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L'oggetto dei diritti

Il patrimonio

Il complesso dei beni che fanno capo a una persona si chiama patrimonio: patrimonio è il complesso dei beni spettanti a una persona sotto la protezione del diritto e delle aspettative dirette a conseguire altri, concepito come facente capo a un centro comune, il titolare, e suscettibile di spostarsi da una persona all'altra.

Diritti patrimoniali: si dicono patrimoniali i diritti subbiettivi che si riferiscono al patrimonio: tali sono i diritti reali, i diritti di eredità e i diritti di obbligazione; questi ultimi tutelano il dover avere i beni, cioè le aspettative, gli altri invece tutelano l'avere, cioè la signoria sui beni.

Risulta quindi l'esistenza di due classi di elementi patrimoniali: una comprende ciò che è sottoposto alla signoria, cioè le cose, l'altra comprende le aspettative. Parleremo quindi di cosa e iura (cosa e aspettative). Nelle fonti, troviamo una distinzione tra res corporales e res incorporales:

  • Cose corporali: quelle che si toccano, che possono essere oggetto di consegna;
  • Cose incorporali: ossia i diritti stessi. Sono quelle che si concretano in un diritto, come l'eredità, l'usufrutto, le obbligazioni.

Definizione di cosa

La cosa, o meglio la res, è l'oggetto di signoria.

Criteri generali di classificazione delle cose

Il diritto romano ci presenta le seguenti distinzioni: cose fungibili e cose infungibili, cose consumabili e cose inconsumabili, cose divisibili e cose indivisibili, cose semplici, cose composte e cose collettive, parti di cose e cose accessorie, frutti e cosa madre.

Varie classificazioni delle cose

  • Res in patrimonio, res extra patrimonium: Le cose si distinguono a seconda che possano entrare nel nostro patrimonio o no. Questo perché vi sono cose che restano al di fuori dall'appartenenza e dalla disposizione privata. Queste sono:
    • Le Cose Sacre (Res Sacrae), dedicate agli dei dell'Olimpo, come templi, are, boschi;
    • Le Cose Religiose (Res Religiosae), dedicate agli dei inferi, i Mani, come i sepolcri;
    • Le Cose Sante (Res Sanctae), come ad esempio le porte della città.

    Questi tre tipi di cose erano anche dette res divini iuris (cose di diritto divino), e sono contrapposte alle res umani iuris; non possono figurare nel patrimonio dei singoli nemmeno le cose della collettività, come stadi e teatri (Res Pubblicae), o le cose comuni di tutti (Res Communes Omnium), come l'aria, l'acqua corrente, il mare. Tutte le altre cose, sono private (Res Privatae).

  • Res mancipi, res nec mancipi: La differenza tra le cose Mancipi e quelle non Mancipi: Gaio dice che le res mancipi sono così chiamate perché oggetto di mancipatio, comprendono i fondi situati sul suolo italico, gli schiavi, etc.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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