΡΎΤΤΗΙ, ΤῸΝ ὍΡΟΝ ΜῊ ΠΑΡΑΒΑΊΝΕΙΝ·
ἘᾺΝ ΤΕΙΧΊΟΝ, ΠΌΔΑ ἈΠΟΛΕΊΠΕΙΝ· ἘᾺΝ ΔῈ ΟἼΚΗΜΑ, ΔΎΟ ΠΌΔΑΣ, ἘᾺΝ ΔῈ ΤΆΦΟΝ Ἢ ΒΌΘΡΟΝ
ὈΡΎΤΤΗΙ, ὍΣΟΝ ΤῸ ΒΆΘΟΣ ἮΙ, ΤΟΣΟΥΥ͂ΤΟΝ ἈΠΟΛΕΊΠΕΙΝ· ἘᾺΝ ΔῈ ΦΡΈΑΡ, ὈΡΓΥΙΆΝ. ἘΛΑΊΑΝ ΔῈ ΚΑῚ
ΣΥΚΗΥ͂Ν ἘΝΝΈΑ ΠΌΔΑΣ ΑΠῸ ΤΟΥΥ͂ ἈΛΛΟΤΡΊΟΥ ΦΥΤΕΎΕΙΝ, ΤᾺ ΔῈ ἌΛΛΑ ΔΈΝΔΡΑ ΠΈΝΤΕ ΠΌΔΑΣ.
Perché in essa si legge: Se qualcuno pianta una siepe vicino al fondo altrui, non
Traduzione:
può sporgerla oltre il confine. Se si tratta di un muro egli deve stare lontano un piede dal
confine, se pero è una casa, deve osservare due piedi di distanza. Se egli fa una fossa o uno
scavo, deve stare tanto lontano quanta è la loro profondità. Nel caso di un pozzo la distanza
sia di sei piedi. Un albero di olivo o di fico può essere piantato solo a nove piedi di distanza
dal confine del vicino, le altre piante a cinque piedi di distanza.
6. Secondo la legge delle Dodici Tavole la larghezza della via è di otto piedi in rettilineo e di sedici in
curva. .
7. MANTENGANO LA VIA: SE NON LA LASTRICANO, PASSI COL GIUMENTO DOVE VORRA’
Servitù di passaggio (servitus ius eundi agendi) sul fondo altrui: era il diritto
che acquistava il proprietario di un fondo quando egli non poteva che passare 29
attraverso il fondo di un altro proprietario per giungere al suo. Si distinguevano tre
figure, iter actus via, che indicava rispettivamente il passaggio:
A piedi.
Col carro.
Con gli schiavi.
Queste erano servitù rustiche e Roma in un secondo momento distinguerà quelle
rustiche urbane.
e da quelle
9a. La legge delle Dodici Tavole consentì di tagliare i rami dell’albero al di sopra di quindici piedi. 9b.
Qualora un albero inclinato dal vento sporga dal fondo del vicino sul tuo fondo, secondo la legge delle
Dodici Tavole puoi correttamente agire perché sia tagliato.
Si tratta della regola che consente al proprietario del fondo confinante di tagliare i
rami degli alberi altrui che sconfinano sul terreno proprio.
10. E’ stato disposto dalla legge delle Dodici Tavole che fosse consentito raccogliere i frutti caduti nel
fondo altrui.
Si consentiva al proprietario di raccogliere i frutti dell’albero altrui se caduti sul proprio
terreno.
Tavola VIII e IX
Delitti e crimini.
Queste due tavole complessivamente si occupano di quello che noi oggi chiamiamo
diritto penale diritto criminale
(che loro in seguito chiameranno ).
Crimini ritenuti gravi per la comunità:
Alto tradimento.
Parricidio.
Individuiamo due categorie generali:
Crimina : erano i comportamenti ritenuti gravi per tutta la comunità e puniti da
essa (dal magistrato e i suoi aiutanti). In quest’epoca i crimini erano quelli che
(alto tradimento parricidio).
abbiamo già visto e
Delicta : erano tutti gli altri comportamenti che prevedevano comunque una
punizione. Punizione che in parte poteva essere fatta attraverso la vendetta
privata e, in parte, prevedeva un accertamento e una punizione pubblica, a
seconda della tipologia.
Comportamenti puniti all’interno della famiglia:
Adulterio.
Comportamenti scorretti da parte dei figli.
Illeciti di tipo religioso: per esempio la violenza sessuale di una vestale.
Spesso era il singolo che poteva farsi vendetta da sola: legalizzazione della vendetta
privata, sottoposta, però, a dei limiti.
La Tavola VIII. 30
Reati magico-religioso.
1a. CHI HA PRONUNCIATO UNA CANTILENA MALEFICA (MALUM CARMEN) ...
1b. Le nostre Dodici Tavole, benché avessero sanzionato con la pena di morte pochissimi casi, fra questi
ritennero di dover sanzionare anche il seguente: se qualcuno ha intonato un canto oppure composto una
cantilena, che arrechino ad altri infamia o vergogna.
Puniva i reati di tipo magico-religioso, che facevano parte della mentalità magica
tipica di quest’epoca. Faceva riferimento a coloro che con formule di maledizione
danneggiavano gli altri (per esempio: farlo ammalare, recargli infamia o altro danno).
Possono essere legittimamente uccisi, subito, con delle verghe. Questo tipo di
comportamento veniva punito con la morte proprio perché procurava disonore e del
male, (infatti l’onore e la buona fama è fondamentale per i romani).
8a. CHI CON INCANTESIMI HA ATTIRATO MESSI ALTRUI ... 8b. … E TU ABBIA AMMALIATO L’ALTRUI
SEMINATO ...
In questo caso era di nuovo legittimata la vendetta privata: era immediata l’uccisione
della persona sul terreno stesso (impiccandolo su di un albero del campo).
Lesioni corporee.
2. SE MUTILO’ UN ARTO (MEMBRUM RUPSIT), E NON SI ACCORDA CON LUI, VI SIA IL TAGLIONE.
3. L’ azione di ingiurie è o legittima o onoraria. Quella legittima discende dalla legge delle Dodici Tavole:
“Chi provoca una lesione ad un altro subisca la pena di 25 sesterzi”: questa legge fu generale. Ce ne
furono anche di speciali come la seguente: “Se con mano o con bastone fratturò un osso a un uomo libero
subisca la pena di 300 sesterzi; se a uno schiavo, 150 sesterzi”. (N.B. “Sesterzi” è ammodernamento del
testo originario, che sottintendeva “assi”: cfr. Tav. 8.4).
4. SE PROVOCO’ LESIONE (INIURIA)