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Il ius privatum romanorum
L’ordinamento giuridico è un tipo di ordinamento sociale inerente alla
parte di società umana che è la società politica. La società politica si
distingue da ogni altra società umana per il fatto di esercitare nei riguardi
di coloro che ne fanno parte una illimitata autorità e di godere di una
assoluta indipendenza da qualsiasi potestà esterna. La società politica
richiede un’organizzazione sociale particolarmente efficiente che detti
regole di condotta per i consociati e preordini le modalità efficienti per
costringerli all’obbedienza o alla penitenza.
La struttura dello stato è fissata dal suo ordinamento e in particolare dalla
sua COSTITUZIONE. Gli elementi in cui lo stato si articola sono tre:
-IL POPOLO: costituito da coloro cui è riconosciuta la capacità di
partecipazione al governo dello stato o ad alcune funzioni di
esso(CITTADINI); e da esseri umani cui non è riconosciuta alcuna capacità
e a cui è imposto soltanto di obbedire(SUDDITI).
-IL TERRITORIO: sede comune del popolo.
-IL GOVERNO: complesso di cittadini e di enti parastatali cui è attribuito
l’esercizio della sovranità statale. In particolare al governo spettano 3
attività: 1LEGISLATIVA:emanazione dei provvedimenti (leggi)
2:GIURISDIZIONALE:applicazione delle sanzioni
3:AMMINISTRATIVA:esecuzione di ogni mansione necessaria per
il soddisfacimento dei pubblici interessi.
La struttura del diritto è formata da un complesso più o meno grande di
comandi normativi (NORME GIURIDICHE) ed eventualmente anche da un
certo numero di comandi non normativi (COMANDI ORDINATIVI).
-I COMANDI ORDINATIVI sono comandi che riguardano casi singoli o
soggetti individuati e vengono detti PRIVILEGI.
-Le NORME GIURIDICHE sono comandi che non riguardano un caso
singolo ma fattispecie ipotetiche e categorie tipiche di destinatari. Esse
vanno distinte in: